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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 06/11/2024, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
RG 561 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SACCHETTO PAOLA
nei confronti di
) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. MANFRINI MICHELE
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
All'udienza del 5 novembre 2024 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni il ricorrente e la resistente: 1) I minori e Persona_1 Per_2 vengono affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori i
[...] quali provvederanno alla loro cura, istruzione ed educazione, assumendo le decisioni di maggiore rilievo, relative ai medesimi, di comune accordo mentre quelle di ordinaria gestione verranno assunte da ciascun genitore nel periodo in cui avrà con sé i figli;
2) I minori avranno collocazione prevalente e residenza presso la madre nella casa di abitazione, sita in Voghiera, Via Cristoforo Colombo n. 15, che viene assegnata alla signora 3) Il padre provvederà al CP_1 mantenimento dei figli minori versando alla madre, entro il giorno 25 di ogni mese, la complessiva somma di € 400,00, ovvero € 200,00 per ciascun figlio, da rivalutare, di anno in anno, in base agli indici ISTAT;
la signora percepirà per l'intero l'Assegno Controparte_1
Unico Universale senza alcuna rivendicazione da parte del signor
; 4) Le spese straordinarie, da individuarsi e concordarsi Pt_1
pagina 1 di 4 secondo le modalità dettagliate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Ferrara, saranno ripartite al 50% fra i genitori. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato/trasmesso all'altro idonea documentazione riportante i codici fiscali dei minori – è dovuto entro 10 giorni dall'inoltro della documentazione stessa. Per quanto concerne la spesa straordinaria relativa alla baby sitter cui i minori verranno affidati nei momenti in cui la madre sarà assente per lavoro, si conviene che il vi contribuisca, con il versamento di una somma Parte_1
“una tantum” di € 400,00 in ragione d'anno, da corrispondere, in un'unica soluzione, nel mese di agosto. Con riguardo alla deducibilità/detraibilità fiscale delle spese straordinarie sostenute, le parti convengono che la detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. 5) Il padre potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi la settimana nei giorni di martedì e giovedì prelevandoli da scuola alle ore 13.00 e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna, entro le ore 21.00 nonché, a settimane alterne, pure prelevandoli da scuola alle ore 16.30 del venerdì pomeriggio e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna la domenica sera entro le ore 21.00; si precisa, al riguardo, che il prelevamento e la riconsegna dei minori dovranno essere effettuati personalmente dal signor salvo impegni legati ai turni lavorativi e/o Parte_1 impedimenti da comunicare, con congruo anticipo, alla signora in occasione dei quali egli potrà delegare i propri genitori;
CP_1 nel caso in cui anche questi ultimi non fossero disponibili, la signora si impegna, fin d'ora, ad accordare al la possibilità CP_1 Pt_1 di sostituire la giornata infrasettimanale, della quale questi non potrà usufruire, con altra giornata a scelta del medesimo;
6) Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli, e 7 Persona_1 Persona_2 giorni durante le vacanze Natalizie, alternando il giorno di Natale e quello di Capodanno, 4 giorni durante le vacanze Pasquali, alternando il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Per quanto concerne le vacanze estive i signori e concordano CP_1 Pt_1 che, fino al compimento del quinto anno di età dei bambini, ciascun genitore possa trascorrere con i figli due settimane non consecutive, successivamente ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche consecutivi;
in entrambi i casi il primo week end successivo al rientro dalle ferie sarà trascorso con l'altro genitore. Durante i rispettivi periodi di ferie ciascun genitore avrà diritto oltre che a contatti telefonici anche ad incontrare i figli con modalità da remoto
(skyper – zoom) per due ore ogni settimana concordando per le vie brevi i tempi ed i giorni dei collegamenti. 7) Le parti si obbligano, inoltre, a rimettere – entro il giorno 25 novembre 2024 - le reciproche querele sporte l'una nei confronti dell'altro e nello specifico, quanto pagina 2 di 4 alla signora la querela depositata in data 23.06.2024 Controparte_1 cui ha fatto seguito il procedimento penale RGNR Proc. Repubblica presso il Tribunale di Ferrara 2949/2024 PM dr. Garau Andrea, querela integrativa depositata in data 27/6/2024 a seguito della quale è stato aperto il procedimento RGNR 2948/2024 Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ferrara PM dr. Maggioni Andrea, quanto al sig. querela depositata in data Parte_1
27/6/2024 e successiva querela del 28/6/2024 dalle quali è scaturito il procedimento penale RGNR 3131/2024 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara – PM dr. Garau Andrea, impegnandosi reciprocamente alle relative accettazioni entro il medesimo termine suindicato, con rinuncia ad ogni richiesta di natura risarcitoria l'uno nei confronti dell'altra. 8) Le parti convengono che le spese del presente procedimento e dei sub procedimenti rubricati ai nr. RG 561-
1/2024 e 561-2/2024 Tribunale di Ferrara nonché le spese del procedimento di reclamo di cui al punto 8 che precede vengono interamente compensate tra le parti ed i difensori dichiarano ai sensi dell'art. 13 L.p. di rinunciare alla solidarietà professionale.
il PM: visto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12 marzo 2024 Parte_1 conveniva in giudizio per ottenere la Controparte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli gemelli e nati nell'anno 2022. Il ricorrente chiedeva di disporre Per_2 Per_1 l'affido condiviso con collocazione dei minori presso la a CP_1 condizione che costei continuasse ad abitare nella casa familiare di
Voghiera; in caso di paventato trasferimento nella provincia di
Macerata, chiedeva la collocazione presso esso ricorrente.
La nel costituirsi in giudizio, domandava di essere CP_1 autorizzata a trasferirsi con la prole in provincia di Macerata ove aveva vinto una selezione per infermiera e viveva la propria famiglia di origine;
in difetto di autorizzazione, chiedeva l'affido condiviso, l'assegnazione della casa familiare di esclusiva proprietà ed un contributo di Euro 250 per ciascun figlio oltre il 50% delle spese straordinarie. Con ordinanza dell'11 giugno 2024, pronunciata ex art. 473-bis. 22 c.p.c., il presidente delegato, previo rigetto dell'istanza di autorizzazione al trasferimento formulata dalla affidava in CP_1 forma condivisa i due minori con residenza previlegiata presso la madre nella casa familiare di Voghiera, regolamentava la frequentazione con il padre e poneva a carico di quest'ultimo un contributo di mantenimento nella somma complessiva di Euro 400 oltre la metà delle spese straordinarie. Con successiva ordinanza del
10 luglio rigettava la richiesta di ordine di protezione e di autorizzazione al trasferimento formulata dalla (cui CP_1 ordinava di far rientro nella casa familiare insieme alla prole) e conferiva al Servizio sociale un mandato di vigilanza e supporto del pagina 3 di 4 nucleo familiare. In epoca successiva le parti riuscivano a superare gli originari contrasti e alla udienza del 5 novembre 2024 i loro procuratori precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe.
*** L'accordo con il quale i genitori hanno regolamentato l'affido condiviso dei due figli gemelli con residenza privilegiata presso la madre, la frequentazione da parte del padre ed il contributo per il mantenimento a carico di quest'ultimo non appare in contrasto con gli interessi morali e materiali della prole, oltre a non discostarsi nelle parti essenziali dal contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti. Tale accordo deve essere pertanto fatto proprio dal Tribunale nei termini di cui al dispositivo. Deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Spese compensate.
Ferrara, 5 novembre 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SACCHETTO PAOLA
nei confronti di
) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. MANFRINI MICHELE
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
All'udienza del 5 novembre 2024 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni il ricorrente e la resistente: 1) I minori e Persona_1 Per_2 vengono affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori i
[...] quali provvederanno alla loro cura, istruzione ed educazione, assumendo le decisioni di maggiore rilievo, relative ai medesimi, di comune accordo mentre quelle di ordinaria gestione verranno assunte da ciascun genitore nel periodo in cui avrà con sé i figli;
2) I minori avranno collocazione prevalente e residenza presso la madre nella casa di abitazione, sita in Voghiera, Via Cristoforo Colombo n. 15, che viene assegnata alla signora 3) Il padre provvederà al CP_1 mantenimento dei figli minori versando alla madre, entro il giorno 25 di ogni mese, la complessiva somma di € 400,00, ovvero € 200,00 per ciascun figlio, da rivalutare, di anno in anno, in base agli indici ISTAT;
la signora percepirà per l'intero l'Assegno Controparte_1
Unico Universale senza alcuna rivendicazione da parte del signor
; 4) Le spese straordinarie, da individuarsi e concordarsi Pt_1
pagina 1 di 4 secondo le modalità dettagliate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Ferrara, saranno ripartite al 50% fra i genitori. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato/trasmesso all'altro idonea documentazione riportante i codici fiscali dei minori – è dovuto entro 10 giorni dall'inoltro della documentazione stessa. Per quanto concerne la spesa straordinaria relativa alla baby sitter cui i minori verranno affidati nei momenti in cui la madre sarà assente per lavoro, si conviene che il vi contribuisca, con il versamento di una somma Parte_1
“una tantum” di € 400,00 in ragione d'anno, da corrispondere, in un'unica soluzione, nel mese di agosto. Con riguardo alla deducibilità/detraibilità fiscale delle spese straordinarie sostenute, le parti convengono che la detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. 5) Il padre potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi la settimana nei giorni di martedì e giovedì prelevandoli da scuola alle ore 13.00 e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna, entro le ore 21.00 nonché, a settimane alterne, pure prelevandoli da scuola alle ore 16.30 del venerdì pomeriggio e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna la domenica sera entro le ore 21.00; si precisa, al riguardo, che il prelevamento e la riconsegna dei minori dovranno essere effettuati personalmente dal signor salvo impegni legati ai turni lavorativi e/o Parte_1 impedimenti da comunicare, con congruo anticipo, alla signora in occasione dei quali egli potrà delegare i propri genitori;
CP_1 nel caso in cui anche questi ultimi non fossero disponibili, la signora si impegna, fin d'ora, ad accordare al la possibilità CP_1 Pt_1 di sostituire la giornata infrasettimanale, della quale questi non potrà usufruire, con altra giornata a scelta del medesimo;
6) Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli, e 7 Persona_1 Persona_2 giorni durante le vacanze Natalizie, alternando il giorno di Natale e quello di Capodanno, 4 giorni durante le vacanze Pasquali, alternando il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Per quanto concerne le vacanze estive i signori e concordano CP_1 Pt_1 che, fino al compimento del quinto anno di età dei bambini, ciascun genitore possa trascorrere con i figli due settimane non consecutive, successivamente ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche consecutivi;
in entrambi i casi il primo week end successivo al rientro dalle ferie sarà trascorso con l'altro genitore. Durante i rispettivi periodi di ferie ciascun genitore avrà diritto oltre che a contatti telefonici anche ad incontrare i figli con modalità da remoto
(skyper – zoom) per due ore ogni settimana concordando per le vie brevi i tempi ed i giorni dei collegamenti. 7) Le parti si obbligano, inoltre, a rimettere – entro il giorno 25 novembre 2024 - le reciproche querele sporte l'una nei confronti dell'altro e nello specifico, quanto pagina 2 di 4 alla signora la querela depositata in data 23.06.2024 Controparte_1 cui ha fatto seguito il procedimento penale RGNR Proc. Repubblica presso il Tribunale di Ferrara 2949/2024 PM dr. Garau Andrea, querela integrativa depositata in data 27/6/2024 a seguito della quale è stato aperto il procedimento RGNR 2948/2024 Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ferrara PM dr. Maggioni Andrea, quanto al sig. querela depositata in data Parte_1
27/6/2024 e successiva querela del 28/6/2024 dalle quali è scaturito il procedimento penale RGNR 3131/2024 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara – PM dr. Garau Andrea, impegnandosi reciprocamente alle relative accettazioni entro il medesimo termine suindicato, con rinuncia ad ogni richiesta di natura risarcitoria l'uno nei confronti dell'altra. 8) Le parti convengono che le spese del presente procedimento e dei sub procedimenti rubricati ai nr. RG 561-
1/2024 e 561-2/2024 Tribunale di Ferrara nonché le spese del procedimento di reclamo di cui al punto 8 che precede vengono interamente compensate tra le parti ed i difensori dichiarano ai sensi dell'art. 13 L.p. di rinunciare alla solidarietà professionale.
il PM: visto.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12 marzo 2024 Parte_1 conveniva in giudizio per ottenere la Controparte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli gemelli e nati nell'anno 2022. Il ricorrente chiedeva di disporre Per_2 Per_1 l'affido condiviso con collocazione dei minori presso la a CP_1 condizione che costei continuasse ad abitare nella casa familiare di
Voghiera; in caso di paventato trasferimento nella provincia di
Macerata, chiedeva la collocazione presso esso ricorrente.
La nel costituirsi in giudizio, domandava di essere CP_1 autorizzata a trasferirsi con la prole in provincia di Macerata ove aveva vinto una selezione per infermiera e viveva la propria famiglia di origine;
in difetto di autorizzazione, chiedeva l'affido condiviso, l'assegnazione della casa familiare di esclusiva proprietà ed un contributo di Euro 250 per ciascun figlio oltre il 50% delle spese straordinarie. Con ordinanza dell'11 giugno 2024, pronunciata ex art. 473-bis. 22 c.p.c., il presidente delegato, previo rigetto dell'istanza di autorizzazione al trasferimento formulata dalla affidava in CP_1 forma condivisa i due minori con residenza previlegiata presso la madre nella casa familiare di Voghiera, regolamentava la frequentazione con il padre e poneva a carico di quest'ultimo un contributo di mantenimento nella somma complessiva di Euro 400 oltre la metà delle spese straordinarie. Con successiva ordinanza del
10 luglio rigettava la richiesta di ordine di protezione e di autorizzazione al trasferimento formulata dalla (cui CP_1 ordinava di far rientro nella casa familiare insieme alla prole) e conferiva al Servizio sociale un mandato di vigilanza e supporto del pagina 3 di 4 nucleo familiare. In epoca successiva le parti riuscivano a superare gli originari contrasti e alla udienza del 5 novembre 2024 i loro procuratori precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe.
*** L'accordo con il quale i genitori hanno regolamentato l'affido condiviso dei due figli gemelli con residenza privilegiata presso la madre, la frequentazione da parte del padre ed il contributo per il mantenimento a carico di quest'ultimo non appare in contrasto con gli interessi morali e materiali della prole, oltre a non discostarsi nelle parti essenziali dal contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti. Tale accordo deve essere pertanto fatto proprio dal Tribunale nei termini di cui al dispositivo. Deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Spese compensate.
Ferrara, 5 novembre 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
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