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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/09/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 614/2023 R.G., vertente TRA
, nata il [...] a [...], CF , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Gioiosa Ionica alla via Lazio n. 43, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Costa, CF P.I. , fax 1782204243, pec C.F._2 P.IVA_1
che la rappresenta e difende Email_1 appellante CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, con gli Avv.ti Silvano Imbriaci, CF e Dario Cosimo Adornato, CF C.F._3
che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza CodiceFiscale_4 di procura generale alle liti del 22.3.2024, Repertorio n. 37875 - Raccolta n.7113, notaio in Fiumicino, pec e Persona_1 Email_2 t Email_4
appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 22.07.2022 innanzi al Tribunale di Locri, Parte_1
, titolare dell'assegno sociale di cui beneficiava con decorrenza 01.12.2019, chiedeva
[...]
l'accertamento, nei confronti dell'Inps, del diritto ad ottenere la retrodatazione dello stesso alla data del 23.07.2019. Esponeva di aver presentato domanda di assegno sociale in data 23.07.20219. La domanda era stata rigettata con provvedimento del 20.08.2019 per omessa integrazione della documentazione richiesta con comunicazione del 25.07.2019. Negava di aver mai ricevuto tale richiesta ed affermava che, comunque, venuta a conoscenza del provvedimento di rigetto, aveva presentato richiesta di riesame, producendo la necessaria documentazione. Il beneficio assistenziale era stato concesso, in sede di riesame, dal giorno 1° dicembre 2019 (pensione n. 04302001). Avendo, invano, richiesto in via amministrativa la retrodatazione della decorrenza dell'assegno alla data di presentazione della domanda, proponeva ricorso al giudice del 2
lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: - riconoscere e dichiarare che ha diritto ad ottenere la "retrodatazione" Parte_1 dell'Assegno Sociale, dal mese successivo alla domanda indicata in premessa (presentata il 23.7.2019), stante la sussistenza dei requisiti di legge;
- conseguentemente, condannare l'INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei di Assegno Sociale, maturati dall'agosto 2019 al 30 novembre 2019 e non riscossi, nella misura prevista;
oltre la quota di tredicesima spettante sulle mensilità dovute e non pagate, gli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo, e con ogni altra conseguenza di legge;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio (oltre oneri accessori come per legge)”. Si costituiva l'INPS eccependo l'insanabile incompletezza della prima domanda presentata dalla ricorrente. Non vi era alcun diritto alla retrodatazione, poiché la decorrenza era stata stabilita sulla base della completa integrazione documentale fornita dalla ricorrente, potendo dirsi attivato il termine procedimentale per la decisione della domanda solo nel momento in cui la documentazione risultava completa. Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 579/2023 pubblicata il 15.06.2023, il Tribunale di Locri rigettava la domanda e compensava interamente le spese di lite. Con riguardo alla decorrenza del beneficio, il Tribunale richiamava il Regolamento INPS sui tempi dei procedimenti amministrativi” (adottato con Delibera n. 111 del 21 dicembre 2020) che, nel disciplinare la fase amministrativa di concessione dell'assegno, fissava in 45 giorni il termine per la definizione della domanda prevedendo un'eventuale sospensione di 30 giorni per consentire l'integrazione della stessa, ove necessario. Tale disciplina, a giudizio del Tribunale, doveva essere interpretata in combinato disposto con l'art. 18, c. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241, a norma del quale gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a vagliare la domanda amministrativa laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta è onere del richiedente integrare con la documentazione richiesta dall' e solo dal momento in CP_1 cui pervengono i documenti, può dirsi attivato il termine procedimentale per la decisione sulla domanda. La decorrenza del beneficio era stata stabilita sulla base della completa integrazione documentale. L'Istituto previdenziale aveva, pertanto, operato correttamente e la domanda della ricorrente non poteva trovare accoglimento.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava la Pt_1 riforma proponendo un unico motivo di appello: “errata ricostruzione del fatto / erronea valutazione di quanto richiesto;
sussistenza, in capo all'appellante, del diritto ad ottenere i ratei reclamati”. Lamentava che il Tribunale aveva applicato il Regolamento dell'INSP per la definizione dei termini dei procedimenti amministrativi, adottato con Delibera n. 111/2020 del 21.12.2020, mentre tale Regolamento era successivo alla data di presentazione della domanda (23.07.2019). La domanda era stata depositata completa di tutti i necessari requisiti di legge e la ricorrente non aveva mai ricevuto la richiesta di integrazione del 25.07.2019, asserita ma non provata dall'Inps. Comunque, la frettolosa conclusione del procedimento in data 3
20.08.2019 (a meno di un mese dalla presentazione della domanda) violava il termine stesso entro il quale la avrebbe potuto integrare la documentazione. Pt_1 Dopo la comunicazione ufficiale della reiezione della domanda, aveva proposto richiesta di riesame comprensiva di tutti i documenti presuntivamente mancanti e, a seguito alle integrazioni apportate in sede di riesame, aveva conseguito l'attribuzione dell'assegno dal 1° dicembre 2019. Tuttavia, essa appellante era già in possesso dei requisiti di legge all'atto della presentazione della prima richiesta: 23.07.2019 ed il giudice aveva errato nel non considerare dirimente tale circostanza. La decisione doveva essere riformata con accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame:
- riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che Parte_1 ha diritto ad ottenere la retrodatazione dell'Assegno Sociale, dal mese successivo alla domanda indicata in narrativa (presentata il 23/7/2019), stante la sussistenza dei requisiti di legge;
- conseguentemente, condannare l'INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente/appellante, dei ratei di Assegno Sociale maturati dall'agosto 2019 al 30 novembre 2019 e non riscossi, nella misura prevista;
oltre la quota di tredicesima spettante sulle mensilità dovute e non pagate, gli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo, e con ogni altra conseguenza di legge;
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio (oltre rimb. forf., Iva, Cpa, oneri accessori come per legge), con distrazione - ex art. 93 c.p.c. - in favore della sottoscritta Avv., la dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi”. Si costituiva l'INPS chiedendo la conferma della sentenza. Con riguardo alla contestazione relativa al Regolamento sulla decorrenza dei termini per la definizione di una pratica amministrativa, eccepiva l'esistenza di un principio generale, peraltro già disciplinato dal precedente Regolamento del 3.03.2009 (Determina Presidenziale n. 9) che era confluito nel nuovo Regolamento per regolamentare e raccordare, a seguito della unificazione, le posizioni assistenziali INPS e CP_2
A norma dell'art.18 L. 241/1990 il termine decorreva da quando l'amministrazione era in possesso degli elementi per poter valutare la sussistenza dei requisiti di legge per l'attribuzione della prestazione. Con riguardo alla doglianza relativa alla mancata comunicazione della richiesta di integrazione, affermava che la prova era stata raggiunta nel giudizio di primo grado e che, comunque solo molto tempo dopo la reiezione della domanda, parte ricorrente ha integrato la documentazione con istanza di riesame presentata nel mese di novembre 2019. L'INPS aveva, quindi, riaperto la pratica e sulla base della documentazione prodotta aveva accolto la domanda in presenza di tutti i requisiti di legge e di tutta la documentazione idonea a provarli ed attestarli. La domanda, per valere come tale, anche ai fini della condizione di proponibilità del ricorso, doveva essere completa e solo dal momento in cui pervenivano i documenti poteva dirsi attivato il termine procedimentale per la decisione sulla domanda. Correttamente, il Tribunale aveva ritenuto di escludere un qualsiasi diritto alla retrodatazione, dovendo valere il principio della domanda completa in via amministrativa quale termine iniziale. Chiedeva il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Avuto riguardo al tema controverso devoluto con l'atto di appello è utile richiamare che la disciplina normativa sull'assegno sociale è contenuta principalmente nella L. 4
335/1995 di riordino del sistema pensionistico e complementare, che all'art. 3, c. 6, ridisegna il sistema pensionistico assistenziale così disponendo: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 67 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale"….L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”. Data la natura assistenziale della prestazione, volta ad assicurare al soggetto beneficiario, ex art. 38, c. 1 Cost., i mezzi necessari al sostentamento quotidiano, il requisito principale è rappresentato dalla condizione oggettiva dell'assenza o dell'insufficienza dei redditi percepiti che deve sussistere ed essere dimostrata, attraverso l'allegazione della dichiarazione reddituale, alla domanda di concessione. Tale assunto è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione (sez. lav., 13/08/2024, n.22755) secondo cui “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale (L. n. 335 del 1995 ex art. 3, comma 6), prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi
o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali… In particolare, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge…”. Il requisito reddituale, ai fini della concessione del beneficio in discorso, va inteso in senso ampio, come comprensivo di reddito e patrimonio, generalmente risultante dalla presentazione del modello RED, da sottoporre all'attenzione dell'ente previdenziale sia al momento della proposizione della domanda, sia annualmente nel caso di prosecuzione nella percezione delle somme corrisposte a titolo di assegno. Nel caso in esame, a giudizio dello stesso INPS, quale espresso nel provvedimento di reiezione del 28.08.2019, la domanda era incompleta e lo stesso ente previdenziale ha affermato di aver richiesto la documentazione mancante, ma invano, posto che la ricorrente non aveva dato corso alla richiesta. Così risulta, infatti, dal provvedimento INPS del 28.08.2019: “Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto presentata il 23.07.2019 per il seguente motivo: Lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 25.07.2019 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione”. L'appellante si duole che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento di reiezione, la richiesta di integrazione documentale non era mai pervenuta nella sua sfera di conoscibilità/conoscenza, tanto da averla appresa solo a seguito del provvedimento reiettivo e aveva ottemperato alla richiesta, trasmettendo a mezzo pec, la documentazione contestualmente alla richiesta di riesame. Osserva la Corte che agli atti di questo giudizio non è stata offerta alcuna prova che l'INPS in data 25.07.2019 abbia richiesto e fatto pervenire nella sfera di conoscenza/conoscibilità della ricorrente alcuna richiesta di integrazione documentale. Dalla motivazione del provvedimento risulta ammesso dallo stesso INPS che l'Ente abbia fatto ricorso alla possibilità di integrare la documentazione mancante, dimostrando in tal modo che l'omissione della integrasse un'omissione sanabile. Pt_1 5
L'elemento dirimente ai fini in esame è, dunque, da individuare nella mancata ricezione da parte della destinataria della richiesta di documentazione integrativa, richiesta che lo stesso INPS ha ammesso di aver formulato. In sede di riesame, a fronte della completezza della domanda, l'istituto previdenziale ha preso atto della documentazione depositata ed ha riconosciuto il diritto dell'istante, ma solo con decorrenza 01.12.2019 (mese immediatamente successivo alla proposizione del riesame: 20.11.2019) e non con decorrenza dalla data, 23.07.20219, di proposizione della domanda, in prima istanza rigettata, ma poi accolta in sede di riesame. A fronte di ciò si impongono talune considerazioni. In primo luogo, va considerato che il procedimento di riesame, in difetto di differente qualificazione operata dall'organo del riesame non rinvenibile nella fattispecie in esame, non integra la proposizione di una domanda ex novo, essendo deputato a sollecitare una decisione differente rispetto a quella adottata con il provvedimento del quale è chiesto il riesame. Ne consegue che, in carenza di accertamento alcuno in punto di insussistenza dei presupposti del diritto invocato per il periodo antecedente, la richiesta di riesame avrebbe dovuto considerare quale dies a quo non il 01.12.2019, ma anche periodo antecedente alla proposizione del riesame e successivo alla proposizione della domanda, 23.07.2019. Assume, infatti, importanza dirimente, ai fini in esame, la prova, mancante agli atti del presente giudizio, dell'avvenuta comunicazione alla , da parte dell'INPS, della Pt_1 necessità di integrare la documentazione al fine del riconoscimento del diritto sin dalla data di proposizione della domanda e ciò anche ai fini del computo dei termini per la definizione, in prima istanza, del procedimento, termini che decorrono dal momento in cui la domanda è completa. Si è detto: tale prova è mancata e, per conseguenza, l'omessa integrazione documentale in sede di proposizione della domanda, emendata con la successiva richiesta di riesame, non può esser ritenuta imputabile alla ricorrente, una volta che l'INPS, come dallo stesso ammesso ma non provato, abbia ritenuto di dover richiedere la documentazione mancante. Per conseguenza, esclusa la mancata ricorrenza dei presupposti sin dal momento di proposizione della domanda (evenienza giammai postulata dell'Ente), non resta che considerare che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge. Ricorrendo tali presupposti, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve esser dichiarato il diritto di a conseguire l'assegno sociale dal mese Parte_1 successivo alla domanda presentata il 23.07.2019, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento, in favore della ricorrente/appellante, dei ratei di assegno sociale maturati da agosto 2019 a novembre 2019, oltre alla quota di tredicesima spettante sulle mensilità dovute e non pagate ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo. L'esito vittorioso conseguito dalla ricorrente/appellante impone che l'INPS sia condannato al pagamento in favore del difensore distrattario della ricorrente/appellante delle spese del giudizio di primo grado, liquidate – valore della controversia € 1.770,44, applicando i minimi stante l'assenza di complessità alcuna nelle questioni dedotte in lite - in complessivi € 1.312,00, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
[...] 6
597/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata in data 15.06.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di a conseguire l'assegno sociale dal mese successivo alla Parte_1 presentazione della domanda, avvenuta il 23.07.2019.
2. Per l'effetto, condanna dell'INPS al pagamento, in favore della ricorrente/appellante, dei ratei di assegno sociale maturati da agosto 2019 a novembre 2019, oltre alla quota di tredicesima spettante sulle mensilità dovute e non pagate ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo.
3. Condanna l'INPS al pagamento in favore del difensore distrattario della ricorrente/appellante delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi
€ 1.312,00, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 614/2023 R.G., vertente TRA
, nata il [...] a [...], CF , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Gioiosa Ionica alla via Lazio n. 43, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Costa, CF P.I. , fax 1782204243, pec C.F._2 P.IVA_1
che la rappresenta e difende Email_1 appellante CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, con gli Avv.ti Silvano Imbriaci, CF e Dario Cosimo Adornato, CF C.F._3
che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza CodiceFiscale_4 di procura generale alle liti del 22.3.2024, Repertorio n. 37875 - Raccolta n.7113, notaio in Fiumicino, pec e Persona_1 Email_2 t Email_4
appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 22.07.2022 innanzi al Tribunale di Locri, Parte_1
, titolare dell'assegno sociale di cui beneficiava con decorrenza 01.12.2019, chiedeva
[...]
l'accertamento, nei confronti dell'Inps, del diritto ad ottenere la retrodatazione dello stesso alla data del 23.07.2019. Esponeva di aver presentato domanda di assegno sociale in data 23.07.20219. La domanda era stata rigettata con provvedimento del 20.08.2019 per omessa integrazione della documentazione richiesta con comunicazione del 25.07.2019. Negava di aver mai ricevuto tale richiesta ed affermava che, comunque, venuta a conoscenza del provvedimento di rigetto, aveva presentato richiesta di riesame, producendo la necessaria documentazione. Il beneficio assistenziale era stato concesso, in sede di riesame, dal giorno 1° dicembre 2019 (pensione n. 04302001). Avendo, invano, richiesto in via amministrativa la retrodatazione della decorrenza dell'assegno alla data di presentazione della domanda, proponeva ricorso al giudice del 2
lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: - riconoscere e dichiarare che ha diritto ad ottenere la "retrodatazione" Parte_1 dell'Assegno Sociale, dal mese successivo alla domanda indicata in premessa (presentata il 23.7.2019), stante la sussistenza dei requisiti di legge;
- conseguentemente, condannare l'INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei di Assegno Sociale, maturati dall'agosto 2019 al 30 novembre 2019 e non riscossi, nella misura prevista;
oltre la quota di tredicesima spettante sulle mensilità dovute e non pagate, gli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo, e con ogni altra conseguenza di legge;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio (oltre oneri accessori come per legge)”. Si costituiva l'INPS eccependo l'insanabile incompletezza della prima domanda presentata dalla ricorrente. Non vi era alcun diritto alla retrodatazione, poiché la decorrenza era stata stabilita sulla base della completa integrazione documentale fornita dalla ricorrente, potendo dirsi attivato il termine procedimentale per la decisione della domanda solo nel momento in cui la documentazione risultava completa. Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 579/2023 pubblicata il 15.06.2023, il Tribunale di Locri rigettava la domanda e compensava interamente le spese di lite. Con riguardo alla decorrenza del beneficio, il Tribunale richiamava il Regolamento INPS sui tempi dei procedimenti amministrativi” (adottato con Delibera n. 111 del 21 dicembre 2020) che, nel disciplinare la fase amministrativa di concessione dell'assegno, fissava in 45 giorni il termine per la definizione della domanda prevedendo un'eventuale sospensione di 30 giorni per consentire l'integrazione della stessa, ove necessario. Tale disciplina, a giudizio del Tribunale, doveva essere interpretata in combinato disposto con l'art. 18, c. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241, a norma del quale gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a vagliare la domanda amministrativa laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta è onere del richiedente integrare con la documentazione richiesta dall' e solo dal momento in CP_1 cui pervengono i documenti, può dirsi attivato il termine procedimentale per la decisione sulla domanda. La decorrenza del beneficio era stata stabilita sulla base della completa integrazione documentale. L'Istituto previdenziale aveva, pertanto, operato correttamente e la domanda della ricorrente non poteva trovare accoglimento.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava la Pt_1 riforma proponendo un unico motivo di appello: “errata ricostruzione del fatto / erronea valutazione di quanto richiesto;
sussistenza, in capo all'appellante, del diritto ad ottenere i ratei reclamati”. Lamentava che il Tribunale aveva applicato il Regolamento dell'INSP per la definizione dei termini dei procedimenti amministrativi, adottato con Delibera n. 111/2020 del 21.12.2020, mentre tale Regolamento era successivo alla data di presentazione della domanda (23.07.2019). La domanda era stata depositata completa di tutti i necessari requisiti di legge e la ricorrente non aveva mai ricevuto la richiesta di integrazione del 25.07.2019, asserita ma non provata dall'Inps. Comunque, la frettolosa conclusione del procedimento in data 3
20.08.2019 (a meno di un mese dalla presentazione della domanda) violava il termine stesso entro il quale la avrebbe potuto integrare la documentazione. Pt_1 Dopo la comunicazione ufficiale della reiezione della domanda, aveva proposto richiesta di riesame comprensiva di tutti i documenti presuntivamente mancanti e, a seguito alle integrazioni apportate in sede di riesame, aveva conseguito l'attribuzione dell'assegno dal 1° dicembre 2019. Tuttavia, essa appellante era già in possesso dei requisiti di legge all'atto della presentazione della prima richiesta: 23.07.2019 ed il giudice aveva errato nel non considerare dirimente tale circostanza. La decisione doveva essere riformata con accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame:
- riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che Parte_1 ha diritto ad ottenere la retrodatazione dell'Assegno Sociale, dal mese successivo alla domanda indicata in narrativa (presentata il 23/7/2019), stante la sussistenza dei requisiti di legge;
- conseguentemente, condannare l'INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente/appellante, dei ratei di Assegno Sociale maturati dall'agosto 2019 al 30 novembre 2019 e non riscossi, nella misura prevista;
oltre la quota di tredicesima spettante sulle mensilità dovute e non pagate, gli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo, e con ogni altra conseguenza di legge;
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio (oltre rimb. forf., Iva, Cpa, oneri accessori come per legge), con distrazione - ex art. 93 c.p.c. - in favore della sottoscritta Avv., la dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi”. Si costituiva l'INPS chiedendo la conferma della sentenza. Con riguardo alla contestazione relativa al Regolamento sulla decorrenza dei termini per la definizione di una pratica amministrativa, eccepiva l'esistenza di un principio generale, peraltro già disciplinato dal precedente Regolamento del 3.03.2009 (Determina Presidenziale n. 9) che era confluito nel nuovo Regolamento per regolamentare e raccordare, a seguito della unificazione, le posizioni assistenziali INPS e CP_2
A norma dell'art.18 L. 241/1990 il termine decorreva da quando l'amministrazione era in possesso degli elementi per poter valutare la sussistenza dei requisiti di legge per l'attribuzione della prestazione. Con riguardo alla doglianza relativa alla mancata comunicazione della richiesta di integrazione, affermava che la prova era stata raggiunta nel giudizio di primo grado e che, comunque solo molto tempo dopo la reiezione della domanda, parte ricorrente ha integrato la documentazione con istanza di riesame presentata nel mese di novembre 2019. L'INPS aveva, quindi, riaperto la pratica e sulla base della documentazione prodotta aveva accolto la domanda in presenza di tutti i requisiti di legge e di tutta la documentazione idonea a provarli ed attestarli. La domanda, per valere come tale, anche ai fini della condizione di proponibilità del ricorso, doveva essere completa e solo dal momento in cui pervenivano i documenti poteva dirsi attivato il termine procedimentale per la decisione sulla domanda. Correttamente, il Tribunale aveva ritenuto di escludere un qualsiasi diritto alla retrodatazione, dovendo valere il principio della domanda completa in via amministrativa quale termine iniziale. Chiedeva il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Avuto riguardo al tema controverso devoluto con l'atto di appello è utile richiamare che la disciplina normativa sull'assegno sociale è contenuta principalmente nella L. 4
335/1995 di riordino del sistema pensionistico e complementare, che all'art. 3, c. 6, ridisegna il sistema pensionistico assistenziale così disponendo: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 67 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale"….L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”. Data la natura assistenziale della prestazione, volta ad assicurare al soggetto beneficiario, ex art. 38, c. 1 Cost., i mezzi necessari al sostentamento quotidiano, il requisito principale è rappresentato dalla condizione oggettiva dell'assenza o dell'insufficienza dei redditi percepiti che deve sussistere ed essere dimostrata, attraverso l'allegazione della dichiarazione reddituale, alla domanda di concessione. Tale assunto è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione (sez. lav., 13/08/2024, n.22755) secondo cui “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale (L. n. 335 del 1995 ex art. 3, comma 6), prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi
o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali… In particolare, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge…”. Il requisito reddituale, ai fini della concessione del beneficio in discorso, va inteso in senso ampio, come comprensivo di reddito e patrimonio, generalmente risultante dalla presentazione del modello RED, da sottoporre all'attenzione dell'ente previdenziale sia al momento della proposizione della domanda, sia annualmente nel caso di prosecuzione nella percezione delle somme corrisposte a titolo di assegno. Nel caso in esame, a giudizio dello stesso INPS, quale espresso nel provvedimento di reiezione del 28.08.2019, la domanda era incompleta e lo stesso ente previdenziale ha affermato di aver richiesto la documentazione mancante, ma invano, posto che la ricorrente non aveva dato corso alla richiesta. Così risulta, infatti, dal provvedimento INPS del 28.08.2019: “Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto presentata il 23.07.2019 per il seguente motivo: Lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 25.07.2019 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione”. L'appellante si duole che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento di reiezione, la richiesta di integrazione documentale non era mai pervenuta nella sua sfera di conoscibilità/conoscenza, tanto da averla appresa solo a seguito del provvedimento reiettivo e aveva ottemperato alla richiesta, trasmettendo a mezzo pec, la documentazione contestualmente alla richiesta di riesame. Osserva la Corte che agli atti di questo giudizio non è stata offerta alcuna prova che l'INPS in data 25.07.2019 abbia richiesto e fatto pervenire nella sfera di conoscenza/conoscibilità della ricorrente alcuna richiesta di integrazione documentale. Dalla motivazione del provvedimento risulta ammesso dallo stesso INPS che l'Ente abbia fatto ricorso alla possibilità di integrare la documentazione mancante, dimostrando in tal modo che l'omissione della integrasse un'omissione sanabile. Pt_1 5
L'elemento dirimente ai fini in esame è, dunque, da individuare nella mancata ricezione da parte della destinataria della richiesta di documentazione integrativa, richiesta che lo stesso INPS ha ammesso di aver formulato. In sede di riesame, a fronte della completezza della domanda, l'istituto previdenziale ha preso atto della documentazione depositata ed ha riconosciuto il diritto dell'istante, ma solo con decorrenza 01.12.2019 (mese immediatamente successivo alla proposizione del riesame: 20.11.2019) e non con decorrenza dalla data, 23.07.20219, di proposizione della domanda, in prima istanza rigettata, ma poi accolta in sede di riesame. A fronte di ciò si impongono talune considerazioni. In primo luogo, va considerato che il procedimento di riesame, in difetto di differente qualificazione operata dall'organo del riesame non rinvenibile nella fattispecie in esame, non integra la proposizione di una domanda ex novo, essendo deputato a sollecitare una decisione differente rispetto a quella adottata con il provvedimento del quale è chiesto il riesame. Ne consegue che, in carenza di accertamento alcuno in punto di insussistenza dei presupposti del diritto invocato per il periodo antecedente, la richiesta di riesame avrebbe dovuto considerare quale dies a quo non il 01.12.2019, ma anche periodo antecedente alla proposizione del riesame e successivo alla proposizione della domanda, 23.07.2019. Assume, infatti, importanza dirimente, ai fini in esame, la prova, mancante agli atti del presente giudizio, dell'avvenuta comunicazione alla , da parte dell'INPS, della Pt_1 necessità di integrare la documentazione al fine del riconoscimento del diritto sin dalla data di proposizione della domanda e ciò anche ai fini del computo dei termini per la definizione, in prima istanza, del procedimento, termini che decorrono dal momento in cui la domanda è completa. Si è detto: tale prova è mancata e, per conseguenza, l'omessa integrazione documentale in sede di proposizione della domanda, emendata con la successiva richiesta di riesame, non può esser ritenuta imputabile alla ricorrente, una volta che l'INPS, come dallo stesso ammesso ma non provato, abbia ritenuto di dover richiedere la documentazione mancante. Per conseguenza, esclusa la mancata ricorrenza dei presupposti sin dal momento di proposizione della domanda (evenienza giammai postulata dell'Ente), non resta che considerare che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge. Ricorrendo tali presupposti, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve esser dichiarato il diritto di a conseguire l'assegno sociale dal mese Parte_1 successivo alla domanda presentata il 23.07.2019, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento, in favore della ricorrente/appellante, dei ratei di assegno sociale maturati da agosto 2019 a novembre 2019, oltre alla quota di tredicesima spettante sulle mensilità dovute e non pagate ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo. L'esito vittorioso conseguito dalla ricorrente/appellante impone che l'INPS sia condannato al pagamento in favore del difensore distrattario della ricorrente/appellante delle spese del giudizio di primo grado, liquidate – valore della controversia € 1.770,44, applicando i minimi stante l'assenza di complessità alcuna nelle questioni dedotte in lite - in complessivi € 1.312,00, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
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597/2023 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata in data 15.06.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di a conseguire l'assegno sociale dal mese successivo alla Parte_1 presentazione della domanda, avvenuta il 23.07.2019.
2. Per l'effetto, condanna dell'INPS al pagamento, in favore della ricorrente/appellante, dei ratei di assegno sociale maturati da agosto 2019 a novembre 2019, oltre alla quota di tredicesima spettante sulle mensilità dovute e non pagate ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo.
3. Condanna l'INPS al pagamento in favore del difensore distrattario della ricorrente/appellante delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi
€ 1.312,00, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti