TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/09/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
NRG 985/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 10/09/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 985/2025 tra:
, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo Studio dell'Avv. MEI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_2
BELLASSAI DANIELA, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone al fine di ottenere CP_2
l'accertamento del suo diritto alla trasformazione della prestazione previdenziale n. 001-330010063042 Cat. VO da provvisoria a definitiva e, conseguentemente, condannare l'ente convenuto ad erogare la prestazione richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa. In particolare, parte ricorrente ha allegato di aver presentato domanda di pensione anticipata in data 4.01.2024, liquidata in via provvisoria con decorrenza dalla data del 1/3/2024, e che la trasformazione in definitiva, secondo le linee guida dell , deve avvenire entro il CP_2 termine massimo di 6 (sei) mesi. Parte ricorrente ha altresì allegato di aver presentato pertanto in data 31.10.2024 domanda di aggiornamento della prestazione pensionistica in definitiva, senza esito alcuno.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_2 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha evidenziato di aver provveduto alla CP_2 riliquidazione della pensione per trasformazione da provvisoria a definitiva per la somma indicata nel modello TR/150 allegato, in data 13/3/2025.
All'udienza del 10/09/2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell CP_2 al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza del 10.09.2025, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, come di norma segue il principio di soccombenza e possono essere compensate tra le parti in considerazione della circostanza che l ha provveduto ben prima della notifica del CP_2 presente ricorso alla trasformazione della pensione provvisoria in definitiva, ed in particolare in data 13.3.2025.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Controparte_1 CP_2 rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n 985/2025 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Compensa le spese di lite.
Frosinone, 12/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, all'udienza del 10/09/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 985/2025 tra:
, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo Studio dell'Avv. MEI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_2
BELLASSAI DANIELA, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone al fine di ottenere CP_2
l'accertamento del suo diritto alla trasformazione della prestazione previdenziale n. 001-330010063042 Cat. VO da provvisoria a definitiva e, conseguentemente, condannare l'ente convenuto ad erogare la prestazione richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa. In particolare, parte ricorrente ha allegato di aver presentato domanda di pensione anticipata in data 4.01.2024, liquidata in via provvisoria con decorrenza dalla data del 1/3/2024, e che la trasformazione in definitiva, secondo le linee guida dell , deve avvenire entro il CP_2 termine massimo di 6 (sei) mesi. Parte ricorrente ha altresì allegato di aver presentato pertanto in data 31.10.2024 domanda di aggiornamento della prestazione pensionistica in definitiva, senza esito alcuno.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo la dichiarazione di CP_2 cessazione della materia del contendere.
In particolare, l' ha evidenziato di aver provveduto alla CP_2 riliquidazione della pensione per trasformazione da provvisoria a definitiva per la somma indicata nel modello TR/150 allegato, in data 13/3/2025.
All'udienza del 10/09/2025, svolta mediante deposito di note di trattazione scritta, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta e ha pertanto chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna dell CP_2 al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Si osserva che all'udienza del 10.09.2025, parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio e ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Sul punto, per orientamento consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004 e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente cfr. Cass. n. 2063/2014).
In particolare, la S.C. nella pronuncia n. 16150/2010 ha chiarito che
“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice, stante il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, come di norma segue il principio di soccombenza e possono essere compensate tra le parti in considerazione della circostanza che l ha provveduto ben prima della notifica del CP_2 presente ricorso alla trasformazione della pensione provvisoria in definitiva, ed in particolare in data 13.3.2025.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Controparte_1 CP_2 rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n 985/2025 R.G.A.C.:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Compensa le spese di lite.
Frosinone, 12/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore