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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3967/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile - VG
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3967/2024 r.g. promossa da:
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Maria Sini
RICORRENTE - ADOTTANTE nei confronti di nata il Sassari il 21.9.1996 C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - ADOTTANDA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: adozione di persona maggiore di età ai sensi dell'art. 291 c.c.
CONCLUSIONI: v. ricorso introduttivo: “Dichiarare l'adozione di nata a Controparte_1
Sassari il 21.9.1996 da parte di nato a [...] il [...], con tutti gli Parte_1 effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente le trascrizioni/annotazioni e gli adempimenti di legge;
Disporre che l'adottata sostituisca o, in via subordinata, anteponga il cognome dall'adottante,
al proprio cognome ”. Pt_1 CP_1
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 10.12.2024, (l'adottante) rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1
Manuela Maria Sini, premesso di essere stato sposato con (madre Controparte_2
pagina 1 di 5 dell'adottanda), da cui si è legalmente separato [con decreto di omologazione della separazione consensuale del 9.03.2017 n. 2864/2017], dalla cui unione sono nate (nata Persona_1
il 14.6.2001) e (nata il [...]), oggi entrambe maggiorenni, ha espresso Parte_2 la propria volontà di adottare precisando di aver già adottato nell'anno Controparte_1
2012 , altro figlio biologico della e fratello di Persona_2 CP_2
CP_1
Il contraddittorio si è correttamente instaurato, essendo stato notificato il ricorso ai genitori dell'adottanda, contraddittori necessari ex art. 297 c.c., e Controparte_2 Parte_3
(notifiche ex art. 140 cpc entrambe perfezionate per compiuta giacenza), e nei confronti dei
[...] discendenti dell'adottante, e Persona_1 Parte_2 [...]
(notifiche ex art. 140 cpc tutte perfezionate per compiuta giacenza). Persona_2
All'udienza del 7.05.2025 sono stati sentiti dal Giudice istruttore Parte_1
(adottante) e (adottanda), i quali hanno ricostruito la loro storia e Controparte_1
argomentato le ragioni sottese alla domanda;
alla medesima udienza, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
*
Il Collegio, v. l'art. 312 c.c., prende atto della situazione personale delle parti, nell'ambito della quale è indubitabile che l'adozione di da parte del sig. rappresenti la CP_1 Pt_1
formalizzazione di un rapporto affettivo padre / figlia consolidato nel tempo (v. dichiarazioni del sig. “con l'adozione di la famiglia è al completo, è una formalizzazione di una Pt_1 CP_1 condizione che già stiamo già vivendo come padre e figlia”, v. dichiarazioni di “sono CP_1
contenta di questo passaggio, confermo la volontà di essere adottata, percepisco Parte_4 come mio padre, gli voglio molto bene, ho tatuato il suo nome sul cuore”), motivo per il quale la domanda di adozione è meritevole di accoglimento.
Quanto all'adempimento di tutte le condizioni di legge, valga quanto segue.
(a) Circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 291 c.c.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 291 c.c., stante la pacifica ricorrenza dei requisiti di età delle parti (l'adottante ha più di 35 anni e la differenza di età con l'adottanda è superiore a 18 anni); considerato che con sent. n. 557 del 19 maggio 1988, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1 c.c. – per contrasto con l'art. 3 Cost.- nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone aventi discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti, eliminando di fatto l'ulteriore requisito (“L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati”) originariamente previsto dalla norma, la presenza di pagina 2 di 5 discendenti dell'adottante, i figli e Persona_1 Parte_2 [...]
, non è di ostacolo all'accoglimento della domanda. Persona_2
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'adozione si inserisce in uno stabile legame di affetto dell'adottando con l'intero nucleo familiare dell'adottante, di tal che si considera che, in assenza di una espressa dichiarazione di dissenso, il rapporto di “sorellanza” tra e CP_1 Persona_1
beneficerà dei positivi riflessi sociali e relazionali dell'intervenuta Parte_2
“ufficializzazione” del vincolo personale tra l'adottante e l'adottata.
(b) Circa la sussistenza del consenso dei genitori (biologici) ex art. 297 c.c.
L'art. 297 c.c. stabilisce che per procedere all'adizione è necessario l'assenso dei genitori
(biologici) dell'adottando e comma 2 c.c., e che, quando è negato l'assenso, il Tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso del coniuge dell'adottante o dell'adottando e dei genitori esercenti la potestà, ora responsabilità genitoriale
(ipotesi che non ricorre nel caso di specie essendo l'adottanda maggiorenne).
La norma, inoltre, prevede che possa essere pronunciata l'adozione anche quando sia impossibile ottenere l'assenso del genitore (biologico) dell'adottando per incapacità o irreperibilità dello stesso.
Nella specie, i genitori (biologici) dell'adottanda, e , Controparte_2 Parte_3
pur convocati, non essendo comparsi non hanno espresso alcuna volontà.
Pur se la norma non disciplina espressamente tale ipotesi, deve comunque ritenersi applicabile analogicamente la disposizione richiamata, che consente al Tribunale di superare l'eventuale dissenso immotivato del genitore ovvero la mancata espressione dell'assenso per irreperibilità.
Una diversa interpretazione sarebbe, infatti, irragionevole rendendo impossibile procedere all'adozione in presenza di inerzia immotivata del genitore (biologico) dell'adottando; pertanto, come l'adozione può sempre pronunciarsi quando il rifiuto dell'assenso appaia ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, parimenti deve essere pronunciata quando l'assenso non sia pronunciato pure in presenza di regolare comunicazione del ricorso introduttivo al genitore
(biologico), reso quindi consapevole della richiesta di adozione del proprio figlio maggiorenne
(conforme in tal senso: Trib. Terni sent. 14/2022; Trib. Sassari sent. 474/2024).
Nella specie, la mancata prestazione dell'assenso da parte del padre (biologico) dell'adottanda, comportamento che si inserisce coerentemente nel disinteresse che quest'ultimo ha riservato alla figlia fin dalla separazione dalla madre di quest'ultima (come riferito dall'adottanda), e la mancata prestazione dell'assenso da parte della madre dell'adottanda, con la quale la figlia non ha un rapporto personale significativo da diversi anni, appare non ostativa all'accoglimento della pagina 3 di 5 domanda alla luce del riconoscimento dell'interesse (prevalente) dall'adottanda al perfezionamento della procedura, atteso il profondo rapporto affettivo da tempo instaurato con l'adottante, che ha assunto il ruolo di padre “sociale” nell'ambito del loro nucleo familiare.
Circa il tema del cognome dell'adottato ex art. 299 c.c.
L'art. 299 c.c. prevede - come conseguenza di legge - che il cognome dell'adottante debba essere anteposto o postposto (post sentenza n. 135/2023 della Consulta) al cognome originario dell'adottato.
L'adottanda nel ricorso ha chiesto, in via principale, di assumere il solo cognome dell'adottante e all'udienza di audizione ha voluto specificare: “Vorrei che il mio cognome fosse solo Pt_1
perché mi identifico in questo modo, già mi presento in pubblico da molti anni come Parte_5 salvo quando devo sottoscrivere dei documenti ufficiali”; in via subordinata, ha chiesto di anteporre il cognome dall'adottante, al proprio cognome originario . Pt_1 CP_1
Il Tribunale, pur ritenendo che la disposizione in esame vada coordinata con la tutela della identità personale dell'individuo atteso che il cognome ha, nell'attuale ordinamento e nella coscienza sociale, un valore fondamentale di identificazione della persona umana, al punto da qualificarsi come un diritto della personalità (2 e 3 Cost.; v. anche art. 8 CEDU), prende atto che la Corte
Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 53 del 18.04.2025, ha affermato che “La scelta legislativa [dell'art. 299 c.c.] di non consentire la sostituzione del cognome dell'adottato maggiore d'età con quello dell'adottante non determina una lesione del diritto all'identità personale dell'adottato, né comporta una irragionevole disparità di trattamento rispetto all'adozione piena del minore d'età”, di talché la norma deve essere letta oggi come vincolante nella dicotomia di
“anteporre” o “postporre” il cognome dell'adottante, senza che sia possibile - nella procedura di adozione di maggiorenne - “sostituirlo” a quello originario dell'adottato.
Alla ricorrente che voglia procedere con questa sostituzione rimane lo specifico rimedio di cui all'art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui, «salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque […] vuole cambiare il cognome, anche perché […] rivela l'origine naturale
[…], deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta».
Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, non vi è alcuna statuizione da assumere per le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, letti ed applicati gli artt. 291 e ss c.c., nonché 313 e ss. c.c.:
pagina 4 di 5 1) pronuncia l'adozione di nata il Sassari il 21.9.1996 C.F. CP_1 Controparte_1
da parte di nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_1
C.F. ; C.F._1
2) dispone che assuma il cognome nteponendolo al Controparte_1 Pt_1 proprio cognome originario venendosi per l'effetto a chiamare Parte_6
;
[...]
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge ex art. 314 c.c.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 23.05.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile - VG
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3967/2024 r.g. promossa da:
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Maria Sini
RICORRENTE - ADOTTANTE nei confronti di nata il Sassari il 21.9.1996 C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - ADOTTANDA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: adozione di persona maggiore di età ai sensi dell'art. 291 c.c.
CONCLUSIONI: v. ricorso introduttivo: “Dichiarare l'adozione di nata a Controparte_1
Sassari il 21.9.1996 da parte di nato a [...] il [...], con tutti gli Parte_1 effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente le trascrizioni/annotazioni e gli adempimenti di legge;
Disporre che l'adottata sostituisca o, in via subordinata, anteponga il cognome dall'adottante,
al proprio cognome ”. Pt_1 CP_1
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 10.12.2024, (l'adottante) rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1
Manuela Maria Sini, premesso di essere stato sposato con (madre Controparte_2
pagina 1 di 5 dell'adottanda), da cui si è legalmente separato [con decreto di omologazione della separazione consensuale del 9.03.2017 n. 2864/2017], dalla cui unione sono nate (nata Persona_1
il 14.6.2001) e (nata il [...]), oggi entrambe maggiorenni, ha espresso Parte_2 la propria volontà di adottare precisando di aver già adottato nell'anno Controparte_1
2012 , altro figlio biologico della e fratello di Persona_2 CP_2
CP_1
Il contraddittorio si è correttamente instaurato, essendo stato notificato il ricorso ai genitori dell'adottanda, contraddittori necessari ex art. 297 c.c., e Controparte_2 Parte_3
(notifiche ex art. 140 cpc entrambe perfezionate per compiuta giacenza), e nei confronti dei
[...] discendenti dell'adottante, e Persona_1 Parte_2 [...]
(notifiche ex art. 140 cpc tutte perfezionate per compiuta giacenza). Persona_2
All'udienza del 7.05.2025 sono stati sentiti dal Giudice istruttore Parte_1
(adottante) e (adottanda), i quali hanno ricostruito la loro storia e Controparte_1
argomentato le ragioni sottese alla domanda;
alla medesima udienza, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
*
Il Collegio, v. l'art. 312 c.c., prende atto della situazione personale delle parti, nell'ambito della quale è indubitabile che l'adozione di da parte del sig. rappresenti la CP_1 Pt_1
formalizzazione di un rapporto affettivo padre / figlia consolidato nel tempo (v. dichiarazioni del sig. “con l'adozione di la famiglia è al completo, è una formalizzazione di una Pt_1 CP_1 condizione che già stiamo già vivendo come padre e figlia”, v. dichiarazioni di “sono CP_1
contenta di questo passaggio, confermo la volontà di essere adottata, percepisco Parte_4 come mio padre, gli voglio molto bene, ho tatuato il suo nome sul cuore”), motivo per il quale la domanda di adozione è meritevole di accoglimento.
Quanto all'adempimento di tutte le condizioni di legge, valga quanto segue.
(a) Circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 291 c.c.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 291 c.c., stante la pacifica ricorrenza dei requisiti di età delle parti (l'adottante ha più di 35 anni e la differenza di età con l'adottanda è superiore a 18 anni); considerato che con sent. n. 557 del 19 maggio 1988, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1 c.c. – per contrasto con l'art. 3 Cost.- nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone aventi discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti, eliminando di fatto l'ulteriore requisito (“L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati”) originariamente previsto dalla norma, la presenza di pagina 2 di 5 discendenti dell'adottante, i figli e Persona_1 Parte_2 [...]
, non è di ostacolo all'accoglimento della domanda. Persona_2
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'adozione si inserisce in uno stabile legame di affetto dell'adottando con l'intero nucleo familiare dell'adottante, di tal che si considera che, in assenza di una espressa dichiarazione di dissenso, il rapporto di “sorellanza” tra e CP_1 Persona_1
beneficerà dei positivi riflessi sociali e relazionali dell'intervenuta Parte_2
“ufficializzazione” del vincolo personale tra l'adottante e l'adottata.
(b) Circa la sussistenza del consenso dei genitori (biologici) ex art. 297 c.c.
L'art. 297 c.c. stabilisce che per procedere all'adizione è necessario l'assenso dei genitori
(biologici) dell'adottando e comma 2 c.c., e che, quando è negato l'assenso, il Tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso del coniuge dell'adottante o dell'adottando e dei genitori esercenti la potestà, ora responsabilità genitoriale
(ipotesi che non ricorre nel caso di specie essendo l'adottanda maggiorenne).
La norma, inoltre, prevede che possa essere pronunciata l'adozione anche quando sia impossibile ottenere l'assenso del genitore (biologico) dell'adottando per incapacità o irreperibilità dello stesso.
Nella specie, i genitori (biologici) dell'adottanda, e , Controparte_2 Parte_3
pur convocati, non essendo comparsi non hanno espresso alcuna volontà.
Pur se la norma non disciplina espressamente tale ipotesi, deve comunque ritenersi applicabile analogicamente la disposizione richiamata, che consente al Tribunale di superare l'eventuale dissenso immotivato del genitore ovvero la mancata espressione dell'assenso per irreperibilità.
Una diversa interpretazione sarebbe, infatti, irragionevole rendendo impossibile procedere all'adozione in presenza di inerzia immotivata del genitore (biologico) dell'adottando; pertanto, come l'adozione può sempre pronunciarsi quando il rifiuto dell'assenso appaia ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, parimenti deve essere pronunciata quando l'assenso non sia pronunciato pure in presenza di regolare comunicazione del ricorso introduttivo al genitore
(biologico), reso quindi consapevole della richiesta di adozione del proprio figlio maggiorenne
(conforme in tal senso: Trib. Terni sent. 14/2022; Trib. Sassari sent. 474/2024).
Nella specie, la mancata prestazione dell'assenso da parte del padre (biologico) dell'adottanda, comportamento che si inserisce coerentemente nel disinteresse che quest'ultimo ha riservato alla figlia fin dalla separazione dalla madre di quest'ultima (come riferito dall'adottanda), e la mancata prestazione dell'assenso da parte della madre dell'adottanda, con la quale la figlia non ha un rapporto personale significativo da diversi anni, appare non ostativa all'accoglimento della pagina 3 di 5 domanda alla luce del riconoscimento dell'interesse (prevalente) dall'adottanda al perfezionamento della procedura, atteso il profondo rapporto affettivo da tempo instaurato con l'adottante, che ha assunto il ruolo di padre “sociale” nell'ambito del loro nucleo familiare.
Circa il tema del cognome dell'adottato ex art. 299 c.c.
L'art. 299 c.c. prevede - come conseguenza di legge - che il cognome dell'adottante debba essere anteposto o postposto (post sentenza n. 135/2023 della Consulta) al cognome originario dell'adottato.
L'adottanda nel ricorso ha chiesto, in via principale, di assumere il solo cognome dell'adottante e all'udienza di audizione ha voluto specificare: “Vorrei che il mio cognome fosse solo Pt_1
perché mi identifico in questo modo, già mi presento in pubblico da molti anni come Parte_5 salvo quando devo sottoscrivere dei documenti ufficiali”; in via subordinata, ha chiesto di anteporre il cognome dall'adottante, al proprio cognome originario . Pt_1 CP_1
Il Tribunale, pur ritenendo che la disposizione in esame vada coordinata con la tutela della identità personale dell'individuo atteso che il cognome ha, nell'attuale ordinamento e nella coscienza sociale, un valore fondamentale di identificazione della persona umana, al punto da qualificarsi come un diritto della personalità (2 e 3 Cost.; v. anche art. 8 CEDU), prende atto che la Corte
Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 53 del 18.04.2025, ha affermato che “La scelta legislativa [dell'art. 299 c.c.] di non consentire la sostituzione del cognome dell'adottato maggiore d'età con quello dell'adottante non determina una lesione del diritto all'identità personale dell'adottato, né comporta una irragionevole disparità di trattamento rispetto all'adozione piena del minore d'età”, di talché la norma deve essere letta oggi come vincolante nella dicotomia di
“anteporre” o “postporre” il cognome dell'adottante, senza che sia possibile - nella procedura di adozione di maggiorenne - “sostituirlo” a quello originario dell'adottato.
Alla ricorrente che voglia procedere con questa sostituzione rimane lo specifico rimedio di cui all'art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui, «salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque […] vuole cambiare il cognome, anche perché […] rivela l'origine naturale
[…], deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta».
Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, non vi è alcuna statuizione da assumere per le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, letti ed applicati gli artt. 291 e ss c.c., nonché 313 e ss. c.c.:
pagina 4 di 5 1) pronuncia l'adozione di nata il Sassari il 21.9.1996 C.F. CP_1 Controparte_1
da parte di nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_1
C.F. ; C.F._1
2) dispone che assuma il cognome nteponendolo al Controparte_1 Pt_1 proprio cognome originario venendosi per l'effetto a chiamare Parte_6
;
[...]
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge ex art. 314 c.c.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 23.05.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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