Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2981/2024, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Maddalena Sciorati
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...], l'[...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maddalena Sciorati
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 13.3.2025.
Condizioni congiunte: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in AR (AL) il 05.09.2009, atto regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AR anno 2009 – Parte II – serie A n.1, con il regime della separazione dei
1
- ordinare al Comune di AR (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- il tutto alle seguenti condizioni: 1) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione del patrimonio familiare depositato e investito;
2) i figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori i quali Persona_1 Per_2
eserciteranno la potestà genitoriale di comune accordo ex art. 155 c.c. Le decisioni di maggiore interesse e/o straordinaria amministrazione attinenti ai minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività sportive e culturali, e in generale ogni decisione di rilievo rispetto alla crescita dei figli, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. La residenza dei minori viene fissata con quella della madre con la quale continueranno a convivere;
3) il padre potrà sentire telefonicamente i figli ogni volta che lo vorrà e potrà tenerli con sé, previo congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi, almeno secondo il seguente calendario: a) a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
b) almeno due giorni la settimana dall'uscita da scuola fino al mattino dopo: c) salvo diversi accordi da assumere di volta in volta, per le festività religiose e di calendario nonché per i compleanni verrà adottato il criterio dell'alternanza; 4) le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse preferibilmente per metà con la madre e per metà con il padre, seguendo il criterio dell'alternanza e sempre fatti salvi i diversi accordi che saranno presi di volta in volta dai genitori nell'interesse dei minori stessi;
5) per quanto riguarda le vacanze estive, i genitori dovranno accordarsi di anno in anno entro il primo maggio di ogni anno, avendo cura di far trascorrere ai minori un ugual periodo con l'uno e con l'altro genitore;
6) entrambi i coniugi si impegnano ad avvisare l'altro nell'ipotesi in cui, nei giorni in cui i minori stessero con loro o con i loro congiunti, dovessero dormire fuori o fare gite, escursioni... non nelle vicinanze;
7) sarà responsabilità di ciascun genitore l'interessarsi sui progressi dei figli, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo agli stessi ogni più consono supporto per ottimizzare il loro sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con spirito collaborativo ogni informazione riguardante i figli minori ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, i catechisti, gli insegnanti, ecc.; 8) nell'ottica della reciproca collaborazione tra i genitori nella gestione dei figli, ciascun coniuge si impegna a rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno e aiuto in caso di situazione di urgenza o necessità particolari che dovessero verificarsi durante i periodi di convivenza con i minori stessi;
9) il IG verserà alla IGa entro il giorno15 di ogni mese (valuta fissa) con CP_1 Pt_1
accredito sul conto corrente intestato alla stessa, a partire dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al
2 mantenimento dei figli e , rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, Persona_1 Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, compreso il doposcuola, i buoni pasto, e oltre al 50% delle ulteriori spese straordinarie (es. spese sportive, ludiche), ove previamente concordate corrispondendo la propria quota alla madre a semplice presentazione di documentazione comprovante la spesa stessa o, al più tardi, entro il mese successivo alla data in cui è stata sostenuta la spesa. Per quanto riguarda le spese straordinarie si fa espresso riferimento al Protocollo d'Intesa tra Magistrati del Tribunale di Alessandria e Avvocati del medesimo foro del 20.7.2016; 10) quanto alle spese straordinarie da sostenersi a beneficio dei figli, ritenuto che il marito stipulerà una polizza di assistenza sanitaria che coprirà buona parte delle spese mediche dei figli stessi, i coniugi convengono che il GN , dal momento dell'attivazione di detta CP_1
polizza, si farà interamente carico di tutte le spese mediche coperte dalla predetta copertura assicurativa. Poiché la suddetta copertura assicurativa è soggetta a massimali e limiti annui di rimborso per ogni singola prestazione, le parti convengono che, qualora venga superata la soglia rimborsabile, l'eccedenza delle spese mediche sarà ripartita tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
11) l' assegno unico relativo ai minori sarà percepito dalla IGa 12) la casa già Pt_1
coniugale, di esclusiva proprietà del IG , rimarrà nella sua piena disponibilità CP_1
comprensiva di mobilio ed arredi;
13) le parti concordemente dichiarano che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento e/o alimenti l'uno nei confronti dell'altro; 14) i coniugi prestano l'assenso al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio per se' e per i figli”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 12.12.2024, le parti hanno domandato il divorzio congiunto e hanno rappresentato: che “gli esponenti hanno contratto matrimonio concordatario a AR (AL) il 05.09.2009”; che “dall'unione sono nati, in Alessandria i figli il 21.01.2011 e il 26.12.2014” e che “a seguito di ricorso per Persona_1 Per_2
separazione consensuale presentato davanti al Tribunale di Alessandria (R.G. 3492/2021) i coniugi si separavano in data 26.01.2022”.
2. All'udienza del 18.3.2025, la Sig.ra ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, via Parte_1
Ardigò, n. 3, la casa è di mia proprietà, vivo solo coi figli, nessun'altro. Non ho altre case o terreni di mia proprietà. Sono impiegata presso Technicalplast Srl, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione di circa Euro 1.900,00 / 2.000,00 mensili netti. Non ho altri redditi, oltre a quelli da lavoro e l'assegno unico. Il padre vede già e Persona_1 Per_2 come qui convenuto. Non ci sono mai stati problemi di violenza”. Il Sig. ha Controparte_1 dichiarato: “vivo a Carentino, via Cavour, n. 53, la casa è la mia. Non ho altre case o terreni
3 di mia proprietà. Lavoro come dipendente di Technicalplast Srl, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione di circa Euro 4.000,00 mensili netti. Non ho altri redditi, oltre a quelli da lavoro e un assegno di invalidità, per circa Euro 200,00 mensili. Frequento già e come qui convenuto. Non ci sono mai stati problemi di Persona_1 Per_2 violenza”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 26.1.2022, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 12.12.2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri e Controparte_1
, i quali hanno celebrato matrimonio, a AR, il 5.9.2009; Parte_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in AR (AL) il 05.09.2009, atto regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AR anno 2009 –
Parte II – serie A n.1, con il regime della separazione dei beni;
- ordinare al Comune di
AR (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- il tutto alle seguenti condizioni: 1) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione del patrimonio familiare depositato e investito;
2) i figli minori Persona_1
e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la Per_2
potestà genitoriale di comune accordo ex art. 155 c.c. Le decisioni di maggiore interesse e/o straordinaria amministrazione attinenti ai minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività sportive e culturali, e in generale ogni decisione di rilievo rispetto alla crescita dei figli, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle
4 capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. La residenza dei minori viene fissata con quella della madre con la quale continueranno a convivere;
3) il padre potrà sentire telefonicamente i figli ogni volta che lo vorrà e potrà tenerli con sé, previo congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi, almeno secondo il seguente calendario: a) a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
b) almeno due giorni la settimana dall'uscita da scuola fino al mattino dopo:
c) salvo diversi accordi da assumere di volta in volta, per le festività religiose e di calendario nonché per i compleanni verrà adottato il criterio dell'alternanza; 4) le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse preferibilmente per metà con la madre e per metà con il padre, seguendo il criterio dell'alternanza e sempre fatti salvi i diversi accordi che saranno presi di volta in volta dai genitori nell'interesse dei minori stessi;
5) per quanto riguarda le vacanze estive, i genitori dovranno accordarsi di anno in anno entro il primo maggio di ogni anno, avendo cura di far trascorrere ai minori un ugual periodo con l'uno e con l'altro genitore;
6) entrambi i coniugi si impegnano ad avvisare l'altro nell'ipotesi in cui, nei giorni in cui i minori stessero con loro o con i loro congiunti, dovessero dormire fuori o fare gite, escursioni... non nelle vicinanze;
7) sarà responsabilità di ciascun genitore l'interessarsi sui progressi dei figli, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo agli stessi ogni più consono supporto per ottimizzare il loro sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con spirito collaborativo ogni informazione riguardante i figli minori ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, i catechisti, gli insegnanti, ecc.; 8) nell'ottica della reciproca collaborazione tra i genitori nella gestione dei figli, ciascun coniuge si impegna a rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno e aiuto in caso di situazione di urgenza o necessità particolari che dovessero verificarsi durante i periodi di convivenza con i minori stessi;
9) il IG CP_1
verserà alla IGa entro il giorno15 di ogni mese (valuta fissa) con accredito sul Pt_1
conto corrente intestato alla stessa, a partire dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, l'importo di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , rivalutabile annualmente secondo gli indici Persona_1 Per_2
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, compreso il doposcuola, i buoni pasto, e oltre al 50% delle ulteriori spese straordinarie (es. spese sportive, ludiche), ove previamente concordate corrispondendo la propria quota alla madre a semplice presentazione di documentazione comprovante la spesa stessa o, al più tardi, entro il mese successivo alla data in cui è stata sostenuta la spesa. Per quanto riguarda le spese straordinarie si fa espresso riferimento al Protocollo d'Intesa tra Magistrati del Tribunale di
5 Alessandria e Avvocati del medesimo foro del 20.7.2016; 10) quanto alle spese straordinarie da sostenersi a beneficio dei figli, ritenuto che il marito stipulerà una polizza di assistenza sanitaria che coprirà buona parte delle spese mediche dei figli stessi, i coniugi convengono che il GN , dal momento dell'attivazione di detta polizza, si farà interamente CP_1
carico di tutte le spese mediche coperte dalla predetta copertura assicurativa. Poiché la suddetta copertura assicurativa è soggetta a massimali e limiti annui di rimborso per ogni singola prestazione, le parti convengono che, qualora venga superata la soglia rimborsabile,
l'eccedenza delle spese mediche sarà ripartita tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
11) l' assegno unico relativo ai minori sarà percepito dalla IGa 12) la casa già Pt_1
coniugale, di esclusiva proprietà del IG , rimarrà nella sua piena disponibilità CP_1
comprensiva di mobilio ed arredi;
13) le parti concordemente dichiarano che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento e/o alimenti l'uno nei confronti dell'altro; 14) i coniugi prestano l'assenso al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio per se' e per i figli”
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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