Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 19/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7249/2024 R.G. promossa da:
( n il 26.3.58 )rappresentato e difeso dagli avvti Ettore ed Parte_1
Contro
persona del legale Controparte_1
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22.3.2024 l' istante chiedeva dichiarare il diritto alla corresponsione del TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 1..1.79 all'11.6.85 con condanna dell' quale successore dell'ex al pagamento CP_1 CP_2 della relativa quota risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo comprensivo del periodo lavorativo dal 1..1.79 all'11.6.85 e quanto già corrisposto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo lavorativo oltre interessi legali con riserva di quantificazione in separato giudizio. Si costituiva in giudizio l' , rilevano l'avvenuta liquidazione delle somme per CP_1 cui si procede In ragione dell'avvenuto pagamento deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confiniLa cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza,o atto ad essa equiparato, in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda Le spese , atteso che il pagamento è avvenuto successivamente al deposito del presente ricorso , ma prima della udienza di discussione,vanno compensate per la metà , e la restante parte va addebitata all' , CP_1
P.Q.M.
Dichiarala estromissione dal giudizio del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liq;
dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e l' CP_1
Condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite , che liquida in euro CP_1
1314,00 co buzione, oltre iva e cpa come per legge , e compensa la restante metà
Così deciso in data 19/02/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio