Articolo 15 della Legge 15 luglio 2022, n. 99
Articolo 14Articolo 16
Versione
27 luglio 2022
Art. 15. Province autonome 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 27 luglio 2022