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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/05/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 1111/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di mandato in atti, dall'avv. Michelina Dellafortuna, presso il cui studio in Barletta alla via Cialdini n. 29 è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. C.F._3
Tommaso Francesco Paolo Frisani, presso il cui studio in San Ferdinando di Puglia alla via A. Prologo n. 45 sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
nonché contro
Controparte_3
pagina 1 di 16 ALTRO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2023 conveniva in Parte_1
giudizio , e al fine di chiedere Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
l'accertamento della inefficacia e dell'inopponibilità nei suoi confronti dell'atto di compravendita stipulato in data 21 febbraio 2018 e registrato in Barletta in data 22 febbraio 2018 al n. 1696, trascritto in Trani il 23 febbraio 2018 ai nn. 3990/2982 tra il
Sig. e i Sig.ri e . Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
A sostegno della pretesa, evidenziava che:
-era creditrice di – per mancato versamento dell'assegno di Controparte_3
mantenimento in favore dei figli – della somma di euro 49.349,82, in virtù di esecuzione del decreto presidenziale n. 6670/2016 del Tribunale di Foggia, munito di formula esecutiva, nonché in virtù del provvedimento emesso dal Tribunale di Foggia in data 19.5.2017 a parziale modifica del predetto decreto presidenziale;
-il non aveva mai pagato alla scadenza e nella misura stabilita dal Tribunale;
CP
pertanto, era stata costretta a notificare diversi atti di precetto di pagamento, rimasti tutti inevasi;
- conseguentemente, aveva cercato di soddisfare le proprie pretese creditorie sulle numerose proprietà terriere del coniuge, scoprendo che erano state vendute in blocco a e a (sorella e cognato di ), con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
atto di compravendita per Notar del 21 febbraio 2018, Persona_1
registrato in Barletta il 22 febbraio 2018, trascritto in Trani il 23 febbraio 2018 ai nn.
3990/2982;
- era comproprietaria, insieme al coniuge , di un immobile sito in Controparte_3
San Ferdinando di Puglia alla Via Sandro Pertini n. 27, sulla cui quota (del coniuge)
pagina 2 di 16 non poteva soddisfarsi, poiché gravato da ipoteca fondiaria per una somma di
253.970,00 dalla Banca Popolare di Bari;
- l'atto di disposizione aveva, dunque, compromesso le sue ragioni creditorie, rendendo impossibile o comunque più difficile il soddisfacimento del credito.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., concludeva, quindi, chiedendo l'accertamento dell'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato in data 21 febbraio
2018 e registrato in Barletta in data 22 febbraio 2018 al n. 1696, trascritto in Trani il
23 febbraio 2018 ai nn. 3990/2982 tra il Sig. e i Sig.ri Controparte_3 CP_1
e .
[...] Controparte_2
Costituendosi in giudizio, e contestavano le Controparte_1 Controparte_2 richieste formulate dall'attrice.
In particolare, evidenziavano che:
-il 21 febbraio 2018 il aveva alienato ai coniugi , per la Controparte_3 CP_2
somma di euro 350.000,00, il suo fondo rustico sito in agro di Barletta alla contrada
“Petraro”, della superficie catastale di ettari cinque, are sessansette e centiare ventidue;
- la somma di euro 20.000,00 era stata corrisposta dai coniugi , per espressa CP_2 richiesta della parte venditrice, alla società “HY – DO FERT S.r.l.” creditrice, in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 940/2017 del 18.05.2017;
- a decorrere dal mese di luglio del 2018 (dunque successivamente alla stipula dell'atto di compravendita), fino all'anno 2022, , per il tramite della Controparte_3
sorella, aveva corrisposto a , a titolo di mantenimento per i figli, la Parte_1 somma complessiva di € 26.450,00;
- l'attrice non aveva provato e documentato di aver eseguito delle azioni esecutive volte e finalizzate a recuperare il suo credito, né l'impossibilità di recuperare il credito mediante delle azioni dirette nei confronti del debitore;
- non vi erano i presupposti per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria, stante l'applicazione, nel caso in esame, dell'art. 2901 co. 3 c.c.
pagina 3 di 16 Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, in quanto valutative ed irrilevanti ai fini del decisum, la causa, avendo natura documentale, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15 maggio 2025 la cui trattazione veniva disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , il Controparte_3
quale, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Com'è noto, l'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire al creditore medesimo, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo l'azione esecutiva, come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore.
Quindi, trattandosi di un'azione meramente processuale, essa non mira a soddisfare direttamente il diritto del creditore, ma si pone come necessario strumento finalizzato a rendere possibile tale soddisfacimento.
Per il corretto esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. occorre verificare la ricorrenza di determinate condizioni e la sussistenza di presupposti oggettivi e soggettivi, quali: a) un diritto di credito vantato dal creditore che agisce in revocatoria verso il debitore disponente;
b) l'elemento oggettivo, costituito dall'eventus damni che si sostanzia nel pregiudizio o nella lesione della garanzia patrimoniale del creditore derivante dall'atto dispositivo posto in essere dal debitore;
c) il nesso di causalità tra pagina 4 di 16 l'atto di disposizione patrimoniale e il pregiudizio alle ragioni creditorie;
d) l'elemento soggettivo, rappresentato dalla scientia damni del debitore, nonché la consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie creditorie;
e) con riferimento agli atti di disposizione patrimoniale a titolo oneroso,
l'art. 2901 co. 1 n. 2) prevede la consapevolezza, anche in capo al terzo, del pregiudizio arrecato ai danni del debitore (consilium fraudis) e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, è necessaria anche la partecipazione del terzo a tale dolosa preordinazione (partecipatio fraudis).
Ciò premesso, quanto al requisito sub a), deve osservarsi che l'art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. Civ., n. 5619/2016).
A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria si richiede, infatti, non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (ex multis, Cass. Civ., n. 1902/2015).
Orbene, è indubbio che il coniuge separato che ottenga, in forza di provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento diventi creditore di un'obbligazione pecuniaria periodica (Cass. Civ., n. 3336/2007), avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo (Cass. Civ., n. 6975/2005) e che, pertanto, si rendono esigibili alle rispettive scadenze (risultando, invece, liquide in base alla determinazione giudiziale dell'ammontare dell'assegno). Né, peraltro, può dubitarsi che per l'adempimento di tale credito, che trova fonte nella legge e insorgenza nel pagina 5 di 16 provvedimento del giudice, il debitore sia esposto, ai sensi dell'art. 2740 c.c., con tutti i suoi beni (Cass. Civ., n. 15603/2005).
Dunque, il diritto di credito che il coniuge separato vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento è, nonostante il carattere periodico dell'obbligazione stessa, tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., giacché l'azione revocatoria, per un verso, non postula - come detto - la liquidità o esigibilità del credito (che può essere anche a termine o sottoposto a condizione) e, per altro verso, non richiede affatto, per la sua esperibilità, la ricorrenza del requisito della sussistenza di un inadempimento (attuale,
e cioè al momento della disposizione patrimoniale pregiudizievole) del debitore, fondandosi, invece (oltre che sull'esistenza di un credito, nei termini anzidetti, e sul requisito soggettivo della scientia damni o della partecipatio fraudis), sul requisito oggettivo dell'eventus damni e cioè del compimento, ad opera del debitore, di un atto dispositivo del patrimonio che sia tale da rendere più difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare (inoltre, la stessa Corte di Cassazione con sentenza n.
17009/2005, ha stabilito che: “il diritto di credito all'assegno del coniuge separato sarà garantito, a prescindere da chi abbia la disponibilità del bene, dal vittorioso esperimento dell'azione revocatoria che gli consentirà il soddisfacimento del credito sul bene nel caso di insolvibilità del debitore o quando l'atto di disposizione abbia determinato difficoltà per l'esazione del credito stesso”).
Né la previsione dell'art. 156, co. 4 c.c., che consente al giudice di imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale ove si paventi il suo inadempimento, si pone come ostacolo all'esistenza dell'interesse del coniuge creditore all'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c.
Del pari è da ritenersi (quanto al positivo apprezzamento circa l'interesse all'azione e la sua esperibilità) in riferimento alla previsione di cui al quinto comma dello stesso art. 156 c.c. (che consente al giudice, su istanza di parte, di disporre il sequestro dei beni dell'obbligato "in caso di inadempienza"), giacché non solo la revocatoria ordinaria,
pagina 6 di 16 per la sua natura non recuperatoria e non ripristinatoria del patrimonio del debitore inciso dall'atto dispositivo, non postula la libertà e capienza di detto patrimonio
(sicchè, costituisce strumento di tutela della conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore che concorre con gli altri strumenti che tendono alla medesima funzione di tutela, tra cui anche il sequestro), ma, segnatamente, essa - come già evidenziato - non presuppone affatto l'inadempimento (attuale) del debitore stesso
(Cass. Civ., n. 5618/2017).
Ebbene, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza del credito vantato e documentato dalla parte attrice.
Il predetto credito (pari ad € 49.349,82) deriva dall'obbligo – in capo al CP
– di contribuire al mantenimento in favore dei suoi figli minori, stabilito
[...]
dapprima con decreto presidenziale n. 6670 emesso dal Tribunale di Foggia il
14.05.2016, nonché con successivo provvedimento modificativo del precedente decreto, emesso dal Tribunale di Foggia in data 19.5.2017, ed infine dalla sentenza definitiva emessa dallo stesso Tribunale il 17.11.2021.
A tal proposito, si evidenzia che anche qualora dalla predetta somma dovesse essere sottratta quella di euro 26.450,00 – in quanto asseritamente già corrisposta dal debitore
– non verrebbero meno né l'esistenza del credito (rimasto comunque non contestato) né tantomeno i presupposti per il corretto esperimento dell'azione revocatoria.
Dalla verifica positiva della sussistenza di tali elementi discende, altresì, ogni conseguenza in punto di legittimazione ad agire della parte, posto che, nell'actio pauliana, la capacità di stare in giudizio dell'attore dipende unicamente dall'astratta titolarità del rapporto di credito/debito allegato, cui si ricollega il potere processuale
(legitimatio ad processum) di proporre la domanda.
L'odierna attrice ha, quindi, compiutamente adempiuto all'onere probatorio richiesto dalla legge e, pertanto, deve ritenersi dotata della legittimazione processuale necessaria all'esperimento della presente azione.
pagina 7 di 16 Ancora, non può che evidenziarsi che l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione deve essere valutata con riferimento non al momento dell'accertamento giudiziale dello stesso, ma al momento dell'insorgenza del diritto (Cass. Civ., n.
22161/2019).
Inoltre, la considerazione del fatto che il diritto alla corresponsione del mantenimento pacificamente decorra dalla data della domanda giudiziale e non dall'accertamento dello stesso (Cass. Civ., n. 2960/2017) rende non solo certamente legittimato il coniuge che abbia proposto la domanda volta all'attribuzione dell'assegno di mantenimento alla proposizione dell'azione revocatoria, ma ne determina inoltre l'anteriorità rispetto all'atto dispositivo. A maggior ragione, per ciò che concerne il mantenimento dei figli minori o non economicamente autosufficienti, stante la considerazione per cui il dovere dei genitori di mantenere, educare e istruire i figli deriva non tanto dalla pronuncia giudiziale di attribuzione dell'assegno di mantenimento, quanto dal dettato normativo (Cass. Civ., n. 21087/2004).
Sicché, il credito vantato da un genitore per il contributo, da parte dell'altro, al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda;
ne consegue che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria, esperita contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece la prova della participatio fraudis e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito (Cass. Civ., n. 25857/2020).
Orbene, nel caso che ci occupa, già con decreto presidenziale del 14.05.2016, veniva posto a carico di l'obbligo di contribuzione al mantenimento del Controparte_3
pagina 8 di 16 figlio minore, versando alla coniuge la somma di euro 400,00. Successivamente, il provvedimento del 19.05.2017, modificando parzialmente il predetto decreto, rideterminava la misura del contributo posto a carico di , per il Controparte_3
mantenimento di entrambi i figli minori in euro 800,00.
Infine, con la sentenza del Tribunale di Foggia emessa in data 17.11.2021 veniva ribadito e confermato l'obbligo per di corrispondere la predetta Controparte_3
somma a titolo di mantenimento.
Dunque, sebbene la sentenza definitiva sia stata pronunciata successivamente all'atto di compravendita stipulato in data 21 febbraio 2018, deve ritenersi che il credito vantato dall'attrice sia sorto anteriormente a quest'ultimo (cioè, al momento della proposizione della domanda di mantenimento) per i principi poc'anzi esaminati.
Risulta, altresì, provata, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, la qualificazione dell'atto di compravendita, come atto dispositivo pregiudizievole (cd. eventus damni). Invero, quest'ultimo ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale.
Non è necessario, infatti, provare che dall'atto sia derivato al creditore un danno concreto ed effettivo, risultando sufficiente dimostrare in giudizio una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (Cass. Civ., n. 15880/2007)
Viceversa, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
(Cass. Civ., n. 5113/2024).
pagina 9 di 16 Ebbene, nel caso in esame, né i terzi acquirenti né il debitore (rimasto peraltro contumace) sono riusciti a dimostrare la capienza, la sufficienza, nonché l'idoneità del residuo patrimonio immobiliare a soddisfare le pretese creditorie.
Anzi, dai documenti versati in atti emerge che ha trasferito in Controparte_3
blocco i suoi beni ai coniugi , escluso quello sito in San Ferdinando Controparte_4
di Puglia alla Via Pertini n. 27, di cui è comproprietaria anche la moglie Parte_1
e sul quale grava ipoteca a favore della Banca Popolare di Bari. Pertanto,
[...]
l'atto ha determinato una consistente modificazione patrimoniale sia sul piano quantitativo che sul piano qualitativo.
Infatti, da un lato il trasferimento della quasi totalità dei beni immobili di proprietà del in capo ad altri soggetti, renderebbe sicuramente più difficile, se non CP
impossibile, la realizzazione del credito vantato dalla moglie (sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore (Cass. Civ., n. 18034/2013); dall'altro, il fatto che l'unico immobile rimasto disponibile sia quello di cui è comproprietaria la stessa creditrice e sul quale grava ipoteca, rende evidente l'insufficienza del patrimonio immobiliare del debitore, e dunque la l'irrealizzabilità credito vantato dall'attrice.
Del tutto irrilevante è, invece, la circostanza che la creditrice non abbia iniziato o proseguito un'esecuzione nei confronti del medesimo debitore, ovvero non sia intervenuta in procedure esecutive avviate da altri creditori (Cass. Civ., n. 3113/1997;
Cass. Civ., n. 8013/1996).
Al contrario, parte attrice ha fornito compiuta prova di aver comunque tentato di recuperare le somme dovute dal coniuge a titolo di mantenimento della prole, notificando allo stesso diversi atti di precetto durante gli anni.
pagina 10 di 16 Ancora, la tesi sostenuta dai convenuti secondo cui la compravendita dei terreni abbia agevolato la parte attrice è del tutto priva di fondamento per le motivazioni che seguono.
In primo luogo, è principio cardine dell'ordinamento (ex art. 2740 c.c.), quello per cui
“il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti
e futuri”, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori.
Da ciò consegue che i beni presenti nel patrimonio del debitore al momento dell'assunzione dell'obbligazione vi permangano sino al momento del suo adempimento, per lo meno in misura tale da non rendere la prospettiva di adempimento più improbabile.
Difatti, il fondamento dell'azione revocatoria si fonda sul dovere di buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c., che impone al debitore, comunque, di preservare la garanzia patrimoniale, in presenza di creditori che potrebbero vedere pregiudicata la possibilità di recuperare il proprio credito.
Quindi, l'atto di compravendita de quo, deve ritenersi di per sé pregiudizievole per l'attrice, giacchè ha eliminato dal patrimonio del debitore dei beni a garanzia del soddisfacimento del credito dalla stessa vantato.
In secondo luogo, i convenuti nella loro comparsa di risposta – evidentemente argomentando anche per – hanno asserito che quest'ultimo, in funzione della CP
vendita, avesse corrisposto dal 2018 al 2022 la somma di euro 26.450,00 a titolo di mantenimento alla coniuge.
Ebbene, non solo tale circostanza rimane solo dedotta e non specificatamente provata, ma anche qualora egli avesse effettivamente versato detta somma, ciò non rileverebbe ai fini dell'azione revocatoria esperita dall'attrice il cui scopo precipuo è quello di porre il creditore nelle condizioni di soddisfare le proprie ragioni.
pagina 11 di 16 Ciò anche se si considera che – come affermato dalla stessa – il Parte_1
coniuge, negli anni, abbia versato il mantenimento in ritardo o in misura ridotta o una tantum (da intendersi, sulla base delle argomentazioni fornite dalle parti, non nel significato proprio del termine “una volta sola”, bensì “una volta ogni tanto”).
Infatti, posto che il ha venduto i beni oggetto di causa per un totale di euro CP
350.000,00 - da cui deve essere sottratta la somma di euro 20.000,00 poiché versata alla società HY – DO FERT S.r.l. in forza di decreto ingiuntivo 940/2017 (anche questa, circostanza peraltro non provata) - dal totale della vendita sarebbe residuata la somma di euro 330.000,00, che avrebbe astrattamente permesso al convenuto di adempiere alle proprie obbligazioni.
Ma tanto, è evidente, non è avvenuto.
Dunque, stante l'inadempimento del e l'alienazione dei suoi beni ai coniugi CP
, l'attrice non vedrebbe in alcun modo tutelata la sua posizione Controparte_4
creditoria. Da qui, il nesso di causalità tra l'atto di compravendita e il pregiudizio derivato all'attrice.
Si badi inoltre, che la circostanza della vendita dei terreni è stata sollevata dallo stesso anche in sede di separazione - verosimilmente per evitare di Controparte_3
dover contribuire al mantenimento in favore dei figli - laddove il Tribunale ha ritenuto che: “si tratta di un elemento neutro che nulla dice in ordine alla mutata capacità reddituale dell'uomo, né spiega le ragioni dell'alienazione che, ove dipendenti dall'esigenza di procurarsi liquidità per saldare il debito contratti con la moglie alla quale non avrebbe corrisposto l'assegno di mantenimento per i figli, non giustificherebbe la revisione della sua misura, in quanto circostanza indotta non da fatti oggettivi bensì da una scelta del debitore” (cfr. pag. 6 sent. Tribunale di Foggia del 17.11.2021).
pagina 12 di 16 Perciò, solo qualora fosse dimostrato che la vendita fosse stata stipulata solo per adempiere all'obbligo del mantenimento, e fosse quindi l'unico mezzo idoneo a saldare il debito con la moglie, l'atto non sarebbe revocabile.
Ciò vale anche a respingere la tesi, prospettata dai convenuti, secondo cui l'atto non sarebbe soggetto a revocatoria in funzione dell'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 2901 co. 3 c.c.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, affinché un atto dispositivo finalizzato all'adempimento di un debito scaduto possa essere sottratto all'esercizio dell'azione revocatoria è necessario che esso costituisca l'unico mezzo in capo al debitore per reperire i fondi necessari all'adempimento dell'obbligazione; pertanto, la mera presenza di un debito scaduto non è di per sé sufficiente a qualificare tale atto come dovuto (e quindi non soggetto ad azione revocatoria ordinaria) (Cass. Civ., n.
25799/2024).
Il debitore deve, quindi, fornire la prova che la provvista utilizzata derivi effettivamente dal corrispettivo della vendita oggetto di causa nonché della strumentalità necessaria tra l'alienazione del bene e la necessità di reperire liquidità per adempiere ai debiti scaduti (Cass. Civ., n. 17246/2024; nello stesso senso Cass. Civ.,
n. 11764/2001; Cass. Civ,. n. 16756/2006; Cass. Civ., n. 11051/2009).
Nel caso di specie, tale onere non è stato adempiuto dai convenuti.
Invero, è stata comunque omessa qualsivoglia indicazione in ordine alla prova della strumentalità necessaria in argomento;
invero, non vi è alcuna allegazione e prova del fatto che la compravendita posta in essere fosse l'unica strada percorribile per poter estinguere i propri debiti con la moglie.
Da tali elementi discende, altresì, la prova della sussistenza della scientia damni in capo al debitore, la quale consiste nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore e, dunque, a pagina 13 di 16 prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio animus nocendi (Cass. Civ., n.
17336/2018).
La stessa, infatti, può essere legittimamente ricavata da elementi di carattere presuntivo, ipoteticamente ravvisabili anche nella mera circostanza che il debitore si sia disfatto in un solo atto di tutti i suoi beni (Corte d'Appello, Roma, n. 5666/2023).
Ebbene, nel caso di specie è inverosimile che il debitore, stipulando l'atto di compravendita, non fosse consapevole di poter arrecare pregiudizio alle pretese creditorie della parte attrice, stante la piena consapevolezza dello stesso di dover corrispondere mensilmente l'assegno di mantenimento.
Per ciò che concerne invece la consapevolezza in capo ai terzi acquirenti (consilium fraudis), si è detto che non è necessaria la preordinazione dolosa dell'atto dispositivo, essendo il credito, per l'appunto, sorto anteriormente alla compravendita oggetto di revocatoria.
Ed invero, in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini della prova del requisito del consilium fraudis, è sufficiente la consapevolezza del debitore e del terzo della diminuzione della garanzia generica conseguente alla riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo invece necessaria né una vera e propria collusione tra i predetti, né la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione. Il consilium fraudis può essere provato tramite presunzioni, soprattutto qualora il rapporto (nel caso di specie, di parentela) intercorrente tra l'acquirente ed il venditore sia talmente stretto, da non potersi dubitare che l'uno sia a conoscenza dello stato di insolvenza dell'altro (Tribunale, Velletri, n. 150/2022).
Inoltre, nel caso in esame, il fatto che gli stessi acquirenti abbiano stipulato (lo stesso giorno della compravendita) un mutuo fondiario – di valore inferiore rispetto al prezzo pagato – per acquistare i terreni oggetto di compravendita (sui quali peraltro veniva iscritta ipoteca), non prova l'assenza della loro consapevolezza circa il pregiudizio creditorio arrecato all'attrice.
pagina 14 di 16 Così come non rileva, a tal fine, il fatto che nell'atto di compravendita CP
abbia dichiarato di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni,
[...]
posto che la separazione – avvenuta solo con sentenza del 20 aprile 2018 (dunque, al momento della stipula dell'atto non era ancora stata disposta) – al contrario del divorzio non fa venir meno lo status giuridico di coniuge.
Concludendo, l'atto di disposizione in oggetto ha comportato alterazioni e modificazioni in peius della situazione patrimoniale del debitore, pregiudicando totalmente o parzialmente, ovvero a rendendo più difficoltosa la realizzazione coattiva del credito.
Da ciò discendono, quindi, la positiva valutazione delle allegazioni proposte dall'attrice e, dunque, l'integrale accoglimento della domanda revocatoria proposta da
. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP
, e , in solido tra loro, e liquidate in favore
[...] Controparte_1 Controparte_2
di in € 7.616,00 per compensi (applicate le tariffe medie ex D.M. Parte_1
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 in ragione della media complessità delle questioni trattate e avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile), oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio rg. n. 1111/2023 introdotto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
e ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così dispone: Controparte_5
-accoglie la domanda, e per l'effetto, dichiara inopponibile ed inefficace ex art. 2901
c.c. a l'atto di compravendita stipulato tra , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e il 21 febbraio 2018, registrato in Barletta il 22
[...] Controparte_3
febbraio 2018, trascritto in Trani il 23 febbraio 2018 ai nn. 3990/2982;
pagina 15 di 16 - condanna , e , in solido tra Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
loro, al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_1
quantificano in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al
15%;
- sussistono i presupposti per l'annotazione della presente sentenza da parte dell'Autorità competente.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 28 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
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