Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 424
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Prescrizione del credito

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omessa prova della notifica del ricorso all'Agente della Riscossione, parte necessaria nel giudizio di impugnazione degli atti esattoriali.

  • Inammissibile
    Omessa prova della notifica del ricorso all'Agente della Riscossione

    La giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancata notifica del ricorso al soggetto autore dell'atto determina l'assoluta inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 424
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 424
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo