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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 43/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 43 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
T R A
C.F. ) cessionaria dei crediti di (già di Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 CP_2
, per il tramite della procuratrice speciale in persona del
[...] Controparte_3
legale rappresentante pro tempore dott. con il patrocinio dell'avv. Parte_2
CALABRESI ROBERTO e dell'avv. ELISA GABOARDI
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) ed (C.F. Controparte_4 C.F._1 Controparte_5
con il patrocinio dell'avv. RAIMONDI CARLO ALBERTO C.F._2
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa, omesso lo svolgimento del processo, viene decisa sulla base di una questione pregiudiziale di rito che preclude l'esame delle ulteriori questioni.
L'attrice, nella qualità sopra dedotta, ha impugnato l'ordinanza del 14.10.2023 resa dal dott. CP_6
che, decidendo sull'opposizione promossa dinanzi a lui quale giudice procedente, ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare R.G. es. imm. 1/2021 ritenendo fondata l'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dai debitori.
In particolare, il G.E ha sospeso la procedura ritenendo insanabile l'assenza in atti della procura alla lite rilasciata alla , soggetto distinto dalla precedente procuratrice speciale Controparte_3
Bayview Italia srl e solo per la quale vi era procura in atti, ritualmente depositata. Nello specifico, revocando un suo precedente provvedimento, ha di fatto ritenuto inutilizzabili le note scritte
1 depositate dalla procedente, che nelle more aveva comunque depositato la procura alle liti rilasciata ai difensori dalla nuova procuratrice con data certa anteriore alla costituzione in giudizio (atto notarile del 3.12.2021, Rep. n. 22828 – Racc. n. 16857).
Gli odierni convenuti, sin dal primo atto di intervento della nuova procuratrice speciale (note di trattazione scritta del 20.5.2022), hanno eccepito la carenza di procura alle liti.
In tale atto, la creditrice procedente aveva così premesso: ….cessionaria dei Parte_1
crediti di (già , per il tramite dalla procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3
difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (c.f. ) ed Elisa C.F._3
Gaboardi (c.f. ), soci ed amministratori della società “ C.F._4 Controparte_7
, giuste procure allegati all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c agli atti della procedura
[...]
esecutiva”.
Il riferimento è alle procure allegate all'atto di intervento del 2.11.2021, ove però la procuratrice, come detto, era la Bayview Italia srl che aveva conferito il mandato agli avv. Calabresi e Gaboardi.
Il Giudice, pur ammettendo in un primo momento la produzione successiva di documentazione attestante il corretto conferimento della procura da parte della nuova procuratrice, ha poi con l'ordinanza impugnata dichiarato l'inutilizzabilità della produzione effettuata nel corso del giudizio.
La decisione del giudice si fonda sulla corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla
Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 37434/2022, secondo cui l'art. 182 c.p.c. non consente di sanare i casi di inesistenza della procura e di mancanza in atti della procura alla lite.
Il provvedimento impugnato, rileva correttamente come le Sezioni Unite, facendo leva sul dato letterale dell'art. 182 c.p.c. -nella formulazione applicabile al caso in esame - ritengono:
a) inestensibile alla procura alle liti il potere di integrazione/regolarizzazione degli atti di cui al comma 1;
b) applicabile il comma 2 solo nel caso di procura in atti nulla, e non anche mancante o inesistente, posto che la norma fa espresso riferimento ai casi di nullità della procura al difensore.
c) che i vizi della rappresentanza processuale sono diversi da quelli relativi alla rappresentanza sostanziale.
La Cassazione, valorizzando il dato testuale - anche a fronte della novella operata con il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 14, con la quale si fa riferimento anche ai casi di mancanza in atti della procura – conclude, quindi, nel senso che l'ipotesi di sanatoria/integrazione non è consentita nei casi di
2 inesistenza e di mancanza in atti della procura. E ciò anche a fronte di un orientamento opposto più estensivo (tra le più pertinenti, citate anche dalla sentenza e più aderenti al caso in esame Cass. N.
11359/2014) e a fronte delle stesse conclusioni formulate dal Procuratore Generale, il quale aveva proposto l'accoglimento del ricorso, valorizzando le peculiari differenze esistenti nel caso in cui la procura sia stata menzionata in atti, sia effettivamente stata rilasciata prima del giudizio e tuttavia non risulti prodotta.
In altri termini la mancanza in atti della procura e l'inesistenza “in natura” configurerebbero ipotesi speculari. A nulla, quindi, rileverebbe che in astratto vi sia una valida procura, poiché se la procura non è allegata tale atto non esiste dal punto di vista processuale e dunque non v'è alcun potere/dovere del giudice di verificare l'esistenza dello ius postulandi, dato che l'art. 182 c.p.c. si riferisce solo al potere/dovere di ordinare la rinnovazione dell'atto nullo, e quindi di un atto viziato ma pur sempre esistente dal punto di vista non solo sostanziale ma anche processuale.
Peraltro, il caso affrontato e risolto dalle Sezioni Unite è per certi versi anche più complesso e controverso di quello in esame, in quanto in quello si discuteva della possibilità per la parte di dimostrare l'esistenza della procura citata in atti ma materialmente non prodotta, mentre nel caso che occupa questo Tribunale la procuratrice speciale non ha neanche fatto inizialmente riferimento all'esistenza della seconda procura rilasciata agli avvocati dalla , ma solo a quella Controparte_3
rilasciata inizialmente alla Bayview Italia srl.
La decisione va dunque confermata anche in questa sede, a nulla rilevando gli altri argomenti spesi dal creditore. Ed in particolare:
- il principio delle Sezioni Unite ha portata generale e prescinde dal fatto che la questione si sia posta attualmente in un procedimento esecutivo. Il principio è quello per cui, al momento della costituzione in giudizio, la parte deve essere legalmente difesa;
- non rileva che l'attività precedentemente svolta fosse coperta dalla procura validamente rilasciata – e in atti – dalla Bayview Italia srl, perchè tale circostanza non incide sugli atti successivamente posti in essere. In altri termini l'impulso processuale che autorizza a proseguire esecutivamente deve essere permanente;
- la circostanza che la parte abbia prodotto la procura, anche a fronte di un provvedimento del giudice, peraltro dallo stesso revocato, è ininfluente ai fini processuali perché la mancanza di procura o può essere sanata mediante produzione successiva oppure ciò non può avvenire.
Specialmente, poi, a fronte della eccezione e opposizione tempestivamente proposta dai debitori;
3 - il riferimento all'art. 111 c.p.c. – laddove il creditore intende affermare l'ultrattività della procura inizialmente rilasciata – non è pertinente, perché tale norma riguarda il titolare della posizione giuridica controversa (cioè il titolare del credito) e non può estendersi anche agli aspetti processuali relativi all'assistenza e difesa tecnica in giudizio;
- , non è più titolare del credito e dunque non può validamente procedere. Solo nel CP_1
caso di accertamento del credito, nel caso di cessione del credito è ammessa la prosecuzione del processo tra le parti originarie (art. 111 c.p.c)
In accoglimento dell'opposizione, deve dunque dichiararsi la carenza in atti, insanabile, della procura alle liti rilasciata in favore dei difensori della parte attrice-procedente.
Le spese, in ragione del contrasto giurisprudenziale risolto peraltro solo di recente dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, nonché della peculiarità della vicenda processuale in esame, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 43/2024, giudizio di merito instaurato avverso l'ordinanza di sospensione del 14.10.2023 resa dal dott. , G.E. nella procedura esecutiva n. CP_6
1/2021, in accoglimento dell'opposizione:
- dichiara la carenza in atti, insanabile, della procura alle liti rilasciata in favore dei difensori della parte attrice-procedente;
- compensa integralmente le spese processuali
Enna, 21/05/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 43 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
T R A
C.F. ) cessionaria dei crediti di (già di Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 CP_2
, per il tramite della procuratrice speciale in persona del
[...] Controparte_3
legale rappresentante pro tempore dott. con il patrocinio dell'avv. Parte_2
CALABRESI ROBERTO e dell'avv. ELISA GABOARDI
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) ed (C.F. Controparte_4 C.F._1 Controparte_5
con il patrocinio dell'avv. RAIMONDI CARLO ALBERTO C.F._2
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa, omesso lo svolgimento del processo, viene decisa sulla base di una questione pregiudiziale di rito che preclude l'esame delle ulteriori questioni.
L'attrice, nella qualità sopra dedotta, ha impugnato l'ordinanza del 14.10.2023 resa dal dott. CP_6
che, decidendo sull'opposizione promossa dinanzi a lui quale giudice procedente, ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare R.G. es. imm. 1/2021 ritenendo fondata l'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dai debitori.
In particolare, il G.E ha sospeso la procedura ritenendo insanabile l'assenza in atti della procura alla lite rilasciata alla , soggetto distinto dalla precedente procuratrice speciale Controparte_3
Bayview Italia srl e solo per la quale vi era procura in atti, ritualmente depositata. Nello specifico, revocando un suo precedente provvedimento, ha di fatto ritenuto inutilizzabili le note scritte
1 depositate dalla procedente, che nelle more aveva comunque depositato la procura alle liti rilasciata ai difensori dalla nuova procuratrice con data certa anteriore alla costituzione in giudizio (atto notarile del 3.12.2021, Rep. n. 22828 – Racc. n. 16857).
Gli odierni convenuti, sin dal primo atto di intervento della nuova procuratrice speciale (note di trattazione scritta del 20.5.2022), hanno eccepito la carenza di procura alle liti.
In tale atto, la creditrice procedente aveva così premesso: ….cessionaria dei Parte_1
crediti di (già , per il tramite dalla procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3
difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (c.f. ) ed Elisa C.F._3
Gaboardi (c.f. ), soci ed amministratori della società “ C.F._4 Controparte_7
, giuste procure allegati all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c agli atti della procedura
[...]
esecutiva”.
Il riferimento è alle procure allegate all'atto di intervento del 2.11.2021, ove però la procuratrice, come detto, era la Bayview Italia srl che aveva conferito il mandato agli avv. Calabresi e Gaboardi.
Il Giudice, pur ammettendo in un primo momento la produzione successiva di documentazione attestante il corretto conferimento della procura da parte della nuova procuratrice, ha poi con l'ordinanza impugnata dichiarato l'inutilizzabilità della produzione effettuata nel corso del giudizio.
La decisione del giudice si fonda sulla corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla
Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 37434/2022, secondo cui l'art. 182 c.p.c. non consente di sanare i casi di inesistenza della procura e di mancanza in atti della procura alla lite.
Il provvedimento impugnato, rileva correttamente come le Sezioni Unite, facendo leva sul dato letterale dell'art. 182 c.p.c. -nella formulazione applicabile al caso in esame - ritengono:
a) inestensibile alla procura alle liti il potere di integrazione/regolarizzazione degli atti di cui al comma 1;
b) applicabile il comma 2 solo nel caso di procura in atti nulla, e non anche mancante o inesistente, posto che la norma fa espresso riferimento ai casi di nullità della procura al difensore.
c) che i vizi della rappresentanza processuale sono diversi da quelli relativi alla rappresentanza sostanziale.
La Cassazione, valorizzando il dato testuale - anche a fronte della novella operata con il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 14, con la quale si fa riferimento anche ai casi di mancanza in atti della procura – conclude, quindi, nel senso che l'ipotesi di sanatoria/integrazione non è consentita nei casi di
2 inesistenza e di mancanza in atti della procura. E ciò anche a fronte di un orientamento opposto più estensivo (tra le più pertinenti, citate anche dalla sentenza e più aderenti al caso in esame Cass. N.
11359/2014) e a fronte delle stesse conclusioni formulate dal Procuratore Generale, il quale aveva proposto l'accoglimento del ricorso, valorizzando le peculiari differenze esistenti nel caso in cui la procura sia stata menzionata in atti, sia effettivamente stata rilasciata prima del giudizio e tuttavia non risulti prodotta.
In altri termini la mancanza in atti della procura e l'inesistenza “in natura” configurerebbero ipotesi speculari. A nulla, quindi, rileverebbe che in astratto vi sia una valida procura, poiché se la procura non è allegata tale atto non esiste dal punto di vista processuale e dunque non v'è alcun potere/dovere del giudice di verificare l'esistenza dello ius postulandi, dato che l'art. 182 c.p.c. si riferisce solo al potere/dovere di ordinare la rinnovazione dell'atto nullo, e quindi di un atto viziato ma pur sempre esistente dal punto di vista non solo sostanziale ma anche processuale.
Peraltro, il caso affrontato e risolto dalle Sezioni Unite è per certi versi anche più complesso e controverso di quello in esame, in quanto in quello si discuteva della possibilità per la parte di dimostrare l'esistenza della procura citata in atti ma materialmente non prodotta, mentre nel caso che occupa questo Tribunale la procuratrice speciale non ha neanche fatto inizialmente riferimento all'esistenza della seconda procura rilasciata agli avvocati dalla , ma solo a quella Controparte_3
rilasciata inizialmente alla Bayview Italia srl.
La decisione va dunque confermata anche in questa sede, a nulla rilevando gli altri argomenti spesi dal creditore. Ed in particolare:
- il principio delle Sezioni Unite ha portata generale e prescinde dal fatto che la questione si sia posta attualmente in un procedimento esecutivo. Il principio è quello per cui, al momento della costituzione in giudizio, la parte deve essere legalmente difesa;
- non rileva che l'attività precedentemente svolta fosse coperta dalla procura validamente rilasciata – e in atti – dalla Bayview Italia srl, perchè tale circostanza non incide sugli atti successivamente posti in essere. In altri termini l'impulso processuale che autorizza a proseguire esecutivamente deve essere permanente;
- la circostanza che la parte abbia prodotto la procura, anche a fronte di un provvedimento del giudice, peraltro dallo stesso revocato, è ininfluente ai fini processuali perché la mancanza di procura o può essere sanata mediante produzione successiva oppure ciò non può avvenire.
Specialmente, poi, a fronte della eccezione e opposizione tempestivamente proposta dai debitori;
3 - il riferimento all'art. 111 c.p.c. – laddove il creditore intende affermare l'ultrattività della procura inizialmente rilasciata – non è pertinente, perché tale norma riguarda il titolare della posizione giuridica controversa (cioè il titolare del credito) e non può estendersi anche agli aspetti processuali relativi all'assistenza e difesa tecnica in giudizio;
- , non è più titolare del credito e dunque non può validamente procedere. Solo nel CP_1
caso di accertamento del credito, nel caso di cessione del credito è ammessa la prosecuzione del processo tra le parti originarie (art. 111 c.p.c)
In accoglimento dell'opposizione, deve dunque dichiararsi la carenza in atti, insanabile, della procura alle liti rilasciata in favore dei difensori della parte attrice-procedente.
Le spese, in ragione del contrasto giurisprudenziale risolto peraltro solo di recente dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, nonché della peculiarità della vicenda processuale in esame, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 43/2024, giudizio di merito instaurato avverso l'ordinanza di sospensione del 14.10.2023 resa dal dott. , G.E. nella procedura esecutiva n. CP_6
1/2021, in accoglimento dell'opposizione:
- dichiara la carenza in atti, insanabile, della procura alle liti rilasciata in favore dei difensori della parte attrice-procedente;
- compensa integralmente le spese processuali
Enna, 21/05/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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