Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Sentenza 22 aprile 2024
Decreto presidenziale 3 giugno 2024
Ordinanza cautelare 5 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2025
Decreto collegiale 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00219/2025REG.PROV.COLL.
N. 04596/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4596 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocata Simona Alessio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , e il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione I, 22 aprile 2024, n. 393, non notificata e concernente il rigetto della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione della Questura di Torino e del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il rigetto della domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondata sul rilievo della commissione di un reato ostativo, rispetto al quale l’appellante ha, tuttavia, ottenuto la riabilitazione dal competente Tribunale e la conseguente declaratoria di estinzione del reato.
2. Con appello notificato e depositato il 6 giugno 2024, signor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza 22 aprile 2024, n. 393, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha respinto il suo ricorso per l’annullamento “ del provvedimento, prot. -OMISSIS-, con cui la Questura di Torino ha respinto l’istanza del ricorrente volta al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto ”.
L’appellante affida il proprio gravame ad un unico motivo, con il quale denuncia: “ Error iudicando dell’appellata sentenza in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 241/1990 e, 5, c. 5, T.U. Immigrazione. Errata motivazione in ordine agli effetti del decreto di estinzione del reato sull’ostatività della condanna ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. ”: secondo l’appellante, la sentenza impugnata sarebbe da riformare perché il Tar avrebbe erroneamente applicato la normativa in materia di regolarizzazione, non avendo correttamente considerato l’intervenuta estinzione del reato, per il quale l’appellante è stato condannato ex articolo 444 c.p.p..
3. La Questura di Torino e il Ministero dell’interno si sono costituiti in giudizio con atto depositato in data 24 giugno 2024.
4. Con ordinanza cautelare -OMISSIS-, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione degli effetti della sentenza impugnata ed ha disposto che l’Amministrazione procedesse, nelle more della definizione del giudizio, al riesame della domanda dell’appellante alla luce dell’intervenuta estinzione del reato da lui commesso.
5. L’appellante ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 21 ottobre 2024 e all’udienza del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il gravame merita accoglimento nei sensi e nei limiti che seguono.
7. Come osservato sopra, con l’ordinanza di accoglimento dell’istanza di sospensiva -OMISSIS- la Sezione ha anche stabilito che l’Amministrazione procedesse al riesame della domanda presentata dall’appellante, ma il Ministero dell’interno non ha eseguito quanto disposto in fase di remand .
8. Risulta dagli atti di causa e senza alcuna contestazione tra le parti che l’estinzione del reato sia stata pronunciata e comunicata all’Amministrazione procedente prima dell’emanazione del provvedimento impugnato in primo grado, sebbene sia intervenuta dopo la presentazione della relativa domanda.
Da questo punto di vista, il provvedimento impugnato in prime cure risulta affetto dai vizi denunciati, perché l’intervenuta estinzione del reato commesso dall’interessato ha comportato che l’istruttoria eseguita dalla Questura per l’esame della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato risulta inficiata per non aver l’Amministrazione adeguatamente considerato tale decisivo profilo.
Ai sensi dell’articolo 445, comma 2, c.p.p.,” il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena ”.
Nel caso di specie, ricorrono entrambi i requisiti previsti dalla norma del codice di rito penale, nel senso che la pena inflitta all’appellante rientra nei limiti indicati e non risulta la commissione da parte sua di ulteriori reati della stessa indole nel quinquennio successivo, non essendo al riguardo necessaria alcuna formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione penale.
In questa prospettiva, l’estinzione del reato impedisce che l’Amministrazione applichi qualsiasi automatismo per rigettare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, come stabilito dalla giurisprudenza della Sezione, dalla quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi e secondo la quale, “ sebbene il reato per il quale è intervenuta la condanna rientri tra quelli a cui fa rinvio l’art. 103 co. 10 lett. c) d.l. 34/2020 convertito con modificazione in l. 77/2020, l’atto impugnato deve essere ritenuto illegittimo perché l’amministrazione non ha ben valutato il più ampio contesto circostanziale in cui la domanda di regolarizzazione si inseriva ”, nel senso cioè che “ il diniego della regolarizzazione del lavoro come conseguenza automatica di una sentenza di condanna del tipo di quella emessa nei confronti dell’appellante produce un effetto manifestamente irragionevole ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 25 agosto 2022, n. 7464).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ha anche stabilito da tempo che “ alla riabilitazione può equipararsi l’automatica estinzione del della condanna inflitta in sede di “patteggiamento”, attesa la sostanziale analogia tra gli effetti della riabilitazione, quali previsti dall’art. 178 c.p., e quelli del positivo decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 445, comma 2, c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta. ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 12 aprile 2016, n. 1423).
8. L’appello va dunque accolto, salvi gli ulteriori atti, dovendo l’Amministrazione, in conformità alla presente decisione, considerare anche -OMISSIS- dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Va rammentato che la giurisprudenza ha stabilito che, soprattutto in materia di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ha progressivamente concentrato la propria attenzione in senso sostanzialistico sul rapporto, anziché limitarsi a valutare la legittimità dell’atto impugnato, in particolar modo nei giudizi che hanno ad oggetto situazioni giuridiche di particolare rilievo della persona, nei quali possono emergere profili che devono trovare adeguata ponderazione, anche se documentati addirittura dopo l’adozione del diniego.
Con motivazioni che il Collegio condivide e delle quali non vi è motivo di discostarsi in quanto applicabili alla fattispecie, la Sezione ha, da un lato, stabilito che gli elementi acquisiti “ successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, non comportano l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto lo stesso è il risultato di una decisione maturata sulla base della valutazione delle circostanze di fatto e di diritto esistenti nel momento della sua adozione sulla scorta del principio del tempus regit actum ”, precisando che “ tuttavia, la specificità della questione al vaglio giurisdizionale, impone una valutazione più ampia sulla possibile rilevanza delle circostanze maturate in un momento successivo all’adozione dell’atto che, se pur non idonee a intaccare sfavorevolmente la valutazione amministrativa, tuttavia incidono significativamente sulla attuale situazione giuridica dell’appellante ” e concludendo che " da tempo la giurisprudenza ha dato atto della trasformazione del processo amministrativo “da giudizio amministrativo sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata (Adunanza Plenaria, 2011, n. 3) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 6 ottobre 2022, n. 8580).
9. In base a tutte le considerazioni che precedono, l’appello va accolto nei sensi e nei limiti indicati e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado con annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, fatto salvo ogni ulteriore atto, con la precisazione che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
10. Deve, inoltre, essere confermata l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dalla competente Commissione con decreto -OMISSIS-.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 4596/2024), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il ricorso di primo grado, annullando l’atto impugnato dinanzi al Tar.
Ammette definitivamente parte appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Condanna l’Amministrazione appellata alla rifusione delle spese di lite che si liquidano nell’importo di € 3000 oltre spese accessorie, da riversarsi sul pertinente capitolo di bilancio della giustizia amministrativa..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.