TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 7479/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 28/12/2024
da:
(CF: Parte_1 C.F._1
con l'avv. TIRINDELLI TAMARA
e:
(CF: ) Email_1 C.F._2
con l'avv. VIGNA GIOVANNA e l'Avv. CORSO ANDREA
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data 06/02/2025 e 07/02/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione nella causa iscritta al RG n. 7479/2024 V.G.:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Mareno Di Parte_1
Piave (TV) il 04/10/1967) e , (n. a Conegliano (TV) il 13/07/1968), che Parte_2
hanno contratto matrimonio il 13/02/1993, atto trascritto al n. 1, parte II, Serie A, anno 1993
del registro degli atti di matrimonio del Comune di MARENO DI PIAVE (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) i coniugi si prestano reciproco consenso a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in San Fior (TV), via Zoppè n. 36/A di proprietà del marito, sarà assegnata al Sig. ove il marito continuerà ad abitare insieme al figlio Parte_2 Persona_1
3) Il Sig. verserà a favore di a titolo di mantenimento della stessa Parte_2 Parte_1
l'importo pari ad € 1.000,00 mensili oltre ad € 500,00 a titolo di contributo alle spese di locazione,
per un totale complessivo pari ad € 1.500,00 da corrispondersi dalla data del deposito della sentenza di separazione, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
4) Il signor si obbliga a continuare a sostenere integralmente tutte le spese ordinarie Parte_2
e straordinarie necessarie per il mantenimento del figlio maggiorenne e non Persona_1
economicamente autosufficiente.
2 5) L'assegno unico ed universale per figli a carico erogato dall' sarà richiesto e permarrà nella CP_1
disponibilità esclusiva del Sig. nella misura del 100%; Parte_2
6) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, in sede di verbale di separazione il signor cede a titolo gratuito il diritto di proprietà dell'autovettura Parte_2
Volkswagen T-ROC targato GC111MY e come meglio identificata nell'allegato certificato di proprietà alla moglie signora la quale accetta e per l'effetto ne diviene esclusiva Parte_1
proprietaria. Le parti dichiarano e chiedono che il suddetto trasferimento di proprietà sia da considerarsi esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99 e che il trasferimento avverrà a definizione della sopravvenuta crisi coniugale;
7) I coniugi danno il reciproco assenso per il rilascio del passaporto e di ogni documento equipollente valido per l'espatrio, anche con riferimento alla figlia;
8) Le parti dichiarano di rinunciare fin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza;
9) Le spese legali relative alla presente procedura sono parzialmente poste a carico del Sig. , Parte_2
il quale verserà all'Avv. Tamara Tirindelli l'importo pari ad € 1.000,00 a titolo di contributo alle spese legali della Sig.ra Pt_1
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MARENO DI PIAVE (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Spese ripartite come al punto 9) delle condizioni sopra indicate dalle parti.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Dispone con separato provvedimento la rimessione della causa in istruttoria atteso che le parti nel ricorso hanno formulato in via cumulativa, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche richiesta di emissione di sentenza di divorzio.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 11/02/2025.
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
3