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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4436/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
e Parte_1 Parte_2
quali eredi di nata a [...] Parte_3 Persona_1
(LE), il 3/12/1938, residente a [...], deceduta in San Cassiano
(LE) in data 2/10/2022, rappresentati e difesi, con mandato in atti, dall'Avvocato Sandro Potenza
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Anna Paola Ciarelli, NA Vestini e AL ZI
Resistente
Oggetto: assegno per il nucleo familiare su pensione SO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 21/4/2021 - premesso di essere Persona_1 titolare di pensione cat. SOS - ha esposto di aver chiesto all in data CP_1
11/5/2020 la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a far data dall'1/9/2013 o dall'1/6/2015, nel limite della prescrizione quinquennale, rappresentando che nel nucleo familiare vi è un componente inabile, la ricorrente medesima, totalmente inabile, lamenta che con provvedimento CP_1 del 16/6/2020 ha riconosciuto la prestazione soltanto da Agosto 2017, rappresenta di aver invano proposto ricorso amministrativo e ha concluso chiedendo: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” A) Accertare e dichiarare il diritto della signora , agli ANF per i Persona_1 nuclei monoparentali sulla pensione SOS/47004428 dal 01.09.2013, o quanto meno dal 01.06.2015, in quanto persona con assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ai sensi della L. n. 153/88 e della sentenza n.
7668/96 della Corte di Cassazione.
B) Per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento in favore della signora , delle somme arretrate Persona_1 spettanti a titolo di ANF per i nuclei monoparentali sulla pensione SOS/47004428 dal 01.09.2013, o quanto meno dal 01.06.2015, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
C) Con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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””
Si è costituito in giudizio l' , in data 2/4/2022, con memoria nella quale CP_1 chiede dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla parte di domanda successiva all'1/8/2017, eccepisce prescrizione quinquennale per i ratei di prestazione relativi al periodo dall'1/9/2013 all'1/6/2015 e chiede il rigetto del ricorso nel resto.
Deceduta l'originaria ricorrente in data 2/10/2022, si sono costituiti in giudizio gli eredi con atto depositato in data 18/11/2024 nel quale chiedono:
“””””””””””””””””””
A) Accertare e dichiarare il diritto della signora , e per essa Persona_1 degli odierni intervenuti, agli ANF per i nuclei monoparentali sulla pensione
SOS/47004428 dal 01.06.2015 al 02.10.2022, in quanto persona con assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ai sensi della L. n.
153/88 e della sentenza n. 7668/96 della Corte di Cassazione.
B) Per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento in favore degli intervenuti, quali eredi legittimi della signora
[...]
, delle somme arretrate spettanti a titolo di ANF per i nuclei Per_1 monoparentali sulla pensione SOS/47004428 dal 01.06.2015 al 02.10.2022, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
C) Con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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”””
Tali essendo le avverse prospettazioni, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2 In primo luogo, si osserva che l' art. 2 del D.L. n. 69/88, convertito in legge n.
153/88, nei primi otto commi prevede che “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo. (3) ((4)) 3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, nonche' dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n.
604. 6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge
3 legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi. 8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante”
Dunque, il comma 8 di questo articolo prevede in particolare che, ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare (c.d. “anf”), il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Tanto premesso, si deve rilevare che il CTU nominato nel presente procedimento,
Dottor , autorizzato alla udienza del 13/12/2024 ad eseguire perizia Persona_2 allo stato degli atti, nell'elaborato peritale depositato il 29/9/2025 ha riscontrato nella originaria ricorrente una totale inabilità a proficuo Persona_1
4 lavoro sin da Giugno 2015 (il CTU conclude infatti che “La defunta
[...]
, in base alla certificazione medica in atti, alla data dell'1.6.2015 Per_1 era portatrice delle seguenti infermità:
1. Artrosi polidistrettuale ed artrite probabilmente psoriasica.
2. Iniziale declino cognitivo.
3. Cardiopatia sclerotica con fibrillazione atriale in TAO.
Per la sua età e per le predette infermità si trovò nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a decorrere dal 1° giugno 2015.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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Si ritiene di dover condividere le conclusioni peritali, in quanto fondate sulla analisi documentale e obiettiva e immuni da vizi logici, in assenza di osservazioni di parte validamente contrastanti le suddette conclusioni.
Pertanto, essendo emersa prova dello stato di inabilità totale della originaria ricorrente da Giugno 2015, si deve ritenere sussistente il diritto della medesima alla percezione della prestazione richiesta da tale data e per essa il diritto dei suoi eredi, odierni ricorrenti, a percepire i ratei di assegni per nucleo familiare monoparentale con componente inabile dal Giugno 2015 alla data del decesso della dante causa, (2/10/2022).
Il ricorso va, pertanto, accolto, atteso che il diritto sorge in favore dell'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, mentre la relativa richiesta in via amministrativa ha solo la funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma solo dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste
(cfr. in tal senso Cass. sez. Lav. n. 22051/08).
Ne consegue che l' convenuto va condannato al pagamento, dell'assegno CP_2 al nucleo familiare da Giugno 2015 sino alla data del decesso dell'originaria istante (2/10/2022), in favore degli eredi costituitisi in giudizio pro quota e nella misura corrispondente ai redditi familiari della ricorrente con accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dichiarato della prestazione dedotta in giudizio (pari ad € 952,38 secondo quanto si legge a foglio 7 del ricorso), con distrazione in favore del procuratore delle parti ricorrenti per dichiarato anticipo.
5 Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell'Istituto soccombente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Persona_1 all'assegno per il nucleo familiare con componente inabile sulla pensione SOS di cui ella era titolare con decorrenza da Giugno 2015 e fino alla data del decesso (2/10/2022) e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore CP_1 degli eredi costituiti, del dovuto, pro quota, oltre interessi come per legge, nella misura corrispondente ai redditi del nucleo familiare.
Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 400,00, CP_1 oltre rimborso e spese generali. IVA e CPA, se dovute, con distrazione.
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di . CP_1
Lecce, 7 Novembre 2025 – 6 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4436/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
e Parte_1 Parte_2
quali eredi di nata a [...] Parte_3 Persona_1
(LE), il 3/12/1938, residente a [...], deceduta in San Cassiano
(LE) in data 2/10/2022, rappresentati e difesi, con mandato in atti, dall'Avvocato Sandro Potenza
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Anna Paola Ciarelli, NA Vestini e AL ZI
Resistente
Oggetto: assegno per il nucleo familiare su pensione SO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 21/4/2021 - premesso di essere Persona_1 titolare di pensione cat. SOS - ha esposto di aver chiesto all in data CP_1
11/5/2020 la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a far data dall'1/9/2013 o dall'1/6/2015, nel limite della prescrizione quinquennale, rappresentando che nel nucleo familiare vi è un componente inabile, la ricorrente medesima, totalmente inabile, lamenta che con provvedimento CP_1 del 16/6/2020 ha riconosciuto la prestazione soltanto da Agosto 2017, rappresenta di aver invano proposto ricorso amministrativo e ha concluso chiedendo: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” A) Accertare e dichiarare il diritto della signora , agli ANF per i Persona_1 nuclei monoparentali sulla pensione SOS/47004428 dal 01.09.2013, o quanto meno dal 01.06.2015, in quanto persona con assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ai sensi della L. n. 153/88 e della sentenza n.
7668/96 della Corte di Cassazione.
B) Per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento in favore della signora , delle somme arretrate Persona_1 spettanti a titolo di ANF per i nuclei monoparentali sulla pensione SOS/47004428 dal 01.09.2013, o quanto meno dal 01.06.2015, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
C) Con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione.
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Si è costituito in giudizio l' , in data 2/4/2022, con memoria nella quale CP_1 chiede dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla parte di domanda successiva all'1/8/2017, eccepisce prescrizione quinquennale per i ratei di prestazione relativi al periodo dall'1/9/2013 all'1/6/2015 e chiede il rigetto del ricorso nel resto.
Deceduta l'originaria ricorrente in data 2/10/2022, si sono costituiti in giudizio gli eredi con atto depositato in data 18/11/2024 nel quale chiedono:
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A) Accertare e dichiarare il diritto della signora , e per essa Persona_1 degli odierni intervenuti, agli ANF per i nuclei monoparentali sulla pensione
SOS/47004428 dal 01.06.2015 al 02.10.2022, in quanto persona con assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ai sensi della L. n.
153/88 e della sentenza n. 7668/96 della Corte di Cassazione.
B) Per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento in favore degli intervenuti, quali eredi legittimi della signora
[...]
, delle somme arretrate spettanti a titolo di ANF per i nuclei Per_1 monoparentali sulla pensione SOS/47004428 dal 01.06.2015 al 02.10.2022, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
C) Con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione.
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Tali essendo le avverse prospettazioni, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2 In primo luogo, si osserva che l' art. 2 del D.L. n. 69/88, convertito in legge n.
153/88, nei primi otto commi prevede che “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo. (3) ((4)) 3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, nonche' dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n.
604. 6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge
3 legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi. 8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante”
Dunque, il comma 8 di questo articolo prevede in particolare che, ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare (c.d. “anf”), il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Tanto premesso, si deve rilevare che il CTU nominato nel presente procedimento,
Dottor , autorizzato alla udienza del 13/12/2024 ad eseguire perizia Persona_2 allo stato degli atti, nell'elaborato peritale depositato il 29/9/2025 ha riscontrato nella originaria ricorrente una totale inabilità a proficuo Persona_1
4 lavoro sin da Giugno 2015 (il CTU conclude infatti che “La defunta
[...]
, in base alla certificazione medica in atti, alla data dell'1.6.2015 Per_1 era portatrice delle seguenti infermità:
1. Artrosi polidistrettuale ed artrite probabilmente psoriasica.
2. Iniziale declino cognitivo.
3. Cardiopatia sclerotica con fibrillazione atriale in TAO.
Per la sua età e per le predette infermità si trovò nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a decorrere dal 1° giugno 2015.
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Si ritiene di dover condividere le conclusioni peritali, in quanto fondate sulla analisi documentale e obiettiva e immuni da vizi logici, in assenza di osservazioni di parte validamente contrastanti le suddette conclusioni.
Pertanto, essendo emersa prova dello stato di inabilità totale della originaria ricorrente da Giugno 2015, si deve ritenere sussistente il diritto della medesima alla percezione della prestazione richiesta da tale data e per essa il diritto dei suoi eredi, odierni ricorrenti, a percepire i ratei di assegni per nucleo familiare monoparentale con componente inabile dal Giugno 2015 alla data del decesso della dante causa, (2/10/2022).
Il ricorso va, pertanto, accolto, atteso che il diritto sorge in favore dell'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, mentre la relativa richiesta in via amministrativa ha solo la funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma solo dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste
(cfr. in tal senso Cass. sez. Lav. n. 22051/08).
Ne consegue che l' convenuto va condannato al pagamento, dell'assegno CP_2 al nucleo familiare da Giugno 2015 sino alla data del decesso dell'originaria istante (2/10/2022), in favore degli eredi costituitisi in giudizio pro quota e nella misura corrispondente ai redditi familiari della ricorrente con accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dichiarato della prestazione dedotta in giudizio (pari ad € 952,38 secondo quanto si legge a foglio 7 del ricorso), con distrazione in favore del procuratore delle parti ricorrenti per dichiarato anticipo.
5 Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell'Istituto soccombente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Persona_1 all'assegno per il nucleo familiare con componente inabile sulla pensione SOS di cui ella era titolare con decorrenza da Giugno 2015 e fino alla data del decesso (2/10/2022) e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore CP_1 degli eredi costituiti, del dovuto, pro quota, oltre interessi come per legge, nella misura corrispondente ai redditi del nucleo familiare.
Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 400,00, CP_1 oltre rimborso e spese generali. IVA e CPA, se dovute, con distrazione.
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di . CP_1
Lecce, 7 Novembre 2025 – 6 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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