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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9344/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9344/2017 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. DI STEFANO PAOLO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. CHIAIA NOYA GIUSEPPE e dell'avv. GAROFALO ADRIANO, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riassumersi come segue.
I.2. – Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 ha convenuto in giudizio deducendo che: Controparte_2
- aveva instaurato, a partire dal 2014, rapporti commerciali con la convenuta aventi ad oggetto il servizio di ristorazione per turisti provenienti dalla Germania nel noto ristorante sito a Polignano a Mare (BA);
pagina 1 di 11 - nel maggio 2015 aveva concordato con la convenuta di rinnovare l'accordo alle stesse condizioni degli anni precedenti, prevedenti un corrispettivo di euro 40,00
a pasto (solo pranzi dal lunedì al venerdì), tenuto conto del numero di clienti previsto, pari a 3.000/4.000 unità;
- l'accordo in questione si era concluso con lo scambio di corrispondenza tramite posta elettronica (da ultimo, la mail di conferma della convenuta datata
26/05/2015);
- in considerazione di ciò, l'attrice aveva provveduto ad organizzare la stagione turistica 2016 in collaborazione con il partner tedesco “RS Touristik
GmbH”, inviando alla convenuta, in data 11/12/2015, le date della programmazione e il numero di prenotazioni (quasi 3.000);
- il successivo 28/12/2015, la convenuta aveva preteso un corrispettivo maggiore di quello in precedenza stabilito;
- l'attrice, dopo aver contestato tale pretesa, dissentendo dal comportamento della controparte, e dopo aver richiesto il mantenimento delle pregresse condizioni almeno per l'anno 2016, salvo valutare futuri mutamenti, aveva infine dichiarato, in data 05/01/2016, la propria disponibilità alla rinegoziazione, aderendo alla richiesta di riduzione del corrispettivo che prevedesse il minimo garantito di euro 220.000.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto, l'attrice, affermando che, poiché aveva già programmato la stagione turistica con il partner commerciale tedesco, aveva deciso di sobbarcarsi l'onere dell'eccedenza del prezzo e di accettare le pretese della controparte, ha lamentato che, dopo la conclusione del contratto del maggio 2015, prevedente il prezzo unitario per pasto di € 40,00, la convenuta avrebbe violato il dovere di buona fede oggettiva imponendo nuove condizioni e la conclusione di un nuovo contratto.
Per questo motivo ha chiesto (dalla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1,
c.p.c.) di “ritenere e dichiarare ... la risoluzione e/o l'annullamento della convenzione di cui alla nota di posta elettronica del 4/2/2016 e di ogni altro termine contrattuale con il quale, a differenza di quanto convenuto con accordo del 26/28 maggio 2015, ha imposto a Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 11 il pagamento di complessivi € 220.000,00 e, per l'effetto, ... CP_1
Ritenere e dichiarare efficace e vincolante tra le parti, l'accordo intervenuto tra le odierne parti in causa, giusta corrispondenza del 26/28 maggio 2015 e dire che il corrispettivo del pranzo stabilito tra le parti, è pari ad € 40,00 a persona”, con conseguente indebito pagamento da parte dell'attrice di € 106.960,00 e richiesta di condanna alla restituzione di detto importo.
I.2. – Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
I.3. – Espletata la prova per interpello richiesta dalla convenuta e rigettate le ulteriori richieste istruttorie, la causa, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione della lite, è infine pervenuta all'udienza del 27/11/2024, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – L'esame delle questioni sorte nel corso del giudizio deve seguire l'ordine logico-giuridico.
II.1. – Quanto alla domanda di annullamento per vizio del consenso, incidente sulla stessa validità del contratto inter partes, si osserva quanto segue.
evocando la fattispecie di cui all'art. 1438 c.c., Controparte_1 lamenta che la minaccia di far valere il diritto di interrompere la collaborazione per l'anno 2016, da parte della convenuta, se l'attrice non avesse accettato le mutate condizioni economiche da quest'ultima imposte, avrebbe coartato la sua volontà, inducendola ad accettare il maggior prezzo preteso dalla controparte.
Ora, è pacifico che le parti avessero già concluso un accordo, connotato dalla previsione di diverse condizioni economiche, nel maggio 2015, come concordemente allegato e documentato in atti.
Emerge poi dalla documentazione acquisita al giudizio che, con mail del
28/12/2015, la convenuta comunicava all'attrice la volontà di rinegoziare l'accordo (“In merito alla programmazione 2016 dei gruppi dalla Germania Vi informiamo che dopo controlli dei costi e ricavi relativi agli stessi nei due anni trascorsi, non possiamo offrire il servizio alle vostre condizioni. Condizione per continuare la nostra collaborazione è garantire da parte Vostra un minimo di
pagina 3 di 11
6.000 Pax (ovvero 240.000,00€), in quanto al di sotto di questa quota non c'è nessun tipo di profitto da parte nostra”).
Dalla corrispondenza in atti si evince altresì che, a fronte dell'iniziale dissenso manifestato dall'attrice, la convenuta ribadiva che “per continuare la collaborazione per l'anno 2016 (…) l'importo minimo garantito sia di euro
240.000, al di sotto del quale, dopo attente valutazioni dei costi, la nostra azienda non riesce a ricavare un utile, dovendo far fronte agli elevati costi di gestione e di personale (mail del 29/12/2015), proponendo, infine, che venisse quantomeno
“garantito un fatturato di euro 220,000 (duecento venti mila)” (mail del
05/01/2016).
Dal canto suo, l'attrice, dopo aver ribadito che il partner commerciale tedesco RS aveva inserito “nella sua programmazione Puglia i passaggi lunch a , come sempre senza un numero minimo di partecipanti” Controparte_2
e che, in caso di inosservanza degli accordi contrattuali con quest'ultimo, sarebbe stata “costrett(a), secondo la legge tedesca, a pagare una grossa penale, (…) a malincuore e per non perdere un cliente molto importante”, dichiarava di accettare la proposta di controparte alle ultime condizioni previste (mail del
04/02/2016).
Ora, così ricostruita l'evoluzione della trattativa negoziale tra i contraenti come emergente dalla corrispondenza in atti e dalle stesse allegazioni delle parti, deve innanzitutto escludersi che, nella specie, ricorrano gli estremi della fattispecie tipizzata dall'art. 1438 c.c., invocato dall'attrice, non ravvisandosi, nella condotta della convenuta, il suo presupposto, costituito dalla prospettazione dell'esercizio di un diritto ai fini del conseguimento di un vantaggio ingiusto, atteso che, ferma la incontestata validità ed efficacia del pregresso accordo del maggio 2015, la unilaterale volontà manifestata da uno dei contraenti di non dare esecuzione alla pattuizione negoziale non rappresenta, nel caso in esame, una facoltà liberamente consentita, non risultando che le parti avessero concordato alcunché in tal senso.
pagina 4 di 11 L'adombrata volontà di non dare attuazione al programma negoziale inzialmente concordato – comportamento integrante una condotta inadempitiva – rileverebbe, al più, ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 1434 c.c.
Non ricorrono, tuttavia, nella specie, le condizioni imposte dall'art. 1435 c.c.
(neanche specificamente allegate da parte attrice).
Risulta infatti dalla documentazione ex actis che l'attrice, a fronte della prospettazione di parte convenuta di non dare corso agli accordi in precedenza assunti, lungi dall'attivare i rimedi manutentivi e/o risarcitori previsti dall'ordinamento in reazione all'altrui inadempimento, ha aderito alla proposta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, al deliberato fine di non perdere le prenotazioni già confermate presso il ristorante e al dichiarato scopo di evitare eventuali ripercussioni nei rapporti con un terzo soggetto, il partner commerciale tedesco (che, nella mail del 13/01/2016, pur ribadendo la centralità attrattiva del servizio di ristorazione fornito dalla convenuta nell'ambito del più ampio pacchetto turistico offerto ai propri clienti, si era per vero limitato ad adombrare il rischio che gli ospiti rimanessero “insoddisfatti” o potessero “richiedere un importo da 40
o 50 euro” a titolo di rimborso, chiedendo all'attrice se fosse possibile trovare un accordo con la convenuta).
Emerge dunque che la determinazione del contraente sia stata provocata, nella specie, da timori meramente interni (quali la remota possibilità di esporsi alle indirette conseguenze negative rivenienti dalle eventuali richieste di rimborso avanzate dai clienti parzialmente insoddisfatti nei confronti del tutor operator tedesco) ovvero da personali valutazioni di convenienza (preservare la propria immagine di affidabilità commerciale senza incrinare i rapporti negoziali con il partner tedesco).
E, da un punto di vista generale, è pacifico che “in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe
pagina 5 di 11 concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art.
1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni o da impressionabilità o preoccupazione meramente soggettive ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risulti inequivocabilmente come idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte” (Cass., n. 12058 del 2022).
L'irrilevanza di cui sopra non esclude che se il contraente, a conoscenza del metus ab intrinseco in cui versa il soggetto, ne approfitta ed induce quest'ultimo a concludere un contratto lesivo dei propri interessi, può trovare applicazione l'azione di rescissione per lesione: opera infatti la disciplina rescissoria qualora la controparte, invece di esercitare una pressione e sovrapporre la propria volontà a quella del soggetto passivo (vizio qualitativo) approfitti del fatto che l'autonomia negoziale sia condizionata da pressioni esterne per negoziare a condizioni inique
(vizio quantitativo), rimedio nella specie non attivato.
II.2 – Alla stregua delle risultanze istruttorie, non risulta neanche che la condotta della convenuta integri una violazione dei principi di buona fede e di correttezza di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. e possa essere ricondotto alla fattispecie dell'abuso di diritto, legittimando l'adozione della pronuncia risolutoria e/o risarcitoria richiesta dall'attrice.
Come è noto, la clausola generale della buona fede e correttezza opera tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.).
La giurisprudenza più recente, al riguardo, ha affermato che l'obbligo di buona fede oggettiva o di correttezza esprime un generale principio di solidarietà sociale e, in ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto sia alla sua formazione e interpretazione, a prescindere dall'esistenza di specifichi obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. La Corte di Cassazione è ormai orientata nel senso che la violazione dei predetti obblighi di correttezza e buona fede, “costituisce di per sé inadempimento e genera responsabilità contrattuale,
pagina 6 di 11 senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio alla controparte”
(Cass. civ., sez. II, 29/8/2011, n. 17716).
D'altra parte, è la stessa Corte di legittimità a precisare che il contenuto della regola della buona fede deve in ogni caso essere adattato al caso concreto;
ciò in quanto essa ha la funzione di integrare, di volta in volta, il contenuto dell'obbligazione del debitore costituendo un limite all'esercizio delle corrispondenti pretese. E, in questo senso, l'impegno solidaristico trova il “suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte” ma, pur sempre, “nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico” (Cass. civ., sez. III,
30/7/2004, n. 14605).
In questa prospettiva, assume rilievo altresì la nozione di abuso del diritto, ricorrente nel caso in cui il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti (cfr.
Cass., n. 20106 del 2009, che ha affermato la sindacabilità in forza di tale principio del recesso ad nutum dal contratto di concessione di vendita laddove avvenuto in modo non conforme alla correttezza ed alla buona fede).
L'accertamento in ordine all'esistenza di una condotta abusiva e contraria a buona fede va sempre condotto tenuto conto dei canoni generali di interpretazione contrattuale, nonché avuto riguardo alle posizioni delle parti, al fine di valutare se eventuali comportamenti abusivi siano riconducibili a posizioni di supremazia di una di esse e di eventuale dipendenza, anche economica, dell'altra.
Nella specie, come si è visto, le parti avevano già raggiunto, per l'anno
2016, un accordo, fonte di obblighi giuridici in capo alla convenuta.
A fronte di ciò, la corrispondenza inter partes acquisita al giudizio attesta lo svolgimento di una nuova trattativa per definire elementi essenziali del contratto,
pagina 7 di 11 quali sono le condizioni di fornitura (in particolare, prezzo base, numero minimo di clienti e/o corrispettivo minimo garantito), non limitata a modificare elementi accessori dell'originario accordo;
pertanto, non si può negare che, a seguito della proposta di rinegoziazione avanzata dalla convenuta, le parti abbiano concluso un nuovo contratto, di durata annuale e che andava a sostituire quello precedente.
A fronte della prospettiva di inadempimento delle proprie obbligazioni rivenienti dal precedente accordo, adombrata dalla società convenuta, l'attrice rimaneva quindi libera di scegliere se rinegoziare o meno le condizioni contrattuali, residuando in capo a quest'ultima la facoltà di attivare gli strumenti di reazione all'altrui inadempimento previsti dall'ordinamento. D'altro canto, poiché la convenuta si esponeva, in caso di violazione degli accordi negoziali già raggiunti, a responsabilità ex art. 1218 c.c., l'attrice ben avrebbe potuto addossare, infine, a carico della controparte inadempiente, le potenziali conseguenze pregiudizievoli ad essa eventualmente derivanti dall'arbitrario annullamento delle prenotazioni del ristorante già confermate.
Né la condotta arbitraria imputata alla convenuta appare connotata dalla gratuita intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale, nella specie, la deliberata esigenza di spuntare legittimamente migliori condizioni, a fronte del dichiarato aumento dei costi per l'erogazione del servizio di ristorazione), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.
In questa prospettiva, la strategia commerciale adottata dalla convenuta è anzi assolutamente in linea con le regole di funzionamento dei mercati: perseguendo come obiettivo la massimizzazione del profitto, parte convenuta ha proposto la rinegoziazione a condizioni economiche meno vantaggiose nei confronti dell'attrice, non essendo quest'ultima in grado di realizzare quel minimo volume di affari che le avrebbe consentito di rientrare più profittevolmente dei costi di gestione;
condizioni economiche che parte attrice ha accettato nella libera esplicazione della propria autonomia negoziale.
pagina 8 di 11 D'altro canto, non vi sono elementi – né per la verità ciò è stato prospettato dalla attrice – rivelatori di una fattispecie di abuso di dipendenza economica previsto dall'art. 9 della L.192/98, norma dettata nell'ambito del contratto di subfornitura e di cui è prospettabile l'applicazione anche in altri rapporti contrattuali tra imprenditori.
In base a tale disposizione, si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare nei rapporti con altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. In via esemplificativa la norma individua quali ipotesi di abuso di dipendenza economica il rifiuto di vendere o di comprare, la imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose e la interruzione arbitraria delle relazioni commerciali. La ricorrenza della dipendenza economica va valutata tenendo conto per la possibilità dell'impresa destinataria della condotta asseritamente abusiva della possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Nel caso in esame, viene a mancare, in base alla valutazione degli elementi acquisiti, la prova in ordine alla situazione di dipendenza, in quanto la documentazione prodotta non comprova che la attrice, in occasione dei pregressi e continuativi rapporti contrattuali di fornitura, abbia dovuto sostenere rilevanti investimenti esclusivamente correlati a tale rapporto e non reimpiegabili in altri rapporti.
D'altronde, come chiarito in giurisprudenza, la mera imposizione di condizioni contrattuali onerose, non comporta una dipendenza, laddove, se il fornitore può scegliere di operare con terzi, oppure ha una valida remota alternativa al rapporto contrattuale e quindi può di fatto sottrarsi alle condizioni contrattuali inique è escluso il profilo dell'abuso e quindi della dipendenza.
Occorre, in definitiva, l'individuazione di una condotta contraria alla buona fede, in cui il potere di dettare le condizioni contrattuali trasli nell'illecita imposizione di clausole o di patti contrari alla cd. razionalità del mercato.
In questa prospettiva, il confine tra comportamento "lecito", anche se gravoso perla controparte, e comportamento "vietato" passa dunque per pagina 9 di 11 l'accertamento, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto.
Per questa via, l'atto abusivo può essere privato della sua efficacia o comportare reazioni risarcitorie;
e, tuttavia, ciò non è dato allorché, pur avendo in una relazione contrattuale una parte tenuto condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, “tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi” (cfr. Cass. 7/5/2013, n. 10568; Cass. 29/5/2012, n.
8567).
Non bisogna infatti dimenticare che vige, in materia, il principio della c.d. autoresponsabilità imprenditoriale, traguardato alla luce del principio costituzionale della libertà d'iniziativa economica, e date la liceità e la normalità, di per sé, di una diversa forza negoziale delle parti, non è possibile mettere fuori gioco l'autonomia contrattuale ed il vincolo negoziale raggiunto dalle parti, senza che ricorrano i presupposti dei rimedi della rescissione o dei vizi del consenso ex artt. 1425 ss. c.c..
Si impone, dunque, una adeguata ponderazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto, al fine della puntuale ricostruzione della causa concreta degli accordi, prima di giungere alla vanificazione di un regolamento negoziale fonte di posizioni giuridiche soggettive ed alla rivisitazione ex post delle opzioni contrattuali in funzione di apprezzamenti esterni, non avendo il giudice il potere di sovrapporre la propria soggettiva valutazione al regolamento posto in essere dalle parti. Onde
l'esigenza di accertare, in concreto, l'esistenza di una condotta arbitraria ed ingiustificata.
Da questo angolo prospettico, quanto alla pretesa violazione del dovere di buona fede e correttezza, nella contrattazione, non si ravvisa nella condotta della convenuta una simile violazione, essendo davvero inesigibile che il contraente prima e il debitore poi, nello svolgimento della propria attività precontrattuale e contrattuale, in ossequio ai suesposti principi, abbia a cuore e tuteli l'interesse della controparte e non i propri. Una volta esclusa l'esistenza di una posizione dominante della convenuta, non si vede in base a quale concezione illiberale dei rapporti commerciali e giuridici una parte che abbia la libera disponibilità dei pagina 10 di 11 propri diritti e non sia soggetta a ricatto o coartazione debba esser tutelata dal legittimo esercizio da parte della proprio controparte della propria libertà ed autonomia negoziale, sol perché accettando (forse in modo imprudente, dal suo punto di vista, e con il senno del poi) la rinegoziazione delle condizioni del precedente accordo, abbia realizzato che il nuovo accordo – le cui obbligazioni sono state peraltro pacificamente eseguite da entrambe le parti – andasse contro il proprio interesse.
Emerge inoltre dalla documentazione in atti che la previsione di un corrispettivo minimo garantito richiesta dalla convenuta ha costituito oggetto di trattativa. Non può quindi che richiamarsi qui, con le necessarie cautele e differenziazioni, il principio, normativamente espresso anche nella legge
206/2005 (cd. Codice del consumo) nel quale il Legislatore espressamente esclude la vessatorietà della clausola allorquando la stessa abbia costituito oggetto di negoziazione. Dove quindi c'è potere contrattuale, difetta automaticamente l'imposizione della clausola e dei suoi contenuti.
Da qui il rigetto della domanda risolutoria e/o risarcitoria formulata dall'attrice.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata (con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria e per la fase decisoria, stante il carattere eminentemente documentale della causa e l'entità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
- CONDANNA l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in euro 9.142, per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Bari, 20 marzo 2025
Il giudice
Andrea Chibelli pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9344/2017 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. DI STEFANO PAOLO, giusta procura in atti;
ATTORE contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. CHIAIA NOYA GIUSEPPE e dell'avv. GAROFALO ADRIANO, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riassumersi come segue.
I.2. – Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 ha convenuto in giudizio deducendo che: Controparte_2
- aveva instaurato, a partire dal 2014, rapporti commerciali con la convenuta aventi ad oggetto il servizio di ristorazione per turisti provenienti dalla Germania nel noto ristorante sito a Polignano a Mare (BA);
pagina 1 di 11 - nel maggio 2015 aveva concordato con la convenuta di rinnovare l'accordo alle stesse condizioni degli anni precedenti, prevedenti un corrispettivo di euro 40,00
a pasto (solo pranzi dal lunedì al venerdì), tenuto conto del numero di clienti previsto, pari a 3.000/4.000 unità;
- l'accordo in questione si era concluso con lo scambio di corrispondenza tramite posta elettronica (da ultimo, la mail di conferma della convenuta datata
26/05/2015);
- in considerazione di ciò, l'attrice aveva provveduto ad organizzare la stagione turistica 2016 in collaborazione con il partner tedesco “RS Touristik
GmbH”, inviando alla convenuta, in data 11/12/2015, le date della programmazione e il numero di prenotazioni (quasi 3.000);
- il successivo 28/12/2015, la convenuta aveva preteso un corrispettivo maggiore di quello in precedenza stabilito;
- l'attrice, dopo aver contestato tale pretesa, dissentendo dal comportamento della controparte, e dopo aver richiesto il mantenimento delle pregresse condizioni almeno per l'anno 2016, salvo valutare futuri mutamenti, aveva infine dichiarato, in data 05/01/2016, la propria disponibilità alla rinegoziazione, aderendo alla richiesta di riduzione del corrispettivo che prevedesse il minimo garantito di euro 220.000.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto, l'attrice, affermando che, poiché aveva già programmato la stagione turistica con il partner commerciale tedesco, aveva deciso di sobbarcarsi l'onere dell'eccedenza del prezzo e di accettare le pretese della controparte, ha lamentato che, dopo la conclusione del contratto del maggio 2015, prevedente il prezzo unitario per pasto di € 40,00, la convenuta avrebbe violato il dovere di buona fede oggettiva imponendo nuove condizioni e la conclusione di un nuovo contratto.
Per questo motivo ha chiesto (dalla memoria ex art. 183, comma VI, n. 1,
c.p.c.) di “ritenere e dichiarare ... la risoluzione e/o l'annullamento della convenzione di cui alla nota di posta elettronica del 4/2/2016 e di ogni altro termine contrattuale con il quale, a differenza di quanto convenuto con accordo del 26/28 maggio 2015, ha imposto a Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 11 il pagamento di complessivi € 220.000,00 e, per l'effetto, ... CP_1
Ritenere e dichiarare efficace e vincolante tra le parti, l'accordo intervenuto tra le odierne parti in causa, giusta corrispondenza del 26/28 maggio 2015 e dire che il corrispettivo del pranzo stabilito tra le parti, è pari ad € 40,00 a persona”, con conseguente indebito pagamento da parte dell'attrice di € 106.960,00 e richiesta di condanna alla restituzione di detto importo.
I.2. – Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
I.3. – Espletata la prova per interpello richiesta dalla convenuta e rigettate le ulteriori richieste istruttorie, la causa, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione della lite, è infine pervenuta all'udienza del 27/11/2024, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – L'esame delle questioni sorte nel corso del giudizio deve seguire l'ordine logico-giuridico.
II.1. – Quanto alla domanda di annullamento per vizio del consenso, incidente sulla stessa validità del contratto inter partes, si osserva quanto segue.
evocando la fattispecie di cui all'art. 1438 c.c., Controparte_1 lamenta che la minaccia di far valere il diritto di interrompere la collaborazione per l'anno 2016, da parte della convenuta, se l'attrice non avesse accettato le mutate condizioni economiche da quest'ultima imposte, avrebbe coartato la sua volontà, inducendola ad accettare il maggior prezzo preteso dalla controparte.
Ora, è pacifico che le parti avessero già concluso un accordo, connotato dalla previsione di diverse condizioni economiche, nel maggio 2015, come concordemente allegato e documentato in atti.
Emerge poi dalla documentazione acquisita al giudizio che, con mail del
28/12/2015, la convenuta comunicava all'attrice la volontà di rinegoziare l'accordo (“In merito alla programmazione 2016 dei gruppi dalla Germania Vi informiamo che dopo controlli dei costi e ricavi relativi agli stessi nei due anni trascorsi, non possiamo offrire il servizio alle vostre condizioni. Condizione per continuare la nostra collaborazione è garantire da parte Vostra un minimo di
pagina 3 di 11
6.000 Pax (ovvero 240.000,00€), in quanto al di sotto di questa quota non c'è nessun tipo di profitto da parte nostra”).
Dalla corrispondenza in atti si evince altresì che, a fronte dell'iniziale dissenso manifestato dall'attrice, la convenuta ribadiva che “per continuare la collaborazione per l'anno 2016 (…) l'importo minimo garantito sia di euro
240.000, al di sotto del quale, dopo attente valutazioni dei costi, la nostra azienda non riesce a ricavare un utile, dovendo far fronte agli elevati costi di gestione e di personale (mail del 29/12/2015), proponendo, infine, che venisse quantomeno
“garantito un fatturato di euro 220,000 (duecento venti mila)” (mail del
05/01/2016).
Dal canto suo, l'attrice, dopo aver ribadito che il partner commerciale tedesco RS aveva inserito “nella sua programmazione Puglia i passaggi lunch a , come sempre senza un numero minimo di partecipanti” Controparte_2
e che, in caso di inosservanza degli accordi contrattuali con quest'ultimo, sarebbe stata “costrett(a), secondo la legge tedesca, a pagare una grossa penale, (…) a malincuore e per non perdere un cliente molto importante”, dichiarava di accettare la proposta di controparte alle ultime condizioni previste (mail del
04/02/2016).
Ora, così ricostruita l'evoluzione della trattativa negoziale tra i contraenti come emergente dalla corrispondenza in atti e dalle stesse allegazioni delle parti, deve innanzitutto escludersi che, nella specie, ricorrano gli estremi della fattispecie tipizzata dall'art. 1438 c.c., invocato dall'attrice, non ravvisandosi, nella condotta della convenuta, il suo presupposto, costituito dalla prospettazione dell'esercizio di un diritto ai fini del conseguimento di un vantaggio ingiusto, atteso che, ferma la incontestata validità ed efficacia del pregresso accordo del maggio 2015, la unilaterale volontà manifestata da uno dei contraenti di non dare esecuzione alla pattuizione negoziale non rappresenta, nel caso in esame, una facoltà liberamente consentita, non risultando che le parti avessero concordato alcunché in tal senso.
pagina 4 di 11 L'adombrata volontà di non dare attuazione al programma negoziale inzialmente concordato – comportamento integrante una condotta inadempitiva – rileverebbe, al più, ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 1434 c.c.
Non ricorrono, tuttavia, nella specie, le condizioni imposte dall'art. 1435 c.c.
(neanche specificamente allegate da parte attrice).
Risulta infatti dalla documentazione ex actis che l'attrice, a fronte della prospettazione di parte convenuta di non dare corso agli accordi in precedenza assunti, lungi dall'attivare i rimedi manutentivi e/o risarcitori previsti dall'ordinamento in reazione all'altrui inadempimento, ha aderito alla proposta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, al deliberato fine di non perdere le prenotazioni già confermate presso il ristorante e al dichiarato scopo di evitare eventuali ripercussioni nei rapporti con un terzo soggetto, il partner commerciale tedesco (che, nella mail del 13/01/2016, pur ribadendo la centralità attrattiva del servizio di ristorazione fornito dalla convenuta nell'ambito del più ampio pacchetto turistico offerto ai propri clienti, si era per vero limitato ad adombrare il rischio che gli ospiti rimanessero “insoddisfatti” o potessero “richiedere un importo da 40
o 50 euro” a titolo di rimborso, chiedendo all'attrice se fosse possibile trovare un accordo con la convenuta).
Emerge dunque che la determinazione del contraente sia stata provocata, nella specie, da timori meramente interni (quali la remota possibilità di esporsi alle indirette conseguenze negative rivenienti dalle eventuali richieste di rimborso avanzate dai clienti parzialmente insoddisfatti nei confronti del tutor operator tedesco) ovvero da personali valutazioni di convenienza (preservare la propria immagine di affidabilità commerciale senza incrinare i rapporti negoziali con il partner tedesco).
E, da un punto di vista generale, è pacifico che “in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe
pagina 5 di 11 concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art.
1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni o da impressionabilità o preoccupazione meramente soggettive ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risulti inequivocabilmente come idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte” (Cass., n. 12058 del 2022).
L'irrilevanza di cui sopra non esclude che se il contraente, a conoscenza del metus ab intrinseco in cui versa il soggetto, ne approfitta ed induce quest'ultimo a concludere un contratto lesivo dei propri interessi, può trovare applicazione l'azione di rescissione per lesione: opera infatti la disciplina rescissoria qualora la controparte, invece di esercitare una pressione e sovrapporre la propria volontà a quella del soggetto passivo (vizio qualitativo) approfitti del fatto che l'autonomia negoziale sia condizionata da pressioni esterne per negoziare a condizioni inique
(vizio quantitativo), rimedio nella specie non attivato.
II.2 – Alla stregua delle risultanze istruttorie, non risulta neanche che la condotta della convenuta integri una violazione dei principi di buona fede e di correttezza di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. e possa essere ricondotto alla fattispecie dell'abuso di diritto, legittimando l'adozione della pronuncia risolutoria e/o risarcitoria richiesta dall'attrice.
Come è noto, la clausola generale della buona fede e correttezza opera tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.).
La giurisprudenza più recente, al riguardo, ha affermato che l'obbligo di buona fede oggettiva o di correttezza esprime un generale principio di solidarietà sociale e, in ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto sia alla sua formazione e interpretazione, a prescindere dall'esistenza di specifichi obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. La Corte di Cassazione è ormai orientata nel senso che la violazione dei predetti obblighi di correttezza e buona fede, “costituisce di per sé inadempimento e genera responsabilità contrattuale,
pagina 6 di 11 senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio alla controparte”
(Cass. civ., sez. II, 29/8/2011, n. 17716).
D'altra parte, è la stessa Corte di legittimità a precisare che il contenuto della regola della buona fede deve in ogni caso essere adattato al caso concreto;
ciò in quanto essa ha la funzione di integrare, di volta in volta, il contenuto dell'obbligazione del debitore costituendo un limite all'esercizio delle corrispondenti pretese. E, in questo senso, l'impegno solidaristico trova il “suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte” ma, pur sempre, “nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico” (Cass. civ., sez. III,
30/7/2004, n. 14605).
In questa prospettiva, assume rilievo altresì la nozione di abuso del diritto, ricorrente nel caso in cui il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti (cfr.
Cass., n. 20106 del 2009, che ha affermato la sindacabilità in forza di tale principio del recesso ad nutum dal contratto di concessione di vendita laddove avvenuto in modo non conforme alla correttezza ed alla buona fede).
L'accertamento in ordine all'esistenza di una condotta abusiva e contraria a buona fede va sempre condotto tenuto conto dei canoni generali di interpretazione contrattuale, nonché avuto riguardo alle posizioni delle parti, al fine di valutare se eventuali comportamenti abusivi siano riconducibili a posizioni di supremazia di una di esse e di eventuale dipendenza, anche economica, dell'altra.
Nella specie, come si è visto, le parti avevano già raggiunto, per l'anno
2016, un accordo, fonte di obblighi giuridici in capo alla convenuta.
A fronte di ciò, la corrispondenza inter partes acquisita al giudizio attesta lo svolgimento di una nuova trattativa per definire elementi essenziali del contratto,
pagina 7 di 11 quali sono le condizioni di fornitura (in particolare, prezzo base, numero minimo di clienti e/o corrispettivo minimo garantito), non limitata a modificare elementi accessori dell'originario accordo;
pertanto, non si può negare che, a seguito della proposta di rinegoziazione avanzata dalla convenuta, le parti abbiano concluso un nuovo contratto, di durata annuale e che andava a sostituire quello precedente.
A fronte della prospettiva di inadempimento delle proprie obbligazioni rivenienti dal precedente accordo, adombrata dalla società convenuta, l'attrice rimaneva quindi libera di scegliere se rinegoziare o meno le condizioni contrattuali, residuando in capo a quest'ultima la facoltà di attivare gli strumenti di reazione all'altrui inadempimento previsti dall'ordinamento. D'altro canto, poiché la convenuta si esponeva, in caso di violazione degli accordi negoziali già raggiunti, a responsabilità ex art. 1218 c.c., l'attrice ben avrebbe potuto addossare, infine, a carico della controparte inadempiente, le potenziali conseguenze pregiudizievoli ad essa eventualmente derivanti dall'arbitrario annullamento delle prenotazioni del ristorante già confermate.
Né la condotta arbitraria imputata alla convenuta appare connotata dalla gratuita intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale, nella specie, la deliberata esigenza di spuntare legittimamente migliori condizioni, a fronte del dichiarato aumento dei costi per l'erogazione del servizio di ristorazione), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.
In questa prospettiva, la strategia commerciale adottata dalla convenuta è anzi assolutamente in linea con le regole di funzionamento dei mercati: perseguendo come obiettivo la massimizzazione del profitto, parte convenuta ha proposto la rinegoziazione a condizioni economiche meno vantaggiose nei confronti dell'attrice, non essendo quest'ultima in grado di realizzare quel minimo volume di affari che le avrebbe consentito di rientrare più profittevolmente dei costi di gestione;
condizioni economiche che parte attrice ha accettato nella libera esplicazione della propria autonomia negoziale.
pagina 8 di 11 D'altro canto, non vi sono elementi – né per la verità ciò è stato prospettato dalla attrice – rivelatori di una fattispecie di abuso di dipendenza economica previsto dall'art. 9 della L.192/98, norma dettata nell'ambito del contratto di subfornitura e di cui è prospettabile l'applicazione anche in altri rapporti contrattuali tra imprenditori.
In base a tale disposizione, si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare nei rapporti con altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. In via esemplificativa la norma individua quali ipotesi di abuso di dipendenza economica il rifiuto di vendere o di comprare, la imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose e la interruzione arbitraria delle relazioni commerciali. La ricorrenza della dipendenza economica va valutata tenendo conto per la possibilità dell'impresa destinataria della condotta asseritamente abusiva della possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Nel caso in esame, viene a mancare, in base alla valutazione degli elementi acquisiti, la prova in ordine alla situazione di dipendenza, in quanto la documentazione prodotta non comprova che la attrice, in occasione dei pregressi e continuativi rapporti contrattuali di fornitura, abbia dovuto sostenere rilevanti investimenti esclusivamente correlati a tale rapporto e non reimpiegabili in altri rapporti.
D'altronde, come chiarito in giurisprudenza, la mera imposizione di condizioni contrattuali onerose, non comporta una dipendenza, laddove, se il fornitore può scegliere di operare con terzi, oppure ha una valida remota alternativa al rapporto contrattuale e quindi può di fatto sottrarsi alle condizioni contrattuali inique è escluso il profilo dell'abuso e quindi della dipendenza.
Occorre, in definitiva, l'individuazione di una condotta contraria alla buona fede, in cui il potere di dettare le condizioni contrattuali trasli nell'illecita imposizione di clausole o di patti contrari alla cd. razionalità del mercato.
In questa prospettiva, il confine tra comportamento "lecito", anche se gravoso perla controparte, e comportamento "vietato" passa dunque per pagina 9 di 11 l'accertamento, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto.
Per questa via, l'atto abusivo può essere privato della sua efficacia o comportare reazioni risarcitorie;
e, tuttavia, ciò non è dato allorché, pur avendo in una relazione contrattuale una parte tenuto condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, “tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi” (cfr. Cass. 7/5/2013, n. 10568; Cass. 29/5/2012, n.
8567).
Non bisogna infatti dimenticare che vige, in materia, il principio della c.d. autoresponsabilità imprenditoriale, traguardato alla luce del principio costituzionale della libertà d'iniziativa economica, e date la liceità e la normalità, di per sé, di una diversa forza negoziale delle parti, non è possibile mettere fuori gioco l'autonomia contrattuale ed il vincolo negoziale raggiunto dalle parti, senza che ricorrano i presupposti dei rimedi della rescissione o dei vizi del consenso ex artt. 1425 ss. c.c..
Si impone, dunque, una adeguata ponderazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto, al fine della puntuale ricostruzione della causa concreta degli accordi, prima di giungere alla vanificazione di un regolamento negoziale fonte di posizioni giuridiche soggettive ed alla rivisitazione ex post delle opzioni contrattuali in funzione di apprezzamenti esterni, non avendo il giudice il potere di sovrapporre la propria soggettiva valutazione al regolamento posto in essere dalle parti. Onde
l'esigenza di accertare, in concreto, l'esistenza di una condotta arbitraria ed ingiustificata.
Da questo angolo prospettico, quanto alla pretesa violazione del dovere di buona fede e correttezza, nella contrattazione, non si ravvisa nella condotta della convenuta una simile violazione, essendo davvero inesigibile che il contraente prima e il debitore poi, nello svolgimento della propria attività precontrattuale e contrattuale, in ossequio ai suesposti principi, abbia a cuore e tuteli l'interesse della controparte e non i propri. Una volta esclusa l'esistenza di una posizione dominante della convenuta, non si vede in base a quale concezione illiberale dei rapporti commerciali e giuridici una parte che abbia la libera disponibilità dei pagina 10 di 11 propri diritti e non sia soggetta a ricatto o coartazione debba esser tutelata dal legittimo esercizio da parte della proprio controparte della propria libertà ed autonomia negoziale, sol perché accettando (forse in modo imprudente, dal suo punto di vista, e con il senno del poi) la rinegoziazione delle condizioni del precedente accordo, abbia realizzato che il nuovo accordo – le cui obbligazioni sono state peraltro pacificamente eseguite da entrambe le parti – andasse contro il proprio interesse.
Emerge inoltre dalla documentazione in atti che la previsione di un corrispettivo minimo garantito richiesta dalla convenuta ha costituito oggetto di trattativa. Non può quindi che richiamarsi qui, con le necessarie cautele e differenziazioni, il principio, normativamente espresso anche nella legge
206/2005 (cd. Codice del consumo) nel quale il Legislatore espressamente esclude la vessatorietà della clausola allorquando la stessa abbia costituito oggetto di negoziazione. Dove quindi c'è potere contrattuale, difetta automaticamente l'imposizione della clausola e dei suoi contenuti.
Da qui il rigetto della domanda risolutoria e/o risarcitoria formulata dall'attrice.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata (con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria e per la fase decisoria, stante il carattere eminentemente documentale della causa e l'entità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
- CONDANNA l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in euro 9.142, per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Bari, 20 marzo 2025
Il giudice
Andrea Chibelli pagina 11 di 11