Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2718/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
825/2019 del Tribunale di Avellino depositata in data 03.05.2019, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), rapp.ta e difesa dall'Avv. Edonolfo Nittolo C.F._1
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Criscoli
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 07.05.2015, adiva Parte_1
il Tribunale di Avellino al fine di far accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 5356 stipulato con il
La deduceva a sostegno della domanda: Controparte_2 Pt_1
l'illegittimità dei tassi di interesse applicati in violazione dell'art. 1284 c.c.,
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art.1283 c.c., la nullità della commissione di massimo scoperto e, infine, la usurarietà dei tassi in concreto applicati.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte convenuta che eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dell'azione proposta, nonché la decadenza dall'esercizio di ogni diritto di restituzione degli interessi per mancata tempestiva contestazione degli estratti conto. instando, pertanto, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Avellino emetteva la sentenza n.
825/2019, che rigettava tutte le domande formulate da parte attrice e disponeva la integrale compensazione delle spese.
Con atto di appello notificato in data 30.05.2019, Parte_1
impugnava la predetta sentenza per ottenere la riforma integrale della sentenza n. 825/2019 e per l'effetto, previa ricognizione contabile del rapporto intercorso tra le parti, la restituzione in favore dell'appellante delle somme addebitate illegittimamente, nonché il risarcimento dei presunti danni subiti.
Pagina 2 Il si costituiva nei termini di legge, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'appello presentato, e concludendo per la conferma della sentenza del Tribunale di Avellino n.
825/2019.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere integralmente respinto.
1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e
Pagina 3 che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha complessivamente indicato con sufficiente puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della sentenza e di conseguenza l'accoglimento della domanda proposta.
2. Parte appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha dichiarato la liceità delle disposizioni contrattuali contenute nei documenti esibiti nel giudizio di primo grado da entrambe le parti in causa. Il
Tribunale, all'esito della disamina dei suddetti documenti contrattuali, ha, infatti, rilevato che: “I tassi di interessi ultra legali risultano pattuiti per iscritto. Essi sono pari all'8 % intra fido e del 13,75 % ultra fido. In ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi è pattuita la reciprocità. La commissione di massimo scoperto non è priva di causa né ha di per sé causa illecita. […] Le valute e le altre spese sono legittime perché pattuite per iscritto. L'usura contestata genericamente non può ritenersi ricorra. E infatti, i tassi concordati risultano al di sotto del tasso soglia”.
L'appellante ha, invece, ritenuto errata la valutazione del giudice di prime cure, sostenendo che questi abbia affermato la presunta liceità delle disposizioni contrattuali fornendo una motivazione insufficiente ed acritica.
La censura sul punto è infondata.
Infatti, quanto ai vari addebiti asseritamente illegittimi, quali interessi ultra legali, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale, spese di conto e valute, parte appellante si è limitata ad eccepire genericamente la nullità delle relative clausole contrattuali, senza in alcun
Pagina 4 modo indicare o individuare tali clausole e senza chiarire adeguatamente sotto quale aspetto e per quali ragioni ciascuna di esse sarebbe nulla. In particolare, la difesa della a fronte delle precise argomentazioni Pt_1
contrarie del primo giudice, avrebbe dovuto prendere in esame il contenuto ed i profili di invalidità delle condizioni contrattuali, individuando, in maniera specifica e precisa, le ragioni della loro illegittimità
(indeterminabilità, violazione di legge ecc.).
Pertanto, a fronte della incontestata riconducibilità degli addebiti alle condizioni contrattuali, era certamente onere dell'appellante individuare le diverse ragioni per cui le operazioni in questione sarebbero state illegittime ovvero la loro difformità, nell'applicazione seguita dalla dai criteri CP_2
individuati negli accordi contrattuali. La difesa dell'appellante, invece, si è limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali ovvero a denunciare la illegittimità di questi addebiti e la loro non riconducibilità agli accordi scritti, senza in alcun modo considerare l'esistenza di pattuizioni contrattuali e senza chiarire se ed in quali termini le competenze inserite nel conto corrente non trovino fondamento nelle condizioni regolatrici del conto medesimo.
E' vero che, alla luce degli arresti giurisprudenziali più recenti, la mancata produzione dei decreti ministeriali potrebbe essere sanata anche dal giudice, ma ciò presuppone sempre che vi siano allegazioni precise e circostanziate circa l'avvenuto superamento del tasso soglia (in tal senso,
Cass. ord. n. 8883/20). Nel caso in esame le allegazioni sono tutt'altro che chiare e determinate, e le carenze riscontrate non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata né da una perizia di parte, peraltro non rinvenuta in atti.
Pagina 5 3. Alle evidenziate carenze assertive e probatorie non può di certo sopperirsi mediante la c.t.u. contabile, sollecitata in appello, che finirebbe con l'assumere natura chiaramente esplorativa vietata dal nostro ordinamento giuridico. E' noto che “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. Ord. 19631/20;
31886/19).
L'ulteriore conferma dell'esattezza della sentenza impugnata si ricava dalla stessa richiesta di c.t.u. contabile avanzata in termini del tutto generici, nel senso che anche dalla formulazione della richiesta si appalesa evidente il carattere meramente esplorativo ed eventuale dell'accertamento da demandare al consulente d'ufficio, nonché l'assenza di dati concreti sulla base dei quali sarebbe possibile configurare le violazioni solo astrattamente denunciate.
In definitiva, poiché le allegazioni contenute nella originaria domanda attorea ed anche nell'atto di appello, risultano essere prive del necessario requisito della specificità e concretezza, non può trovare ingresso la consulenza tecnica d'ufficio contabile su cui ha insistito l'appellante, che, com'è noto, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di
Pagina 6 coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Conclusivamente, va, allora, ribadito che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dall'assolvimento degli oneri che sono a suo carico ed è quindi legittimamente negata qualora - come nel caso di specie - la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
L'appello, in definitiva, deve essere integralmente respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (indeterminabile di complessità bassa) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria non concretamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 825/2019 del
Tribunale di Avellino, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio in favore di parte appellata che liquida, a titolo di compensi professionali, in € 6.946,00, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva
e C.p.a. se dovute, come per legge.
Visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza
Pagina 7 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso nella Camera di consiglio 06.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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