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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1652/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1652/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NICCOLO' NICCOLI VALLESI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO DELLA CP_1 C.F._1
GIOVAMPAOLA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento di ciascun motivo di gravame statuire:
In tesi:
Respingere la domanda come proposta dal Sig. con l'atto introduttivo del CP_1 presente giudizio perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, anche
1 in punto di determinazione dei beni andati danneggiati a seguito dell'atto vandalico del
17.11.19 e del loro preteso valore. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In ipotesi denegata:
Nella denegata ipotesi che venga confermata l'operatività della garanzia assicurativa, dichiarare obbligata a versare all'attore le sole somme che saranno Controparte_2 ritenute dovute per le specifiche voci oggetto di garanzia, in ogni caso nei limiti del massimale di polizza e con le franchigie pattuite. Con compensazione totale o, quantomeno, parziale delle spese del giudizio sussistendone giusti motivi.
Nel caso di accoglimento in toto od in parte del presente gravame:
Condannare l'appellato percipiente a restituire ad quelle somme che Parte_1 dovessero risultare essere state corrisposte, eventualmente oltre il dovuto, anche in virtù della provvisoria esecutività della sentenza, con gli interessi e rivalutazione monetaria dal versamento alla restituzione.
Insiste per la rinnovazione della ctu o almeno per la chiamata del consulente a chiarimenti.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere:
Nel merito, in tesi, rigettare l'appello proposto dalla società Parte_1
e tutte le domande giudiziali da lei avanzate siccome infondate, nel fatto così
[...] come nel diritto, nonché prive di ogni supporto probatorio, per le ragioni dedotte nella parte motiva della presente comparsa, qui da intendere riportate, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di ZO, n. 877/2022, pubblicata il 08.09.2022.
Nel merito, in denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza emessa dal Tribunale di ZO, n. 877/2022, pubblicata il 08.09.2022, condannare comunque
[...]
a pagare, al sig. , quella diversa somma che dovesse Parte_1 CP_1 risultare di giustizia, da stabilire e liquidare, eventualmente, anche in via equitativa.
In Via Istruttoria, nella sola denegata ipotesi per la quale Codesta Ill.ma Corte non ritenga raggiunta la prova sul tipo e sull'entità dei danni patiti dal sig. a causa ed CP_1 in conseguenza dell'evento dannoso si chiede, previa rimessione del giudizio in istruttoria, di ammettere la prova per testimoni sui seguenti capitoli, già articolati nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.:
”1) Vero che in data 17.11.2019, alle ore 7.34 circa, il sig. veniva CP_1 raggiunto, sul proprio telefono cellulare, dal segnale antintrusione installato sull'immobile di sua proprietà ubicato in Foiano della Chiana, Via della Querce snc?
2 3) Vero che, ad ottobre dell'anno 2019, l'immobile ubicato in Foiano della Chiana, Via della Querce snc, di proprietà del sig. era munito di impianto d'allarme CP_1 attivo e funzionante?
5) Vero che le parti d'immobile ed i mobili danneggiati dall'incendio sviluppatosi in data
17.11.2019, presso il fabbricato di proprietà del sig. , in Foiano della CP_1
Chiana, Via della Querce snc, sono quelli descritti nei preventivi di spesa che le si mostrano (docc. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, allegati all'atto di citazione)?
6) Vero che, all'esito dell'incendio sviluppatosi in data 17.11.2019, presso il fabbricato di proprietà del sig. , in Foiano della Chiana, Via della Querce snc, è stata CP_1 eseguita la pulizia dei locali come da preventivo di spesa che le si mostra? (doc. 16 allegato all'atto di citazione)?”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 877/2022 del Tribunale di ZO, in materia di contratto assicurativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva citato innanzi al Tribunale di ZO , Controparte_1 Parte_1 chiedendo che fosse accertato che l'evento dannoso verificatosi il 17.11.2019 integrava la fattispecie di incendio indennizzabile in forza dell'art.
2.1 lettera a) delle Condizioni di
Assicurazione contenute nella Polizza UnipolSai Casa e Servizi n.
1/64626/148/164813380, da lui sottoscritta il 30.1.19, e, per l'effetto, l'assicuratore fosse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierno attore, quantificati in €
114.008,92 ovvero in quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
A supporto della sua domanda, aveva dedotto che:
il 03/07/2015 aveva acquistato un immobile in Foiano della Chiana (ZO), via querce
(casale su due livelli con garage e terreno: f. 22, part. 1193);
il 17/11/19 ignoti si erano introdotti al piano terra sfondando una porta-finestra ed avevano appiccato con liquido infiammabile un incendio che aveva lesionato la struttura del fabbricato, gli impianti, gli infissi e gli arredi (per un danno di € 114.008,92 oltre
Iva);
per tale vicenda egli aveva sporto denuncia ai Carabinieri;
l'evento rientrava tra le garanzie della polizza Unipolsai casa e servizi n.
1/64626/148/164813380, stipulata il 30/01/19, per cui aveva presentato denuncia di sinistro, cui non era seguito alcun risarcimento.
3 s'era costituita, contestando sia la copertura dell'evento - che a suo dire era da Parte_1 qualificare quale atto vandalico, del quale l'incendio era mera conseguenza e non origine, con conseguente esclusione della garanzia sulla base dell'Allegato di polizza, specificamente sottoscritto dall' assicurato - sia la quantificazione del danno.
Con sentenza 877/22, il tribunale, ritenuta sussistente la copertura assicurativa per lo specifico evento fatto valere in giudizio, ha condannato a Parte_1 pagare a la somma di € 110.193,71, oltre rivalutazione, nonché le spese CP_1 di lite. ha impugnato tale sentenza, facendo valere due motivi d'appello: Parte_1
I Motivo. Aveva errato il Tribunale ad accogliere la domanda di in assenza di CP_1 prova del danno subito, sotto il profilo sia della quantità che del valore dei beni che questi aveva assunto essere stati danneggiati dall'incendio, e dunque dell'indennizzo ipoteticamente spettante a parte attrice;
II Motivo. Il primo giudice aveva errato anche nel ritenere operativa la polizza oggetto di causa, erroneamente qualificando l'evento all'origine del danno come incendio anziché come atto vandalico, ed erroneamente escludendo che l'immobile incendiato fosse ancora oggetto di lavori in corso.
L'appellato s'è costituito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e deducendo che il tenore della polizza era chiaro nel coprire il caso d'incendio senza le invocate limitazioni, che finanche la limitazione di responsabilità per gli atti vandalici era inefficace perché vessatoria e non specificamente sottoscritta da lui, e che comunque tale limitazione era stata inserita in quanto l'immobile in questione al momento della stipula del contratto assicurativo era in corso di costruzione, ma al momento in cui si era verificato l'evento l'edificio risultava ultimato, essendo provvisto di infissi, per giunta antintrusione, e addirittura di impianto di allarme regolarmente inserito;
in ordine al quantum debeatur, ha sostenuto che la prova del danno ben emergeva dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e dall'istruttoria espletata, e che comunque aveva omesso ogni contestazione in ordine alla tipologia ed all'entità Parte_1 dei danni lamentati da esso attore. Ad ogni modo, ha riproposto le proprie richieste istruttorie, sia di prove orali volte confermare il contenuto dei preventivi di spesa (in particolare il capitolo 5 della prova per testi), sia, ove ritenuta necessaria, di una CTU volta ad accertare la compatibilità dei danni lamentati con l'incendio, ed il loro ammontare, anche in considerazione dei preventivi di spesa allegati alla citazione. Da ultimo, ha invocato la liquidazione del suo credito risarcitorio in via equitativa.
4 Con ordinanza in data 4.6.2024, questa Corte, in diversa composizione, ha disposto una ctu per la stima dei danni provocati dal sinistro all'immobile e suoi arredi, nominando
CTU il geom. . Persona_1
Acquisito l'elaborato peritale, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.12.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il secondo motivo d'appello: la copertura assicurativa.
Poiché il primo motivo d'impugnazione attiene al quantum debeatur, ed il secondo all'an, ed è dunque preliminare dal punto di vista logico-giuridico, appare opportuno invertire l'ordine di esame dei motivi fatti valere dall'appellante, partendo dalle doglianze in punto di copertura assicurativa.
Secondo il fatto storico all'origine dei lamentati danni non sarebbe affatto un Parte_1
“incendio”, genericamente inteso, bensì un “atto vandalico” che ha provocato il rogo lamentato dall'assicurato, e l'incendio sarebbe soltanto una delle modalità con cui si sarebbe consumato l'atto vandalico, di talché sarebbe errata l'affermazione del tribunale di poter “prescindere dallo scopo perseguito dagli incendiari, se di compiere un atto vandalico, un furto o per altro scopo”.
Sul punto, il primo giudice aveva così motivato: “La domanda proposta è fondata e merita accoglimento.
In primo luogo, non è stato contestato tra le parti il fatto che il danno subito dall' immobile dell'attore sia stato cagionato da un evento che è qualificabile come incendio secondo la relativa voce di glossario (“combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare”: doc. 2, pag. 23) e rientrante, come tale nella previsione di cui alla clausola 2.1 lett. a della sezione danni ai beni della seconda parte (condizioni di assicurazione) della polizza de qua, rubricata “garanzia base”, in base alla quale “la società indennizza, entro le somme assicurate e nei limiti in-dicati in polizza, i danni materiali diretti all'abitazione e/o al contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi: incendio”. E ciò a prescindere dallo scopo perseguito dagli incendiari, se di compiere un atto vandalico, un furto o per altro scopo.
Tale conclusione è deducibile con sicurezza dalle circostanze, così come rappresentate nell'atto di denuncia querela sporta dall'attore (doc. 3): sfondamento di un'anta di vetro della porta finestra posta al piano terra mediante un palo di legno;
versamento di alcol denaturato su arredi imballati ed appoggiati sulla parete interna;
taglio della legatura di rete metallica.
In secondo luogo, sotto il profilo eminentemente interpretativo, l'evento non può logicamente rientrare nella previsione di cui alla clausola 2.1, lett. k delle medesime condizioni di assicurazione, relativa ad “atti dolosi di terzi, con mezzi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato, anche se avvenuti 5 in occasione di furto, rapina o tentato furto o compiuti da persone che prendono parte a scioperi, tu-multi popolari o sommosse”, evidentemente dettata con riferimento ad ipotesi residuali rispetto alle precedenti e, cioè, tra le altre, per rispetto all'ipotesi dell'incendio. Per cui non rileva la natura dolosa, colposa o accidentale dell'incendio, ai fini della copertura assicurativa, la quale è comunque garantita.
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che le fattispecie escluse dalla copertura assicurativa sono specificamente previste dalla clausola 2.3 delle condizioni generali, la quale non comprende l'atto doloso di terzi, né tantomeno l'incendio. Per cui, ove le parti avessero inteso escludere la copertura assicurativa in ogni caso di riconducibilità dell'evento ad un atto doloso di terzi, o ad un incendio, sarebbe stato sufficiente operare un'richiamo generico a tutte le ipotesi comprese nella clausola 2.1, senza limitarsi a dichiarare la non operatività dell'ipotesi di cui alla lettera K (art. 1363 del c.c.).
A tale conclusione conduce anche l'applicazione del principio ermeneutico di cui all'Art 1370 del c.c., in tema di interpretazione contro l'autore della clausola, per il quale “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”: con conseguente interpretazione nel senso di una quanto possibile maggiore - anziché nel senso di una minore - garanzia assicurativa.
Da quanto sopra deriva l'inapplicabilità alla fattispecie della integrazione/modifica dei contenuti di polizza, sottoscritta dall'attore, in base alla quale “a parziale deroga di quanto previsto dalla sezione “danni ai beni” dell'Art 2.6 – operatività delle garanzie – punto b) e di quanto riportato nella scheda di polizza alla voce “tipo dimora” si prende atto che l'abitazione assicurata è in corso di costruzione. Alla luce di quanto sopra si precisa che la garanzia “atti dolosi di terzi” di cui all'Art 2.1 lettera K) non è operante”. Infatti, detta integrazione/modifica opera in fattispecie distinta rispetto a quella per cui è causa. Ciò, a prescindere dalla natura vessatoria o meno di detta clausola, per cui non vi è luogo per una valutazione di validità della stessa, a termini di cui all'Art 1341 del cc.; a prescindere, inoltre, dalla questione se l'immobile in oggetto fosse, al momento del fatto, ancora in costruzione o, invece, ultimato nei suoi elementi rilevanti ai fini della copertura assicurativa: elemento, peraltro, confermato all'esito della prova orale: cfr. la testimonianza del D.L. geom. all'udienza del 09.03.22, per il quale peraltro al momento del fatto erano presenti tutte le porte e Per_2 finestre, oltre che il sistema di allarme, restando da completare la piscina ed il giardino, ossia elementi del tutto irrilevanti al fine di valutare il rischio assicurato”.
La motivazione del tribunale in punto d'interpretazione della clausola limitativa della copertura assicurativa e di qualificazione dell'evento non convince.
Essa parte, invero, dal presupposto, errato, che l'ipotesi dell'incendio doloso da parte di terzi sia una declinazione dell'atto vandalico in deroga, in cui la peculiarità delle conseguenze prenderebbe il sopravvento sulla causa dell'evento - in quanto tale sottratta alla limitazione dettata dalla polizza inter partes secondo cui, per gli immobili in
6 costruzione, la garanzia non sarebbe operativa a fronte di atti dolosi di terzi (ovvero di atti vandalici).
Per meglio comprendere la questione, è opportuno riportare le clausole contrattuali rilevanti:
Art. 2 CGA (doc. 2 di Parte_1
Polizza (doc. 1 di Parte_1
Secondo il primo giudice, e secondo l'appellata, poiché nel disporre la limitazione la polizza richiama solo l'art.
2.1 lett. k, e non anche la lett. a, il caso d'incendio sarebbe coperto a prescindere dalla sua causa. A suffragio di tale tesi, il tribunale rileva che ove le parti avessero inteso escludere la copertura assicurativa in ogni caso di riconducibilità dell'evento ad un atto doloso di terzi, anche per incendio, sarebbe stato sufficiente operare un richiamo generico a tutte le ipotesi comprese nella clausola 2.1, senza limitarsi a dichiarare la non operatività dell'ipotesi di cui alla lettera K.
7 Tale interpretazione, tuttavia, si fonda sull'assunto, non condivisibile, che l'atto vandalico sia un'ipotesi generale di fatto dannoso, e l'incendio sia un'ipotesi speciale, per questo sottratta alla previsione generale. Così non è: entrambe le previsioni hanno delle caratteristiche specializzanti e si pongono quali insiemi non compresi l'uno nell'altro, ma intersecantisi.
Se è vero, infatti, che l'atto vandalico può essere compiuto in molti modi, rispetto ai quali l'appiccare un fuoco è uno dei tanti, è vero anche che l'incendio può essere causato in molti modi: può essere opera di vandali, ma può anche essere colposo, accidentale, fortuito e finanche causato dallo stesso danneggiato.
Dunque, non è vero che se avessero voluto comprendere tra gli atti dolosi anche l'incendio le parti avrebbero dovuto richiamare tutti i casi dell'art. 2.1, come affermato dal primo giudice, perché così facendo avrebbero compreso ipotesi colpose che non v'era né volontà né ragione di comprendere nell'esclusione. La ratio della deroga, infatti, è legata al rischio di atti dolosi da parte di terzi, che si presume più elevato quando l'immobile è in costruzione, e dunque è facilmente accessibile, meno protetto.
In tale situazione fattuale, se l'immobile viene dolosamente incendiato da terzi, l'evento non è coperto, al pari degli altri atti dolosi di terzi perpetrati in danno di un immobile in costruzione perché, appunto, per negare la copertura è necessario e sufficiente che il danno sia causato con dolo di terzi.
Poiché nel caso in esame non è in dubbio che il fuoco sia stato appiccato da vandali, dopo che si erano introdotti nell'immobile rompendo una finestra, rimane allora da chiedersi se dal punto di vista fattuale ricorresse, o non, l'ipotesi dell'immobile in costruzione, che giustifica l'esclusione della copertura.
L'istruttoria espletata in primo grado ha evidenziato che l'immobile al momento dell'incendio era stato ultimato, con porte e finestre, come chiarito dal teste _1
, progettista e D.L.., ed era pronto all'uso. Solo, restavano da completare il giardino
[...]
e la piscina. Addirittura, era inserito l'allarme, tanto che il Sig. veniva CP_1 raggiunto sul proprio telefono cellulare dal segnale antintrusione dell'allarme installato nel summenzionato fabbricato e, per questo, si precipitava immediatamente sul posto al fine di verificare l'accaduto.
E' dunque vero che dal punto di vista del rapporto d'appalto non era ancora intervenuto il collaudo, e tuttavia ai fini assicurativi - avuto riguardo alla ratio della clausola, giustificata dall'evidente aumento del rischio quando ad essere vandalizzato sia un immobile non ultimato - l'immobile era terminato e corredato di ogni presidio di sicurezza. Dunque, non poteva operare la limitazione di polizza.
8 Anche da un punto di vista letterale, del resto, la locuzione “immobile in costruzione” evoca la presenza di lavori (addirittura costruttivi, non di mera finitura) ancora in corso sull'immobile, mentre così non era, perché a quel momento i lavori riguardavano unicamente il giardino e la piscina, che non sono stati vandalizzati, non anche il fabbricato, che è l'unico bene danneggiato.
Dunque, si è al di fuori dell'ipotesi invocata da e si deve confermare (ancorché Parte_1 con motivazione parzialmente difforme) la sussistenza della copertura assicurativa già affermata in primo grado.
3. Il primo motivo d'appello: il quantum debeatur.
Quanto alla quantificazione del diritto indennitario di parametrato ai danni patiti, CP_1 il tribunale ha ritenuto che: “sotto il profilo del quantum debeatur la misura del risarcimento richiesta da parte attrice, corrispondente al valore dei beni danneggiati dall'incendio, appare del tutto ragionevole, alla luce della documentazione prodotta, non essendovi ragioni per contestare congruità e pagamento dei preventivi allegati all'atto di citazione (docc. 10-17; Trib. 313/18, 1051, 10/17), i quali conducono ad un importo di € 110.443,71, al cui pagamento la convenuta deve essere condannata, a titolo risarcitorio in virtù del contratto di assicurazione stipulato inter partes. Né essendo stata contestata la documentazione fotografica predisposta dai VV.FF. di ZO, piuttosto eloquente circa lo stato dell'immobile (foto 8, 16-20). Per tale motivo il G.I. ha ritenuto superfluo disporre sul punto una C.T.U. Da tale importo deve essere sottratta la franchigia contrattuale, pari a € 250,00, prevista per il caso di deturpamento e imbrattamento delle parti esterne dell'abitazione. E così per una differenza dovuta, pari a € 110.193,71.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria.
In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino alla data del saldo effettivo (Cass., S.U., n. 1712/95).
Sulla medesima sorte capitale non sono invece dovuti interessi compensativi , poiché non espressamente richiesti.”
Col primo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale aveva errato ad Parte_1 accogliere la domanda del Sig. in assenza di prova del danno subito, sotto il CP_1 profilo sia della quantità che del valore dei beni che questi aveva assunto essere stati danneggiati dall'incendio, e dunque dell'indennizzo ipoteticamente spettante a parte attrice.
Il ha replicato che in primo grado l'assicuratore non aveva puntualmente CP_1 contestato il quantum debeatur, e tuttavia a p. 5 della sua comparsa di risposta innanzi al tribunale aveva invece evidenziato che contestava "l'entità del danno asserito Parte_1
9 dalla controparte, che nel suo ammontare appare ictu oculi eccessiva oltre che basata su semplici preventivi di per sé stessi inidonei a provare alcunché”.
Ritenute dunque condivisibili le ragioni di sul punto, questa Corte (prima di Parte_1 trattenere la causa in decisione) ha scrutinato positivamente tale motivo, nella parte in cui negava a dei meri preventivi l'idoneità probatoria ad essi attribuita dal primo giudice, disponendo una ctu sul punto.
Il ctu geom. , sulla base delle immagini dei luoghi subito dopo l'incendio, acquisite Per_1 dai VVF in originale, ha così risposto:
- quanto alle superfici interessate dalla demolizione e rifacimento intonaco e da tinteggiare
(perché relative d locali interessati dal fuoco e/o dal fumo), il costo del ripristino ammonta ad euro 34.615;
a) Demoliz. intonaco pareti e b) 466 c) 15 d) 6.990 soffitti e) Rifacimento intonaco f) 466 g) 35 h) 16.310
i) Tinteggiatura antifumo j) 466 k) 10 l) 4.660
m) Pulizia soffitti pianelle n) 147 o) 15 p) 2.205
q) Trattamento travi legno r) s) t) 2.800
u) Trattamento porte v) 11 w) 150 x) 1.650
y) SOMMANO z) aa) bb) 34.615
- Quanto al “ripristino” ed alla “sistemazione” dell'impianto elettrico, il preventivo esaminato (ditta BO, 407/19), che comprende anche le opere murarie di assistenza necessarie (esecuzione tracce e muratura scatole), non evidenzia se l'intervento è parziale o prevede il rifacimento ex novo, e tuttavia il fatto che si faccia cenno a “sostituzioni e difetti” derivanti da bruciatura o deformazioni da calore, sia al piano terra che al piano primo, fa pensare ad un intervento “a macchia di leopardo”, per il quale il ctu ha chiarito che i prezzi unitari indicati sono in linea con quelli di mercato, e che il preventivo è verosimile e congruo;
- Quanto agli infissi, il preventivo (della ditta DGV) prevede la sostituzione di 11 finestre, 5 porte-finestre, 2 porte-finestre scorrevoli di talché, considerato che l'immobile in questione è munito di 17 finestre, 4 portefinestre, 2 porte-finestre scorrevoli, ciò significa, da un canto, che solo alcune finestre sono state danneggiate dall'incendio e, dall'altro, che per errore è stata conteggiata una porta finestra in più, da decurtare (per una differenza, stante le dimensioni e le caratteristiche, di euro 1.300,00); per il resto, i prezzi sono congrui, considerata la tipologia di infisso (con telaio in legno-alluminio e vetro anti-sfondamento, “su misura”), così come l'inclusione dell'onere per lo smontaggio e lo smaltimento degli infissi danneggiati al prezzo € 1.825;
10 - Quanto al preventivo relativo alla sostituzione di materassi, cuscini ed accessori in quantità da allestire 2 camere matrimoniali, il ctu ha evidenziato che i prezzi del preventivo si collocano a circa metà della fascia dei prezzi di mercato e dunque possono considerarsi congrui;
- Quanto al preventivo (ditta Alfa) per fornitura e trasporto di piastrelle, scalini e battiscopa, pur in difetto della specificazione della tipologia di materiale, il prezzo indicato
è in linea con i prezzi medi di mercato;
- Quanto al preventivo (ditta Polvanesi) per la sostituzione dell'infisso costituente la porta di ingresso principale, il ctu ha rilevato che si tratta di un manufatto particolare per la tecnologia, i materiali di cui è costituito e la realizzazione con la centinatura in alto (che prevede costi di lavorazione maggiori), di talché non è possibile un riscontro con listini ufficiali di riferimento;
- Quanto al preventivo dell'impresa di pulizie (ditta SY IC), pur rilevandone la mancanza di dettaglio, il ctu ha finito per ritenere congrua la somma di € 6.500 (più iva), ritenendo che lo stato dell'immobile per come ritratto dalle immagini riprese dai Vigili del
Fuoco al momento dell'incendio giustifichi un importo forfettario di circa € 2.000 per l'acquisto del materiale da pulizia ed il noleggio delle macchine, nonché € 4.500 di manodopera, considerate 2 persone per 8 ore al giorno per € 20 l'ora;
- Quanto, infine, ai lavori da eseguirsi da parte di una ditta di termoidraulica (preventivo
Idrospeed) - all'impianto di trattamento aria (climatizzazione e ventilazione), oltre a smontaggio e rimontaggio di apparecchi sanitari dei bagni (probabilmente per consentirne la pulizia) e la revisione con riparazioni localizzate dell'impianto termico a pavimento - il ctu ha ritenuto i prezzi di € 6.525 per mano d'opera e di € 7.950 per fornitura materiali sproporzionati e ingiustificati,
Riassumendo, lo schema dei preventivi è il seguente (si evidenziano in giallo le voci determinate in ribasso rispetto ai preventivi, sulla base delle indicazioni peritali: v. infra): fornitore Importo Importo congruo e/o Importo con iva prev. accettabile compresa
1. € 38.090 € 34.615 € 38.076 Parte_2
2. ET BO € 20.186 € 20.186 € 22.204
3. € 21.533 € 20.233 iva inclusa € 20.233 Parte_3
4. € 5.700 € 5.700 si intende iva
€ 5.700 Parte_4 inclusa
5. alfa – settore edilizia € 3.058 € 3.058 iva inclusa € 3.058
6. polvanesi € 8.900 + iva € 3.790 iva inclusa € 3.790
11 7. SY IC € 6500 € 6.500 € 7.150
8. Idrospeed € 14.475 +
€ 4.880,30 iva compresa € 4.880,30 iva
iva inclusa € 103.791,30 Pt_5
L'appellante ha chiesto la rinnovazione della C.T.U. ritenendo che l'indagine espletata non fosse stata sufficientemente concreta né basata su indagini rigorose e metodologie scientifiche, ma in realtà il ctu ha indagato i prezzi di mercato e il risultato di tale sua indagine non è stato sconfessato dalle parti.
L'appellante in subordine ha poi anche chiesto che il ctu venisse chiamato a chiarimenti, al fine di chiarire quali danni potessero concretamente ed oggettivamente dirsi dimostrati e riferibili all'incendio in questione, ma pure tale richiesta non merita accoglimento, perché il giudizio sul nesso causale spetta in ultima analisi a questa Corte e d'altra parte il ctu ha fornito tutti gli elementi per formularlo.
Invero, la peculiarità della situazione dipende dal fatto che non essendo stato esperito un accertamento tecnico preventivo, e non essendovi stata neppure una perizia da parte dell'assicuratore (avendo questi negato ogni copertura), lo stato dei luoghi può essere desunto solo dalle fotografie e dal rapporto dei Vigili del Fuoco.
Tali documenti, tuttavia, appaiono sufficienti per affermare che i danni sono stati ingenti e hanno interessato con il fuoco parte del piano terra e con il fumo tutto il resto dell'immobile (parte interna).
D'altro canto, tra i vari tipi di danneggiamento, l'incendio è sicuramente tra i più invasivi, perché dove anche non arriva il fuoco arrivano le ceneri ed il fumo, con conseguenze estetiche devastanti e incidenza anche sugli impianti.
Ciò consente di riconoscere, sul piano indiziario, sicuramente dovute le voci relative al ripristino: delle parti in muratura (punto 1); dell'impianto elettrico (punto 2); della parte relativa agli infissi (punto 3), salvo escludere la somma di euro 1.300,00, stante il minor numero di infissi interessati;
di letti e materassi (punto 4), evidentemente ammalorati anche solo per il fumo;
di piastrelle, scalini e battiscopa (punto 5), al prezzo di mercato, per una somma complessivamente contenuta;
di pulizia (punto 7), ben potendosi immaginare lo stato dell'immobile tra ceneri, fuoco e fumi (ed avendo il ctu tenuto conto nella stima anche del costo di noleggio di speciali macchinari).
Per quanto attiene al portone principale (punto 6), appare in nesso causale con l'incendio la necessità di sostituirlo, ma l'esoso prezzo richiesto non trova riscontro in quelli di mercato, e d'altro canto non è stato dimostrato che il precedente portone avesse caratteristiche di eccezionale pregio (né i capitoli di prova riproposti dall'appellato
12 attengono a tale circostanza), di talché appare congruo prudenzialmente, ex art. 2697
c.c., scalare (dall'importo di euro 9.790 iva inclusa) 6.000,00 euro e riconoscere l'importo di euro 3.790, che corrisponde ai prezzi medi di un portone d'ingresso.
Infine, quanto al preventivo (punto 8) della , per ben 15.922 euro, il ctu Parte_6 ne ha evidenziato l'esosità, pur senza indicare un giusto prezzo (in particolare, ha precisato: “Pare comunque sproporzionato per eccesso la quantificazione della mano
d'opera indicata in 261 ore di 2 operai che comporta oltre 16 giornate lavorative, ovvero oltre 3 settimane di lavoro su impianti esistenti che devono essere solo revisionati, ripuliti, ripristinati. Come pure la fornitura di materiali appare eccessiva trattandosi per lo più di lavorazioni di pulizia, revisione, smontaggio e rimontaggio, controllo ecc… Non è facile comprendere da dove deriva un costo così elevato di forniture. Ma purtroppo in presenza di “lavoro a corpo” ed in assenza di dettagli, non si può fare altro che accogliere la proposta come attendibile”.
Poiché era onere dell'appellante dimostrare l'entità del lavoro - di revisione e ripristino di impianti già esistenti (impianto di climatizzazione e ventilazione, apparecchi sanitari dei bagni e impianto termico a pavimento) - e poiché nessuno dei capitoli di prova riproposti dall'appellato attiene a tale circostanza, anche in questo caso, prudenzialmente, sulla scorta della ctu, appare necessario ridurre in modo consistente il costo: specificamente, in mancanza della prova di un effettivo maggior numero di ore lavorate, e considerate le normali tempistiche per revisionare un immobile di due piani, appare congruo riconoscere una settimana piena di lavoro per due operai (per complessive 80 ore, anziché le 261 richieste), per un importo totale di euro 4.880,30 iva compresa (anziché 15.922,00).
Dunque, il danno complessivo patito dall'appellato è pari ad euro 103.791,30
(18.341,70 euro in meno rispetto alla somma dei preventivi prodotti dall'assicurato).
Su tale importo (ricompreso in quello liquidato dal tribunale), si debbono confermare gli accessori già riconosciuti in sentenza, non essendo tale statuizione stata attinta da alcun motivo d'impugnazione ed essendo comunque corretta - ovvero la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore (v. ex plurimis Cass. 08/06/2023 n. 16229), ma non anche gli interessi compensativi, perché, come già rilevato dal primo giudice, non espressamente richiesti.
4. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza
13 della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, pur essendo l'appello stato parzialmente accolto, l'appellato all'esito dei due gradi ha visto riconosciuto il proprio credito per tutte le voci richieste, salvo un lieve ribasso di taluna di tali voci.
Poiché, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), il solo fatto che la liquidazione sia stata inferiore a quella pretesa non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), le spese dei due gradi debbono essere rifuse al CP_1 dal suo assicuratore, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, e rilevato che la lieve diminuzione del credito non ha determinato un mutamento di scaglione rispetto a quello adottato dal tribunale, per il primo grado non c'è ragione di discostarsi dalla liquidazione già effettuata, secondo i valori medi, in sentenza, mentre per questo grado (nel quale è stata espletata anche attività istruttoria), secondo i medesimi parametri, è dovuta la somma di euro 14.317,00.
Parimenti, le spese della ctu (che peraltro ha in larga misura confermato la congruità della pretesa del debbono gravare in via definitiva sull'appellante. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 877/2022 Parte_1 del Tribunale di ZO, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, riduce il credito del alla somma di CP_1 euro 103.791,30, oltre accessori come già disposto nella sentenza appellata;
conferma la condanna alle spese di lite in favore del disposta dal CP_1 tribunale;
14 condanna a corrispondere al le spese dell'appello, che liquida Parte_1 CP_1 nella somma di euro 14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
dispone che le spese di ctu gravino in via definitiva sull'assicuratore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1652/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NICCOLO' NICCOLI VALLESI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO DELLA CP_1 C.F._1
GIOVAMPAOLA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento di ciascun motivo di gravame statuire:
In tesi:
Respingere la domanda come proposta dal Sig. con l'atto introduttivo del CP_1 presente giudizio perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, anche
1 in punto di determinazione dei beni andati danneggiati a seguito dell'atto vandalico del
17.11.19 e del loro preteso valore. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In ipotesi denegata:
Nella denegata ipotesi che venga confermata l'operatività della garanzia assicurativa, dichiarare obbligata a versare all'attore le sole somme che saranno Controparte_2 ritenute dovute per le specifiche voci oggetto di garanzia, in ogni caso nei limiti del massimale di polizza e con le franchigie pattuite. Con compensazione totale o, quantomeno, parziale delle spese del giudizio sussistendone giusti motivi.
Nel caso di accoglimento in toto od in parte del presente gravame:
Condannare l'appellato percipiente a restituire ad quelle somme che Parte_1 dovessero risultare essere state corrisposte, eventualmente oltre il dovuto, anche in virtù della provvisoria esecutività della sentenza, con gli interessi e rivalutazione monetaria dal versamento alla restituzione.
Insiste per la rinnovazione della ctu o almeno per la chiamata del consulente a chiarimenti.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere:
Nel merito, in tesi, rigettare l'appello proposto dalla società Parte_1
e tutte le domande giudiziali da lei avanzate siccome infondate, nel fatto così
[...] come nel diritto, nonché prive di ogni supporto probatorio, per le ragioni dedotte nella parte motiva della presente comparsa, qui da intendere riportate, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di ZO, n. 877/2022, pubblicata il 08.09.2022.
Nel merito, in denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza emessa dal Tribunale di ZO, n. 877/2022, pubblicata il 08.09.2022, condannare comunque
[...]
a pagare, al sig. , quella diversa somma che dovesse Parte_1 CP_1 risultare di giustizia, da stabilire e liquidare, eventualmente, anche in via equitativa.
In Via Istruttoria, nella sola denegata ipotesi per la quale Codesta Ill.ma Corte non ritenga raggiunta la prova sul tipo e sull'entità dei danni patiti dal sig. a causa ed CP_1 in conseguenza dell'evento dannoso si chiede, previa rimessione del giudizio in istruttoria, di ammettere la prova per testimoni sui seguenti capitoli, già articolati nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.:
”1) Vero che in data 17.11.2019, alle ore 7.34 circa, il sig. veniva CP_1 raggiunto, sul proprio telefono cellulare, dal segnale antintrusione installato sull'immobile di sua proprietà ubicato in Foiano della Chiana, Via della Querce snc?
2 3) Vero che, ad ottobre dell'anno 2019, l'immobile ubicato in Foiano della Chiana, Via della Querce snc, di proprietà del sig. era munito di impianto d'allarme CP_1 attivo e funzionante?
5) Vero che le parti d'immobile ed i mobili danneggiati dall'incendio sviluppatosi in data
17.11.2019, presso il fabbricato di proprietà del sig. , in Foiano della CP_1
Chiana, Via della Querce snc, sono quelli descritti nei preventivi di spesa che le si mostrano (docc. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, allegati all'atto di citazione)?
6) Vero che, all'esito dell'incendio sviluppatosi in data 17.11.2019, presso il fabbricato di proprietà del sig. , in Foiano della Chiana, Via della Querce snc, è stata CP_1 eseguita la pulizia dei locali come da preventivo di spesa che le si mostra? (doc. 16 allegato all'atto di citazione)?”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 877/2022 del Tribunale di ZO, in materia di contratto assicurativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva citato innanzi al Tribunale di ZO , Controparte_1 Parte_1 chiedendo che fosse accertato che l'evento dannoso verificatosi il 17.11.2019 integrava la fattispecie di incendio indennizzabile in forza dell'art.
2.1 lettera a) delle Condizioni di
Assicurazione contenute nella Polizza UnipolSai Casa e Servizi n.
1/64626/148/164813380, da lui sottoscritta il 30.1.19, e, per l'effetto, l'assicuratore fosse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierno attore, quantificati in €
114.008,92 ovvero in quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
A supporto della sua domanda, aveva dedotto che:
il 03/07/2015 aveva acquistato un immobile in Foiano della Chiana (ZO), via querce
(casale su due livelli con garage e terreno: f. 22, part. 1193);
il 17/11/19 ignoti si erano introdotti al piano terra sfondando una porta-finestra ed avevano appiccato con liquido infiammabile un incendio che aveva lesionato la struttura del fabbricato, gli impianti, gli infissi e gli arredi (per un danno di € 114.008,92 oltre
Iva);
per tale vicenda egli aveva sporto denuncia ai Carabinieri;
l'evento rientrava tra le garanzie della polizza Unipolsai casa e servizi n.
1/64626/148/164813380, stipulata il 30/01/19, per cui aveva presentato denuncia di sinistro, cui non era seguito alcun risarcimento.
3 s'era costituita, contestando sia la copertura dell'evento - che a suo dire era da Parte_1 qualificare quale atto vandalico, del quale l'incendio era mera conseguenza e non origine, con conseguente esclusione della garanzia sulla base dell'Allegato di polizza, specificamente sottoscritto dall' assicurato - sia la quantificazione del danno.
Con sentenza 877/22, il tribunale, ritenuta sussistente la copertura assicurativa per lo specifico evento fatto valere in giudizio, ha condannato a Parte_1 pagare a la somma di € 110.193,71, oltre rivalutazione, nonché le spese CP_1 di lite. ha impugnato tale sentenza, facendo valere due motivi d'appello: Parte_1
I Motivo. Aveva errato il Tribunale ad accogliere la domanda di in assenza di CP_1 prova del danno subito, sotto il profilo sia della quantità che del valore dei beni che questi aveva assunto essere stati danneggiati dall'incendio, e dunque dell'indennizzo ipoteticamente spettante a parte attrice;
II Motivo. Il primo giudice aveva errato anche nel ritenere operativa la polizza oggetto di causa, erroneamente qualificando l'evento all'origine del danno come incendio anziché come atto vandalico, ed erroneamente escludendo che l'immobile incendiato fosse ancora oggetto di lavori in corso.
L'appellato s'è costituito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e deducendo che il tenore della polizza era chiaro nel coprire il caso d'incendio senza le invocate limitazioni, che finanche la limitazione di responsabilità per gli atti vandalici era inefficace perché vessatoria e non specificamente sottoscritta da lui, e che comunque tale limitazione era stata inserita in quanto l'immobile in questione al momento della stipula del contratto assicurativo era in corso di costruzione, ma al momento in cui si era verificato l'evento l'edificio risultava ultimato, essendo provvisto di infissi, per giunta antintrusione, e addirittura di impianto di allarme regolarmente inserito;
in ordine al quantum debeatur, ha sostenuto che la prova del danno ben emergeva dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e dall'istruttoria espletata, e che comunque aveva omesso ogni contestazione in ordine alla tipologia ed all'entità Parte_1 dei danni lamentati da esso attore. Ad ogni modo, ha riproposto le proprie richieste istruttorie, sia di prove orali volte confermare il contenuto dei preventivi di spesa (in particolare il capitolo 5 della prova per testi), sia, ove ritenuta necessaria, di una CTU volta ad accertare la compatibilità dei danni lamentati con l'incendio, ed il loro ammontare, anche in considerazione dei preventivi di spesa allegati alla citazione. Da ultimo, ha invocato la liquidazione del suo credito risarcitorio in via equitativa.
4 Con ordinanza in data 4.6.2024, questa Corte, in diversa composizione, ha disposto una ctu per la stima dei danni provocati dal sinistro all'immobile e suoi arredi, nominando
CTU il geom. . Persona_1
Acquisito l'elaborato peritale, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.12.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il secondo motivo d'appello: la copertura assicurativa.
Poiché il primo motivo d'impugnazione attiene al quantum debeatur, ed il secondo all'an, ed è dunque preliminare dal punto di vista logico-giuridico, appare opportuno invertire l'ordine di esame dei motivi fatti valere dall'appellante, partendo dalle doglianze in punto di copertura assicurativa.
Secondo il fatto storico all'origine dei lamentati danni non sarebbe affatto un Parte_1
“incendio”, genericamente inteso, bensì un “atto vandalico” che ha provocato il rogo lamentato dall'assicurato, e l'incendio sarebbe soltanto una delle modalità con cui si sarebbe consumato l'atto vandalico, di talché sarebbe errata l'affermazione del tribunale di poter “prescindere dallo scopo perseguito dagli incendiari, se di compiere un atto vandalico, un furto o per altro scopo”.
Sul punto, il primo giudice aveva così motivato: “La domanda proposta è fondata e merita accoglimento.
In primo luogo, non è stato contestato tra le parti il fatto che il danno subito dall' immobile dell'attore sia stato cagionato da un evento che è qualificabile come incendio secondo la relativa voce di glossario (“combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare”: doc. 2, pag. 23) e rientrante, come tale nella previsione di cui alla clausola 2.1 lett. a della sezione danni ai beni della seconda parte (condizioni di assicurazione) della polizza de qua, rubricata “garanzia base”, in base alla quale “la società indennizza, entro le somme assicurate e nei limiti in-dicati in polizza, i danni materiali diretti all'abitazione e/o al contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi: incendio”. E ciò a prescindere dallo scopo perseguito dagli incendiari, se di compiere un atto vandalico, un furto o per altro scopo.
Tale conclusione è deducibile con sicurezza dalle circostanze, così come rappresentate nell'atto di denuncia querela sporta dall'attore (doc. 3): sfondamento di un'anta di vetro della porta finestra posta al piano terra mediante un palo di legno;
versamento di alcol denaturato su arredi imballati ed appoggiati sulla parete interna;
taglio della legatura di rete metallica.
In secondo luogo, sotto il profilo eminentemente interpretativo, l'evento non può logicamente rientrare nella previsione di cui alla clausola 2.1, lett. k delle medesime condizioni di assicurazione, relativa ad “atti dolosi di terzi, con mezzi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato, anche se avvenuti 5 in occasione di furto, rapina o tentato furto o compiuti da persone che prendono parte a scioperi, tu-multi popolari o sommosse”, evidentemente dettata con riferimento ad ipotesi residuali rispetto alle precedenti e, cioè, tra le altre, per rispetto all'ipotesi dell'incendio. Per cui non rileva la natura dolosa, colposa o accidentale dell'incendio, ai fini della copertura assicurativa, la quale è comunque garantita.
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che le fattispecie escluse dalla copertura assicurativa sono specificamente previste dalla clausola 2.3 delle condizioni generali, la quale non comprende l'atto doloso di terzi, né tantomeno l'incendio. Per cui, ove le parti avessero inteso escludere la copertura assicurativa in ogni caso di riconducibilità dell'evento ad un atto doloso di terzi, o ad un incendio, sarebbe stato sufficiente operare un'richiamo generico a tutte le ipotesi comprese nella clausola 2.1, senza limitarsi a dichiarare la non operatività dell'ipotesi di cui alla lettera K (art. 1363 del c.c.).
A tale conclusione conduce anche l'applicazione del principio ermeneutico di cui all'Art 1370 del c.c., in tema di interpretazione contro l'autore della clausola, per il quale “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”: con conseguente interpretazione nel senso di una quanto possibile maggiore - anziché nel senso di una minore - garanzia assicurativa.
Da quanto sopra deriva l'inapplicabilità alla fattispecie della integrazione/modifica dei contenuti di polizza, sottoscritta dall'attore, in base alla quale “a parziale deroga di quanto previsto dalla sezione “danni ai beni” dell'Art 2.6 – operatività delle garanzie – punto b) e di quanto riportato nella scheda di polizza alla voce “tipo dimora” si prende atto che l'abitazione assicurata è in corso di costruzione. Alla luce di quanto sopra si precisa che la garanzia “atti dolosi di terzi” di cui all'Art 2.1 lettera K) non è operante”. Infatti, detta integrazione/modifica opera in fattispecie distinta rispetto a quella per cui è causa. Ciò, a prescindere dalla natura vessatoria o meno di detta clausola, per cui non vi è luogo per una valutazione di validità della stessa, a termini di cui all'Art 1341 del cc.; a prescindere, inoltre, dalla questione se l'immobile in oggetto fosse, al momento del fatto, ancora in costruzione o, invece, ultimato nei suoi elementi rilevanti ai fini della copertura assicurativa: elemento, peraltro, confermato all'esito della prova orale: cfr. la testimonianza del D.L. geom. all'udienza del 09.03.22, per il quale peraltro al momento del fatto erano presenti tutte le porte e Per_2 finestre, oltre che il sistema di allarme, restando da completare la piscina ed il giardino, ossia elementi del tutto irrilevanti al fine di valutare il rischio assicurato”.
La motivazione del tribunale in punto d'interpretazione della clausola limitativa della copertura assicurativa e di qualificazione dell'evento non convince.
Essa parte, invero, dal presupposto, errato, che l'ipotesi dell'incendio doloso da parte di terzi sia una declinazione dell'atto vandalico in deroga, in cui la peculiarità delle conseguenze prenderebbe il sopravvento sulla causa dell'evento - in quanto tale sottratta alla limitazione dettata dalla polizza inter partes secondo cui, per gli immobili in
6 costruzione, la garanzia non sarebbe operativa a fronte di atti dolosi di terzi (ovvero di atti vandalici).
Per meglio comprendere la questione, è opportuno riportare le clausole contrattuali rilevanti:
Art. 2 CGA (doc. 2 di Parte_1
Polizza (doc. 1 di Parte_1
Secondo il primo giudice, e secondo l'appellata, poiché nel disporre la limitazione la polizza richiama solo l'art.
2.1 lett. k, e non anche la lett. a, il caso d'incendio sarebbe coperto a prescindere dalla sua causa. A suffragio di tale tesi, il tribunale rileva che ove le parti avessero inteso escludere la copertura assicurativa in ogni caso di riconducibilità dell'evento ad un atto doloso di terzi, anche per incendio, sarebbe stato sufficiente operare un richiamo generico a tutte le ipotesi comprese nella clausola 2.1, senza limitarsi a dichiarare la non operatività dell'ipotesi di cui alla lettera K.
7 Tale interpretazione, tuttavia, si fonda sull'assunto, non condivisibile, che l'atto vandalico sia un'ipotesi generale di fatto dannoso, e l'incendio sia un'ipotesi speciale, per questo sottratta alla previsione generale. Così non è: entrambe le previsioni hanno delle caratteristiche specializzanti e si pongono quali insiemi non compresi l'uno nell'altro, ma intersecantisi.
Se è vero, infatti, che l'atto vandalico può essere compiuto in molti modi, rispetto ai quali l'appiccare un fuoco è uno dei tanti, è vero anche che l'incendio può essere causato in molti modi: può essere opera di vandali, ma può anche essere colposo, accidentale, fortuito e finanche causato dallo stesso danneggiato.
Dunque, non è vero che se avessero voluto comprendere tra gli atti dolosi anche l'incendio le parti avrebbero dovuto richiamare tutti i casi dell'art. 2.1, come affermato dal primo giudice, perché così facendo avrebbero compreso ipotesi colpose che non v'era né volontà né ragione di comprendere nell'esclusione. La ratio della deroga, infatti, è legata al rischio di atti dolosi da parte di terzi, che si presume più elevato quando l'immobile è in costruzione, e dunque è facilmente accessibile, meno protetto.
In tale situazione fattuale, se l'immobile viene dolosamente incendiato da terzi, l'evento non è coperto, al pari degli altri atti dolosi di terzi perpetrati in danno di un immobile in costruzione perché, appunto, per negare la copertura è necessario e sufficiente che il danno sia causato con dolo di terzi.
Poiché nel caso in esame non è in dubbio che il fuoco sia stato appiccato da vandali, dopo che si erano introdotti nell'immobile rompendo una finestra, rimane allora da chiedersi se dal punto di vista fattuale ricorresse, o non, l'ipotesi dell'immobile in costruzione, che giustifica l'esclusione della copertura.
L'istruttoria espletata in primo grado ha evidenziato che l'immobile al momento dell'incendio era stato ultimato, con porte e finestre, come chiarito dal teste _1
, progettista e D.L.., ed era pronto all'uso. Solo, restavano da completare il giardino
[...]
e la piscina. Addirittura, era inserito l'allarme, tanto che il Sig. veniva CP_1 raggiunto sul proprio telefono cellulare dal segnale antintrusione dell'allarme installato nel summenzionato fabbricato e, per questo, si precipitava immediatamente sul posto al fine di verificare l'accaduto.
E' dunque vero che dal punto di vista del rapporto d'appalto non era ancora intervenuto il collaudo, e tuttavia ai fini assicurativi - avuto riguardo alla ratio della clausola, giustificata dall'evidente aumento del rischio quando ad essere vandalizzato sia un immobile non ultimato - l'immobile era terminato e corredato di ogni presidio di sicurezza. Dunque, non poteva operare la limitazione di polizza.
8 Anche da un punto di vista letterale, del resto, la locuzione “immobile in costruzione” evoca la presenza di lavori (addirittura costruttivi, non di mera finitura) ancora in corso sull'immobile, mentre così non era, perché a quel momento i lavori riguardavano unicamente il giardino e la piscina, che non sono stati vandalizzati, non anche il fabbricato, che è l'unico bene danneggiato.
Dunque, si è al di fuori dell'ipotesi invocata da e si deve confermare (ancorché Parte_1 con motivazione parzialmente difforme) la sussistenza della copertura assicurativa già affermata in primo grado.
3. Il primo motivo d'appello: il quantum debeatur.
Quanto alla quantificazione del diritto indennitario di parametrato ai danni patiti, CP_1 il tribunale ha ritenuto che: “sotto il profilo del quantum debeatur la misura del risarcimento richiesta da parte attrice, corrispondente al valore dei beni danneggiati dall'incendio, appare del tutto ragionevole, alla luce della documentazione prodotta, non essendovi ragioni per contestare congruità e pagamento dei preventivi allegati all'atto di citazione (docc. 10-17; Trib. 313/18, 1051, 10/17), i quali conducono ad un importo di € 110.443,71, al cui pagamento la convenuta deve essere condannata, a titolo risarcitorio in virtù del contratto di assicurazione stipulato inter partes. Né essendo stata contestata la documentazione fotografica predisposta dai VV.FF. di ZO, piuttosto eloquente circa lo stato dell'immobile (foto 8, 16-20). Per tale motivo il G.I. ha ritenuto superfluo disporre sul punto una C.T.U. Da tale importo deve essere sottratta la franchigia contrattuale, pari a € 250,00, prevista per il caso di deturpamento e imbrattamento delle parti esterne dell'abitazione. E così per una differenza dovuta, pari a € 110.193,71.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria.
In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino alla data del saldo effettivo (Cass., S.U., n. 1712/95).
Sulla medesima sorte capitale non sono invece dovuti interessi compensativi , poiché non espressamente richiesti.”
Col primo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale aveva errato ad Parte_1 accogliere la domanda del Sig. in assenza di prova del danno subito, sotto il CP_1 profilo sia della quantità che del valore dei beni che questi aveva assunto essere stati danneggiati dall'incendio, e dunque dell'indennizzo ipoteticamente spettante a parte attrice.
Il ha replicato che in primo grado l'assicuratore non aveva puntualmente CP_1 contestato il quantum debeatur, e tuttavia a p. 5 della sua comparsa di risposta innanzi al tribunale aveva invece evidenziato che contestava "l'entità del danno asserito Parte_1
9 dalla controparte, che nel suo ammontare appare ictu oculi eccessiva oltre che basata su semplici preventivi di per sé stessi inidonei a provare alcunché”.
Ritenute dunque condivisibili le ragioni di sul punto, questa Corte (prima di Parte_1 trattenere la causa in decisione) ha scrutinato positivamente tale motivo, nella parte in cui negava a dei meri preventivi l'idoneità probatoria ad essi attribuita dal primo giudice, disponendo una ctu sul punto.
Il ctu geom. , sulla base delle immagini dei luoghi subito dopo l'incendio, acquisite Per_1 dai VVF in originale, ha così risposto:
- quanto alle superfici interessate dalla demolizione e rifacimento intonaco e da tinteggiare
(perché relative d locali interessati dal fuoco e/o dal fumo), il costo del ripristino ammonta ad euro 34.615;
a) Demoliz. intonaco pareti e b) 466 c) 15 d) 6.990 soffitti e) Rifacimento intonaco f) 466 g) 35 h) 16.310
i) Tinteggiatura antifumo j) 466 k) 10 l) 4.660
m) Pulizia soffitti pianelle n) 147 o) 15 p) 2.205
q) Trattamento travi legno r) s) t) 2.800
u) Trattamento porte v) 11 w) 150 x) 1.650
y) SOMMANO z) aa) bb) 34.615
- Quanto al “ripristino” ed alla “sistemazione” dell'impianto elettrico, il preventivo esaminato (ditta BO, 407/19), che comprende anche le opere murarie di assistenza necessarie (esecuzione tracce e muratura scatole), non evidenzia se l'intervento è parziale o prevede il rifacimento ex novo, e tuttavia il fatto che si faccia cenno a “sostituzioni e difetti” derivanti da bruciatura o deformazioni da calore, sia al piano terra che al piano primo, fa pensare ad un intervento “a macchia di leopardo”, per il quale il ctu ha chiarito che i prezzi unitari indicati sono in linea con quelli di mercato, e che il preventivo è verosimile e congruo;
- Quanto agli infissi, il preventivo (della ditta DGV) prevede la sostituzione di 11 finestre, 5 porte-finestre, 2 porte-finestre scorrevoli di talché, considerato che l'immobile in questione è munito di 17 finestre, 4 portefinestre, 2 porte-finestre scorrevoli, ciò significa, da un canto, che solo alcune finestre sono state danneggiate dall'incendio e, dall'altro, che per errore è stata conteggiata una porta finestra in più, da decurtare (per una differenza, stante le dimensioni e le caratteristiche, di euro 1.300,00); per il resto, i prezzi sono congrui, considerata la tipologia di infisso (con telaio in legno-alluminio e vetro anti-sfondamento, “su misura”), così come l'inclusione dell'onere per lo smontaggio e lo smaltimento degli infissi danneggiati al prezzo € 1.825;
10 - Quanto al preventivo relativo alla sostituzione di materassi, cuscini ed accessori in quantità da allestire 2 camere matrimoniali, il ctu ha evidenziato che i prezzi del preventivo si collocano a circa metà della fascia dei prezzi di mercato e dunque possono considerarsi congrui;
- Quanto al preventivo (ditta Alfa) per fornitura e trasporto di piastrelle, scalini e battiscopa, pur in difetto della specificazione della tipologia di materiale, il prezzo indicato
è in linea con i prezzi medi di mercato;
- Quanto al preventivo (ditta Polvanesi) per la sostituzione dell'infisso costituente la porta di ingresso principale, il ctu ha rilevato che si tratta di un manufatto particolare per la tecnologia, i materiali di cui è costituito e la realizzazione con la centinatura in alto (che prevede costi di lavorazione maggiori), di talché non è possibile un riscontro con listini ufficiali di riferimento;
- Quanto al preventivo dell'impresa di pulizie (ditta SY IC), pur rilevandone la mancanza di dettaglio, il ctu ha finito per ritenere congrua la somma di € 6.500 (più iva), ritenendo che lo stato dell'immobile per come ritratto dalle immagini riprese dai Vigili del
Fuoco al momento dell'incendio giustifichi un importo forfettario di circa € 2.000 per l'acquisto del materiale da pulizia ed il noleggio delle macchine, nonché € 4.500 di manodopera, considerate 2 persone per 8 ore al giorno per € 20 l'ora;
- Quanto, infine, ai lavori da eseguirsi da parte di una ditta di termoidraulica (preventivo
Idrospeed) - all'impianto di trattamento aria (climatizzazione e ventilazione), oltre a smontaggio e rimontaggio di apparecchi sanitari dei bagni (probabilmente per consentirne la pulizia) e la revisione con riparazioni localizzate dell'impianto termico a pavimento - il ctu ha ritenuto i prezzi di € 6.525 per mano d'opera e di € 7.950 per fornitura materiali sproporzionati e ingiustificati,
Riassumendo, lo schema dei preventivi è il seguente (si evidenziano in giallo le voci determinate in ribasso rispetto ai preventivi, sulla base delle indicazioni peritali: v. infra): fornitore Importo Importo congruo e/o Importo con iva prev. accettabile compresa
1. € 38.090 € 34.615 € 38.076 Parte_2
2. ET BO € 20.186 € 20.186 € 22.204
3. € 21.533 € 20.233 iva inclusa € 20.233 Parte_3
4. € 5.700 € 5.700 si intende iva
€ 5.700 Parte_4 inclusa
5. alfa – settore edilizia € 3.058 € 3.058 iva inclusa € 3.058
6. polvanesi € 8.900 + iva € 3.790 iva inclusa € 3.790
11 7. SY IC € 6500 € 6.500 € 7.150
8. Idrospeed € 14.475 +
€ 4.880,30 iva compresa € 4.880,30 iva
iva inclusa € 103.791,30 Pt_5
L'appellante ha chiesto la rinnovazione della C.T.U. ritenendo che l'indagine espletata non fosse stata sufficientemente concreta né basata su indagini rigorose e metodologie scientifiche, ma in realtà il ctu ha indagato i prezzi di mercato e il risultato di tale sua indagine non è stato sconfessato dalle parti.
L'appellante in subordine ha poi anche chiesto che il ctu venisse chiamato a chiarimenti, al fine di chiarire quali danni potessero concretamente ed oggettivamente dirsi dimostrati e riferibili all'incendio in questione, ma pure tale richiesta non merita accoglimento, perché il giudizio sul nesso causale spetta in ultima analisi a questa Corte e d'altra parte il ctu ha fornito tutti gli elementi per formularlo.
Invero, la peculiarità della situazione dipende dal fatto che non essendo stato esperito un accertamento tecnico preventivo, e non essendovi stata neppure una perizia da parte dell'assicuratore (avendo questi negato ogni copertura), lo stato dei luoghi può essere desunto solo dalle fotografie e dal rapporto dei Vigili del Fuoco.
Tali documenti, tuttavia, appaiono sufficienti per affermare che i danni sono stati ingenti e hanno interessato con il fuoco parte del piano terra e con il fumo tutto il resto dell'immobile (parte interna).
D'altro canto, tra i vari tipi di danneggiamento, l'incendio è sicuramente tra i più invasivi, perché dove anche non arriva il fuoco arrivano le ceneri ed il fumo, con conseguenze estetiche devastanti e incidenza anche sugli impianti.
Ciò consente di riconoscere, sul piano indiziario, sicuramente dovute le voci relative al ripristino: delle parti in muratura (punto 1); dell'impianto elettrico (punto 2); della parte relativa agli infissi (punto 3), salvo escludere la somma di euro 1.300,00, stante il minor numero di infissi interessati;
di letti e materassi (punto 4), evidentemente ammalorati anche solo per il fumo;
di piastrelle, scalini e battiscopa (punto 5), al prezzo di mercato, per una somma complessivamente contenuta;
di pulizia (punto 7), ben potendosi immaginare lo stato dell'immobile tra ceneri, fuoco e fumi (ed avendo il ctu tenuto conto nella stima anche del costo di noleggio di speciali macchinari).
Per quanto attiene al portone principale (punto 6), appare in nesso causale con l'incendio la necessità di sostituirlo, ma l'esoso prezzo richiesto non trova riscontro in quelli di mercato, e d'altro canto non è stato dimostrato che il precedente portone avesse caratteristiche di eccezionale pregio (né i capitoli di prova riproposti dall'appellato
12 attengono a tale circostanza), di talché appare congruo prudenzialmente, ex art. 2697
c.c., scalare (dall'importo di euro 9.790 iva inclusa) 6.000,00 euro e riconoscere l'importo di euro 3.790, che corrisponde ai prezzi medi di un portone d'ingresso.
Infine, quanto al preventivo (punto 8) della , per ben 15.922 euro, il ctu Parte_6 ne ha evidenziato l'esosità, pur senza indicare un giusto prezzo (in particolare, ha precisato: “Pare comunque sproporzionato per eccesso la quantificazione della mano
d'opera indicata in 261 ore di 2 operai che comporta oltre 16 giornate lavorative, ovvero oltre 3 settimane di lavoro su impianti esistenti che devono essere solo revisionati, ripuliti, ripristinati. Come pure la fornitura di materiali appare eccessiva trattandosi per lo più di lavorazioni di pulizia, revisione, smontaggio e rimontaggio, controllo ecc… Non è facile comprendere da dove deriva un costo così elevato di forniture. Ma purtroppo in presenza di “lavoro a corpo” ed in assenza di dettagli, non si può fare altro che accogliere la proposta come attendibile”.
Poiché era onere dell'appellante dimostrare l'entità del lavoro - di revisione e ripristino di impianti già esistenti (impianto di climatizzazione e ventilazione, apparecchi sanitari dei bagni e impianto termico a pavimento) - e poiché nessuno dei capitoli di prova riproposti dall'appellato attiene a tale circostanza, anche in questo caso, prudenzialmente, sulla scorta della ctu, appare necessario ridurre in modo consistente il costo: specificamente, in mancanza della prova di un effettivo maggior numero di ore lavorate, e considerate le normali tempistiche per revisionare un immobile di due piani, appare congruo riconoscere una settimana piena di lavoro per due operai (per complessive 80 ore, anziché le 261 richieste), per un importo totale di euro 4.880,30 iva compresa (anziché 15.922,00).
Dunque, il danno complessivo patito dall'appellato è pari ad euro 103.791,30
(18.341,70 euro in meno rispetto alla somma dei preventivi prodotti dall'assicurato).
Su tale importo (ricompreso in quello liquidato dal tribunale), si debbono confermare gli accessori già riconosciuti in sentenza, non essendo tale statuizione stata attinta da alcun motivo d'impugnazione ed essendo comunque corretta - ovvero la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore (v. ex plurimis Cass. 08/06/2023 n. 16229), ma non anche gli interessi compensativi, perché, come già rilevato dal primo giudice, non espressamente richiesti.
4. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza
13 della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, pur essendo l'appello stato parzialmente accolto, l'appellato all'esito dei due gradi ha visto riconosciuto il proprio credito per tutte le voci richieste, salvo un lieve ribasso di taluna di tali voci.
Poiché, come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022), il solo fatto che la liquidazione sia stata inferiore a quella pretesa non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), le spese dei due gradi debbono essere rifuse al CP_1 dal suo assicuratore, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, e rilevato che la lieve diminuzione del credito non ha determinato un mutamento di scaglione rispetto a quello adottato dal tribunale, per il primo grado non c'è ragione di discostarsi dalla liquidazione già effettuata, secondo i valori medi, in sentenza, mentre per questo grado (nel quale è stata espletata anche attività istruttoria), secondo i medesimi parametri, è dovuta la somma di euro 14.317,00.
Parimenti, le spese della ctu (che peraltro ha in larga misura confermato la congruità della pretesa del debbono gravare in via definitiva sull'appellante. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 877/2022 Parte_1 del Tribunale di ZO, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, riduce il credito del alla somma di CP_1 euro 103.791,30, oltre accessori come già disposto nella sentenza appellata;
conferma la condanna alle spese di lite in favore del disposta dal CP_1 tribunale;
14 condanna a corrispondere al le spese dell'appello, che liquida Parte_1 CP_1 nella somma di euro 14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
dispone che le spese di ctu gravino in via definitiva sull'assicuratore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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