Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano ed al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione per l'aiuto alimentare, aperti alla firma a Washington il 25 marzo 1975.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano ed al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione per l'aiuto alimentare, aperti alla firma a Washington il 25 marzo 1975.