Rigetto
Sentenza 22 aprile 2025
Ordinanza collegiale 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/04/2025, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03479/2025REG.PROV.COLL.
N. 03219/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3219 del 2023, proposto da:
AN Di AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo D'Avino e Andrea Orefice, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, n. 2668 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, l’avvocato Ippolito Matrone;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. AN Di AL ha impugnato la sentenza del Tar Campania – sede di Salerno – sezione prima, n. 2668 del 14 ottobre 2022, con cui è stato ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento dell’ingiunzione del 29 aprile 2015, notificata in data 7 maggio 2015, di demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi relativamente a un immobile in Scafati, via P. Conte, n. 31, identificato in catasto al foglio 19 particella 225, interessato da opere ivi realizzate in assenza di permesso di costruire, nonché della determinazione di acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del comune di Scafati n. 38 del 10 novembre 2016, notificata al ricorrente in data 17 gennaio 2017 (motivi aggiunti).
Il comune appellato si è costituito nel presente grado di giudizio depositando memoria difensiva e documenti.
In vista della trattazione entrambe le parti hanno depositato memoria conclusiva.
Con nota depositata in data 11 aprile 2025 il comune ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con l’ordinanza del 29 aprile 2015 il comune di Scafati ha ingiunto la demolizione delle opere abusive su di un immobile sito alla via P. Conte, n. 31, identificato in catasto al foglio 19 particella 225 realizzate - “ in assenza di Permesso a Costruire e, quindi, in contrasto con il P.R.G. e leggi vigenti in materia ”, sulla base del verbale di sopralluogo tecnico dell'Area urbanistica prot. n. 151 del 24 marzo 2015 secondo il quale “ sul posto non ci sono opere in corso o di recente realizzazione. Trattasi della presenza di un manufatto, adibito a deposito … Detto immobile, a livello di piano terra, impegna una superficie di circa mq. 52,50 pari a da una volumetria di circa mc. 141,75 ”.
In primo grado l’appellante lamentava, oltre che la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria assumendo essere stato il manufatto in esame costruito in un periodo antecedente alla legge n. 765 del 1967, come da relativa relazione asseverata, in cui si afferma che “ vista la tipologia di costruzione e dei materiali usati, tipici degli anni sessanta, verificata l’esistenza del locale sull’aereo fotogrammetria del P.d.f del 1969, [si] ritiene che il detto locale deposito sia stato realizzato agli inizi degli anni 60 ”.
3. Il Tar ha respinto il ricorso in sintesi osservando che il ricorrente, pur avendo fornito il ricorrente un principio di prova circa la realizzazione dell’immobile anteriormente al 1967 e, dunque, prima che la legge n. 765 del 1967 (c.d. “legge ponte”) introducesse un obbligo generalizzato di acquisizione del preventivo titolo edilizio per la realizzazione di opere in qualsiasi parte del territorio comunale, non ha, invece, dimostrato che esso si trovasse al di fuori del centro abitato di Scafati, atteso che, nei centri abitati, prima di allora, l’art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 già prevedeva tale obbligo, disponendo che « chiunque intenda eseguire nuove costruzioni ovvero ampliare quelle già esistenti o modificare la struttura nei centri abitati e dove esiste il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7 deve chiedere apposita licenza edilizia ».
Inoltre il Tar ha escluso la dedotta illegittimità dell’ordinanza per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento in ragione della natura vincolata di tale ordinanza.
4. Non condividendo la sentenza l’appellante l’ha impugnata in sintesi sostenendo che, sulla base della perizia tecnica asseverata, l’immobile sarebbe stato realizzato prima del 1965 e che, nella integrazione di perizia depositata in appello, lo stesso tecnico specifica che detto locale si trova “fuori dal perimetro urbano” come si evincerebbe dal regolamento edilizio del 1931 approvato dal Potestà nella seduta del 1 dicembre 1933, allegato alla relazione.
Afferma l’appellante che il punto centrale del gravame risiederebbe nella palese contraddittorietà della sentenza la quale da una parte considera raggiunto il principio di prova della preesistenza dell’immobile al 1967 e, dall’altra, ha rigettato il ricorso perché non ha considerato provata l’ulteriore circostanza della ubicazione del manufatto fuori del centro urbano.
Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241 del 1990, l’appellante lamenta che il Tar si sia soffermato esclusivamente sulla censura sollevata nel ricorso introduttivo (relativa all’ordinanza di demolizione), e non anche sulla stessa censura formulata avverso il provvedimento di acquisizione impugnato con motivi aggiunti.
5. Il comune appellato nella memoria conclusiva ha innanzitutto ricostruito i fatti come segue, allegando la relativa documentazione.
Con atto di donazione rep. n. 19421 del 30 dicembre 1991 a rogito del Notaio Plinio Varcaccio Garofalo la sig.ra Clementina Costantino acquistava dalla sig.ra Anna Ferrara la nuda proprietà di un terreno di superficie pari a 246 mq. sito alla Via Abbazia ricadente nella frazione San Pietro del comune di Scafati e distinto nel catasto terreni del medesimo comune al foglio n. 19 particella n. 235.
Con atto di compravendita rep. n. 19421 del 30 dicembre 1991 a rogito dello stesso notaio i sigg. Salvatore Costantino e Luigi Costantino acquistavano dalla sig.ra Clementina Costantino la nuda proprietà del suddetto terreno.
Con atto di compravendita rep. n. 74201 in data 11 ottobre 2014 a rogito del notaio Tommaso D’Amaro il sig. AN Di AL acquistava a sua volta dai sigg.ri Salvatore Costantino e Luigi Costantino in uno alle rispettive coniugi la proprietà del suddetto terreno su cui risultava però essere stato nelle more edificato un “ fabbricato rurale ”, circostanza mai riportata nei precedenti atti negoziali.
Riferisce inoltre il comune che, con verbale del 20 marzo 2015, relativo al sopralluogo del 24 marzo 2015, il tecnico comunale e un agente della polizia municipale riscontravano “ la presenza di un manufatto, adibito a deposito, nel giardino individuato nel N.C.T. al foglio 19 p.lla 235 ” di proprietà del sig. Di AL. Il personale del comune di Scafati precisava nel suddetto verbale che “ Detto immobile, a livello di piano terra, impegna una superficie di circa mq. 52,50 pari ad una volumetria di circa mc. 141,75. Con le seguenti opere: pareti portanti in blocchi di lapil-cemento, travi in ferro, copertura ad una falda in ferro, infisso in ferro ” ed è stato realizzato “ in assenza di permesso di costruire ”.
Quindi il comune evidenzia che l’edificazione delle opere abusive per cui è causa non sarebbe precedente al mese di settembre dell’anno 1967, come pretenderebbe l’appellante, in quanto la stessa risale al periodo intercorso tra gli anni 1991 e 2014.
Aggiunge che, anche a voler ritenere dimostrato che le opere abusive in esame fossero state realizzate al di fuori del centro abitato prima del 1967 (cosa che non è), tale prova sarebbe stata comunque insufficiente a dimostrare la legittimità delle opere abusive in questione.
Infatti, ai sensi del regolamento del Podestà del 1931 era necessario conseguire il rilascio da parte della autorità comunale di apposito titolo autorizzativo per la edificazione di « fabbricati che sorgeranno … lungo le strade della frazione di San Pietro », frazione in cui ricadono le opere abusive per cui è causa.
In ordine al secondo motivo, con cui l’appellante si duole del fatto che il Tar non abbia esaminato la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento relativamente al provvedimento acquisitivo, evidenzia e documenta che la impugnata determinazione dirigenziale n. 38 del 10 novembre 2016 è stata annullata in autotutela e sostituita dalla determinazione dirigenziale n. 9 del 5 maggio 2017 con cui il comune ha dichiarato la acquisizione al patrimonio comunale dei beni abusivi sanzionati con l’ordinanza di demolizione n. 2114 del 29 aprile 2015.
Riferisce che tale determinazione dirigenziale, sebbene ritualmente notificata, non è stata impugnata ed è dunque definitiva, pertanto il secondo motivo di appello sarebbe inammissibile oltre che, comunque, infondato.
6. L’appello è infondato.
Gli aspetti sostanziali su cui si sofferma l’appellante riguardano da un lato l’affermazione per cui l’immobile sarebbe stato edificato prima del 1967 e, dall’altro, la tesi che l’immobile si troverebbe (quanto meno si sarebbe trovato all’epoca della sua realizzazione) fuori dal centro abitato, sì da non necessitare di titolo edilizio sulla base del regolamento del 1931.
La prima delle due affermazioni è, tuttavia, smentita per tabulas dalle visure depositate dal comune nel presente grado di giudizio; il comune infatti non si era costituito in primo grado.
6.1. In proposito va chiarito che il c.d. divieto dei nova in appello, ex art. 104, comma 1, c.p.a., si applica solo all'originario ricorrente; infatti, solo a quest'ultimo, una volta delimitato il thema decidendum con i motivi di impugnazione articolati in primo grado, è precluso un ampliamento dello stesso nel giudizio d'appello (cfr. Cons. Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7424).
D’altra parte la mancata acquisizione d'ufficio da parte del giudice di primo grado di documenti indispensabili per la decisione può essere supplita con i poteri ufficiosi del giudice di appello, atteso che l'art. 46, comma 2, c.p.a. è senz’altro applicabile in grado di appello; non opera quindi la preclusione ai nova in appello recata dall'art. 104, comma 2, c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7064).
6.2. Ciò posto, dalle visure depositate dal comune risulta in effetti, come osservato dalla difesa dell’ente, che la donazione rep. n. 19421 del 30 dicembre 1991 a rogito del Notaio Plinio Varcaccio Garofalo aveva ad oggetto la nuda proprietà di un terreno di superficie pari a 246 mq. sito alla via Abbazia ricadente nella frazione San Pietro del comune di Scafati e distinto nel catasto terreni del medesimo comune al foglio n. 19 particella n. 235. Nello stesso atto risulta altresì il trasferimento di proprietà iscritte al foglio 19 del catasto urbano, segnatamente la particella 97 e la particella 45 che non corrispondono alla n. 225 per cui è causa.
La compravendita rep. n. 74201 in data 11 ottobre 2014 a rogito del notaio Tommaso D’Amaro ha ad oggetto la proprietà del suddetto terreno su cui risulta essere stato nelle more edificato un “ fabbricato rurale ”.
Appare dunque evidente che la realizzazione del fabbricato rurale risale ad una data successiva al 30 dicembre 1991, sicché per la realizzazione dello stesso sarebbe stata necessaria la previa acquisizione del titolo edilizio.
Non può condividersi pertanto l’affermazione del primo giudice secondo cui vi sarebbe un principio di prova circa la realizzazione dell’immobile anteriormente al 1967 (affermazione peraltro basata sulle sole argomentazioni del ricorrente e in assenza di qualunque ulteriore accertamento).
6.3. Il dato fin qui evidenziato rende superflua ogni indagine circa l’ubicazione del medesimo fabbricato all’interno o all’esterno del perimetro urbano, essendo la collocazione topografica dell’immobile irrilevante, come pure il regolamento del 1931, a fronte di un manufatto realizzato, in assenza di titolo (circostanza ammessa dallo stesso appellante) nella vigenza di più recenti strumenti urbanistici e di normativa edilizia più restrittiva.
6.4. Quanto alle censure di tipo procedurale deve ricordarsi che l'ordine di demolizione di un abuso edilizio, essendo una conseguenza dell'accertamento dell'illegittimità delle opere edilizie, rappresenta un atto obbligatorio e, pertanto, non richiede il preventivo avviso di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2025, n. 2120).
L’ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie infatti, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 novembre 2024, n. 8779).
6.5. La stessa regola vale per il provvedimento di acquisizione dell’immobile al patrimonio del comune, a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (provvedimento rispetto al quale l’appellante ha formulato solo analoga censura di tipo procedimentale).
L'effetto acquisitivo dell'immobile abusivo che si produce ipso iure nel termine di novanta giorni indicato nell'ordinanza di demolizione si sostanzia in una misura di carattere sanzionatorio che discende automaticamente dall'inottemperanza dell’ordine di demolizione, con la conseguenza che l’atto di acquisizione ha natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale, e non deve di regola essere preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento perché il carattere rigidamente vincolato dello stesso non richiede alcun apporto partecipativo del privato (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2024, n. 2329).
Ne discende che l’analoga censura formulata in primo grado con i motivi aggiunti (riferita al provvedimento di acquisizione), quantunque non trattata dal Tar, è del tutto infondata.
Ciò, peraltro, a prescindere da quanto riferito dalla difesa comunale in appello, riguardante l’intervenuto annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. 38 del 10 novembre 2016 e la successiva adozione della determinazione dirigenziale n. 9 del 5 maggio 2017, rimasta inoppugnata, con cui il comune ha nuovamente dichiarato l’acquisizione al patrimonio comunale dei beni abusivi sanzionati con l’ordinanza di demolizione n. 2114 del 29 aprile 2015: il che priva di interesse l’appellante a formulare censure avverso un provvedimento definitivamente eliminato dal mondo giuridico.
In conclusione l’appello deve essere respinto.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del comune di Scafati, di spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO