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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 9460/2024
Il Giudice Francesca Capelli, nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MONTAGNA ELISABETTA e DE LUCA GIOACCHINO;
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti CAPEZZERA DOMENICO/CAPEZZERA RAFFAELLA RENATA, VIA FONTANA 22
20122 MILANO;
resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 29 luglio 2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la sig. ra
, premesso di essere stata assunta da in data 4 Parte_1 Parte_2 ottobre 2004, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo di mesi 6 (doc.2 contratto a tempo determinato) con mansione “addetta all'ufficio amministrativo e spedizioni”, 4° Livello, CCNL dell'industria Tessile-Abbigliamento, prorogato il successivo 1 aprile 2005 per ulteriori mesi 6 (doc.3: proroga), definitivamente trasformato in tempo indeterminato in data 3 ottobre 2005 (doc.4: trasformazione a tempo determinato), con conferma della mansione e del livello rispetto al contratto sottoscritto il 4 ottobre 2004, ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro, impugnando il licenziamento per giusta causa a lei comminato in data 22.12.2023.
Tutto ciò premesso ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
A) ACCERTARE E DICHIARARE, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, ex art. 18, comma 1, L 300/70 la nullità del licenziamento datato 23.12.2023 e ricevuto il 28.12.2023 in quanto discriminatorio e, per l'effetto, CONDANNARE
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della CP_1 ricorrente nel posto di lavoro e a corrisponderle un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente ad Euro 999,20 lordi (1.844,69:50= 922,35 x13/12) oppure in subordine ad Euro 599,52 lordi e/o alla diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, dal giorno del licenziamento (28.12.2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità.
In via subordinata
B) Nella denegata ipotesi di mancato accogliemento del punto A) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, l'illegittimità del licenziamento datatato 23.12.203 e ricevuto il 28.12.2023 ex art. 8 L. n. 604/1966 e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 riassumere la ricorrente nel posto di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza,
a risarcire il danno versando alla ricorrente un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad Euro Euro 999,20 lordi o ad Euro 599,52 lordi /o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
C) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e, per l'effetto, condannare
[...]
a corrispondere alla Sig.ra la somma lorda di Euro 1.596,36 CP_2 Pt_1 lordi (35,47481x45) oppure in subordine la somma lorda di euro 957,81 (21,28x45) e/o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
D) Con vittoria di spese e onorari di lite.
In particolare la ricorrente ha contestato in via principale la natura discriminatoria del recesso a suo dire determinato da motivi di salute, infatti, secondo quanto sostenuto dalla lavoratrice, sarebbe stata licenziata a causa delle assenze per malattia.
In via subordinata la sig.ra ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del Pt_1 licenziamento per mancanza di giusta causa .
2 Si è costituita in giudizio la società convenuta confermando la legittimità del licenziamento e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto .
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, ha invitato le parti alla discussione ed ha deciso come da dispositivo che è stato depositato telematicamente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Sulla natura discriminatoria e ritorsiva del recesso
In via principale la ricorrente ha chiesto di accertare la natura discriminatoria e/0 ritorsiva del licenziamento a lei comminato.
Come noto, il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa, ed è onere della prova a carico del lavoratore dimostrare che il recesso è stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo.
Deve essere fornita pertanto la prova di due elementi: il motivo di ritorsione
(motivo illecito) e la assenza di altre ragioni lecite determinanti (esclusività del motivo).
Se viene fornita la prova di questi due elementi e dunque accertata la natura ritorsiva, tale recesso è nullo ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, comma 2, c.c., art. 1345 ed art. 1324 c.c, come chiarito dalla costante giurisprudenza che ha assimilato la fattispecie al licenziamento discriminatorio, vietato dall'art. 4 della l. 604/1966, dell'art. 15 della l. 300/1970 e dell'art. 3 della l. 108/1990, secondo una interpretazione estensiva della disciplina applicabile, per questo ad esso si applicano le stesse conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
La cassazione ha specificato che ”l'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere, con sufficiente certezza,
l'intento di rappresaglia (dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di un provvedimento legittimo)…” (Cass 100047/2004).
Nel caso di specie la natura ritorsiva del licenziamento non è emerge in tutta evidenza, mancano, infatti, in ricorso allegazioni precise in ordine a quale sarebbe stato il motivo di ritorsione determinante del provvedimento espulsivo.
3 Parte ricorrente fa riferimento genericamente al fatto di essere stata assente per malattia, ma non chiarisce perché tale circostanza costituirebbe il motivo unico e determinante del recesso.
La difesa di parte ricorrente si è limitata ad affermare che l'intento ritorsivo sarebbe dimostrato dal fatto che con comunicazione dell'ottobre la società avrebbe proposto una riduzione unilaterale non concordata dell'orario lavorativo.
Tale circostanza, tuttavia, a parere di hi scrive, non appare per nulla indicativa in tal senso, ed anzi costituisce indice della volontà della società di continuare la collaborazione con la dipendente, seppure con un diverso orario.
Peraltro si osserva che la ricorrente, come risulta dagli atti del giudizio, si era assentata per malattia anche in precedenza (periodo maggio-giugno) e la datrice di lavoro non ha avuto nulla da osservare.
In conclusione non risulta chiarito dalle allegazioni in ricorso perché l'assenza per malattia costituirebbe il motivo unico e determinante del recesso.
Tale circostanza, di per sé, vale ad escludere la natura ritorsiva del licenziamento.
Come noto la giurisprudenza ha chiarito che “non è sufficiente che il licenziamento sia anche palesemente ingiustificato, per aversi un licenziamento ritorsivo, essendo piuttosto necessario che il motivo asseritamente illecito, sia stato l'unico determinante …”
Cass. E. 3986/2015.
Tale domanda pertanto non può essere accolta.
I fatti contestati alla lavoratrice
Venendo invece al merito dei fatti che hanno dato origine al provvedimento espulsivo occorre brevemente ricapitolare le circostanze che hanno dato luogo alla presente vertenza.
Con raccomandata del 13 dicembre 2023 (doc. 14, contestazione disciplinare) ritirata il 19 dicembre, parte resistente contestava alla Sig.ra tra l'altro, le seguenti Pt_1 mancanze
4 5 In data 19 dicembre 2023, la ricorrente si giustificava (doc.15 ricorso).
Con raccomandata del 22 dicembre 2023, ritirata il 28 dicembre 2023 (doc. 16.
Licenziamento), la ricorrente veniva licenziata.
Si riporta integralmente il contenuto della lettera di licenziamento:
Buongiorno riceviamo le sue risposte alle nostre contestazioni disciplinari inerenti il rapporto di lavoro con un Ballerini Filtrazione;
- lei non riconosce i propri doveri come dipendente
- lei afferma di avere solo diritti tutti a suo dire da anni violati incluso la pulizia il riordino e la funzionalità dei luoghi da lei utilizzati
- lei afferma di essere da anni ingiuriata
- lei afferma di non avere svolto le sue mansioni per colpa di Controparte_1
e di averne svolte altre non di sua competenza
- lei afferma di essersi ammalata da giugno ad oggi per la mancanza di igiene per la mancanza di riscaldamento e per la presenza di un generatore non nel locale da lei utilizzato
- lei afferma che la sua postazione di lavoro in sia indecente Controparte_1 quasi umiliata e priva degli strumenti necessari
- lei insiste in frasi minacciose
- lei si disinteressa dei motivi oggettivi di quale il calo di Controparte_1 fatturato pur ben conoscendoli e che per suo stesso comportamento ed affermazioni non
6 le interessano e vi è l'ulteriore esempio della fattura attiva Banca Intesa il cui pagamento non ha mai sollecitato dall'emissione ad oggi.
Le sue sono comportamenti ed affermazioni gravi, lesive ed infondate o non imputabili a e che le ha contestato e che lei ha Controparte_1 Controparte_1 ulteriormente ampliato ed aggravato e che nuovamente contestiamo e rigettiamo riservandoci ogni ulteriore azione a nostra tutela nei termini di Legge.
E' pertanto leso irreparabilmente il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente ed elesa la fiducia di con la convinzione che la Controparte_1 continuazione del rapporto di lavoro sia pregiudizievole agli scopi aziendali ed anche un rischio personale che la persona fisica del datore di lavoro conseguentemente
[...]
procede al suo licenziamento per giusta causa in data odierna senza CP_1 prestazione del preavviso.
Con lettera del 30 gennaio 2024 (doc.17 impugnazione licenziamento), la ricorrente impugnava il licenziamento comminato.
Insussistenza di giusta causa
La società convenuta ha licenziato il ricorrente per giusta causa in considerazione dei fatti sopra riportati.
In sintesi è stato contestato alla ricorrente il fatto di essersi lamentata delle insufficienti condizioni igienico sanitarie del luogo di lavoro e per aver segnalato la presenza di un generatore di corrente che a suo dire era insalubre e produceva gas tossici.
Tali circostanze non possono costituire illecito disciplinare, ma fanno parte del normale diritto di critica del lavoratore.
E' inoltre stato contestato alla ricorrente di disinteressarsi degli interessi della società portanto ad “esempio della fattura attiva Banca Intesa il cui pagamento non ha mai sollecitato dall'emissione ad oggi”.
Tale contestazione è del tutto generica non è nemmeno indicato il numero della fattura.
Gli altri fatti indicati nella lettera di contestazione disciplinare non sono più stati ripresi nella lettera di licenziamento, pertanto non costituiscono motivo di recesso.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte nel caso di specie non risulta provata la giusta causa .
7 Come noto, la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta e stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia tale, in concreto da giustificare la massima sanzione disciplinare (cassazione 28 aprile 2017 numero 10568).
Ebbene, nel caso di specie il comportamento della lavoratrice, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, sia oggettive che soggettive, non costituisce, a parere di questo giudicante, illecito disciplinare, né un atto che possa essere definito di insubordinazione.
La Suprema corte ha chiarito che: In tema di licenziamento per insubordinazione del lavoratore consistita nel rifiuto di ottemperare all'ordine legittimo di svolgere un diverso compito, il riconoscimento in concreto della sussistenza degli elementi idonei ad esprimere la volontà del lavoratore di contestazione dei poteri datoriali - che può essere aperta, senza che per questo debba consistere anche in una formale dichiarazione in tale senso - è riservata all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità Sez. L, Sentenza n. 16384 del 20/08/2004.
Nel caso di specie, infatti, risulta pacifico in causa che fosse stato tagliato il gas alla convenuta e che quindi i locali di fossero privi di riscaldamento, come pure CP_1 pacifico che sia stato approntato un generatore esterno di corrente.
Palese dunque che si fossero create oggettivamente delle nuove condizioni di lavoro, difronte alle quali la lavoratrice ha svolto le proprie osservazioni.
Non si può certo qualificare atto di insubordinazione il legittimo diritto di segnalazione delle difficoltà generate dalla nuova precaria situazione effettuato dalla lavoratrice.
Deve pertanto escludersi la sussistenza di una giusta causa di licenziamento .
Conseguenze
L'insussistenza della giusta causa e/o del giustificato motivo soggettivo determina l'applicazione dell'art. 8 L. n. 604/1966, secondo cui: “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di
8 lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”.
Nel caso di specie tenuto conto della anzianità di servizio pari a 20 anni,
l'indennità viene determinata nella misura massima di sei mensilità della dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad Euro 599,20 lordi, come risultanti dalle buste paga in atti.
Deve essere accolta anche la domanda di condanna della convenuta alla corresponsione del preavviso contrattuale fissato ex art. 51 CCNL applicato nella misura di
45 giorni di calendario e la stessa ha quindi diritto al pagamento di ulteriori Euro lorda di euro 957,81 lordi.
Spese legali
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q. M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 9460
2024, ogni diversa domanda disattesa o assorbita così dispone:
-accerta e dichiara, l'illegittimità del licenziamento datato 23.12.203 e ricevuto il
28.12.2023 ex art. 8 L. n. 604/1966 e, per l'effetto, condanna , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a riassumere la ricorrente nel posto di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versando alla ricorrente un'indennità che si quantifica in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad Euro 599,20 lordi;
-Accerta e dichiara, il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di CP_2 euro 957,81 lordi oltre interessi e rivalutazione;
-condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2695,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese,.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
9 Milano, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Francesca Capelli
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