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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1094 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 5 novembre 2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 forza di procura in calce alla citazione, dall'avv. Paolo Perrone, nel cui studio ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: ); Controparte_1 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante rassegnate in citazione, alle quali la difesa ha fatto richiamo nelle note di trattazione per l'udienza del 28.11.2024: “... DISPORRE l'affido congiunto del minore con domicilio preferenziale e dunque con il Persona_1
collocamento dello stesso presso la madre, odierna appellante, sig.ra , Parte_1
nella casa coniugale, sita in Paola alla via delle Mimose n. 16, con facoltà di visita in favore del padre previo accordo tra i coniugi;
DISPORRE inoltre che l'appellato
versi direttamente a , entro il giorno cinque di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un assegno di € 150.00, rivalutabili secondo gli indici Istat, a favore di Per_ ciascuna figlia maggiorenne ( ed ), non ancora autosufficienti Per_3 economicamente, di € 200,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore Persona_1
e di € 50,00 a titolo di mantenimento personale della sig.ra
[...] Pt_1
”, confermare nel resto l'appellata sentenza n. 4/2024 del Tribunale di Paola.
[...]
Con la condanna, in ogni caso, dell'appellato al pagamento delle Controparte_1
spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. del Procuratore Generale: “... parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto la sentenza impugnata, sui punti censurati, è congruamente motivata”.
PREMESSA IN FATTO
con citazione ritualmente notificata, propone, in questa sede, appello Parte_1
avverso la sentenza n. n. 4/2024, emessa dal Tribunale di Paola in data 4.1.2024, pubblicata in data 8.1.2024, con la quale il giudice adito, definendo il giudizio di divorzio dalla medesima introdotto nei confronti dell'ex coniuge , Controparte_1
ha così statuito:
“- dispone che il figlio minore sia affidato a entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento prevalente presso il padre e regolamentazione del diritto di visita della madre secondo le modalità indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone che corrisponda, entro il giorno cinque di ogni mese Controparte_1
(mediante assegno, vaglia postale, bonifico o in contanti), alle figlie e Controparte_2
, a titolo di mantenimento delle stesse, la somma mensile di euro Persona_4
150,00 in favore di ciascuna, oltre rivalutazione monetaria automatica secondo gli indici Istat;
2 - dispone che provveda al mantenimento in via diretta del figlio Controparte_1
minore : Persona_1
- dispone che e contribuiscano nella rispettiva Controparte_1 Parte_1
Per_ misura del 70% e del 30% alle spese straordinarie occorrenti per i figli , e Per_3
, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 Per_1 contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale;
- assegna la casa coniugale, sita in Paola (Cs) alla via delle Mimose n. 16, a CP_1
affinché vi possa abitare con i figli;
[...]
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Parte_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.”.
A sostegno del mezzo l'appellante articola i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell'art. dall'art. 5, comma 6, della legge n.
898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987: lamenta l'appellante la non correttezza della sentenza gravata nella parte in cui è stato negato il proprio diritto a percepire l'assegno divorzile, assumendo, a fondamento della doglianza, la disparità reddituale tra essa istante e l'ex coniuge, l'assenza di occupazione lavorativa e l'essersi, durante il matrimonio, dedicata completamente alla famiglia;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter c.c. e dell'istituto in tema di assegnazione delle casa coniugale: l'appellante si duole della collocazione del figlio minore presso il padre al quale è stata assegnata la casa Per_1
coniugale, deducendo che il proprio allontanamento dal luogo di residenza – posto dal Tribunale a fondamento del menzionato collocamento – aveva carattere provvisorio, limitato a qualche settimana, sicché, rientrata in Paola, ella ben poteva continuare a prendersi cura dei figli e, segnatamente, del piccolo
; lamenta anche che il collocamento sia stato disposto senza il Per_1
preventivo ascolto del minore e che il padre nulla stia versando alle figlie maggiorenni.
Nella contumacia del convenuto la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
28.11.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve osservarsi, preliminarmente, che il presente grado di giudizio, in quanto soggetto a rito camerale, per come previsto dall'art. 4, co. 15, della l. n. 898 del 1970 (giacché iniziato in primo grado anteriormente alla riforma operata con D. Lgs 149/2022), avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso (al pari del giudizio di primo grado). Ciò nondimeno, per il principio di conservazione degli atti processuali, avendo la citazione i requisiti di contenuto, sotto il profilo della causa petendi e del petitum, richiesti per il ricorso, deve ritenersi sanato il vizio formale. E, tuttavia, proprio perché l'atto introduttivo tipico del presente grado di giudizio è il ricorso, è al deposito di detto atto introduttivo (coincidente con l'iscrizione della causa a ruolo) che occorre avere riguardo al fine di valutare la tempestività dell'impugnazione (cfr. tra le tante, Cass. n. 21161 del
13.10.2011: “Nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale, onde
l'impugnazione va proposta con ricorso e non con atto di citazione, che resta peraltro ammissibile, purché, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sia non soltanto notificato, ma altresì depositato in cancelleria, con l'iscrizione della causa al ruolo”).
Per come affermato, ancor più chiaramente, dalla giurisprudenza di legittimità più recente anche in relazione al giudizio di separazione, anch'esso soggetto, in appello, al rito camerale “in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l'art. 23 l. n. 74 del 1987, in forza del quale “l'appello è deciso in camera di consiglio”, postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325
e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio. Nondimeno, ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo
4 deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge” (Cass. n. 403 del 10.01.2019).
Nella fattispecie, dunque, considerato che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 8 gennaio 2024, l'appellante avrebbe dovuto depositare la citazione (e, quindi, iscrivere a ruolo la causa) entro l'8 luglio 2024 (6 mesi dal deposito della sentenza appellata ex art. 327 c.p.c.). Tanto non è avvenuto, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 16 luglio 2024.
L'appello è, quindi, inammissibile in quanto tardivo.
La pronuncia in rito, considerata la contumacia dell'appellato, impone la declaratoria di irripetibilità delle spese anticipate dall'appellante.
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Paola 4/2024, pubblicata in data 8.1.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. dichiara irripetibili le spese processuali anticipate dall'appellante;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
5 d'Appello di Catanzaro del 10.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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