Articolo 13 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 12Articolo 14
Versione
11 marzo 1989
Art. 13. (Attribuzioni del presidente del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine) 1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da latre norme, ovvero dal consiglio.
2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.
Entrata in vigore il 11 marzo 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente