Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 1313/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1313/2023 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Martelli e dall'avv. Mauro Vergano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, via Principi d'Acaja n. 44;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), in persona del Presidente pro tempore, che agisce in CP_1 P.IVA_1
proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.,
rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Morreale, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede CP_1
di Torino.;
CONVENUTO
E contro
; Controparte_3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento del danno
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“-accertato e dichiarato che in dipendenza della domanda di riscatto contributivo proposta dalla ricorrente a RC , dapprima in data 9/10/2014. e poi in data 26/8/2020 e le successive richieste da CP_ parte di RC ad del calcolo della contribuzione inerente la ricorrente esistente presso le CP_ gestioni lavoratori subordinati e ex INPDAP dipendenti pubblici, l' ha fatto pervenire tali dati
1
corrispondenti a tali contributi ad RC, la convenuta vi ha provveduto soltanto dopo ulteriori 150 CP_ giorni;
che tali tempistiche superano sia la previsione della tabella redatta dall' ed allegata alla delibera 111 del 21/12/20 dell'Ente e comunque ai principi stabiliti dall'art. art.1 legge 7/8/1990 n.241, nonchè dalla precedente normativa, e che costituiscono violazione dei principi di diligenza;
che in
dipendenza di tali ingiustificati ritardi la ricorrente non ha potuto percepire le mensilità di pensione che le sarebbero spettate in caso di tempestiva ricongiunzione e cioè quelle che sarebbero maturate dal
Settembre 2021 all'Aprile 2022 compresi oltre ai ratei di 13a per un importo totale di €20.730,92; CP_
-dichiarare conseguentemente l' tenuto e conseguentemente condannarlo a risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale da lei subito in conseguenza del comportamento negligente ed illegittimo dell'Ente, nella somma di €20.730,92 o in quella eventualmente diversa, anche superiore accertanda in corso di causa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione dei ratei, sino al loro pagamento.
Con il favore delle spese”;
per l' : CP_1
“- Autorizzare la chiamata in causa del con conseguente rinvio dell'udienza per Controparte_3
consentire la chiamata in giudizio.
- In ogni caso rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.2.2023 l'arch. ha esposto: Parte_1
- di avere maturato contributi presso IN sin dall'1.7.1983 essendo iscritta sin dal 29.6 dello stesso anno all'Albo degli Architetti della Provincia di
Torino;
- di avere maturato altresì contributi tra il mese di novembre 1985 e il mese di ottobre 1994 presso l' e presso l'INPDAP in relazione all'attività di CP_1
insegnamento svolta, rispettivamente, come supplente temporanea e come supplente con contratto annuale;
- di avere ottenuto il 7.12.2015 il riscatto della laurea;
- di avere presentato il 9.10.2014 ad IN prima domanda di ricongiunzione della contribuzione accreditata presso (sia nella gestione CP_1
diretta che nella gestione ex INPDAP), domanda poi archiviata;
- di avere ripresentato la domanda di ricongiunzione il 26.8.2020 ad
IN, la quale ha a sua volta richiesto:
2 ➢ con lettera 14.9.2020 all' “gli elementi necessari per istruire la CP_1 domanda della sig.ra ” (doc. 15); Pt_1
➢ con lettera 7.1.2021 all' di fornire gli elementi Controparte_5
necessari per istruire la pratica (doc. 18)
➢ con lettera 16.4.2021 all' ulteriore sollecito CP_5 Controparte_5
(doc. 19);
➢ con lettera 28.5.2021 all' , sollecito per l'invio Controparte_6
della documentazione necessaria per la ricongiunzione (doc. 20)
➢ Con lettera 11.6.2021 all' PUBBLICI Controparte_7
ulteriore sollecito di trasmissione dei conteggi (doc. 22); seguivano ulteriori solleciti a – gestione dipendenti pubblici e all' CP_1 Controparte_5
di Torino (docc. 24, 25 e 26).
[...]
La ricorrente documenta, inoltre,
➢ di avere presentato il 6.7.2021 domanda a IN di pensionamento, domanda poi accolta il 24.8.2021 con riserva, da parte di IN di individuazione della decorrenza all'esito dell'iter di ricongiunzione (doc. 37);
➢ di avere ricevuto dall' il provvedimento che Controparte_8
dispone il versamento dei contributi maturati nella gestione pubblica in favore di IN ex art. 1 l. n. 45/1990 in data 11.11.2021;
➢ che IN in data 20.12.2021 ha trasmesso all'
[...]
l'accettazione della ricongiunzione da parte Controparte_9
dell'arch. con domanda di versamento dei contributi (doc. 31); Pt_1
➢ di avere ottenuto il provvedimento di liquidazione della pensione in data
16.6.2022 con decorrenza dal 7.4.2022;
➢ di avere ricevuto comunicazione 12.5.2022 da parte di IN (doc.
38) nella quale si afferma che il requisito pensionistico è stato maturato dalla ricorrente solo in data 7.4.2022, giorni in cui l Controparte_5
di Torino ha trasferito i contributi a IN.
La ricorrente sostiene che se l' avesse tempestivamente comunicato a CP_1
IN gli elementi necessari per l'istruzione della pratica e, poi, trasferito i contributi presso le sue gestioni (pubblica e privata) a IN, il requisito contributivo per la pensione sarebbe maturato l'1.9.2021.
3 Il ritardo avrebbe invece causato la perdita dei ratei di pensione da settembre 2021 ad aprile 2022 (con danno quantificato in euro 20.730,92) e agisce pertanto in giudizio nei confronti dell' , ritenuto responsabile del danno. CP_1
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , non contestando i fatti dedotti dalla CP_1
ricorrente, ma ritenendo che unico responsabile di ogni eventuale danno accertato debba ritenersi il , di cui ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in Controparte_3
causa.
Con ordinanza 2.11.2023, notificata a cura della cancelleria, è stata autorizzata la chiamata in causa del , il quale non si è costituito nel presente Controparte_3
giudizio, restando contumace.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi indicati dalle parti.
1.
Parte ricorrente fonda la propria domanda sul mancato rispetto, da parte dell' , dei CP_1
termini di legge nell'adozione dei provvedimenti necessari per la ricongiunzione presso
IN dei contributi maturati presso le gestioni . CP_1
L' si difende ritenendo che ogni eventuale danno patito dalla ricorrente debba CP_1 imputarsi “al ritardo nelle comunicazioni da parte del ”. Controparte_3
Tenuto conto della normativa di settore, dall'esame della documentazione in atti e delle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del processo, al fine di individuare i soggetti responsabili del danno si procede ad illustrare i distinti istituti previdenziali della ricongiunzione e della costituzione della posizione assicurativa.
2.
2.1 La ricongiunzione richiesta dal libero professionista
Nel caso di specie la disciplina della ricongiunzione si rinviene nella L. 5 marzo 1990,
n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), applicabile anche alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione richiesta dal “libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista” (art. 1, comma 2, della citata L. n. 45 del 1990).
4 Il legislatore, all'art. 4, disciplina gli adempimenti gestionali e i criteri di trasferimento:
“
1. Per gli effetti di cui agli artt. 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa
e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.
2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'art. 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'art. 1.
3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.
4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri: a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;
b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento;
non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;
c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi;
il trasferimento si
5 effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.
5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.
6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta".
L'art. 5 della L. n. 45 del 1990 chiarisce che “le norme per la determinazione del diritto
e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa”.
La legge, per effetto della rituale domanda dell'interessato, sancisce specifici obblighi per la gestione previdenziale presso cui s'intende accentrare la posizione assicurativa.
Obblighi di richiesta alla gestione di provenienza, obblighi d'interlocuzione con la parte istante, in un quadro improntato alla leale collaborazione tra le due gestioni (Cass. civ. sez. lav., 21/09/2023, n. 27049).
La procedura di ricongiunzione si è articolata, nella fattispecie in esame, in due fasi:
- in un primo momento IN ha domandato all' “tutti gli CP_1
elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto” (domanda inviata il 14.9.2020) e l' avrebbe dovuto fornire tali elementi nel termine di 90 giorni (art. 4 co. CP_1
1 l.n. 45/1990);
è documentato che l' ha invece fornito gli elementi relativi alla gestione CP_1
privata solo in data 3.6.2021 e limitatamente ai contributi maturati nella gestione privata dell' , ben oltre i 90 giorni di legge;
CP_1
è altresì documentato che i dati relativi ai contributi maturati alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, anteriormente all'istituzione del INPDAP e alla istituzione del relativo fondo per i dipendenti pubblici, sono stati trasmessi a IN, non dall' , bensì direttamente dall'Ufficio CP_1
6 Scolastico Regionale di Torino in data 11.11.2021, anche in questo caso ben oltre il termine di 90 giorni di legge;
- una volta ottenuti i dati relativi alla contribuzione maturata dalla ricorrente e ricongiungibile, IN ha trasmesso il 7.12.2021 all'arch. il Pt_1
prospetto di ricongiunzione, dalla stessa accettata a stretto giro il 12.12.2021
(ricongiunzione contributiva gratuita); ottenuta l'accettazione dell'arch. IN ha dunque richiesto Pt_1 all' e all' di Torino il versamento dei CP_1 Controparte_8
contributi, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 4 co. 6 l. n. 46/1990, nel termine di
60 giorni dalla richiesta;
il primo versamento, quello dell'USR, è avvenuto il 7.4.2022; il secondo, da parte dell' , è avvenuto il 7.6.2022, in entrambi i casi ben oltre il termine CP_1
di 60 giorni di legge.
La procedura imponeva all' due oneri: quello di fornire le informazioni relative CP_1
alla posizione contributiva, e quello successivo di effettuare il versamento della contribuzione in favore di RC.
2.2 Costituzione della posizione assicurativa
In ragione delle dichiarazioni rese dalla funzionaria all'udienza del 22.1.2025, CP_1
circa l'imputabilità all' del mancato trasferimento della Controparte_8
contribuzione versata in CTPS, in violazione di quanto previsto dalla l. n. 322/1958, si osserva quanto segue.
La legge 2 aprile 1958, n. 322 disponeva (prima della sua abrogazione):
“In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, le vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione”.
7 Il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124 (costituzione della posizione assicurativa), stabilisce che:
“Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato”.
In base a detta norma, al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge, si costituisce
CP_ ope legis la posizione assicurativa presso l' ed i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di previdenza esclusiva all' CP_10
lavoratori dipendenti, così come letteralmente previsto, e non presso altri Fondi
[...]
pensionistici (Cass. civ. sez. lav., 01/04/2025, n. 8549).
Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti all'epoca dei fatti di causa, essendo state abrogate espressamente solo con la L. n. 122 del 2010, art. 12, undecies, a seguito della quale il trasferimento è di regola anch'esso sempre oneroso e può verificarsi nelle ipotesi previste dalla ricongiunzione (L. n. 29 del 1979, art. 1).
2.3 Differenze tra costituzione della posizione assicurativa e ricongiunzione
Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità:
“la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla L. n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell'ordinamento speciale il trasferimento nell'ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l'assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell'attività lavorativa;
5. a differenza della normale ricongiunzione - che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda - il trasferimento della posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio
8 comportante l'iscrizione all'ordinamento speciale;
2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio nè i requisiti anagrafici nè quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale;
6. inoltre, a differenza della ricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa può avvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti
CP_ dell (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che
l'interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici);
7. l'indicata facoltà, completamente gratuita per l'interessato, regolata dalla L. n.
322 del 1958, art. 1, è stata poi abrogata a far data dal 31 luglio 2010 dalla L. n.
122 del 2010, art. 12;
8. a seguito del predetto intervento normativo per quanto riguarda gli iscritti presso i fondi esclusivi dell'AGO (ovvero i dipendenti pubblici) la regola della CP_ costituzione della posizione assicurativa presso l trova ancora applicazione, pertanto, con esclusivo riguardo alle seguenti situazioni: 1) per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa Stato, CTPS (per i quali la costituzione della posizione assicurativa opera d'ufficio), per le cessazioni avvenute entro la data del 30 luglio
2010; 2) per gli altri dipendenti pubblici, iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e
CPUG (per i quali la costituzione della posizione assicurativa opera soltanto su domanda), per le cessazioni dal servizio avvenute entro il 30 luglio 2010, ancorchè sia presentata domanda di costituzione successivamente al 30 luglio
CP_ 2010 (L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 238; Circ. 120/2013); 3) per i lavoratori iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato (per i quali la costituzione della posizione assicurativa operava d'ufficio), per le cessazioni avvenute entro la data del 30 luglio 2010” (Cass. civ. sez. lav., 30/07/2019, n. 20522).
In proposito, vanno tuttavia distinti, ai fini che qui rilevano, il profilo “contabile” di indicazione, nella gestione , dei contributi maturati presso l'amministrazione dello CP_1
Stato e il profilo “materiale” di effettivo versamento dei contributi da parte dell'amministrazione dello Stato in favore dell' . CP_1
9
3.
Fatta questa premessa generale sul quadro normativo sotteso al diritto della ricorrente alla ricongiunzione dei contributi, occorre verificare:
- gli effetti, sulla domanda della ricorrente, della chiamata in causa del terzo svolta dalla parte convenuta;
- se sussista una responsabilità dell' , nei cui confronti la ricorrente ha CP_1
proposto in via esclusiva la domanda di risarcimento;
- se sussista una responsabilità del , chiamato in causa Controparte_3 dall' . CP_1
3.1 L'estensione della domanda nei confronti del terzo chiamato
In ordine agli effetti della chiamata in causa del Controparte_3 su istanza dell' , si richiama l'orientamento giurisprudenziale che afferma che CP_1
“quando il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nella ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra; e pure ove l'attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (Cass. 13 aprile 1995 n. 4259; 24 gennaio 1997 n.
722 ex plurimis)” (Cass. civ. sez. III, 31/07/2002, n. 11366).
3.2 La responsabilità dell' CP_1
Parte ricorrente fonda la responsabilità dell' per il danno subìto a causa del ritardo CP_1
nella ricongiunzione sulla violazione dell'art. 4 co. 1 L. n. 45/1990 che imponeva all' di fornire a IN entro 90 giorni dalla richiesta tutti gli elementi CP_1
necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto;
ed entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della proposta di ricongiunzione, il versamento dei contributi da ricongiungere.
Preliminarmente, occorre qualificare come contrattuale l'eventuale responsabilità dell' nei confronti dell'assicurato da inadempimento degli obblighi di correttezza e CP_1
10 buona fede nell'esercizio delle funzioni assegnate dalla legge nonché degli obblighi espressamente posti a carico dell'ente a tutela di un diritto soggettivo dell'assicurato (in generale, Cass. civ. sez. un., 28/04/2020, n. 8236; con specifico riferimento all' , si CP_1
v. Cassazione civile sez. lav., 03/10/2017, n. 23050 nel caso di responsabilità dell' CP_1
da certificazione inesatta dalla posizione contributiva).
Ciò detto, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità in capo all' , CP_1 occorre compiere un'indagine:
1) sull'esistenza di un obbligo giuridico ad adempiere;
2) sulla esistenza di un pregiudizio economico risarcibile;
3) e soprattutto sul collegamento tra ritardo e danno, e tra danno e "imputabilità " dell'Ente previdenziale (Cass. civ. sez. lav., 03/03/1988, n. 2233).
Nel caso di specie, gli obblighi dell' di fornire a IN entro 90 giorni CP_1
dalla richiesta le informazioni necessarie per la ricongiunzione dei periodi contributivi e di effettuare il versamento dei contributi entro 60 giorni si rinvengono nel citato art. 4 l.
n. 45/1990.
È pacifico il pregiudizio patrimoniale subito dalla ricorrente ed il nesso di causa, poiché la ricorrente avrebbe maturato tutti i requisiti per la pensione anticipata con decorrenza dall'1.9.2021, ove fossero state effettuate tempestivamente le comunicazioni di legge e ove fossero stati versati i contributi a INARACASSA, avendo, per contro ottenuto la pensione solo con decorrenza da maggio 2022.
Sul nesso di causa tra condotta dell' e ritardo nella percezione della pensione si CP_1
precisa quanto segue.
3.2.1 Il ritardo nella comunicazione delle informazioni sulla posizione contributiva
RC ha inoltrato all' la richiesta di informazioni ex art. 4 l. n. 45/1990 il CP_1
14.9.2020. Da tale data decorrevano i 90 giorni per l'invio delle informazioni necessarie per la ricongiunzione.
Lo stesso giorno, l' risponde ad IN affermando che la domanda doveva CP_1
essere inoltrata al Ministero (docc. 16).
In data 15.9.2020, invece, l' (doc. 17 di parte ricorrente) da un lato nega CP_1
l'esistenza presso la gestione privata di contributi suscettibili di ricongiunzione, e dall'altro precisa che la domanda inoltrata alla gestione pubblica è in lavorazione.
11 Tale dichiarazione è errata, nella parte in cui nega la presenza di contributi versati all' , gestione privata, tanto che la dichiarazione verrà rettificata con successiva CP_1 nota del 3.6.2021 da parte dell' (doc. 22 di parte ricorrente). Quest'ultima CP_1
dichiarazione, parziale, giunge ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 4 co. 1
l. n. 45/1990.
La dichiarazione del 14.9.2020 dell' (doc. 16 di parte ricorrente) appare errata, CP_1
invece, laddove si afferma che la domanda andrebbe inoltrata al Ministero competente presso il quale è stata versata la contribuzione (non presso INPDAP, come riportato al capitolo 2 del ricorso, non essendo tale ente ancora istituito al momento della maturazione dei contributi), tanto da essere smentita nel provvedimento formale del giorno successivo (15.9.2020, doc. 17 di parte ricorrente), che invece dà atto che la domanda presentata alla gestione pubblica è “in lavorazione”.
Invero, il fatto (tardivamente dedotto dall' ) che il abbia CP_1 Controparte_3
tardivamente provveduto alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 (come confermato dal fatto che il versamento dei contributi sia avvenuto solo il 7.4.2022, si v, dichiarazione teste escusso all'udienza Tes_1 del 3.7.2024), non pare esonerare l' dall'obbligo informativo posto a suo carico CP_1
dall'art. 4 co. 1 l. n. 45/1990, potendo il tardivo versamento dei contributi da parte dell'USR incidere sull'ulteriore obbligo imposto dal comma 6 della medesima disposizione.
La conoscenza da parte dell' della situazione contributiva della ricorrente, con CP_1
riferimento all'attività prestata alle dipendenze dell'amministrazione statale in data antecedente al 1995, appare confermata, in fatto, dalla circostanza che è lo stesso estratto conto integrato emesso dall' (doc. 2 di parte ricorrente) a riportare la CP_1
contribuzione versata, anteriormente al 1994 all'Amministrazione dello Stato, peraltro con la dicitura;
in diritto, dal fatto che Controparte_9
la successione dell'Istituto nei rapporti attivi e passivi già di competenza dell'Amministrazione scolastica deve ritenersi conseguenza della istituzione presso l'INPDAP della gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato per effetto dell'art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Corte Conti
Lombardia sez. reg. giurisd., 31/05/2006, n.314) e dal fatto che la posizione assicurativa
CP_ presso l' si costituisce ope legis, al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge
(Cass. civ. sez. lav., 01/04/2025, n. 8549).
12 Si ritiene pertanto che l' sia responsabile del ritardo nella percezione della CP_1
pensione, per violazione dell'obbligo informativo, quantomeno con riferimento al periodo che intercorre tra la data di maturazione del requisito anagrafico (1.9.2021) e la data dell'11.11.2021, data in cui le informazioni di competenza dell' gestione CP_1
pubblica sono state fornite a IN dal terzo ( ). Controparte_8
3.2.2 Il ritardo nel versamento della contribuzione da parte dell'Amministrazione dello Stato
Come si è detto, in seguito alla comunicazione da parte di RC all' e CP_1 all'Ufficio Scolastico Regionale dell'accettazione da parte dell'arch. della Pt_1
proposta di ricongiunzione (doc. 31 di parte ricorrente), solo nelle date del 7.4.2022 e del 7.6.2022, rispettivamente, l'USR e l' hanno versato i contributi a CP_1
IN, causando la posticipazione dell'insorgenza del diritto alla pensione da parte dell'arch. alla data dell'1.5.2021 (primo giorno del mese successivo al Pt_1
primo versamento da parte dell'USR).
Entrambi i versamenti sono avvenuti ben oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge, contribuendo entrambi i ritardi nella causazione del danno lamentato dalla ricorrente.
4. La responsabilità del CP_11
, pur chiamando in causa il quale unico responsabile
[...] Controparte_3 dell'eventuale ritardo, non allega nella memoria di costituzione alcun fatto costitutivo del danno imputabile esclusivamente al . CP_3
Parte ricorrente, invece, allega la circostanza relativa alla presentazione all'
[...]
(rectius regionale) da parte di IN delle richieste di Controparte_5
versamento dei contributi ai fini della ricongiunzione (docc. 25 e 26 di parte ricorrente)
e quella relativa al ritardo di evasione della pratica da parte dell'USR-ATO (doc. 27 di parte ricorrente).
È alla luce di tali allegazioni che può fondarsi il giudizio di (cor)responsabilità del
, per effetto della chiamata in causa da parte dell' . CP_3 CP_1
Ai fini dell'estensione della responsabilità, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed
13 il danneggiato, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido.
Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale, sia P extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass.
9.11.2006 n. 23918;
Cass. 15.6.199 n. 5946); Cass. 10.12.1996 n. 10987 ; Cass.
4.12.1991 n. 13039).
Ciò discende, non tanto dal fatto che l'art. 2055 c.c. costituisca un principio di carattere generale estensibile anche alla responsabilità contrattuale (Cass. 16.12.2005 n. 27713 ;
v. anche Cass. 11.2.2008 n. 3187), quanto dai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause, tutte egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, di cui l'art. 2055 c.c. è un'esplicitazione in tema di responsabilità extracontrattuale” (Cass. civ., Sez. III, Sent., 30/03/2010, n. 7618; più recentemente
Cass. civ. sez. lav., 09/09/2021, n. 24405).
Con specifico riferimento alla condotta tenuta dal , nella sua articolazione CP_3
territoriale, si deve ritenere contra legem e fonte di danno non solo la tardiva costituzione della posizione assicurativa presso l' ai sensi della l. n. 322/1958 CP_1 invocata dalla funzionaria dell' all'udienza del 22.1.2025, ma anche e soprattutto il CP_1
tardivo versamento dei contributi, una volta che IN aveva comunicato direttamente all'USR l'accettazione, da parte dell'arch. della proposta di Pt_1
ricongiunzione.
Detto versamento è avvenuto solo il 7.4.2022, dunque ben oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta (effettuata il 20.12.2021, doc. 31 di parte ricorrente).
Avendo per le ragioni sopra indicate tanto l' quanto il e CP_1 Controparte_3
del merito concorso nel causare il danno, entrambi vanno condannati in solido al risarcimento del danno.
4.
La quantificazione del danno può essere formulata sulla base delle indicazioni contenute in ricorso.
È provato che ove l' e il avessero agito, per CP_1 Controparte_3
quanto di competenza, nei termini di legge, alla data dell'1.9.2021 la ricorrente avrebbe maturato il diritto della pensione, iniziando a percepire i relativi ratei (avendo maturato
14 il requisito anagrafico il 31.8.2021 e avendo presentato domanda di pensione anticipata il 6.7.2021), come confermato dal teste escusso all'udienza del 3.7.2024. Tes_1
Al di là dell'assenza di tempestiva eccezione da parte dell' , ma avendone fatto CP_1
cenno la ricorrente nell'atto introduttivo, va altresì rilevato che lo svolgimento, da parte dell'arch. di attività professionale anche in data successiva all'1.9.2021 non Pt_1
incide sul danno patito, non sussistendo alcuna incompatibilità tra percezione della pensione anticipata e prosecuzione dell'attività professionale, come confermato dal teste escusso all'udienza del 3.7.2024. Tes_1
Da ciò consegue che l'allegazione del danno nella misura pari ai ratei di pensione non percepiti nel periodo settembre 2021 - aprile 2022, oltre ai ratei di tredicesima, è sufficiente ai fini della sua quantificazione, non sussistendo alcuna necessità di detrarre quanto percepito dall'attività lavorativa (Cass. civ. sez. lav., 24/02/2020, n. 4886).
In ordine al divieto di cumulo di interessi e rivalutazione si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (v., Cass. 13624 del 2020)” (Cass. civ. sez. lav., 11/04/2024, n. 9855).
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna l' e il , in persona dei CP_1 Controparte_3
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare, in solido tra loro, all'arch.
la somma di € 20.730,92, oltre alla maggior somma tra Parte_1
15 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli rati, sino al pagamento;
2. condanna l' e il , in persona dei CP_1 Controparte_3
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare, in solido tra loro, all'arch.
le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per onorari, Parte_1
oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, oltre euro 43,00, per rimborso del contributo unificato.
Torino, 09/04/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
16