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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI TO NC, Presidente
FESTA IO FABIO, Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1041/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 475965 IMU 2018
- PREAVVISO PIGNO n. 513105 2025 IMU 2018 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_2 impugna la Intimazione di pagamento n. 475965, notificatagli il 27-6-2025, ed il successivo preavviso di pignoramento n. 513105/2025, notificatogli il 12-7-2025, relativi alle somme dovute in virtù dell'avviso di accertamento n. 66826, relativo ad IMU 2018, in realtà mai notificato.
Il ricorrente eccepisce il vizio di notifica degli atti impugnati, in quanto eseguita tramite un indirizzo PEC non contenuto in elenchi pubblici.
Lamenta anche la mancata osservanza del termine dilatorio di 180 giorni per procedere alla riscossione dall'affidamento in carico.
Contesta poi il rapporto del firmatario dell'atto con SO.G.E.T..
Infine, lamenta la mancata indicazione degli elementi di calcolo degli interessi.
Prospettando la irreparabilità del danno, formula domanda cautelare di sospensione della esecuzione degli atti impugnati.
SO.G.E.T. si è costituita e controdeduce.
All'udienza odierna, fissata per la delibazione della domanda cautelare, il Collegio, sentite le parti, ritenuta la manifesta infondatezza del ricorso, ha proceduto alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 47 ter D.
Lgs. n. 546/1992.
1- Manifestamente infondata è la questione della notifica dell'Avviso di accertamento n. 66826, al quale si riferiscono gli atti impugnati.
Al riguardo, è stata prodotta documentazione probatoria della notifica, eseguita a mezzo di Posta Privata (Società_1) con raccomandata spedita il 20-10-2023, non recapitata per temporanea assenza del destinatario, e seguita da raccomandata informativa, restituita al mittente per compiuta giacenza con nota cumulativa del 19-12-2023.
Sul punto, non sono condivisibili le censure del ricorrente, sia quella relativa alla mancanza di attestazione di conformità all'originale delle copie prodotte, perché l'invocato art. 25 bis D. Lgs. n. 546/1992 è stato abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, sia quella relativa alla mancata prova di ricevimento del C.A.D., perché, effettivamente, la raccomandata informativa (in atti) non
è stata ritirata dal destinatario (e pertanto non risulta firmata), e dunque regolarmente restituita al mittente dal notificatore con nota datata 19-12-2023.
Conseguenza diretta è la cristallizzazione della pretesa portata dall'Avviso di accertamento n. 66826, e dunque la tardività della eccezione del contribuente che riguarda la mancata indicazione degli elementi di calcolo degli interessi, perché aspetto che involge il quantum merito della pretesa;
in ogni caso, la questione sarebbe stata infondata, perché prospettata in maniera generica, senza indicare se ed in quale in misura le voci accessorie richieste sarebbero errate e/o esorbitanti.
2- Il potere della Concessionaria SO.GE.T. di procedere alla riscossione per conto e nell'interesse del comune di Taranto è documentato dal contratto di affidamento del servizio di riscossione, versato in atti, mentre i rapporti interni tra il firmatario e la Concessionaria sono documentati dalla procura ad hoc, parimenti prodotta da SO.G.E.T.. 3- Vi è poi il tema della notifica a mezzo PEC, in relazione alla questione del mancato inserimento dell'indirizzo utilizzato dal mittente in elenco pubblico.
A parere del Collegio, anche ove sussistesse il vizio lamentato, la scelta processuale del ricorrente di contestare il merito della pretesa comporterebbe la sanatoria del vizio, che non Banca_1 una ipotesi di inesistenza, bensì di nullità, perchè la previsione della utilizzazione di uno specifico indirizzo PEC è posta a garanzia della più agevole verifica della provenienza dell'atto da parte del suo destinatario, ma non è un requisito di giuridica esistenza, atteso che l'iter procedimentale rimane sostanzialmente invariato: ne segue la sanabilità ex art. 156 c.p.c. con l'impugnazione dell'atto.
Ciò è peraltro in armonia con quanto recentemente deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 15979/2022, hanno precisato che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Di seguito il passaggio saliente della motivazione:
“ … ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti (Email_4.it), rinvenibile nel rispettivo sito (https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi della L. 11 gennaio 1994, n. 53, art. 3bis, comma 1, secondo periodo, e per le sue peculiarità, con la più stringente regola - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
Né vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla
L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del
2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma
1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva)
l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro.
Al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese"
(Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante”.
E, ancora più di recente e in caso specifico di impugnazione di cartella esattoriale, la sesta sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 982 del 2023 ha ribadito il nuovo orientamento, purchè – come nel caso di specie – l'indirizzo utilizzato consenta al destinatario di evincere il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri.
4- Il potere della Concessionaria SO.GE.T. di procedere alla riscossione per conto e nell'interesse del comune di Taranto è documentato dal contratto di affidamento del servizio di riscossione, versato in atti, mentre i rapporti interni tra il firmatario e la Concessionaria sono documentati dalla procura ad hoc, parimenti prodotta da SO.G.E.T..
5- Quanto al termine dilatorio per procedere alla riscossione, si osserva che nessuno degli atti impugnati, ed in particolare il preavviso di pignoramento, costituisce atto di esecuzione forzata.
Il ricorso va pertanto rigettato, mentre la regolamentazione delle spese, equitativamente liquidate nella misura indicata in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI TO NC, Presidente
FESTA IO FABIO, Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1041/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 475965 IMU 2018
- PREAVVISO PIGNO n. 513105 2025 IMU 2018 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_2 impugna la Intimazione di pagamento n. 475965, notificatagli il 27-6-2025, ed il successivo preavviso di pignoramento n. 513105/2025, notificatogli il 12-7-2025, relativi alle somme dovute in virtù dell'avviso di accertamento n. 66826, relativo ad IMU 2018, in realtà mai notificato.
Il ricorrente eccepisce il vizio di notifica degli atti impugnati, in quanto eseguita tramite un indirizzo PEC non contenuto in elenchi pubblici.
Lamenta anche la mancata osservanza del termine dilatorio di 180 giorni per procedere alla riscossione dall'affidamento in carico.
Contesta poi il rapporto del firmatario dell'atto con SO.G.E.T..
Infine, lamenta la mancata indicazione degli elementi di calcolo degli interessi.
Prospettando la irreparabilità del danno, formula domanda cautelare di sospensione della esecuzione degli atti impugnati.
SO.G.E.T. si è costituita e controdeduce.
All'udienza odierna, fissata per la delibazione della domanda cautelare, il Collegio, sentite le parti, ritenuta la manifesta infondatezza del ricorso, ha proceduto alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 47 ter D.
Lgs. n. 546/1992.
1- Manifestamente infondata è la questione della notifica dell'Avviso di accertamento n. 66826, al quale si riferiscono gli atti impugnati.
Al riguardo, è stata prodotta documentazione probatoria della notifica, eseguita a mezzo di Posta Privata (Società_1) con raccomandata spedita il 20-10-2023, non recapitata per temporanea assenza del destinatario, e seguita da raccomandata informativa, restituita al mittente per compiuta giacenza con nota cumulativa del 19-12-2023.
Sul punto, non sono condivisibili le censure del ricorrente, sia quella relativa alla mancanza di attestazione di conformità all'originale delle copie prodotte, perché l'invocato art. 25 bis D. Lgs. n. 546/1992 è stato abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, sia quella relativa alla mancata prova di ricevimento del C.A.D., perché, effettivamente, la raccomandata informativa (in atti) non
è stata ritirata dal destinatario (e pertanto non risulta firmata), e dunque regolarmente restituita al mittente dal notificatore con nota datata 19-12-2023.
Conseguenza diretta è la cristallizzazione della pretesa portata dall'Avviso di accertamento n. 66826, e dunque la tardività della eccezione del contribuente che riguarda la mancata indicazione degli elementi di calcolo degli interessi, perché aspetto che involge il quantum merito della pretesa;
in ogni caso, la questione sarebbe stata infondata, perché prospettata in maniera generica, senza indicare se ed in quale in misura le voci accessorie richieste sarebbero errate e/o esorbitanti.
2- Il potere della Concessionaria SO.GE.T. di procedere alla riscossione per conto e nell'interesse del comune di Taranto è documentato dal contratto di affidamento del servizio di riscossione, versato in atti, mentre i rapporti interni tra il firmatario e la Concessionaria sono documentati dalla procura ad hoc, parimenti prodotta da SO.G.E.T.. 3- Vi è poi il tema della notifica a mezzo PEC, in relazione alla questione del mancato inserimento dell'indirizzo utilizzato dal mittente in elenco pubblico.
A parere del Collegio, anche ove sussistesse il vizio lamentato, la scelta processuale del ricorrente di contestare il merito della pretesa comporterebbe la sanatoria del vizio, che non Banca_1 una ipotesi di inesistenza, bensì di nullità, perchè la previsione della utilizzazione di uno specifico indirizzo PEC è posta a garanzia della più agevole verifica della provenienza dell'atto da parte del suo destinatario, ma non è un requisito di giuridica esistenza, atteso che l'iter procedimentale rimane sostanzialmente invariato: ne segue la sanabilità ex art. 156 c.p.c. con l'impugnazione dell'atto.
Ciò è peraltro in armonia con quanto recentemente deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 15979/2022, hanno precisato che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Di seguito il passaggio saliente della motivazione:
“ … ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti (Email_4.it), rinvenibile nel rispettivo sito (https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi della L. 11 gennaio 1994, n. 53, art. 3bis, comma 1, secondo periodo, e per le sue peculiarità, con la più stringente regola - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
Né vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla
L. 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del
2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma
1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva)
l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro.
Al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese"
(Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante”.
E, ancora più di recente e in caso specifico di impugnazione di cartella esattoriale, la sesta sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 982 del 2023 ha ribadito il nuovo orientamento, purchè – come nel caso di specie – l'indirizzo utilizzato consenta al destinatario di evincere il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri.
4- Il potere della Concessionaria SO.GE.T. di procedere alla riscossione per conto e nell'interesse del comune di Taranto è documentato dal contratto di affidamento del servizio di riscossione, versato in atti, mentre i rapporti interni tra il firmatario e la Concessionaria sono documentati dalla procura ad hoc, parimenti prodotta da SO.G.E.T..
5- Quanto al termine dilatorio per procedere alla riscossione, si osserva che nessuno degli atti impugnati, ed in particolare il preavviso di pignoramento, costituisce atto di esecuzione forzata.
Il ricorso va pertanto rigettato, mentre la regolamentazione delle spese, equitativamente liquidate nella misura indicata in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.