CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 424/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1027/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220020997484000 519 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento n. 296 2022 00209974 84 000 notificata il 3 agosto 2022, per tassa automobilistica 2015 MOTIVI DI RICORSO
Poiché la cartella si riferisce all'anno 2015, e non è mai stato notificato alcun atto interruttivo, il credito è prescritto. Incombe sull'genzia delle Entrate–Riscossione l'onere di dimostrare la notifica della cartella.
ADER non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1. Omessa prova della notifica del ricorso all'Agente della Riscossione
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso un atto emesso dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione
.Tuttavia non ha fornito la prova della notificazione del ricorso ad ADER: manca qualsiasi relata, PEC o ricevuta che attesti l'avvenuta instaurazione del contraddittorio.
2. ADER è parte necessaria nel giudizio di impugnazione degli atti esattoriali
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, quando si impugnano cartelle, intimazioni o altri atti esattoriali,
l'Agente della riscossione è legittimato passivo necessario, poiché autore diretto dell'atto.
La giurisprudenza afferma che la mancata notifica del ricorso al soggetto autore dell'atto determina l'assoluta inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio.Cass. SS.UU. n.
16412/2007:“Quando il contribuente impugna un atto della riscossione, la legittimazione passiva spetta all'Agente della riscossione. La mancata notificazione dell'impugnazione al soggetto che ha emesso l'atto comporta l'inammissibilità del ricorso.”
Inoltre, è la parte che propone il ricorso introduttivo che ha l'onere di dimostrare la rituale notifica dello stesso. La mancanza della prova della notifica comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.” L'omessa produzione della prova della notifica determina inammissibilità del ricorso poiché impedisce l'instaurazione del contraddittorio.” Cassazione n. 16148/2016.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricoso.
Nulla sulle spese nei confronti di ADER.
Palermo 15.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1027/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220020997484000 519 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento n. 296 2022 00209974 84 000 notificata il 3 agosto 2022, per tassa automobilistica 2015 MOTIVI DI RICORSO
Poiché la cartella si riferisce all'anno 2015, e non è mai stato notificato alcun atto interruttivo, il credito è prescritto. Incombe sull'genzia delle Entrate–Riscossione l'onere di dimostrare la notifica della cartella.
ADER non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
1. Omessa prova della notifica del ricorso all'Agente della Riscossione
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso un atto emesso dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione
.Tuttavia non ha fornito la prova della notificazione del ricorso ad ADER: manca qualsiasi relata, PEC o ricevuta che attesti l'avvenuta instaurazione del contraddittorio.
2. ADER è parte necessaria nel giudizio di impugnazione degli atti esattoriali
La giurisprudenza è costante nel ritenere che, quando si impugnano cartelle, intimazioni o altri atti esattoriali,
l'Agente della riscossione è legittimato passivo necessario, poiché autore diretto dell'atto.
La giurisprudenza afferma che la mancata notifica del ricorso al soggetto autore dell'atto determina l'assoluta inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio.Cass. SS.UU. n.
16412/2007:“Quando il contribuente impugna un atto della riscossione, la legittimazione passiva spetta all'Agente della riscossione. La mancata notificazione dell'impugnazione al soggetto che ha emesso l'atto comporta l'inammissibilità del ricorso.”
Inoltre, è la parte che propone il ricorso introduttivo che ha l'onere di dimostrare la rituale notifica dello stesso. La mancanza della prova della notifica comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.” L'omessa produzione della prova della notifica determina inammissibilità del ricorso poiché impedisce l'instaurazione del contraddittorio.” Cassazione n. 16148/2016.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricoso.
Nulla sulle spese nei confronti di ADER.
Palermo 15.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE