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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4285 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa NA FE, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9972/2018 avente ad oggetto “atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo”
TRA
, nata ad [...] l'[...] e ivi residente a[...]
n.76, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in C.F._1 Parte_2
Altavilla Silentina alla via Cerrocupo n.76, C.F. rappresentati e C.F._2
difesi, giusta procura alle liti, dall'Avv. Christian Di Domenico, C.F.
, ed elettivamente domiciliati in uno al proprio difensore, presso lo C.F._3
studio legale dell'Avv. Giovanni Concilio sito in Battipaglia (SA) alla Via Plava n. 58.
-OPPONENTE-
CONTRO
C.F. e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
nella sua qualità di procuratrice generale di Controparte_2 Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Marco Pesenti C.F.
[...]
ed elettivamente domiciliata in uno al proprio difensore, ed C.F._4
elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Email_1
- OPPOSTA -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, e così come Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2337/2018, emesso dal Tribunale di Salerno in data 05.09.2018 e notificato in data 05.10.2018, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta dell'importo di Euro 6.772,77 oltre interessi come da domanda, nonché spese di procedura.
Parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionto, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e la mancata comunicazione delle varie cessioni del presunto credito, contestava le somme azionate, concludeva chiedendo: “in via preliminare
ed assorbente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto credito azionato
dall'opposta, con conseguente revoca del decreto monitorio;
ancora in via preliminare, accertare e
dichiarare l'insussistenza di legittimazione ad agire in capo alla con conseguente Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 2337/2018, per le ragioni di cui in premessa;
in subordine, nel merito,
dichiarare e accertare, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, con revoca del
decreto monitorio;
sempre, alla luce di quanto enucleato in premessa, rigettare l'istanza di concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo il presunto credito certo,
liquido ed esigibile;
in ogni caso con vittoria di spese di lite.”
Si costitutiva regolarmente in giudizio la la quale evidenziava di Controparte_1
aver provato la propria pretesa creditoria allegando copia del contratto sottoscritto da parte opponente, l'estratto conto, l'avvenuta cessione del credito, la notificazione ai debitori della cessione, l'avvenuta erogazione del credito, le numerose intimazioni di pagamento, il precedente decreto ingiuntivo, il riconoscimento del debito da parte dell'opponente.
Evidenziava l'infondatezza delle eccezzioni di parte opponente e concludeva chiedendo:
“In via principale CONCLUSIONI Accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in
fatto ed in diritto, dell'opposizione proposta dai Signori e , rigettarla in Parte_2 Parte_1
toto e confermare il decreto ingiuntivo n. 2337/2018 (R.G. n. 7410/2018) emesso dal Tribunale di
Salerno, per l'importo di Euro 6.772,77, nei confronti dei Signori e in Parte_2 Parte_1
solido tra loro. In subordine Accertare e dichiarare che i Signori e sono Parte_2 Parte_1
debitori, in solido tra loro, nei confronti di per l'importo di Euro 6.772,77, e Controparte_1
comunque, per quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e,
conseguentemente, condannare, in solido tra loro, i Signori e al Parte_2 Parte_1
pagamento a favore di dell'importo di Euro 6.772,77, o della maggiore o minor Controparte_1 somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi come in decreto o come meglio visto, e spese. In
ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Instaurato il contradditorio, espletata la mediazione, senza svolgimento di attività
istruttoria, precisate le conclusioni all'udienza del 12.06.2025 la causa, con separato provvedimento, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Sulla legittimazione di e per essa Controparte_1 Controparte_3
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente in capo alla
[...]
e per essa per mancata notifica della cessione ai sensi Controparte_1 Controparte_3
dell'art 1264 c.c..
L'eccezione è fondata nei termini di seguito enucleati.
Si premette in primo luogo che il riferimento alla mancata notifica ex art 1264 c.c. non risulta pertinente alla fattispecie oggetto del presente giudizio. La e per Controparte_1
essa è divenuta titolare “pro soluto” del credito di Istituto Finanziario Controparte_3
del Mezzogiorno s.p.a., a sua volta ceduto a quest'ultima dalla BNL s.p.a. originaria titolare del credito (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo – fascicolo monitorio), a seguito di operazione di cartolarizzazione. Per le cessioni di crediti in blocco, l'art 58 TUB dispone che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: l'onere in questione sostituisce la notifica al singolo debitore ceduto come disposto dall'art 1264 c.c. la cui mancanza è quindi irrilevante ove la banca cessionaria abbia depositato in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale.
Nel caso di specie, la ha fornito la prova dell'avvenuta Controparte_3
pubblicizzazione della cessione, depositando in sede monitoria l'estratto della Gazzetta
Ufficiale, rendendo per tale motivo irrilevante la mancata notifica nei confronti del singolo debitore ceduto.
Nonostante l'eccezione risulti mal formulata, essa è comunque fondata considerato che il solo estratto della Gazzetta Ufficiale non costituisce prova dell'avvenuta cessione del credito. Come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, il soggetto cessionario del credito è tenuto a fornire in giudizio prova della propria legittimazione attiva;
onere che, nella fattispecie di cessione di crediti in blocco, non può
ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., incidendo sui profili di efficacia e di opponibilità dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto (cfr. ex multis Cass. Civ.
2780 del 31 gennaio 2019, Cass. Civ. 22268 del 13 settembre 2018).
Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività
della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile,
implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
La è divenuta titolare del credito all'esito di una pluralità di Controparte_3
trasferimenti, i cui relativi atti di cessione non sono stati tutti prodotti. Risultano infatti allegati al fascicolo monitorio l'estratto della Gazzetta Ufficiale (Cfr. Doc. n. 18), il contratto CP di cessione tra e Controparte_3 Controparte_4
(Cfr. 02_contratto – ). Non vi è prova però, dell'originaria cessione tra Controparte_5
BNL S.p.A. e l'Istituto Finanziario del Mezzogiorno S.p.A.
Per tali motivi, l'opposizione merita accoglimento e determina la revoca del D.I. 2337/2018
con assorbimento di ogni altro motivo.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della e sono Controparte_3
liquidate in conformità al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, con distrazione in favore dell'avv. Christian Di Domenico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da e avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2337/2018, disattesa ogni Parte_1 Parte_2
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2337/2018.
2) Condanna parte opposta soccombente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.540 (fase studio euro 460, fase introduttiva euro 389, fase istruttoria euro
840, fase decisionale euro 851), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Christian Di Domenico.
Salerno, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA FE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa NA FE, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9972/2018 avente ad oggetto “atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo”
TRA
, nata ad [...] l'[...] e ivi residente a[...]
n.76, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in C.F._1 Parte_2
Altavilla Silentina alla via Cerrocupo n.76, C.F. rappresentati e C.F._2
difesi, giusta procura alle liti, dall'Avv. Christian Di Domenico, C.F.
, ed elettivamente domiciliati in uno al proprio difensore, presso lo C.F._3
studio legale dell'Avv. Giovanni Concilio sito in Battipaglia (SA) alla Via Plava n. 58.
-OPPONENTE-
CONTRO
C.F. e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
nella sua qualità di procuratrice generale di Controparte_2 Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Marco Pesenti C.F.
[...]
ed elettivamente domiciliata in uno al proprio difensore, ed C.F._4
elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Email_1
- OPPOSTA -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, e così come Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2337/2018, emesso dal Tribunale di Salerno in data 05.09.2018 e notificato in data 05.10.2018, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta dell'importo di Euro 6.772,77 oltre interessi come da domanda, nonché spese di procedura.
Parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionto, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e la mancata comunicazione delle varie cessioni del presunto credito, contestava le somme azionate, concludeva chiedendo: “in via preliminare
ed assorbente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto credito azionato
dall'opposta, con conseguente revoca del decreto monitorio;
ancora in via preliminare, accertare e
dichiarare l'insussistenza di legittimazione ad agire in capo alla con conseguente Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 2337/2018, per le ragioni di cui in premessa;
in subordine, nel merito,
dichiarare e accertare, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, con revoca del
decreto monitorio;
sempre, alla luce di quanto enucleato in premessa, rigettare l'istanza di concessione
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo il presunto credito certo,
liquido ed esigibile;
in ogni caso con vittoria di spese di lite.”
Si costitutiva regolarmente in giudizio la la quale evidenziava di Controparte_1
aver provato la propria pretesa creditoria allegando copia del contratto sottoscritto da parte opponente, l'estratto conto, l'avvenuta cessione del credito, la notificazione ai debitori della cessione, l'avvenuta erogazione del credito, le numerose intimazioni di pagamento, il precedente decreto ingiuntivo, il riconoscimento del debito da parte dell'opponente.
Evidenziava l'infondatezza delle eccezzioni di parte opponente e concludeva chiedendo:
“In via principale CONCLUSIONI Accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in
fatto ed in diritto, dell'opposizione proposta dai Signori e , rigettarla in Parte_2 Parte_1
toto e confermare il decreto ingiuntivo n. 2337/2018 (R.G. n. 7410/2018) emesso dal Tribunale di
Salerno, per l'importo di Euro 6.772,77, nei confronti dei Signori e in Parte_2 Parte_1
solido tra loro. In subordine Accertare e dichiarare che i Signori e sono Parte_2 Parte_1
debitori, in solido tra loro, nei confronti di per l'importo di Euro 6.772,77, e Controparte_1
comunque, per quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e,
conseguentemente, condannare, in solido tra loro, i Signori e al Parte_2 Parte_1
pagamento a favore di dell'importo di Euro 6.772,77, o della maggiore o minor Controparte_1 somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi come in decreto o come meglio visto, e spese. In
ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Instaurato il contradditorio, espletata la mediazione, senza svolgimento di attività
istruttoria, precisate le conclusioni all'udienza del 12.06.2025 la causa, con separato provvedimento, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Sulla legittimazione di e per essa Controparte_1 Controparte_3
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente in capo alla
[...]
e per essa per mancata notifica della cessione ai sensi Controparte_1 Controparte_3
dell'art 1264 c.c..
L'eccezione è fondata nei termini di seguito enucleati.
Si premette in primo luogo che il riferimento alla mancata notifica ex art 1264 c.c. non risulta pertinente alla fattispecie oggetto del presente giudizio. La e per Controparte_1
essa è divenuta titolare “pro soluto” del credito di Istituto Finanziario Controparte_3
del Mezzogiorno s.p.a., a sua volta ceduto a quest'ultima dalla BNL s.p.a. originaria titolare del credito (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo – fascicolo monitorio), a seguito di operazione di cartolarizzazione. Per le cessioni di crediti in blocco, l'art 58 TUB dispone che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: l'onere in questione sostituisce la notifica al singolo debitore ceduto come disposto dall'art 1264 c.c. la cui mancanza è quindi irrilevante ove la banca cessionaria abbia depositato in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale.
Nel caso di specie, la ha fornito la prova dell'avvenuta Controparte_3
pubblicizzazione della cessione, depositando in sede monitoria l'estratto della Gazzetta
Ufficiale, rendendo per tale motivo irrilevante la mancata notifica nei confronti del singolo debitore ceduto.
Nonostante l'eccezione risulti mal formulata, essa è comunque fondata considerato che il solo estratto della Gazzetta Ufficiale non costituisce prova dell'avvenuta cessione del credito. Come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, il soggetto cessionario del credito è tenuto a fornire in giudizio prova della propria legittimazione attiva;
onere che, nella fattispecie di cessione di crediti in blocco, non può
ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., incidendo sui profili di efficacia e di opponibilità dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto (cfr. ex multis Cass. Civ.
2780 del 31 gennaio 2019, Cass. Civ. 22268 del 13 settembre 2018).
Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività
della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile,
implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
La è divenuta titolare del credito all'esito di una pluralità di Controparte_3
trasferimenti, i cui relativi atti di cessione non sono stati tutti prodotti. Risultano infatti allegati al fascicolo monitorio l'estratto della Gazzetta Ufficiale (Cfr. Doc. n. 18), il contratto CP di cessione tra e Controparte_3 Controparte_4
(Cfr. 02_contratto – ). Non vi è prova però, dell'originaria cessione tra Controparte_5
BNL S.p.A. e l'Istituto Finanziario del Mezzogiorno S.p.A.
Per tali motivi, l'opposizione merita accoglimento e determina la revoca del D.I. 2337/2018
con assorbimento di ogni altro motivo.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della e sono Controparte_3
liquidate in conformità al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, con distrazione in favore dell'avv. Christian Di Domenico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da e avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2337/2018, disattesa ogni Parte_1 Parte_2
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2337/2018.
2) Condanna parte opposta soccombente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.540 (fase studio euro 460, fase introduttiva euro 389, fase istruttoria euro
840, fase decisionale euro 851), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Christian Di Domenico.
Salerno, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA FE