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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/04/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 15528/21 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2024; promossa da
Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore (c.f. ) elettiv.te domiciliato in Catania Via P.IVA_1
Giuffrida n. 23 presso lo studio dell'Avv. Mauro Di Pace, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Davide Negretti e Davide
Salvatore Cuomo;
opponente,
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), nq di procuratore speciale di P.IVA_2
- elettiv.te domiciliato in Catania Viale R. Margherita n. 33 presso lo studio Controparte_2
dell'Avv. Andrea Pittalà, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo unitamente e disgiuntamente all'Avv. Vincenzo Palomba;
pagina 1 di 9 opposta;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 444/21.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 6.12.2021 il conveniva in giudizio Parte_2
chiedendo che fosse revocato e/o annullato il decreto ingiuntivo emesso da questo Controparte_1
Tribunale in favore dell'opposto in data 27.10.2021 e notificato il 28.10.2021 di € 44785.68 per mancato pagamento di alcune fatture in favore di per somministrazione di energia Controparte_3
elettrica il cui credito era stato ceduto con atto del 22.9.2020 a per conto Controparte_2
della quale agisce quale procuratore speciale . Controparte_1
Eccepiva l'inoppobilità nei cuoi confronti della cessione per essere la stessa stata rifiutata, per avere ad oggetto crediti relativi a contratti in corso di esecuzione. Contestava la debenza della somma ingiunta.
Si costituiva l'opposta contestando le deduzioni dell'opponente.
Disposta ed espletata ctu contabile, all'udienza del 30.10.2024 la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Quindi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata.
La presente controversia si incentra su crediti maturati quali corrispettivi della fornitura di energia elettrica, nell'ambito delle c.d. “transazioni commerciali”.
La materia è regolata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.), novellato pagina 2 di 9 dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre
2011, n. 180.). Scopo della disciplina, in attuazione delle citate direttive europee, è di semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori delle committenze che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.
Ambito applicativo della disciplina sono le c.d. “transazioni commerciali”, definite dall'art. 2
comma 1 lett. a) come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e
pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.” Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano dal rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra ed il Controparte_3
, dunque tra un'impresa ed una pubblica amministrazione, ed hanno ad oggetto il Parte_2
pagamento del prezzo delle suddette forniture. Pertanto, rientrano perfettamente nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002.
Ad agire è però quale cessionaria dei crediti vantati dall'originario Controparte_2
creditore verso il debitore ceduto . In sé non vale ad escludere Controparte_3 Parte_2
l'applicabilità del citato D.Lgs. il fatto che il credito sia stato ceduto, ed è oggi preteso non dal cedente bensì dal cessionario. Al riguardo, sebbene manchi nel Codice Civile una specifica Controparte_3
disciplina sulle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, poiché il credito ceduto rimane identico a se stesso (a parte la figura del creditore), tant'è che ad esempio l'art. 1263 comma 1 c.c.
prevede che “Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le
garanzie personali e reali e con gli altri accessori.”, è desumibile dal sistema l'implicazione per la quale il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore cedente.
Sul punto è ferma anche la Cassazione, per la quale “In tema di cessione dei crediti, il debitore
pagina 3 di 9 ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente,
compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuita tra le parti.” ( Sez. 3,
Sentenza n. 1499 del 10/02/1995 (Rv. 490374 - 01)); “Nella cessione di credito, il debitore ceduto può
opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore. Tuttavia,
se, dopo la cessione, intervengano fatti incidenti sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro
efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che stabilitasi in
dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, con la conseguenza che, perfezionatasi la
cessione col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito
ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al
cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità
di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a
conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza” (Sez. 3, Sentenza n. 3797 del
16/04/1999 (Rv. 525457 - 01)); “In tema di cessione di crediti, il debitore ceduto può opporre al
creditore cessionario tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella
relativa alla clausola compromissoria, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del
rapporto che viene trasferito al cessionario con gli stessi elementi individuatori e perciò con la stessa
causa e le eccezioni causali.” (Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 17/03/1999 (Rv. 524202 - 01)). Pertanto,
ogni pretesa potesse avanzare il creditore cedente nei confronti del debitore ceduto, in relazione al predetto credito, può essere legittimamente avanzata e fatta valere anche dal cessionario.
Assume però valenza assorbente nella presente causa il profilo della legittimazione della opposta ad agire in giudizio per l'adempimento del . La società opposta allega copia del Parte_2
contratto di cessione dei crediti per sorte capitale intervenuto il 22.9.2020 con e Controparte_3
notificato al debitore in data 30.10.2020, in cui vengono analiticamente individuate le fatture oggetto di cessione. Pertanto, secondo le regole generali, parte opposta afferma di aver regolarmente provato l'intervenuta cessione del credito e la sua opponibilità al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 comma pagina 4 di 9 1 c.c., per il quale “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha
accettata o quando gli è stata notificata.”
Sul punto, peraltro, di recente la Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021 (Rv.
661263 - 01) ha avuto modo di ribadire che “Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del
debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di
effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono
indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e
cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la
conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e
formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi
del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per
ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della
nullità dell'atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.).
(precedenti conformi in Sez. 2 - , Sentenza n. 18016 del 09/07/2018 (Rv. 649587 - 03) e Sez. 3, Sentenza
n. 13691 del 31/07/2012 (Rv. 623586 - 01)).
V'è però da rilevare come ancora oggi l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione è soggetta ad una disciplina in parte speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., data dal combinato disposto degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e 9 L.2248/1865 ALL. E.
Infatti, l'art. 69 R.D. 2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che “Le cessioni, le delegazioni, le
costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto
pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.” , derogandosi dunque al principio di libertà
delle forme proprio della cessione codicistica. Ma nel caso di specie l'atto di cessione deriva da scrittura privata autenticata da notaio, e dunque il requisito è integrato. L'ultimo comma dell'art. 70
dello stesso R.D. stabilisce, in relazione comunque (comma 1) agli atti considerati nel precedente art.
pagina 5 di 9 69, che “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere
osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli
351 e 355, allegato F, della legge medesima.” Art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865 che stabilisce infine che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, nè convenirsi
cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata.”
Quando si abbia una cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto “in corso” ,da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione è allora necessaria l'adesione di quest'ultima, e non la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
L'utilizzazione dell'inciso “in corso” suggerisce di circoscrivere l'operatività della norma ai contratti di durata, e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. In questo senso anche la giurisprudenza, quale ad esempio Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006 (Rv.
587111 – 01 per la quale “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da
intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione
senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la
somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al
principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.),
l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima
possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la
regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei
contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta
valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste
alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale
cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della
cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto,
pagina 6 di 9 allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della
cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due
anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” In senso conforme cfr.
anche Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 (Rv. 595047 - 01), Sez. 3, Sentenza n. 18339 del
27/08/2014 (Rv. 632615 - 01), che ha applicato la regola codicistica per crediti per assistenza a malati vantati da una fondazione nei confronti di una Asl e ceduti ad un terzo e la recentissima Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021 (Rv. 662431 - 01), che ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della Amministrazione
debitrice.
Poiché i crediti per i quali è causa derivano da forniture di energia elettrica, si rientra nel campo nelle somministrazioni, per cui ritiene questo giudice che debba trovare applicazione la disciplina speciale, che renderebbe inopponibile la cessione al in assenza della sua adesione. Sul punto Pt_2
occorrerebbe allora accertare se al tempo della cessione (22.9.2020) la fornitura di energia elettrica fosse ancora in corso oppure fosse già cessata.
Sul punto dirimente – tuttavia – è la circostanza del rifiuto della cessione da parte del come Pt_2
da delibera 238 del 28.10.2020 in atti.
Inoltre non può non essere rilevato come la disciplina che viene in rilievo nel caso di specie è,
ratione temporis, l'art. 117 D.lgs. n. 163 del 2006 che, nel consentire la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al citato codice senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, impone tuttavia un limite di tipo soggettivo che non risulta soddisfatto nel caso di specie,
non essendo la cessionaria un istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa. Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 19571 del
24/09/2007), la citata disposizione (nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50 del
2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. e derivanti dall'esecuzione di pagina 7 di 9 appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L. 2248
del 1865.
Posto ciò, la cessione del credito effettuata in data 22.9.2020 da alla opposta è inopponibile alla CP_3
stazione appaltante in quanto non rispettosa della citata disposizione: difatti pur risultando non controverso che abbia ad oggetto crediti che derivano da un contratto di appalto di fornitura di energia elettrica;
che sia stata stipulata con scrittura privata autenticata da notaio e notificata a parte opponente in data 30.10.2020, è altrettanto vero che la stessa è stata rifiutata dal e che il cessionario non Pt_2
riveste la qualità soggettiva sopra indicata.
Ciò posto deve – però – essere rilevato che ha conferito a CP_3 Controparte_2
mandato speciale (in aggiunta) per l'attività di gestione, recupero ed incasso proprio dei medesimi crediti oggetto di cesione (cfr. doc. allegati al fascicolo monitorio).
Ne segue che per tala aspetto l'opposta è legittimata ad agire.
Nel merito l'espletata ctu contabile ha accertato che a fronte di un credito azionato di € 44785.68,
quello effettivamente dovuto – sulla base della documentazione in atti – è pari ad € 43214.55, alla luce del comprovato pagamento di alcune fatture (cfr. relazione ctu).
Ciò posto ne consegue che il d.i. opposto deve essere revocato (Cass. Civ. sez. III 25 maggio 1999
n. 5074; Cass. Civ. sez. lav. 12 dicembre 1998 n. 12521) e che l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 43214.55 ed oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione vanno compensate per
1/5, rimanendo i restanti 4/5 a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in pagina 8 di 9 funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro , disattesa ogni ulteriore istanza, così Parte_2 Controparte_4
provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione avverso il d.i. n. 4448/21 e per l'effetto revoca tale decreto;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 43214.55 ed oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
3. compensa per 1/5 le spese processuali tra le parti;
4. condanna l'opponente al pagamento deli restanti 4/5 delle spese processuali in favore dell'opposto, liquidate in complessivi € 4250.00 per compensi, € 1584.00 per rimborso 4/5
compensi ctu, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catania, 31 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott. Giorgio Marino
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