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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9803/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9803/2023
Oggi 20 Marzo 2025, tramite note scritte e x art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. PAVAN GIULIANO Parte_1 per l'avv. Controparte_1 ALBANESE ITALO e l'avv. ALBANESE ALVISE I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da ripsettive note sostitutive d'udienza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter
281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9803/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAVAN GIULIANO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ALBANESE ITALO e dell'avv. ALBANESE ALVISE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, il Dr. citava in giudizio l' Parte_1 [...]
, ai sensi degli artt. 23 e 2388 c.c., domandando l'annullamento della Controparte_2 delibera del Consiglio Direttivo Associativo del 20.06.23, con la quale ne veniva dichiarata la sospensione provvisoria dalla qualità di socio;
contestualmente, con ricorso cautelare, il Dr. Pt_1 richiedeva la sospensione della delibera 20.06.23, con provvedimento da emettersi inaudita altera parte. Il Tribunale, nel conseguente Procedimento Cautelare R.G. n. 9803/2023-1, rigettata la richiesta di sospensione inaudita altera parte, fissava l'udienza di discussione.
Con la comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio la convenuta
, domandando la riunione dei Procedimenti R.G. 8383/2023, 9803/2023 e 16287/2023 CP_1
(tutti relativi alle medesime Parti), in via preliminare di rito;
il rigetto delle avverse domande, nel merito.
Con ordinanza del 06.02.2024, il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione cautelare avanzata dall'attore, in considerazione dell'assenza di periculum in mora (il danno ex adverso lamentato appariva indimostrato e disarticolato ai fatti di causa) e di fumus boni iuris (il venir meno del rapporto fiduciario tra associazione e socio appariva giustificato dall'agire di quest'ultimo).
Nel giudizio di merito, d'altro canto, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissava pagina 2 di 4 l'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; concedendo termine sino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive e sostituendo l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Medio tempore, con reclamo, l'attore impugnava l'ordinanza di rigetto cautelare del 06.02.2024: con ordinanza del 16.04.2024, il Tribunale collegiale accoglieva il reclamo dell'attore, disponendo la sospensione cautelare del provvedimento associativo del 20.06.2023: in ragione della ritenuta inesistenza, in capo alla convenuta del potere di sospendere i propri soci. CP_1
Nel presente giudizio di merito, dunque, all'esito dell'udienza di discussione svolta in modalità di trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, si rileva, in via pregiudiziale di rito, l'infondatezza dell'eccezione della convenuta di difetto di interesse ad agire, in capo all'attore, in forza della successiva emanazione della delibera di sua esclusione dalla qualità di socio: quest'ultima è, pacificamente, tuttora oggetto di impugnazione, non essendo ancora stato definito, con sentenza passata in giudicato, il relativo giudizio di merito, pendente innanzi a diverso GI. di questo medesimo
Tribunale.
Nel merito, d'altro canto, essendo pacifica la sussistenza del potere di esclusione del socio, prevista espressamente dallo Statuto associativo, appare evidente che sussista, altresì, in capo agli organi deliberativi, il potere di sua sospensione, integrando uno strumento cautelare di anticipazione degli effetti del primo.
La sospensione, peraltro, non è contraria né alla legge né allo Statuto, non ponendosi in contrasto con alcuna norma imperativa: il Consiglio Direttivo è responsabile dell'ammissione e dell'esclusione dei Soci, nonché dell'andamento e della gestione dell'Associazione. In tal senso, la sospensione del Socio, seppure non espressamente prevista dallo Statuto, non confligge con esso, bensì appare implicitamente ricompresa nei poteri attribuiti al Consiglio Direttivo, in particolare, come detto, in quello di esclusione. Se le azioni del Socio sono percepite come dannose o contrarie agli obiettivi dell'Associazione, la sospensione appare una misura immediata necessaria, nelle more di un eventuale provvedimento di espulsione, purché esercitata nel rispetto dei limiti di quest'ultima, in particolare dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità e di buona fede oggettiva.
Nel caso di specie, appare evidente che la sospensione del Dr. abbia costituito rimedio Pt_1 necessario per preservare la continuità ed il sereno operare dell'Associazione. La delibera impugnata, invero, non è affatto priva di motivazione, bensì argomenta la decisione di sospendere l'attore dall'esercizio delle facoltà di socio sulla base del fatto, pacifico, che questi avesse già instaurato una precedente causa di impugnazione di una delibera assembleare della medesima associazione (RG 8383/2023), muovendo gravi censure all'approvazione del relativo bilancio, circostanza che avrebbe determinato una situazione di conflitto tra il socio e l' , pregiudicando la possibilità di CP_1 serena prosecuzione delle attività sociali e, in particolare, lo svolgimento delle attività di volontariato da parte dell'attore all'interno della compagine associativa, visto il venir meno del necessario rapporto di fiducia.
Il venir meno del rapporto fiduciario, peraltro, risulta giustificato, in primis, alla luce delle censure contenute nell'atto di citazione del precedente giudizio (RG 8383/2023), in cui vengono asserite:
- la falsità dell'ordine del giorno, per il mero fatto che in assemblea sarebbero stati trattati argomenti ulteriori rispetto a quelli elencati nella convocazione,
- l'inesistenza del bilancio approvato dall'assemblea, in quanto i soci non ne avrebbero ricevuto una copia, bensì avrebbero solo letto le relative slides illustrative proiettate nel corso della riunione, con conseguente richiesta, addirittura, di sospensione della delibera di approvazione del bilancio, circostanza che, evidentemente, si scontra con la serena prosecuzione dell'esercizio dell'attività di volontariato dell' resistente. CP_1 pagina 3 di 4 In secundis, si consideri che dette censure alla delibera di approvazione del bilancio sono risultate infondate, dato che il giudizio di merito RG 8383/23 si è concluso con sentenza (n. 1065/2024) di annullamento della delibera impugnata, esclusivamente per il fatto che il bilancio e la documentazione giustificativa delle entrate e uscite dell'associazione non fossero stati messi a disposizione del socio con congruo anticipo, rispetto all'assemblea di approvazione del bilancio. Le insinuazioni del Dr.
[...]
in ordine alla falsità della delibera assembleare ed alla materiale inesistenza del bilancio, dunque, Pt_1 risultano palesemente pretestuose.
Nell'audio inviato all'ex socio (cfr. doc. 5 della convenuta), in aggiunta, il Dr. Parte_2 Pt_1 ha espressamente minacciato di sabotare l'Associazione, offendendone i componenti e pianificando di contrastare le decisioni del Consiglio Direttivo, fino a farsi espellere e, quindi, di fondare un'associazione parallela, concorrente alla convenuta. E' pacifico, peraltro, che il Dr. abbia, Pt_1 in seguito, effettivamente fondato l'associazione Controparte_3
- c.f. – con sede in Castelfranco Veneto (TV), Via Abruzzo 10/C, creando, così,
[...] P.IVA_2 una realtà associativa parallela e concorrente a quella della convenuta.
Ne conseguono la fondatezza della rottura del rapporto fiduciario rilevata dal Consiglio Direttivo dell convenuta e, dunque, la legittimità della delibera di sospensione qui impugnata. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (interminabile a complessità bassa - sino ad euro 52.000,00), per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per quelle istruttoria e decisionale, vistane la semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente tutte le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta;
2) condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 5.261,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9803/2023
Oggi 20 Marzo 2025, tramite note scritte e x art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per l'avv. PAVAN GIULIANO Parte_1 per l'avv. Controparte_1 ALBANESE ITALO e l'avv. ALBANESE ALVISE I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da ripsettive note sostitutive d'udienza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter
281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9803/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAVAN GIULIANO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ALBANESE ITALO e dell'avv. ALBANESE ALVISE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, il Dr. citava in giudizio l' Parte_1 [...]
, ai sensi degli artt. 23 e 2388 c.c., domandando l'annullamento della Controparte_2 delibera del Consiglio Direttivo Associativo del 20.06.23, con la quale ne veniva dichiarata la sospensione provvisoria dalla qualità di socio;
contestualmente, con ricorso cautelare, il Dr. Pt_1 richiedeva la sospensione della delibera 20.06.23, con provvedimento da emettersi inaudita altera parte. Il Tribunale, nel conseguente Procedimento Cautelare R.G. n. 9803/2023-1, rigettata la richiesta di sospensione inaudita altera parte, fissava l'udienza di discussione.
Con la comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio la convenuta
, domandando la riunione dei Procedimenti R.G. 8383/2023, 9803/2023 e 16287/2023 CP_1
(tutti relativi alle medesime Parti), in via preliminare di rito;
il rigetto delle avverse domande, nel merito.
Con ordinanza del 06.02.2024, il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione cautelare avanzata dall'attore, in considerazione dell'assenza di periculum in mora (il danno ex adverso lamentato appariva indimostrato e disarticolato ai fatti di causa) e di fumus boni iuris (il venir meno del rapporto fiduciario tra associazione e socio appariva giustificato dall'agire di quest'ultimo).
Nel giudizio di merito, d'altro canto, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissava pagina 2 di 4 l'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; concedendo termine sino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive e sostituendo l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Medio tempore, con reclamo, l'attore impugnava l'ordinanza di rigetto cautelare del 06.02.2024: con ordinanza del 16.04.2024, il Tribunale collegiale accoglieva il reclamo dell'attore, disponendo la sospensione cautelare del provvedimento associativo del 20.06.2023: in ragione della ritenuta inesistenza, in capo alla convenuta del potere di sospendere i propri soci. CP_1
Nel presente giudizio di merito, dunque, all'esito dell'udienza di discussione svolta in modalità di trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, si rileva, in via pregiudiziale di rito, l'infondatezza dell'eccezione della convenuta di difetto di interesse ad agire, in capo all'attore, in forza della successiva emanazione della delibera di sua esclusione dalla qualità di socio: quest'ultima è, pacificamente, tuttora oggetto di impugnazione, non essendo ancora stato definito, con sentenza passata in giudicato, il relativo giudizio di merito, pendente innanzi a diverso GI. di questo medesimo
Tribunale.
Nel merito, d'altro canto, essendo pacifica la sussistenza del potere di esclusione del socio, prevista espressamente dallo Statuto associativo, appare evidente che sussista, altresì, in capo agli organi deliberativi, il potere di sua sospensione, integrando uno strumento cautelare di anticipazione degli effetti del primo.
La sospensione, peraltro, non è contraria né alla legge né allo Statuto, non ponendosi in contrasto con alcuna norma imperativa: il Consiglio Direttivo è responsabile dell'ammissione e dell'esclusione dei Soci, nonché dell'andamento e della gestione dell'Associazione. In tal senso, la sospensione del Socio, seppure non espressamente prevista dallo Statuto, non confligge con esso, bensì appare implicitamente ricompresa nei poteri attribuiti al Consiglio Direttivo, in particolare, come detto, in quello di esclusione. Se le azioni del Socio sono percepite come dannose o contrarie agli obiettivi dell'Associazione, la sospensione appare una misura immediata necessaria, nelle more di un eventuale provvedimento di espulsione, purché esercitata nel rispetto dei limiti di quest'ultima, in particolare dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità e di buona fede oggettiva.
Nel caso di specie, appare evidente che la sospensione del Dr. abbia costituito rimedio Pt_1 necessario per preservare la continuità ed il sereno operare dell'Associazione. La delibera impugnata, invero, non è affatto priva di motivazione, bensì argomenta la decisione di sospendere l'attore dall'esercizio delle facoltà di socio sulla base del fatto, pacifico, che questi avesse già instaurato una precedente causa di impugnazione di una delibera assembleare della medesima associazione (RG 8383/2023), muovendo gravi censure all'approvazione del relativo bilancio, circostanza che avrebbe determinato una situazione di conflitto tra il socio e l' , pregiudicando la possibilità di CP_1 serena prosecuzione delle attività sociali e, in particolare, lo svolgimento delle attività di volontariato da parte dell'attore all'interno della compagine associativa, visto il venir meno del necessario rapporto di fiducia.
Il venir meno del rapporto fiduciario, peraltro, risulta giustificato, in primis, alla luce delle censure contenute nell'atto di citazione del precedente giudizio (RG 8383/2023), in cui vengono asserite:
- la falsità dell'ordine del giorno, per il mero fatto che in assemblea sarebbero stati trattati argomenti ulteriori rispetto a quelli elencati nella convocazione,
- l'inesistenza del bilancio approvato dall'assemblea, in quanto i soci non ne avrebbero ricevuto una copia, bensì avrebbero solo letto le relative slides illustrative proiettate nel corso della riunione, con conseguente richiesta, addirittura, di sospensione della delibera di approvazione del bilancio, circostanza che, evidentemente, si scontra con la serena prosecuzione dell'esercizio dell'attività di volontariato dell' resistente. CP_1 pagina 3 di 4 In secundis, si consideri che dette censure alla delibera di approvazione del bilancio sono risultate infondate, dato che il giudizio di merito RG 8383/23 si è concluso con sentenza (n. 1065/2024) di annullamento della delibera impugnata, esclusivamente per il fatto che il bilancio e la documentazione giustificativa delle entrate e uscite dell'associazione non fossero stati messi a disposizione del socio con congruo anticipo, rispetto all'assemblea di approvazione del bilancio. Le insinuazioni del Dr.
[...]
in ordine alla falsità della delibera assembleare ed alla materiale inesistenza del bilancio, dunque, Pt_1 risultano palesemente pretestuose.
Nell'audio inviato all'ex socio (cfr. doc. 5 della convenuta), in aggiunta, il Dr. Parte_2 Pt_1 ha espressamente minacciato di sabotare l'Associazione, offendendone i componenti e pianificando di contrastare le decisioni del Consiglio Direttivo, fino a farsi espellere e, quindi, di fondare un'associazione parallela, concorrente alla convenuta. E' pacifico, peraltro, che il Dr. abbia, Pt_1 in seguito, effettivamente fondato l'associazione Controparte_3
- c.f. – con sede in Castelfranco Veneto (TV), Via Abruzzo 10/C, creando, così,
[...] P.IVA_2 una realtà associativa parallela e concorrente a quella della convenuta.
Ne conseguono la fondatezza della rottura del rapporto fiduciario rilevata dal Consiglio Direttivo dell convenuta e, dunque, la legittimità della delibera di sospensione qui impugnata. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (interminabile a complessità bassa - sino ad euro 52.000,00), per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per quelle istruttoria e decisionale, vistane la semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta integralmente tutte le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta;
2) condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 5.261,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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