Articolo 44 della Legge 10 maggio 1983, n. 212
Articolo 43Articolo 45
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7 giugno 1983
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29 dicembre 1990
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1 gennaio 1998
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1 gennaio 2017
Art. 44. (( 1. Gli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di eta' e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.
2. Gli ispettori e sovrintendenti in servizio attivo, tre mesi prima del compimento dei limiti di eta', possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.
3. Gli ispettori e sovrintendenti in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previi accertamenti sanitari))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2017
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