Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/06/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1056/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.r.g. 1056/2018 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Lista Salvatore C.F._1
(C.F. ) e dall'Avv. Lista Pasquale C.F._2
(C.F.: ) ed elett.te dom.to presso lo studio sito in C.F._3
Santa Maria a Vico (CE) in Viale del Consiglio d'Europa parco Kimm,6;
-attore- contro
(già denominata Controparte_1 [...]
) (C.F.: ) in persona del legale r.p.t. Controparte_2 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Avv. Lucia Piscitelli (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4
sito in Caserta alla via Fulvio Renella, 88
1
Nonché residente in [...]
III,41/A-3;
e residente in [...] Testimone_1
-convenuti contumaci-
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l.
69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio i predetti convenuti, deducendo di essere rimasto vittima, in qualità di terzo trasportato, di un sinistro stradale verificatosi in data 29 novembre
2015, alle ore 15:20 circa, lungo la S.S. 87 nel territorio del Comune di
Caivano (NA).
Esponeva di trovarsi a bordo del veicolo Fiat Panda targato AW774PJ, di proprietà e condotto da e assicurato per la r.c.a. con la Testimone_1
compagnia quando lo stesso veniva tamponato Controparte_2
violentemente da un'autovettura Opel Astra targata DG102EB, condotta dal convenuto anch'essa assicurata presso CP_3 CP_2
Che a seguito del violento urto, l'attore riportava gravi lesioni
[...]
vertebrali con necessità di ricovero, intervento chirurgico e prolungata convalescenza.
2 Si costituiva in giudizio la sola convenuta a Controparte_4
seguito della fusione societaria, d'ora in avanti solo Controparte_5
la quale contestava la fondatezza della domanda, eccependo in via preliminare la genericità delle allegazioni e, in subordine, l'assenza di prova del nesso causale tra l'evento denunciato e i danni lamentati, nonché l'eccessiva quantificazione delle pretese risarcitorie.
I convenuti e pur se ritualmente citati, non si CP_3 Testimone_1
costituivano in giudizio e venivano quindi dichiarati contumaci.
Espletata l'istruttoria mediante escussione di testimoni, interrogatorio formale (non reso), consulenza tecnica medico-legale e scambio di conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
18/12/2024.
La dinamica del sinistro emerge in modo sufficientemente dettagliato dalle allegazioni e dalla prova orale raccolta nel corso dell'istruttoria.
In particolare, i testi e fratelli dell'attore, hanno Tes_2 Testimone_3
riferito che in data 29 novembre 2015, intorno alle ore 15:20, l'attore viaggiava quale passeggero anteriore sulla Fiat Panda Parte_1
targata AW774PJ, condotta dal sig. quando il veicolo Testimone_1
veniva violentemente tamponato da un'autovettura Opel Astra targata
DG102EB, condotta dal sig. CP_3
I testi hanno dichiarato che l'attore indossava la cintura di sicurezza, e che immediatamente dopo l'impatto accusava dolori al rachide cervicale e dorsale. Hanno anche precisato che sul luogo del sinistro giunsero inizialmente i Carabinieri, i quali avrebbero poi lasciato l'intervento alla
Polizia Stradale in ragione di un presunto conflitto di interessi, atteso che
3 il conducente dell'Opel Astra, sig. sarebbe appartenente CP_3
all'Arma dei Carabinieri.
Tale circostanza, sebbene non contestata, non risulta documentata in atti.
Tale mancanza indebolisce il supporto probatorio documentale dell'attore, precludendo l'accesso a una fonte terza oggettiva in merito all'accertamento della dinamica e delle responsabilità.
Va altresì rilevato che, nonostante la natura seria delle lesioni descritte,
l'attore non si recava presso una struttura sanitaria il giorno del sinistro, bensì soltanto il giorno successivo (30 novembre 2015), come da referto ospedaliero allegato.
Tale condotta, pur non invalidando la credibilità soggettiva, impone una valutazione complessiva più rigorosa del quadro fattuale.
Mentre, in sede di interrogatorio formale, il convenuto Testimone_1
regolarmente intimato, non compariva, rendendo operante la presunzione di veridicità ai sensi dell'art. 232 c.p.c. circa i fatti a lui deferiti.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la responsabilità del conducente dell'Opel Astra, sig. può dunque ritenersi sufficientemente CP_3
accertata in via presuntiva e testimoniale. Tuttavia, va precisato che ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria, assume rilievo prioritario la posizione dell'attore quale terzo trasportato, ai sensi dell'art. 141 del
Codice delle Assicurazioni Private. La disciplina dettata dall'art. 141 del
Codice delle Assicurazioni Private attribuisce al terzo trasportato il diritto ad ottenere il risarcimento del danno direttamente dall'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, a prescindere dall'accertamento della responsabilità tra i conducenti coinvolti, fatta salva la prova, a carico del
4 vettore, della sussistenza di un caso fortuito, che nella presente fattispecie non risulta né allegato né provato.
Come di recente chiarito dalla Corte di Cassazione, Sez. III, ord. 16 gennaio 2024, n. 1044, l'azione risarcitoria prevista dalla norma si fonda su una logica di anticipazione dell'indennizzo in favore del trasportato, attraverso l'intervento dell'assicuratore del veicolo vettore, cui resta ferma la facoltà di esercitare rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile.
Tale azione, di natura autonoma e aggiuntiva rispetto a quelle previste dagli artt. 144 c. ass. e 2054 c.c., presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli, ancorché non sia necessario che tra essi vi sia stato uno scontro materiale. Sul punto, la medesima pronuncia richiama l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n.
35318/2022), chiarendo che, ove il sinistro abbia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta esclusivamente l'azione diretta ex art. 144 c. ass. nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile.
Infine, secondo il consolidato principio dettato dall'art. 2054, comma 1,
c.c., incombe sul conducente del veicolo vettore, per andare esente da responsabilità, l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, onere che nel caso di specie non risulta assolto.
In ordine alla quantificazione del danno, il Tribunale ritiene pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa specialista in medicina legale, il Persona_1
cui elaborato, redatto in modo esaustivo, coerente e rispettoso dei canoni scientifici, non è stato oggetto di rilievi critici sostanziali da parte delle parti, né risulta inficiato da vizi metodologici o carenze istruttorie.
5 La CTU ha accertato che l'attore ha riportato, in conseguenza del sinistro, una invalidità permanente pari al 5% (cinque per cento) da valutarsi quale danno differenziale nel range 20-25% (attesa le pregressa patologia dell'attore come documentata in atti e ricostruita puntualmente dal CTU) unitamente a 90 giorni di inabilità temporanea così ripartiti: 30 giorni al 100%, 30 giorni al 75% e 30 giorni al 50%.
Il quadro clinico risulta pienamente compatibile con la dinamica del sinistro, ed è stato confermato dal corredo documentale sanitario in atti, che attesta, tra l'altro, l'esecuzione di un intervento chirurgico alla colonna vertebrale in data 22 dicembre 2015. È emersa altresì una riacutizzazione e aggravamento di una pregressa condizione patologica preesistente, che tuttavia, secondo quanto affermato dal perito, non esclude la riconducibilità eziologica delle lesioni all'evento traumatico in oggetto, secondo un criterio di concausalità efficiente ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza.
Quanto alle ulteriori voci di danno non patrimoniale, occorre richiamare i principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. n.
26972/2008) e successivamente ribaditi dalla Cass. civ., Sez. III, ord. n.
15733/2022, secondo cui il danno non patrimoniale deve essere considerato come categoria unitaria, che ricomprende tutte le componenti riferibili alla lesione di interessi costituzionalmente protetti
(tra cui rientra il danno biologico e la sua componente dinamico- relazionale), da liquidarsi sulla base di criteri equitativi, evitando duplicazioni risarcitorie.
6 Le tabelle del Tribunale di Milano, adottate come criterio uniforme di liquidazione, incorporano già nel valore base del punto di invalidità la componente dinamico-relazionale del danno biologico, comprensiva degli effetti sulla vita di relazione e sull'autonomia personale del soggetto.
È prevista la possibilità di aumentare il valore base sino al 30% nei casi in cui, alla luce del caso concreto, risultino elementi peculiari tali da giustificare una personalizzazione del danno. Tuttavia, nel caso in esame, non emergono circostanze specifiche né allegazioni probatorie atte a fondare una ulteriore personalizzazione del danno biologico oltre quella già applicata.
In particolare, la sola circostanza della sottoposizione ad intervento chirurgico e del periodo di inabilità, per quanto rilevanti, non integra di per sé una componente ulteriore ed autonoma di danno morale o esistenziale, in assenza di elementi ulteriori riferibili ad una modificazione apprezzabile e permanente delle abitudini di vita dell'attore.
Alla luce di tali considerazioni, la somma riconosciuta pari ad € 40.000,00
è da intendersi onnicomprensiva del danno biologico permanente, calcolato come differenziale nella misura indicata dal CTU, e temporaneo, già personalizzato nella misura del 20%, oltre ITP come quantificato dal CTU: ITT per giorni 30 euro 3450,00; I.T.P. nella misura del 75% per giorni 30 euro 2587,00; I.T.P. nella misura de 50% per giorni 30 euro 1725,00 per u totale di € 7762,00 ed interessi legali con decorrenza dal fatto - sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno - fino alla pubblicazione della sentenza ,oltre ancora gli interessi al tasso legale decorrenti dal deposito della sentenza al
7 giorno dell'effettivo soddisfo;
così come recentemente affermato dalla
Cassazione nell'ordinanza n. 832/23 depositata il 13 gennaio 2023.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento della domanda di condanna formulata nei confronti dei convenuti in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea;
- condanna i convenuti e Controparte_5 CP_3 Tes_1
in solido, al pagamento in favore dell'attore
[...] Parte_1
della somma di € 40.000,00 per danno biologico nonché €7762,00 per ITT e ITP oltre interessi sulle predette somme come da parte motiva nonché interessi legali dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo;
- condanna i medesimi, in solido, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre alle spese se documentate, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Pasquale Lista e Avv. Salvatore
Lista;
- pone le spese della CTU a carico solidale dei convenuti;
Lì, 23/06/2025
8 Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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