Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/1978, n. 1108
CASS
Sentenza 6 marzo 1978

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Qualora un gruppo di condomini chieda la cessazione di immissioni moleste provenienti da un locale adibito ad Esercizio commerciale sito nel medesimo edificio in condominio e il giudice disponga l'esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle denunciate immissioni, deve esser disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti quei condomini, estranei al giudizio, le cui proprieta individuali riceverebbero pregiudizio dall'esecuzione delle opere stesse. (nella specie, i giudici di appello avevano disposto l'esecuzione di opere idonee ad eliminare le immissioni stesse - costruzione di canna fumaria lungo la parete esterna dell'edificio - ma avevano rigettato l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini rimasti estranei al giudizio, limitandosi a disporre che le opere venissero eseguite "salva l'opposizione degli altri condomini aventi diritto").*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/1978, n. 1108
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1108
    Data del deposito : 6 marzo 1978

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