Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 7901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7901 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07901/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10093/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10093 del 2024, proposto da
NA CR, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfio Pappalardo, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero della Salute, Università degli Studi Messina, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EZ TO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria nazionale di merito nominativa per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Anno Accademico 2024-2025, pubblicata nell’area riservata agli studenti del portale del CINECA il 10.9.2024, nella quale parte ricorrente risulta collocata al 14.536° posto nello status di “attesa”, con conseguente non ammissione al corso di laurea e ai successivi scorrimenti che non consentono l’attuale iscrizione per l’anno in corso;
- del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 472 del 23.2.2024, con cui è stato pubblicato il bando di definizione delle modalità e dei contenuti della prova d’accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, nonché dei relativi Allegati, nelle parti che qui interessano;
- del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 756 del 24.5.2024 con cui sono stati definiti i posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’Anno Accademico 2024/2025;
- del silenzio diniego opposto in ordine alla richiesta formalizzata in atti dalla ricorrente, in data 16.9.2024, per la revisione del punteggio complessivo ed erroneamente assegnato, a seguito della mancata rilevazione della soluzione offerta al quesito n. 34;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in esso compreso l’eventuale verbale di correzione dei test e del verbale della Commissione del concorso dell’Ateneo di Messina, ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione, e per l’accertamento del diritto della ricorrente alla revisione del punteggio di 77,90 assegnato, in luogo dei 79,40 punti, che avrebbe dovuto conseguire in esito, anche, alla soluzione del quesito n. 34, che non è stata prontamente rilevata dal sistema informatizzato, con contestuale ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (LM-41), presso la sede dell’Università degli Studi di Messina, previa rettifica della posizione attualmente occupata e dello status attribuito nella graduatoria nazionale di merito nominativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, Università degli Studi Messina, Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IO GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione della graduatoria nazionale di merito nominativa per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025, nonché degli atti presupposti e connessi, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante per effetto della mancata rilevazione della risposta fornita al quesito n. 34, con conseguente collocazione in posizione non utile ai fini dell’ammissione, ed è volto altresì all’accertamento del diritto alla rideterminazione del punteggio e alla conseguente ammissione.
Con atto depositato in data 15 novembre 2024, la parte ricorrente ha dichiarato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione resistente ha provveduto alla rideterminazione del punteggio conseguito all’esito della prova, con conseguente assegnazione della sede universitaria indicata come prima scelta, così integralmente soddisfacendo la pretesa azionata in giudizio.
La medesima parte ricorrente aveva, pertanto, rinunciato alla domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo, aderendo alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dall’Amministrazione resistente.
Il Collegio prende atto delle sopravvenienze procedimentali dedotte e ritiene che debba essere dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere, atteso che la parte ricorrente ha ottenuto in sede amministrativa l’utilità che aveva determinato la proposizione del ricorso, consistente nella rideterminazione del punteggio e nella conseguente assegnazione al corso di laurea richiesto, con la conseguenza che alcun effetto utile potrebbe derivarle dall’eventuale accoglimento nel merito del gravame.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti costituite, avuto riguardo al tempestivo esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione resistente, che ha condotto alla definizione della vicenda in sede procedimentale, nonché all’andamento complessivo della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NI, Presidente
IO GL, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IO GL | EL NI |
IL SEGRETARIO