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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2455/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2455/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to BUCCI GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to RAUCCI ANGELO;
CP_1
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.12.2024. Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise (CE) il 22.09.2001 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli ( il 19.02.2003), (il 31.03.2005) e (il 19.04.2011). _1 ER Per_3
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 4818/2016 del
21.03.2016 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Chiedeva, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuto tra le parti;
di regolamentare il diritto di visita padre-figli; di disporre a carico del padre un assegno di mantenimento, in favore dei tre figli, della somma mensile di euro 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla somma di euro 150,00 quale contributo per parte delle spese sostenute dalla ricorrente per il canone di locazione e per le utenze;
che la casa coniugale restasse nella disponibilità di parte resistente.
Si costituiva il resistente, il quale, non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma si opponeva alla richiesta della ricorrente in merito al contributo per il mantenimento dei tre figli e, pertanto, chiedeva che il Tribunale disponesse a suo carico la somma complessiva di €200,00 mensili quale contributo al mantenimento in favore dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 20.09.2018 il Presidente, sentite le parti, confermava la disciplina della separazione e fissava l'udienza per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Nel corso del giudizio, con sentenza del 12.05.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pronunciava, in via non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Marcianise (CE) il 22.09.2001 tra e;
con separata ordinanza la Parte_1 CP_1
causa veniva rimessa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
All'udienza dell'8.03.2022 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva disporsi accertamenti reddituali sulla situazione patrimoniale del resistente ed in particolar modo sull'attività svolta da quest'ultimo presso la società M. & Servizi integrati s.r.l.s.; il difensore, per parte resistente, rappresentava che non vi erano prove della partecipazione sociale del suo assistito presso la predetta società. Insisteva, inoltre, per l'escussione del figlio minore e rappresentava che
[...]
viveva stabilmente con il padre dal mese di novembre 2021 e che il padre versava alla Per_4 GL la somma mensile di € 200,00 su una Postepay intestata alla stessa. Il difensore di parte _1
ricorrente non contestava che il figlio fosse andato a vivere dal padre, ma contestata ER
l'assolvimento degli obblighi materiali nei confronti della GL . Il giudice disponeva che la _1
Guardia di Finanza di Marcianise effettuasse gli accertamenti sulla situazione reddituale e patrimoniale di e trasmettesse la relazione al Tribunale entro il 30.6.2022. CP_1
Era espletata istruttoria anche con l'escussione di un teste di parte ricorrente.
All'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note con le quali le parti si riportavano ai propri atti introduttivi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale, parte ricorrente, rappresentava che la GL aveva raggiunto la _1
maggiore età e aveva intrapreso una convivenza more uxorio mentre il figlio ER
maggiorenne e convivente con il padre dal 2021, aveva raggiunto l'autosufficienza economica.
Pertanto, concludeva chiedendo disporsi a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro
500,00 mensili in favore della sola GL oltre al 50% delle spese straordinarie;
di Per_3
regolamentare il diritto di visita padre-GL; nulla per la casa coniugale.
Con comparsa conclusionale, parte resistente, concludeva chiedendo disporsi a carico della ricorrente il contributo al 50% delle spese straordinarie per il figlio maggiorenne e non ER
economicamente indipendente;
l'affido condiviso della GL ad entrambi genitori con Per_3
collocamento paritario tra gli stessi e per l'effetto disporre il mantenimento diretto della minore oltre al 50% delle spese straordinarie. Precisava, inoltre, che in sede di separazione era stato stabilito a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei tre figli di euro 350,00 mensili. Pertanto, in caso di rifiuto della richiesta di mantenimento diretto da parte dei genitori in favore della GL
, chiedeva disporsi a suo carico un importo non superiore a euro 150,00 mensili. Per_3
Orbene, in ragione della sentenza non definitiva di divorzio emessa nel corso del presente giudizio, il Collegio è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle statuizioni accessorie.
Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine all'affido e al diritto di visita dei figli _1
e atteso il raggiungimento della maggiore età da parte degli stessi. ER
Quanto alla GL minore , rilevato che non sussistono i presupposti per derogare alla regola Per_3
generale dell'affido condiviso, tra l'altro non contestato, e che la stessa è sempre stata collocata presso la residenza materna, questo Collegio ritiene opportuno confermare la disciplina della separazione, ovvero, la minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_3
collocazione prevalente presso la madre. In ordine al diritto di visita, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della GL minore con il padre alle esigenze di vita e di relazione della minore, il
Tribunale ritiene di confermare la disciplina della separazione. Pertanto, il padre terrà la GL con sé tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 15.00 alle ore 20.00; la minore trascorrerà con il padre un weekend ogni quindici giorni dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Il tutto compatibilmente con gli orari di scuola della minore e di lavoro dei genitori.
Durante le festività natalizie il signor avrà con sé la GL minore per cinque giorni CP_1
consecutivi tra Natale e Capodanno o tra Capodanno e l'Epifania. Per le festività pasquali la minore resterà con la madre un anno dal giovedì al Sabato Santo e con il padre dalla domenica di Pasqua al martedì successivo, viceversa per l'anno seguente e così di seguito. Per le vacanze estive, il signor avrà con sé la GL per 30 giorni, divisi in due periodi di 15 giorni consecutivi CP_1 Per_3
(a sua scelta) nei mesi di giugno, luglio e agosto, compatibilmente con la chiusura delle scuole. Tale periodo sarà concordato entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. La minore trascorrerà ad anni alterni gli onomastici ed i compleanni col padre o con la madre.
Quanto alla casa coniugale, nulla si dispone atteso che le parti sono andate a vivere altrove.
In relazione all'assegno di mantenimento in favore dei figli, occorre osservare quanto segue. Parte ricorrente nel ricorso introduttivo chiedeva disporsi a carico del resistente, quale genitore non collocatario, un assegno mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio). Con comparsa conclusionale, la ricorrente rappresentava che la situazione familiare era mutata poiché la GL
(nata il [...]) aveva intrapreso una convivenza more uxorio mentre il figlio _1 ER
(nato il [...]), viveva presso il padre ed era divenuto economicamente autosufficiente.
Chiedeva disporsi a carico del padre, quale contributo al mantenimento per la sola GL minore
, l'importo mensile di euro 500,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat oltre al Per_3
pagamento del 50% delle spese straordinarie. Parte resistente, invece, non contestava quanto affermato da controparte in merito alla GL ma chiedeva, in via principale, disporsi il _1
collocamento paritario della GL con mantenimento diretto della stessa e l'obbligo per la Per_3
resistente di contribuire al solo pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio
. In via subordinata, in caso di rifiuto della predetta richiesta, chiedeva disporsi a carico ER
della ricorrente l'obbligo di versare in favore del figlio maggiorenne ma non ER
economicamente indipendente, un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili e disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della GL di importo non superiore Per_3
ad euro 150,00 mensili. Orbene, nulla si dispone per la GL in quanto entrambe le parti hanno confermato che la _1
stessa ha abbandonato la casa materna per intraprendere una convivenza more uxorio.
Per quanto concerne il figlio anche se parte resistente nulla ha rappresentato in merito ER
al percorso di studi o professionale eventualmente intrapreso dal figlio, né ha dedotto specifiche ragioni che ostacolano il suo ingresso nel mondo del lavoro, occorre rilevare che lo stesso ha raggiunto da poco la maggiore età. Ciò premesso, alla luce delle condizioni economiche della ricorrente, la quale ha dichiarato di essere disoccupata e di percepire un reddito di inclusione di euro
461,00 mensili;
rilevato, inoltre, che il resistente ha rappresentato che la madre ha sempre recepito per intero l'assegno unico per i figli e , circostanza non contestata dalla ricorrente, ER Per_3
questo Collegio, stima equa la somma di euro 150,00 dovuta dalla madre, quale genitore non collocatario, a titolo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente anche in ragione del fatto che è ragionevole presumere il suo inserimento a breve nel mondo del lavoro. L'assegno dovrà essere corrisposto al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del
50% alle spese d'istruzione, mediche e sportive.
Quanto al mantenimento della GL minore , atteso, da un lato, che devono considerarsi Per_3
accresciute le esigenze di vita della minore;
tenuto conto, dall'altro, della situazione patrimoniale del resistente, il quale ha più volte sostenuto di essere disoccupato e di svolgere lavori saltuari, circostanza confermata dalla guardia di finanza di Marcianise che depositava relazione in data
28.6.2022 con la quale era dichiarato che il sig. non risultava percepire redditi;
lette le ultime CP_1
certificazioni Isee allegate (anno 2023: euro 7400,00; 2024: euro 7050,00; 2025: euro 6700,00); questo Collegio, ritiene congrua la somma di euro 300,00 dovuta dal padre a titolo di mantenimento in favore della GL. L'assegno dovrà essere corrisposto alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese d'istruzione, mediche e sportive.
L'accoglimento parziale delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• Dispone l'affido condiviso della GL ad entrambi i genitori con collocazione Per_3
privilegiata presso la madre;
• Disciplina il diritto di visita come indicato in parte motiva;
• Nulla per la casa coniugale;
• Pone a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad ER
euro 150,00 mensili da versare al resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della GL minore pari ad euro 300,00 mensili da versare alla ricorrente, Per_3
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli e (si richiama il Protocollo del ER Per_3
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere);
• Spese di lite compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del 7/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2455/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to BUCCI GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to RAUCCI ANGELO;
CP_1
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.12.2024. Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcianise (CE) il 22.09.2001 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli ( il 19.02.2003), (il 31.03.2005) e (il 19.04.2011). _1 ER Per_3
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa n. 4818/2016 del
21.03.2016 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Chiedeva, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuto tra le parti;
di regolamentare il diritto di visita padre-figli; di disporre a carico del padre un assegno di mantenimento, in favore dei tre figli, della somma mensile di euro 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla somma di euro 150,00 quale contributo per parte delle spese sostenute dalla ricorrente per il canone di locazione e per le utenze;
che la casa coniugale restasse nella disponibilità di parte resistente.
Si costituiva il resistente, il quale, non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma si opponeva alla richiesta della ricorrente in merito al contributo per il mantenimento dei tre figli e, pertanto, chiedeva che il Tribunale disponesse a suo carico la somma complessiva di €200,00 mensili quale contributo al mantenimento in favore dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 20.09.2018 il Presidente, sentite le parti, confermava la disciplina della separazione e fissava l'udienza per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Nel corso del giudizio, con sentenza del 12.05.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pronunciava, in via non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Marcianise (CE) il 22.09.2001 tra e;
con separata ordinanza la Parte_1 CP_1
causa veniva rimessa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
All'udienza dell'8.03.2022 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva disporsi accertamenti reddituali sulla situazione patrimoniale del resistente ed in particolar modo sull'attività svolta da quest'ultimo presso la società M. & Servizi integrati s.r.l.s.; il difensore, per parte resistente, rappresentava che non vi erano prove della partecipazione sociale del suo assistito presso la predetta società. Insisteva, inoltre, per l'escussione del figlio minore e rappresentava che
[...]
viveva stabilmente con il padre dal mese di novembre 2021 e che il padre versava alla Per_4 GL la somma mensile di € 200,00 su una Postepay intestata alla stessa. Il difensore di parte _1
ricorrente non contestava che il figlio fosse andato a vivere dal padre, ma contestata ER
l'assolvimento degli obblighi materiali nei confronti della GL . Il giudice disponeva che la _1
Guardia di Finanza di Marcianise effettuasse gli accertamenti sulla situazione reddituale e patrimoniale di e trasmettesse la relazione al Tribunale entro il 30.6.2022. CP_1
Era espletata istruttoria anche con l'escussione di un teste di parte ricorrente.
All'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note con le quali le parti si riportavano ai propri atti introduttivi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale, parte ricorrente, rappresentava che la GL aveva raggiunto la _1
maggiore età e aveva intrapreso una convivenza more uxorio mentre il figlio ER
maggiorenne e convivente con il padre dal 2021, aveva raggiunto l'autosufficienza economica.
Pertanto, concludeva chiedendo disporsi a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro
500,00 mensili in favore della sola GL oltre al 50% delle spese straordinarie;
di Per_3
regolamentare il diritto di visita padre-GL; nulla per la casa coniugale.
Con comparsa conclusionale, parte resistente, concludeva chiedendo disporsi a carico della ricorrente il contributo al 50% delle spese straordinarie per il figlio maggiorenne e non ER
economicamente indipendente;
l'affido condiviso della GL ad entrambi genitori con Per_3
collocamento paritario tra gli stessi e per l'effetto disporre il mantenimento diretto della minore oltre al 50% delle spese straordinarie. Precisava, inoltre, che in sede di separazione era stato stabilito a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei tre figli di euro 350,00 mensili. Pertanto, in caso di rifiuto della richiesta di mantenimento diretto da parte dei genitori in favore della GL
, chiedeva disporsi a suo carico un importo non superiore a euro 150,00 mensili. Per_3
Orbene, in ragione della sentenza non definitiva di divorzio emessa nel corso del presente giudizio, il Collegio è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle statuizioni accessorie.
Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine all'affido e al diritto di visita dei figli _1
e atteso il raggiungimento della maggiore età da parte degli stessi. ER
Quanto alla GL minore , rilevato che non sussistono i presupposti per derogare alla regola Per_3
generale dell'affido condiviso, tra l'altro non contestato, e che la stessa è sempre stata collocata presso la residenza materna, questo Collegio ritiene opportuno confermare la disciplina della separazione, ovvero, la minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_3
collocazione prevalente presso la madre. In ordine al diritto di visita, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della GL minore con il padre alle esigenze di vita e di relazione della minore, il
Tribunale ritiene di confermare la disciplina della separazione. Pertanto, il padre terrà la GL con sé tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 15.00 alle ore 20.00; la minore trascorrerà con il padre un weekend ogni quindici giorni dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Il tutto compatibilmente con gli orari di scuola della minore e di lavoro dei genitori.
Durante le festività natalizie il signor avrà con sé la GL minore per cinque giorni CP_1
consecutivi tra Natale e Capodanno o tra Capodanno e l'Epifania. Per le festività pasquali la minore resterà con la madre un anno dal giovedì al Sabato Santo e con il padre dalla domenica di Pasqua al martedì successivo, viceversa per l'anno seguente e così di seguito. Per le vacanze estive, il signor avrà con sé la GL per 30 giorni, divisi in due periodi di 15 giorni consecutivi CP_1 Per_3
(a sua scelta) nei mesi di giugno, luglio e agosto, compatibilmente con la chiusura delle scuole. Tale periodo sarà concordato entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. La minore trascorrerà ad anni alterni gli onomastici ed i compleanni col padre o con la madre.
Quanto alla casa coniugale, nulla si dispone atteso che le parti sono andate a vivere altrove.
In relazione all'assegno di mantenimento in favore dei figli, occorre osservare quanto segue. Parte ricorrente nel ricorso introduttivo chiedeva disporsi a carico del resistente, quale genitore non collocatario, un assegno mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio). Con comparsa conclusionale, la ricorrente rappresentava che la situazione familiare era mutata poiché la GL
(nata il [...]) aveva intrapreso una convivenza more uxorio mentre il figlio _1 ER
(nato il [...]), viveva presso il padre ed era divenuto economicamente autosufficiente.
Chiedeva disporsi a carico del padre, quale contributo al mantenimento per la sola GL minore
, l'importo mensile di euro 500,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat oltre al Per_3
pagamento del 50% delle spese straordinarie. Parte resistente, invece, non contestava quanto affermato da controparte in merito alla GL ma chiedeva, in via principale, disporsi il _1
collocamento paritario della GL con mantenimento diretto della stessa e l'obbligo per la Per_3
resistente di contribuire al solo pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio
. In via subordinata, in caso di rifiuto della predetta richiesta, chiedeva disporsi a carico ER
della ricorrente l'obbligo di versare in favore del figlio maggiorenne ma non ER
economicamente indipendente, un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili e disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della GL di importo non superiore Per_3
ad euro 150,00 mensili. Orbene, nulla si dispone per la GL in quanto entrambe le parti hanno confermato che la _1
stessa ha abbandonato la casa materna per intraprendere una convivenza more uxorio.
Per quanto concerne il figlio anche se parte resistente nulla ha rappresentato in merito ER
al percorso di studi o professionale eventualmente intrapreso dal figlio, né ha dedotto specifiche ragioni che ostacolano il suo ingresso nel mondo del lavoro, occorre rilevare che lo stesso ha raggiunto da poco la maggiore età. Ciò premesso, alla luce delle condizioni economiche della ricorrente, la quale ha dichiarato di essere disoccupata e di percepire un reddito di inclusione di euro
461,00 mensili;
rilevato, inoltre, che il resistente ha rappresentato che la madre ha sempre recepito per intero l'assegno unico per i figli e , circostanza non contestata dalla ricorrente, ER Per_3
questo Collegio, stima equa la somma di euro 150,00 dovuta dalla madre, quale genitore non collocatario, a titolo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente anche in ragione del fatto che è ragionevole presumere il suo inserimento a breve nel mondo del lavoro. L'assegno dovrà essere corrisposto al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del
50% alle spese d'istruzione, mediche e sportive.
Quanto al mantenimento della GL minore , atteso, da un lato, che devono considerarsi Per_3
accresciute le esigenze di vita della minore;
tenuto conto, dall'altro, della situazione patrimoniale del resistente, il quale ha più volte sostenuto di essere disoccupato e di svolgere lavori saltuari, circostanza confermata dalla guardia di finanza di Marcianise che depositava relazione in data
28.6.2022 con la quale era dichiarato che il sig. non risultava percepire redditi;
lette le ultime CP_1
certificazioni Isee allegate (anno 2023: euro 7400,00; 2024: euro 7050,00; 2025: euro 6700,00); questo Collegio, ritiene congrua la somma di euro 300,00 dovuta dal padre a titolo di mantenimento in favore della GL. L'assegno dovrà essere corrisposto alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese d'istruzione, mediche e sportive.
L'accoglimento parziale delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• Dispone l'affido condiviso della GL ad entrambi i genitori con collocazione Per_3
privilegiata presso la madre;
• Disciplina il diritto di visita come indicato in parte motiva;
• Nulla per la casa coniugale;
• Pone a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad ER
euro 150,00 mensili da versare al resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della GL minore pari ad euro 300,00 mensili da versare alla ricorrente, Per_3
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli e (si richiama il Protocollo del ER Per_3
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere);
• Spese di lite compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del 7/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso