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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17259 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22630 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(EL SALVADOR, 27/07/2000), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. SARRI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(SORA (FR), 22/07/2000), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. NARDELLI BARBARA giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. in qualità di curatore speciale del minore CP_2
(Roma, 15/12/2018), rappresentato e difeso in Persona_1 2 proprio;
terzo intervenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/05/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che dalla Parte_1
relazione con è nato a [...] il [...] il figlio Controparte_1 [...]
riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto all'intestato Persona_1
Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento del predetto minore e di voler dichiarare la decadenza dalla responsabilità
genitoriale del padre, odierno resistente, stante il contegno di protratto e sostanziale disinteresse dal medesimo serbato nei confronti del minore.
A sostegno e fondamento delle domande la ricorrente ha dedotto che:
quando aveva solo un anno di vita il è entrato in comunità Per_1 CP_1
per la messa alla prova per precedenti penali in materia di rapina;
nel febbraio 2020 la ricorrente unitamente al figlio minore si è trasferita presso la casa della di lei madre in Via Cassia;
nello stesso anno si è conclusa la relazione tra la medesima e il che da allora ha visto il figlio solo CP_1
saltuariamente fino a far perdere i contatti, tanto che non vede né Per_1
sente il padre dalla fine del 2020; nel 2022 il è stato tradotto in CP_1
carcere, dapprima a Roma GI OE e poi e Rieti;
il padre non ha mai contribuito al mantenimento di alle cui necessità ed esigenze ha Per_1 3 sempre provveduto la madre con l'aiuto della sua famiglia;
ha Per_1
bisogno di una urgente presa in carico da parte del competente TSMREE,
essendo un bambino con fragilità e comportamenti disfunzionali.
Non si è costituito tempestivamente in giudizio pur Controparte_1
avendo ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza presso la casa circondariale di Rieti ove all'epoca era ristretto.
Alla prima udienza del 14/10/2024 è comparsa personalmente la ricorrente che si è riportata al ricorso e il giudice delegato, sentita la stessa e acquisita la documentazione prodotta, ha riservato l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 15/10/2025 il g.d. ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla Persona_1
madre, con possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione;
ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 150,00 da giugno 2024 e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra;
ha disposto l'acquisizione degli atti dei procedimenti penali a carico del CP_1
demandato al Servizio Sociale di Roma di svolgere Controparte_3
un'indagine psico-socio-ambientale; ha nominato curatore speciale del minore l'avv. autorizzandolo a costituirsi in proprio entro il CP_2
30/06/2025 e rinviato la causa per la decisione all'udienza del 28/10/2025,
previa concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Con comparsa depositata il 30/06/2025 si è costituito in giudizio il curatore speciale che ha chiesto disporsi la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, l'affidamento esclusivo 4 rafforzato di alla madre, il monitoraggio e la presa in carico Persona_1
del caso da parte del Servizio Sociale competente per territorio.
Con comparsa del 24/10/2025 si è tardivamente costituito in giudizio contestando le avverse allegazioni e richieste. Controparte_1
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, le relazioni del Servizio Sociale di Roma Capitale e gli atti trasmessi dal
Pubblico Ministero in sede, all'udienza del 28/10/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che ricorrano nella fattispecie i presupposti per dichiarare la decadenza di dalla responsabilità genitoriale Controparte_1
sul figlio minore . Persona_1
Rilevato preliminarmente che il resistente si è costituito ben oltre un anno dal termine di legge e solo quattro giorni prima della rimessione della causa in decisione, ad istruttoria espletata e completata invocando l'intervento del Servizio Sociale già investito del caso, sebbene lo stesso avesse ritualmente e tempestivamente ricevuto a luglio 2024 la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza presso l'istituto carcerario ove era ristretto, mette conto evidenziare che depongono per l'accoglimento della declaratoria di decadenza i seguenti elementi e circostanze: il protratto per anni disinteresse morale, materiale e sostanziale del nei confronti del figlio che egli ha rivisto pochi mesi orsono CP_1
perché la ricorrente lo ha portato presso il carcere di Civitavecchia ove il resistente è attualmente ristretto dopo non averlo visto e sentito dalla fine del 2020; la mancata corresponsione negli anni di alcuna forma di mantenimento e/o contributo per la totale mancanza di Persona_1
consapevolezza della portata e degli effetti dei propri agiti sul figlio, dalla 5 cui vita non è possibile entrare e uscire a piacimento, in una alla totale mancanza di consapevolezza dei bisogni e delle fragilità del bambino e,
quindi, della capacità di farvi fronte in maniera adeguata, facendo mancare financo il consenso alla sottoposizione dello stesso agli interventi di sostengo necessari;
il contegno antisociale reso palese dalle svariate condanne per reati in materia di stupefacenti, furto e rapina, giusta documentazione trasmessa dalla locale Procura della Repubblica.
Dalle numerose relazioni del Servizio Sociale emerge, di contro, che la madre, odierna ricorrente, sia pure con i suoi limiti e le sue fragilità,
certamente acuite e non affatto facilitate né stemperate dalla precaria situazione economica in cui versa, nel tempo ha costantemente dimostrato e dato prova di essere in grado di fornire al figlio la cura di cui necessita, ha accolto e seguito le indicazioni e i suggerimenti del Servizio Sociale,
l'educativa domiciliare, le indicazioni del TSMREE che, dopo diversi mesi,
ha preso in carico al quale è stato diagnosticato disturbo Persona_1
oppositivo provocatorio di grado severo, disturbo dell'attività e dell'attenzione di tipo combinato di grado severo, disturbo specifico della funzione motoria, associati a funzionamento intellettivo limite e a competenze adattive inferiori alle attese e a problemi legati all'ambiente sociale mostrato, disturbi severi e difficili da gestire;
si è attivata per il riconoscimento in favore del figlio dei benefici della legge n. 104/1992 e il diritto a fruire di un operatore OEPAC in grado di coadiuvarlo.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre alla madre, il collegio, preso atto dell'attuale e perdurante stato detentivo del che, peraltro, ha del tutto omesso di depositare la CP_1
documentazione economico-patrimoniale richiesta, fermi per il pregresso i 6 vigenti provvedimenti provvisori, reputa equo porre a carico del medesimo l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, percettrice di una retribuzione pari a circa euro 500,00 mensili e aiutata dalla famiglia d'origine, a far data dal mese di dicembre 2025, la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2025, fermo l'onere di ambo di genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico,
viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche,
libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super esclusivo del minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo,
dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Il collegio reputa, infine, opportuno e necessario demandare al
Servizio Sociale di continuare a seguire e monitorare il caso con i compiti e le finalità meglio specificate in dispositivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo 7 grado iscritta al n. 22630/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara (Sora, 22/07/2000) decaduto dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
(Roma, 15/12/2018);
[...]
2) affida il minore (Roma, 15/12/2018) Persona_1
in via esclusiva e rafforzata alla madre presso cui è fissata la sua residenza e alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, con possibilità del padre di vederlo e incontrarlo solo pregio accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione;
3) fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di dicembre 2025 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di Per_1
la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare
[...]
annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2025, e condanna il al versamento, in favore della CP_1 Pt_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi
[...]
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
4) pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui in Persona_1
motivazione;
5) manda al Servizio Sociale di Roma Capitale di continuare a 8 seguire il caso al fine di:
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza delle vigenti disposizioni;
- mantenere il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna per il massimo delle ore possibili;
- assicurare la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del competente servizio TSMREE;
- avviare la ricorrente ad un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità presso un centro pubblico;
- segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per il minore che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di Controparte_1
lite che liquida in favore della ricorrente e del curatore speciale in euro
2.900,00 ciascuno per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, da corrispondere, relativamente al curatore, all'erario,
stante l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale di . Controparte_4
Roma, 21/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22630 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(EL SALVADOR, 27/07/2000), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. SARRI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(SORA (FR), 22/07/2000), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. NARDELLI BARBARA giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. in qualità di curatore speciale del minore CP_2
(Roma, 15/12/2018), rappresentato e difeso in Persona_1 2 proprio;
terzo intervenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/05/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che dalla Parte_1
relazione con è nato a [...] il [...] il figlio Controparte_1 [...]
riconosciuto da entrambi i genitori, ha chiesto all'intestato Persona_1
Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento del predetto minore e di voler dichiarare la decadenza dalla responsabilità
genitoriale del padre, odierno resistente, stante il contegno di protratto e sostanziale disinteresse dal medesimo serbato nei confronti del minore.
A sostegno e fondamento delle domande la ricorrente ha dedotto che:
quando aveva solo un anno di vita il è entrato in comunità Per_1 CP_1
per la messa alla prova per precedenti penali in materia di rapina;
nel febbraio 2020 la ricorrente unitamente al figlio minore si è trasferita presso la casa della di lei madre in Via Cassia;
nello stesso anno si è conclusa la relazione tra la medesima e il che da allora ha visto il figlio solo CP_1
saltuariamente fino a far perdere i contatti, tanto che non vede né Per_1
sente il padre dalla fine del 2020; nel 2022 il è stato tradotto in CP_1
carcere, dapprima a Roma GI OE e poi e Rieti;
il padre non ha mai contribuito al mantenimento di alle cui necessità ed esigenze ha Per_1 3 sempre provveduto la madre con l'aiuto della sua famiglia;
ha Per_1
bisogno di una urgente presa in carico da parte del competente TSMREE,
essendo un bambino con fragilità e comportamenti disfunzionali.
Non si è costituito tempestivamente in giudizio pur Controparte_1
avendo ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza presso la casa circondariale di Rieti ove all'epoca era ristretto.
Alla prima udienza del 14/10/2024 è comparsa personalmente la ricorrente che si è riportata al ricorso e il giudice delegato, sentita la stessa e acquisita la documentazione prodotta, ha riservato l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 15/10/2025 il g.d. ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla Persona_1
madre, con possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione;
ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 150,00 da giugno 2024 e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra;
ha disposto l'acquisizione degli atti dei procedimenti penali a carico del CP_1
demandato al Servizio Sociale di Roma di svolgere Controparte_3
un'indagine psico-socio-ambientale; ha nominato curatore speciale del minore l'avv. autorizzandolo a costituirsi in proprio entro il CP_2
30/06/2025 e rinviato la causa per la decisione all'udienza del 28/10/2025,
previa concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Con comparsa depositata il 30/06/2025 si è costituito in giudizio il curatore speciale che ha chiesto disporsi la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, l'affidamento esclusivo 4 rafforzato di alla madre, il monitoraggio e la presa in carico Persona_1
del caso da parte del Servizio Sociale competente per territorio.
Con comparsa del 24/10/2025 si è tardivamente costituito in giudizio contestando le avverse allegazioni e richieste. Controparte_1
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, le relazioni del Servizio Sociale di Roma Capitale e gli atti trasmessi dal
Pubblico Ministero in sede, all'udienza del 28/10/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che ricorrano nella fattispecie i presupposti per dichiarare la decadenza di dalla responsabilità genitoriale Controparte_1
sul figlio minore . Persona_1
Rilevato preliminarmente che il resistente si è costituito ben oltre un anno dal termine di legge e solo quattro giorni prima della rimessione della causa in decisione, ad istruttoria espletata e completata invocando l'intervento del Servizio Sociale già investito del caso, sebbene lo stesso avesse ritualmente e tempestivamente ricevuto a luglio 2024 la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza presso l'istituto carcerario ove era ristretto, mette conto evidenziare che depongono per l'accoglimento della declaratoria di decadenza i seguenti elementi e circostanze: il protratto per anni disinteresse morale, materiale e sostanziale del nei confronti del figlio che egli ha rivisto pochi mesi orsono CP_1
perché la ricorrente lo ha portato presso il carcere di Civitavecchia ove il resistente è attualmente ristretto dopo non averlo visto e sentito dalla fine del 2020; la mancata corresponsione negli anni di alcuna forma di mantenimento e/o contributo per la totale mancanza di Persona_1
consapevolezza della portata e degli effetti dei propri agiti sul figlio, dalla 5 cui vita non è possibile entrare e uscire a piacimento, in una alla totale mancanza di consapevolezza dei bisogni e delle fragilità del bambino e,
quindi, della capacità di farvi fronte in maniera adeguata, facendo mancare financo il consenso alla sottoposizione dello stesso agli interventi di sostengo necessari;
il contegno antisociale reso palese dalle svariate condanne per reati in materia di stupefacenti, furto e rapina, giusta documentazione trasmessa dalla locale Procura della Repubblica.
Dalle numerose relazioni del Servizio Sociale emerge, di contro, che la madre, odierna ricorrente, sia pure con i suoi limiti e le sue fragilità,
certamente acuite e non affatto facilitate né stemperate dalla precaria situazione economica in cui versa, nel tempo ha costantemente dimostrato e dato prova di essere in grado di fornire al figlio la cura di cui necessita, ha accolto e seguito le indicazioni e i suggerimenti del Servizio Sociale,
l'educativa domiciliare, le indicazioni del TSMREE che, dopo diversi mesi,
ha preso in carico al quale è stato diagnosticato disturbo Persona_1
oppositivo provocatorio di grado severo, disturbo dell'attività e dell'attenzione di tipo combinato di grado severo, disturbo specifico della funzione motoria, associati a funzionamento intellettivo limite e a competenze adattive inferiori alle attese e a problemi legati all'ambiente sociale mostrato, disturbi severi e difficili da gestire;
si è attivata per il riconoscimento in favore del figlio dei benefici della legge n. 104/1992 e il diritto a fruire di un operatore OEPAC in grado di coadiuvarlo.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre alla madre, il collegio, preso atto dell'attuale e perdurante stato detentivo del che, peraltro, ha del tutto omesso di depositare la CP_1
documentazione economico-patrimoniale richiesta, fermi per il pregresso i 6 vigenti provvedimenti provvisori, reputa equo porre a carico del medesimo l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, percettrice di una retribuzione pari a circa euro 500,00 mensili e aiutata dalla famiglia d'origine, a far data dal mese di dicembre 2025, la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2025, fermo l'onere di ambo di genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico,
viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche,
libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super esclusivo del minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo,
dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Il collegio reputa, infine, opportuno e necessario demandare al
Servizio Sociale di continuare a seguire e monitorare il caso con i compiti e le finalità meglio specificate in dispositivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo 7 grado iscritta al n. 22630/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara (Sora, 22/07/2000) decaduto dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
(Roma, 15/12/2018);
[...]
2) affida il minore (Roma, 15/12/2018) Persona_1
in via esclusiva e rafforzata alla madre presso cui è fissata la sua residenza e alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale del minore, con possibilità del padre di vederlo e incontrarlo solo pregio accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione;
3) fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di dicembre 2025 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di Per_1
la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare
[...]
annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2025, e condanna il al versamento, in favore della CP_1 Pt_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi
[...]
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
4) pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui in Persona_1
motivazione;
5) manda al Servizio Sociale di Roma Capitale di continuare a 8 seguire il caso al fine di:
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza delle vigenti disposizioni;
- mantenere il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna per il massimo delle ore possibili;
- assicurare la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del competente servizio TSMREE;
- avviare la ricorrente ad un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità presso un centro pubblico;
- segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per il minore che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di Controparte_1
lite che liquida in favore della ricorrente e del curatore speciale in euro
2.900,00 ciascuno per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, da corrispondere, relativamente al curatore, all'erario,
stante l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale di . Controparte_4
Roma, 21/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi