Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai Magistrati:
1) Dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2) Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere
3) Dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel. riservata la causa in decisione, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato in grado di appello il giorno 31 ottobre 2024 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3489/2021 R.G. sez. lavoro e previdenza vertente
TRA
con sede legale in Napoli, C.F. Parte_1
, in persona del l.r.p.t., , nato a [...] il [...], C.F. P.IVA_1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.Pierpaolo Pelosi presso il cui studio C.F._1 elettivamente domiciliano in Napoli, Corso Umberto I n. 217. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di pec :
Email_1
APPELLANTE
E
(cf. , successore ex Controparte_1 P.IVA_2 lege dell , ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, con CP_2 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n.° 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, , C.F._2
( t ), in forza di procura generale alle liti per notar Email_2 di MI (RM) del 22.03.2024 (rep. 37875) Per_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3838/2021 pubblicata il 10 giugno 2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.03.2019 la cooperativa Parte_3 Parte_2
, quest'ultimo presente sia in veste di legale rappresentante che in proprio, contestavano il
[...]
1
2017022107/DDL, con il quale, tra l'altro, veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra il geom. e la Cooperativa. In particolare, i ricorrenti contestavano le risultanze cui Parte_2 erano giunti i funzionari verbalizzanti, i quali sulla base delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, avevano erroneamente ritenuto che tra le parti, fin dall'origine, non era mai esistito un rapporto di lavoro subordinato. I ricorrenti deducevano che l'esistenza di un collegio sindacale fin dagli albori della Cooperativa (1988) e l'autonomia dell'organo amministrativo (Consiglio di amministrazione) dovevano costituire la prova del rapporto di subordinazione tra il (che Parte_1 fin dal 1997 aveva svolto le mansioni di Tecnico geometra) e la cooperativa;
infatti, il lavoratore soggiaceva alle direttive datoriali dell'amministrazione che operava seguendo le indicazioni dell'assemblea dei soci cooperativisti. In conseguenza delle ragioni esposte i ricorrenti chiedevano accertare che tra le parti fosse esistito un rapporto di lavoro dipendente, annullando così il verbale di accertamento e che i contributi fossero riaccreditati al lavoratore, dal momento che l li CP_1 aveva annullati “senza limiti temporali”. Soltanto in via gradata chiedevano di disporsi il rimborso delle somme versate indebitamente, senza alcun limite temporale.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l che chiedeva CP_1 invece il rigetto del ricorso, contestando in ogni punto le motivazioni a base dell'impugnativa.
Svoltasi l'istruttoria, mediante l'escussione di testimoni, e rassegnate le conclusioni di cui agli atti, la causa era decisa con la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale adito rigettava il ricorso ritenendo insussistente il rapporto di lavoro tra e la società cooperativa. Parte_2
Avverso tale sentenza gli appellanti in epigrafe insorgevano, affidando il gravame a tre motivi: con il primo motivo sostenevano che il Giudicante di prime cure aveva errato nella valutazione delle prove acquisite;
con il secondo motivo lamentavano l'errore relativo al rigetto della domanda subordinata diretta all'accreditamento dei contributi in capo al senza limiti temporali o al Parte_4 rimborso degli stessi;
con il terzo motivo, infine, deducevano l'erroneità della mancata condanna al rimborso delle somme indebitamente versate a seguito dell'accertamento.
Ricostituito il contraddittorio, l depositava telematicamente la propria memoria di costituzione CP_1 per contestare le avverse ragioni.
Nelle more del giudizio, con decreto del 3.10.2024, il procedimento era scardinato dal ruolo del ed era assegnato al . Parte_5 Parte_6
Era, poi, disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del giorno 31.10.2024. Acquisite le note di trattazione, infine, la causa era decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dalla società cooperativa e dal al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato tra quest'ultimo e la società di cui era amministratore, rapporto disconosciuto dall a seguito degli accertamenti ispettivi confluiti nel CP_1 verbale n. 2017022107. Il primo giudice, dopo aver svolto un'ampia premessa circa l'onere probatorio gravante sulla parte che intenda ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, ha escluso che tale onere fosse stato assolto nel caso, in considerazione del ruolo assunto dal nell'ambito della compagine societaria e del potere decisionale accentrato Parte_4 nelle sue mani. Da ciò -oltre che dalle dichiarazioni dello stesso socio amministratore- egli inferiva l'insussistenza dell'assoggettamento al potere gerarchico che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato.
Il ragionamento è censurato dall'appellante con il primo motivo di gravame, mediante il quale lamenta come il primo giudice abbia omesso di considerare le caratteristiche dell'attività della società cooperativa ed il ruolo del socio lavoratore.
Osserva la Corte che il motivo di appello deve essere disatteso.
Preliminarmente occorre rammentare che in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro grava sulla parte che si oppone all'esito degli accertamenti ispettivi dimostrare la sussistenza degli indici necessari ad affermare la natura subordinata del rapporto.
Quanto al caso in esame, in cui si discute della sussistenza del rapporto di lavoro fra e la società cooperativa dallo stesso rappresentata in giudizio, appare opportuno Parte_2 premettere che -secondo quanto affermato dalla Suprema Corte- anche all'interno di una società cooperativa la subordinazione deve essere caratterizzata da quegli elementi qualificanti che la distinguono da lavoro autonomo: “Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e
l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione” (Cass. civile sez. lav., 13/10/2022, n.29973).
3 Con questa sentenza, la Cassazione – che si è pronunciata relativamente ad una fattispecie inversa, in cui la società cooperativa voleva negare l'esistenza di rapporti di lavoro subordinati – ha precisato che “La pronuncia impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini dell'accertamento della subordinazione, reputa imprescindibile e d'importanza preminente
l'indagine sull'effettivo atteggiarsi del rapporto. Tale indagine non può arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti (Cass., sez. lav., 1° marzo 2018, n. 4884). … In tale ambito, difatti, è canone primario d'interpretazione il "comportamento complessivo" delle parti, "anche posteriore alla conclusione del contratto" (art. 1362 c.c., comma 2), che illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto. … Il fatto che il rapporto di lavoro si affianchi al rapporto associativo, a sua volta contraddistinto dalla partecipazione al rischio d'impresa, non esclude che, all'interno dell'organizzazione societaria, si possa rinvenire, insieme al contratto di partecipazione alla comunità, quello commutativo di lavoro subordinato (Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, punto
4). Possibilità espressa a chiare lettere dalla L. n. 142 del 2001, art. 1, comma 3, nella parte in cui consente al socio di stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, anche in forma subordinata. … La peculiarità del rapporto associativo, ribadita anche nella memoria illustrativa (pagine 4 e 5), dunque non si pone di per sé in antitesi con gli estremi della subordinazione (in tal senso, anche Cass., sez. lav.,
11 luglio 2022, n. 21830, punto 16), che devono essere riscontrati in concreto”.
Dunque, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come “subordinato” devono sussistere – anche nell'ambito di una società cooperativa di produzione e lavoro – gli elementi propri della subordinazione desumibili dalle modalità di svolgimento e di retribuzione, dalla proprietà degli strumenti e del materiale necessario all'esecuzione della prestazione, e, più in generale, da tutti elementi sui quali, come da costante giurisprudenza, può fondarsi la presunzione di etero-direzione e, perciò, di subordinazione della prestazione lavorativa.
La sentenza impugnata è, dunque, corretta in quanto i G.L. – dopo una breve esposizione dei fatti – ha indirizzato la propria indagine “alla verifica della sussistenza dei requisiti che devono caratterizzare tali tipologie di rapporti di lavoro”. Ciò precisato, il Giudice di prime cure ha analizzato tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del processo concludendo per l'insussistenza della prova della natura subordinata del rapporto di lavoro.
La statuizione, a parere della Corte, merita conferma anche alla luce del contenuto del verbale ispettivo e delle dichiarazioni rese dai dipendenti ascoltati nel corso dell'accertamento.
4 In particolare, dalle suddette dichiarazioni è emerso che tutte le decisioni riguardanti la società (personale da assumere, licenziamenti, appalti, lavori, etc. …) erano prese dal , Parte_1 unico “titolare” e “padrone”.
In particolare:
1) ha riferito: I. “Ho lavorato con la (…) Il rapporto di Testimone_1 Parte_1 lavoro è iniziata circa nel 2009(…) Non sono socio della cooperativa né ho mai partecipato ad assemblee della cooperativa Sono manovale edile (…) Il titolare della società cooperativa è il sig.
che è il proprietario, gestisce tutto lui sia per quanto riguarda i lavori da fare sia per Parte_2 quanto riguarda assunzioni e licenziamenti tanto è vero che ora sono in procinto di essere chiamato nuovamente a lavorare proprio da lui perché mi disse che appena iniziava un lavoro mi avrebbe richiamato” ;
2) ha dichiarato: II. “Ho lavorato negli ultimi quindici anni circa con la Controparte_3 in qualità di operaio specializzato. Non ero socio ma solo dipendente Parte_7 della cooperativa. Non partecipavo ad assemblee societarie né venivo mai convocato né mi è stato chiesto parere in merito ad assunzioni, licenziamenti o appalti da prendere. Le decisioni erano prese dal sig. che per noi operai era l'impresa in quanto era l'unico che decideva Parte_2 appalti, licenziamenti ed assunzioni e anche perché non c'erano altre figure che rappresentavano la volontà aziendale (…) Il padrone dell'impresa era .”; Parte_2
3) ha infine affermato “Ho lavorato negli ultimi dieci anni con la Testimone_2 Parte_8
con mansioni di operaio. Non ero socio ma solo dipendente. Il proprietario dell'impresa
[...]
è il sig. (…) Confermo di non esser socio della cooperativa, di non aver mai Parte_2 partecipato ad assemblee, né di essere mai stato convocato per partecipare ad assemblee.
Preciso che il sig. comandava tutte le maestranze anche per il tramite del Parte_2 capocantiere, decidendo la dislocazione degli operai sui vari cantieri. Solo Parte_2 esprimeva la volontà della proprietà nessun altro. Preciso che nessuno dei miei colleghi veniva convocato per prendere decisioni societarie” (cfr. dichiarazioni rese in sede di ispezione e riportate nel verbale ispettivo, allegate al fascicolo telematico dell ). CP_1
Inoltre, gli operai ascoltati - pur soci della cooperativa in quanto rinvenuti nel libro soci - ignoravano di esserlo, non partecipavano alle assemblee, né sono mai stati convocati per parteciparvi;
era lo stesso a decidere quali soci convocare (“chiamo telefonicamente i Parte_1 soci più storici …”). Peraltro, come evidenziato nel verbale ispettivo, le delibere “assembleari” riguardavano solo l'ammissione dei soci e non anche le successive assunzioni, essendo ogni decisione gestionale demandata al solo e l'unico verbale assembleare riguardante Parte_1
l'ammissione alla cooperativa di una socia, prodotto a seguito di specifica richiesta degli ispettori, non riporta i nomi dei partecipanti alla delibera. Dunque, l'organo assembleare (MAI riunitosi
5 ritualmente con la presenza di tutti i soci) non aveva poteri decisori ed, in ogni caso, le delibere assunte erano condizionate dal solo che ha sempre avuto solo poteri decisori e mai ha Parte_1 svolto attività subordinata all'interno della compagine cooperativa.
Le dichiarazioni degli operai ascoltati sono state confermate sia dalle deposizioni testimoniali rese dei testi di controparte che dagli ispettori e , testi dell . Tes_3 Tes_4 CP_1
Il teste escusso all'udienza del 23.09.2020 ha riferito di essere socio della Testimone_5 cooperativa ricorrente insieme al ed al sig. . Precisava, che “il è
Parte_1 Testimone_1 Parte_1 il geometra della cooperativa è lui a partecipare alle gare è lui a recarsi ai cantieri. Il è
Parte_1 presente in ufficio tutti i giorni in caso di assenza deve avvisare me o l'altro socio. In verità qualsiasi cosa si deve decidere lo facciamo sempre tutti e tre insieme. Per esempio, allorquando si tratta di partecipare ad una gara il sig. ci informa e poi tutti e tre decidiamo. Anche io
Parte_1 sono dipendente della e percepisco lo stipendio in relazione alla mia qualifica, è
Parte_1 sempre stato così, nel senso che noi tre soci siamo dipendenti della cooperativa ed avendo congiuntamente il potere decisionale”.
Il teste , escusso alla medesima udienza del 23.09.2020, funzionario Testimone_6 CP_1
e verbalizzante degli accertamenti ispettivi, ha riferito che “l'esito dell'accertamento nel senso della esclusione della subordinazione fu determinato dal fatto che molti dei soci da noi sentiti hanno dichiarato di non sapere di essere soci o comunque di non aver mai partecipato ad alcuna assemblea della cooperativa e pertanto lo schermo societario non sussisteva in quanto tutti indicavano quale centro del potere decisionale il sig. . Parte_1
Il teste , escusso alla udienza del 24.02.2021, già socio della cooperativa per Testimone_7 un breve periodo, ha riferito che “il sig. si occupava delle gare d'appalto. Veniva anche Parte_1 sul cantiere ove si occupava di dirigere i lavori, ci indicava i materiali da acquistare e le modalità con cui operare. In realtà nelle decisioni che dovevano essere prese coinvolgeva anche Parte_1 me ed il sig. . […] Le decisioni di partecipare o meno ad una gara venivano prese Testimone_5
a seguito di un consulto tra di noi, questo anche per assunzioni e comunque le cose più importanti
a farsi. […] Io sono geometra e quindi all'interno della cooperativa svolgevo tali mansioni e sui cantieri ero io il capocantiere […]”
Il teste , pure escusso alla udienza del 24.02.2021, anch'ella funzionario Testimone_8
e verbalizzante degli accertamenti oggetto di causa, ha riferito che “il presupposto CP_1 dell'accertamento è stato che, essendo Amministratore e legale rappresentante della Parte_1
Coop.va, ma inquadrato come dipendente, volevamo accertare la veridicità di tale inquadramento.
[…] Dal complesso delle deposizioni acquisite è emerso che per i 3 soci operai il era il Parte_1 loro datore di lavoro. Era lui a dare le direttive, a decidere a quali gare partecipare, a provvedere alle assunzioni, ivi compreso l'esercizio del potere disciplinare. Gli stessi tre soggetti escussi
6 hanno dichiarato di non essere neppure a conoscenza di essere soci della e di non Parte_1 aver mai partecipato ad alcuna attività gestionale […]”.
A ciò si aggiunga che lo stesso ha dichiarato agli ispettori verbalizzanti: “Sono Parte_2 amministratore unico della da oltre vent'anni. Sono altresì Parte_1 direttore tecnico. Nella mia qualità mi occupo di gestire organizzare la società, firmo i contratti per la cooperativa, decido se e a quali gare d'appalto partecipare, mentre per l'assunzione del personale le decisioni vengono assunte dall'assemblea dei soci con delibere annotate nel libro delle assemblee dei soci (…) Preciso che, per quanto riguarda le gare d'appalto, propongo all'assemblea dei soci di partecipare e mi rimetto alle determinazioni dell'assemblea stessa.
Preciso che, come prescrive la normativa in merito, in qualità di amministratore unico convoco i soci che sono interessati dall'oggetto della delibera telefonicamente e senza ulteriori formalità si decide se partecipare o meno ad una gara.
Per l'assunzione del personale, chiamo telefonicamente i soci più storici …ci riuniamo con il nuovo socio da ammettere e stiliamo il verbale di ammissione del socio a cui segue l'assunzione come dipendente della cooperativa. Mi riservo di esibire il libro delle decisioni dei soci 2015 2016
(…). L'assunzione del socio può essere immediata o procrastinata al momento in cui c'è attività lavorativa e in quest'ultimo caso sono io che procedo all'assunzione.
Preciso che non c'è per alcun dipendente la delibera di assunzione ma solo la delibera di ammissione del socio (…)”.
Dalle dichiarazioni rese dallo stesso , è emerso con chiarezza che lo stesso, al Parte_1 tempo stesso Amministratore unico e socio, ha sempre curato l'organizzazione della società e deciso in concreto la gestione della cooperativa. Ogni decisione su assunzioni, licenziamenti e gare d'appalto veniva assunta unilateralmente dal che per gli operai rappresentava Parte_2
“l'impresa”, MAI è stato considerato un lavoratore subordinato.
Inoltre, circostanza non poco significativa, la “ Parte_9
” porta proprio il nome del suo Amministratore Unico ed è presente in giudizio
[...]
a mezzo dello stesso , senza che sia stata ravvisato alcun conflitto di interessi Parte_1
(circostanza che denota una comunanza di intenti al riguardo). Ciò è un indice significativo del ruolo rappresentativo svolto dallo stesso ricorrente all'interno della compagine sociale;
il Parte_2
, sin dalla nascita della società, è stato socio e, da subito, nominato Amministratore unico, con
[...] rinnovo dell'incarico ogni tre anni (come risulta dalla visura storica allegata), MAI ha svolto attività di lavoro avente i requisiti della subordinazione.
In conclusione, dagli elementi raccolti in sede ispettiva (liberamente valutabili, anche per quanto riguarda le dichiarazioni allegate) e da quelli emersi nel corso dell'istruttoria, non emergono
7 indici presuntivi della dedotta subordinazione ma, al contrario, emerge un ruolo apicale del
, detentore del potere direttivo e decisionale all'interno della Cooperativa.. Parte_1
Alla luce di tale articolato quadro istruttorio risulta del tutto condivisibile la decisione del giudice di prime cure che ha negato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Circa il secondo ed il terzo motivo di gravame è appena il caso di osservare che nel verbale ispettivo è chiarito: “( si procede)Al recupero della contribuzione omessa dalla ditta nel periodo intercorrente fra il 12/2012 ed il 10/2016. Nel Prospetto di Regolarizzazione Contributiva allegato, sono evidenziati per singolo lavoratore le differenze tra gli imponibili dichiarati dalla ditta e quelli accertati sulla base di quanto sopra evidenziato da assoggettare a contribuzione “.
In ragione di tale precisazione, il motivo di gravame, con il quale si contesta la legittimità del riconoscimento del diritto all'accreditamento dei contributi senza limiti temporali, risulta del tutto privo di fondamento dato che i contributi sono stati quantificati per il periodo limitato sopra indicato.
Quanto al motivo di gravame attinente alla mancata condanna alle restituzioni è appena il caso di rilevare la genericità dello stesso tenuto conto della mancata specificazione dell'oggetto del presunto indebito e la mancata prova dei versamenti in questione.
Tanto premesso, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione delle tre fasi processuali svolte in questa sede (esclusa la fase istruttoria), del valore cospicuo della controversia e delle tabelle vigenti.
In ragione dell'esito del giudizio deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento in favore dell delle spese del grado che CP_1 liquida rispettivamente in complessivi euro 3.473,00 oltre IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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