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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/06/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 871/2021 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
“Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 cc”
VERTENTE
TRA
Parte_1
- Attrice -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
-Convenuto-
Controparte_2
-Convenuta contumace -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Facchini Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Vitiello Controparte_4 pagina 1 di 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.1.2021, la
[...]
proprietaria di un locale adibito ad Parte_1
autosalone posto al piano terreno del più ampio Condominio di Via Antonio D'Orso
n. 3 nel Comune di Firenze, alla Via Domenico Maria Manni, n. 72, evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale il predetto Controparte_1
ed il condòmino chiedendone la condanna in via
[...] Controparte_2
solidale al risarcimento dei danni subìti a seguito delle infiltrazioni al fondo, così come accertati in sede di ATP espletata ante causam.
Si costituiva il il quale eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e proponeva domanda di manleva e chiamata in garanzia delle compagnie di assicurazioni del fabbricato succedutesi nel tempo per la responsabilità civile e danni d'acqua e precisamente, la
, la cui polizza era in vigore fino al 31 Marzo 2018, e la Controparte_3 CP_4
per la copertura del periodo successivo. CP_4
In data 23 Aprile 2021 parte attrice depositava la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti in proprio dichiarando di aver definito la posizione Controparte_2
con quest'ultimo e di non aver alcun interesse a proseguire il giudizio nei suoi confronti.
Conseguentemente il precedente istruttore, rilevato che parte convenuta aveva accettato la rinuncia ex art. 306 cpc, con ordinanza del 10 Maggio 2021 dichiarava l'estinzione del giudizio.
pagina 2 di 6 Successivamente la società attrice, con istanza del 17 Maggio 2021, chiedeva la correzione dell'errore materiale contenuto nella predetta ordinanza nella parte in cui aveva dichiarato l'estinzione totale del processo anziché parziale nei soli confronti di
Controparte_2
Il convenuto evidenziava l'inammissibilità del procedimento di CP_1
correzione proposto da parte attrice poiché, sosteneva, l'ordinanza di estinzione del processo non poteva essere emendabile con una semplice correzione ma avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello.
A scioglimento della riserva assunta il precedente Giudice, con ordinanza del 27
Febbraio 2022, disponeva la correzione dell'ordinanza depositata in data 10 Maggio
2021 nel senso che là dove era stata dichiarata «l'estinzione del giudizio» doveva leggersi ed intendersi «dichiara l'estinzione del giudizio nei soli confronti del convenuto CP_2
in proprio» e, conseguentemente, disponeva il differimento della prima
[...]
udienza per consentire la citazione dei terzi indicati nella comparsa di costituzione e risposta del . CP_1
Si costituivano la e ed il Controparte_3 Controparte_4
giudizio proseguiva nella sua fase istruttoria con l'espletamento delle prove orali ed il passaggio della causa alla fase decisoria.
Con ordinanza del 24 Aprile 2025 questo giudice, subentrato al precedente istruttore, rimetteva la causa sul ruolo in quanto, proprio a seguito dell'avvicendamento dei giudici nel presente giudizio, era sorta la «necessità di interloquire con le parti in ordine all'anomalo provvedimento di correzione dell'ordinanza di estinzione del giudizio».
All'udienza del 5 Giugno 2025 le parti ribadivano le proprie posizione, ritenendo parte attrice legittimo il provvedimento di correzione, sostenendone parte convenuta la illegittimità e rimettendosi a giustizia le altre parti. CP_1
La causa, alla medesima udienza del 5.6.2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini pagina 3 di 6 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avendovi le parti rinunciato e questo giudice acconsentito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che debba essere dichiarata l'inefficacia di tutti gli atti processuali.
Invero, il provvedimento di correzione di errore materiale adottato dal precedente istruttore in data 27 Febbraio 2022, con il quale la disposta estinzione del processo è stato 'emendata' nella estinzione parziale, non sia conforme a legge, poiché-come correttamente e tempestivamente eccepito dal convenuto- avverso il CP_1
provvedimento di estinzione(totale) la parte avrebbe dovuto interporre appello.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica e consolidata nel ritenere che l'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnata con l'appello in quanto è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 308 co II cpc, respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore(ex multis, Cass. n. 17522/2015; Cass. n. 20631/ 2011;
Cass. n. 80922/2004; Cass. n. 14889/2002).
Ne consegue che parte attrice, a fronte del provvedimento con il quale era stata disposta l'estinzione totale del processo, avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza con l'appello.
D'altra parte, il procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 cpc non avrebbe potuto essere coltivato da parte attrice stante la sua inammissibilità nel caso in questione, in quanto il procedimento di correzione di errori materiali ex art. 287 cpc è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, e come tale rilevabile ictu oculi, senza interferire sul contenuto pagina 4 di 6 concettuale e sostanziale della decisione(Cass. n. 3442/2022; Cass. n. 4319/2019;
Cass. n. 12035/2011).
Ebbene, tale difetto di corrispondenza tra quanto fosse l'ideazione del giudice è quanto riportato nell'ordinanza di estinzione non è affatto immediatamente percepibile, stante la perentorietà del dispositivo con cui, dopo aver dato atto genericamente che 'parte convenuta' ha accettato la rinuncia, dichiara l'estinzione(totale) del giudizio.
Trattasi quindi di errore logico giuridico che incide sulla sostanza del provvedimento non emendabile ai sensi del disposto di cui all'art. 287 cpc.
Ne consegue che, non potendo l'ordinanza di estinzione del giudizio essere corretta,
e poiché avverso il provvedimento non è stato proposto appello, questo mantiene la sua efficacia, con conseguente applicazione dell'articolo 310 co II cpc a mente del quale «L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza».
In definitiva, va dichiarata l'inefficacia di tutti gli atti compiuti nel presente processo.
Quanto alle spese processuali si ritiene che queste debbano essere compensate tenuto conto dell' avvicendamento dei giudici e delle rispettive divergenze interpretative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta dall' nei Parte_1
confronti del e delle chiamate Controparte_1 [...]
e dichiara l'inefficacia di tutti gli atti CP_3 Controparte_4
compiuti nel presente processo e compensa tra le parti le spese processuali.
Firenze, 8.VI.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6