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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/10/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4351/2018 pendente tra:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Monticelli Parte_1 P.IVA_1 OA (C.F. ; C.F._1 ATTRICE
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. Cairone Mariano (C.F. C.F._3
); C.F._4 CONVENUTE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 12.06.2018, conveniva in Parte_1 giudizio e al fine di ottenere la revocazione dell'atto di donazione Parte_3 Parte_2 rep. 16622, racc. 12771, stipulato in data 04.03.2015 per Notaio . Persona_1
1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione l'odierna attrice esponeva quanto segue:
1 • in data 19.05.2006, la Banca per la Casa S.p.A., appartenente al gruppo NI S.p.A., stipulava con e un contratto di mutuo, per la somma di € Parte_4 Parte_3
420.000,00;
• a garanzia del debito, i mutuatari concedevano ipoteca avente ad oggetto un intero fabbricato, sito in Casalnuovo di Napoli, alla via Brunelleschi n. 8, composto da un piano seminterrato
(identificato catastalmente al foglio 16, particella 256, sub. 5), un piano rialzato (identificato catastalmente al foglio 16, particella 256, sub. 3) e un primo piano (identificato catastalmente al foglio 16, particella 256, sub. 1), oltre che da un secondo piano in costruzione;
• in data 04.03.2015, donava alla figlia l'unità immobiliare Parte_3 Parte_2 situata al secondo piano, censita in catasto al foglio 16, particella 256, al sub. 2, riducendo la garanzia patrimoniale generica per il credito di € 366.735,09, scaturente dal contratto di mutuo inadempiuto;
• in data 10.06.2015, a seguito del mancato pagamento delle rate pattuite, la banca notificava ai debitori atto di precetto per € 56.824,62 ed interveniva per il residuo del credito, pari a €
309.910,47, nella procedura di esecuzione immobiliare R.G.E.N. 182/2015, instaurata presso il Tribunale di Nola;
• con contratto di cartolarizzazione concluso con NI S.p.A. in data 14.07.2017,
[...] acquistava la titolarità del credito per cui è causa. Parte_1
Conseguentemente, parte attrice domandava di dichiarare inefficace nei suoi confronti il predetto atto di liberalità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza, con esonero di responsabilità.
1.2 – Con comparsa depositata il 12.12.2018, si costituivano in giudizio e Parte_3 Pt_2 eccependo l'infondatezza della domanda ed affermando l'insussistenza sia del
[...] presupposto dell'eventus damni, attesa la capienza della garanzia patrimoniale a fronte del credito azionato, sia della scientia damni, stante l'anteriorità della donazione rispetto alla procedura esecutiva avviata da controparte.
1.3 – All'esito della prima udienza, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle stesse;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, il Giudice non ammetteva le prove testimoniali articolate da parte convenuta, in quanto vertenti su circostanze incontestate, e disponeva una CTU al fine di accertare il valore di mercato
2 dell'immobile oggetto di donazione nell'anno di stipulazione del predetto atto di liberalità.
Successivamente al deposito della relazione peritale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di vari rinvii, con provvedimento del 06.06.2025, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – La domanda formulata da parte attrice è fondata e deve essere accolta: in effetti, alla luce della documentazione prodotta, risultano provati i presupposti di operatività dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c..
2.1 – Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare che l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, in virtù del quale il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti dispositivi posti in essere dal debitore in pregiudizio delle sue ragioni.
Per l'accoglimento dell'azione in parola, rientrante tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, l'art. 2901 c.c. richiede la sussistenza delle seguenti condizioni: il diritto di credito verso il debitore;
l'atto dispositivo del debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (eventus damni); la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (scientia damni); la consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (partecipatio fraudis).
In ordine quindi ai requisiti oggettivi, la ragione di credito rileva anche se non accertata giudizialmente od esigibile, essendo sufficiente un'aspettativa non pretestuosa (cfr. Cassazione civile sez. II, 26/02/1986, n. 1220; Cassazione civile sez. un., 18/05/2004, n. 9440; Cassazione civile sez. III, 07/03/2017, n. 5618).
Peraltro, quanto al presupposto dell'eventus damni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso consiste nel compimento di un atto che non deve necessariamente determinare la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che esso renda anche soltanto più incerta o difficile la soddisfazione del credito;
su tale presupposto, i Giudici di legittimità hanno precisato che, proprio perché non si richiede, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di una
3 variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, sul creditore grava soltanto l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale;
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. In questa prospettiva, la capienza residua va provata dal convenuto che eccepisce l'insussistenza dell'eventus damni (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/06/2025, n. 16843; Cassazione civile sez. I, 12/05/2022, n. 15257; Cassazione civile sez. III, 07/03/2017, n. 5618; Cassazione civile sez. III, 18/10/2011, n. 21492; Cassazione civile sez. I, 24/07/2003, n. 11471).
Infine, quanto agli aspetti concernenti l'elemento soggettivo, l'art. 2901 c.c. richiede la sussistenza della scientia damni del debitore. Più specificamente, essa consiste nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore: quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie (Cassazione civile sez. III, 04/09/2023, n. 25687), che deve sussistere, invece, nella diversa ipotesi in cui l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito (Cassazione civile sez. un., 27/01/2025, n. 1898; Cassazione civile sez. III, 07/06/2023, n. 16092). La prova della sussistenza del profilo soggettivo, comunque, può essere fornita dal creditore attraverso il ricorso a presunzioni (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/06/2019, n. 16221).
2.2 – Nel caso di specie, non è contestato che la società attrice è titolare di un credito nei confronti di , pari a € 366.735,09, in virtù del contratto di mutuo fondiario Parte_3 stipulato in data 19.05.2006 con NI S.p.A. (allegato n. 2 dell'atto di citazione).
È provato, inoltre, che tale credito è stato acquisito dalla attraverso un Parte_1 contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 14.07.2017, come emerge dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 08.08.2017 (allegato n. 9 dell'atto di citazione); del resto, tale acquisizione è stata contestata da parte convenuta in maniera del tutto generica, all'interno delle note depositate in sostituzione dell'udienza del 05.06.2025.
4 Deve affermarsi, allora, che parte attrice è titolare del credito per il quale è stata intrapresa l'azione revocatoria.
2.3 – Ai fini dell'accoglimento della domanda, inoltre, bisogna accertare la sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni.
A tale riguardo, è necessario evidenziare che la donazione stipulata tra e Parte_3 Pt_2 determina certamente una diminuzione della garanzia patrimoniale generica della
[...] debitrice, poiché l'atto di liberalità comporta il trasferimento dell'utilità patrimoniale donata, in assenza di qualsiasi corrispettivo. Difatti, con il negozio in esame si è spogliata Parte_3 di una parte consistente del suo patrimonio, alienando un'unità immobiliare di valore pari a €
124.475,44, secondo la stima effettuata dal CTU nominato nel corso del presente giudizio;
è rimasta proprietaria dei soli cespiti gravati da ipoteca e identificati catastalmente al Foglio 16, particella 256, sub 5 e sub 3.
In effetti, dagli atti di causa emerge che il credito vantato dall'attrice è assistito da una garanzia ipotecaria avente ad oggetto un intero fabbricato, sito in Casalnuovo di Napoli alla via
Brunelleschi n. 8, composto da un piano seminterrato (foglio 16, particella 256, sub. 5), un piano rialzato (foglio 16, particella 256, sub. 3), un primo piano (foglio 16, particella 256, sub. 1) ed un secondo piano in corso di costruzione (cfr. allegato n. 2 all'atto introduttivo). In particolare, secondo quanto emerge dall'art. 5 del suddetto contratto, a garanzia della somma mutuata,
ha concesso ipoteca relativamente ai beni descritti alle lettere a) e b), di sua Parte_3 esclusiva proprietà (ossia il sub. 5 e il sub. 3), mentre ha concesso ipoteca Parte_4 relativamente al bene descritto alla lettera c) del richiamato articolo (ossia il sub. 1). Peraltro, seppur richiamato all'interno della descrizione del fabbricato offerto in garanzia, il secondo piano in corso di costruzione, attualmente identificato in catasto al foglio 16, particella 256 sub. 2 e donato da a non risulta incluso all'interno dell'ipoteca in Parte_3 Parte_2 questione, in quanto non è riportato tra i beni indicati ai punti a), b), c), che individuano i cespiti ipotecati;
da tale circostanza deriva l'interesse a intraprendere l'azione in esame.
Al fine di comprendere se l'atto di donazione per cui è causa ha arrecato pregiudizio alle ragioni della società creditrice, quindi, occorre verificare se gli immobili individuati ai subb. 1, 3 e 5, su cui è stata iscritta ipoteca dall'odierna attrice, sono sufficienti a garantire l'adempimento del credito per cui è causa.
5 Sul punto, è necessario tener presente che i beni in questione sono stati sottoposti a pignoramento immobiliare dalla creditrice ipotecaria (cfr. allegato n. 8 dell'atto di citazione) e che, conseguentemente, ne è stata disposta la vendita nell'ambito della procedura R.G.E.N. 182/2015 del Tribunale di Nola, Sezione Esecuzioni Immobiliari. Le parti non hanno documentato l'esito di tale procedimento, atteso che l'attrice ha depositato soltanto gli avvisi formulati dal professionista delegato, in cui è stata fissata la vendita prima in data 09.05.2018 e poi in data
10.10.2018 (allegati nn. 3 e 4 dell'atto di citazione). Dagli atti in questione emerge che, all'interno del primo avviso di vendita, è stato fissato il prezzo base di € 347.318,00 ed è stata individuata l'offerta minima presentabile in € 260.488,50; nel secondo avviso di vendita, invece, il prezzo base ammonta ad € 260.488,50 e l'offerta minima presentabile è di 195.366,38. Se ne desume che, alla luce delle stime effettuate nel corso della procedura esecutiva immobiliare, esiste la possibilità che il prezzo di vendita dei beni dati in garanzia sia inferiore al credito vantato dalla , pari a € 366.735,09, e che, pertanto, esso sia insufficiente a Controparte_1 soddisfare le ragioni creditorie.
In questa prospettiva, l'atto di donazione concluso tra e impedisce Parte_3 Parte_2 alla creditrice di sottoporre a pignoramento il bene immobile donato, allo scopo di soddisfare la parte del credito che eccede il prezzo di vendita dei beni ipotecati. Non essendo stata dimostrata la presenza di ulteriori beni nel patrimonio della debitrice, tale atto dispositivo pregiudica le ragioni della creditrice, dando luogo all'eventus damni a cui fa riferimento l'art. 2901 c.c..
2.4 – Con riferimento all'elemento soggettivo del debitore, giova evidenziare che, contrariamente rispetto a quanto asserito da parte convenuta, la donazione in esame è stata stipulata successivamente al sorgere del credito: in effetti, l'atto di liberalità è stato posto in essere in data
04.03.2015, mentre il credito è scaturito dal contratto di mutuo concluso in data 19.05.2006.
Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'art. 2901 c.c., è sufficiente l'accertamento della scientia damni da parte del debitore, non essendo necessario dimostrare che l'atto dispositivo è stato dolosamente preordinato a ledere il creditore;
peraltro, non trattandosi di un atto a titolo oneroso, non occorre verificare neppure la partecipatio fraudis da parte dell'avente causa.
Nel caso di specie, risulta provato che la debitrice era consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. Invero, parte attrice ha depositato l'atto di precetto notificato in data
02.10.2014 (cfr. allegato n. 7 dell'atto di citazione) e l'atto di pignoramento notificato in data
6 19.12.2014 (cfr. allegato n. 8 dell'atto di citazione), con cui NI S.p.A. ha agito per il pagamento coattivo delle rate scadute e non pagate del contratto di mutuo. Alla data di stipulazione dell'atto di donazione (04.03.2015), dunque, la debitrice era conscia sia dell'esistenza del debito (consistente nelle rate scadute e nel capitale residuo) derivante dal contratto di mutuo da lei sottoscritto, sia dell'avvio di azioni giurisdizionali finalizzate all'esecuzione forzata del medesimo.
Tra l'altro, quest'ultima circostanza consente di affermare che la prevedibilità del danno arrecato alla creditrice non è esclusa dall'esistenza della menzionata garanzia ipotecaria. In effetti, essendo consapevole della pendenza di una procedura esecutiva immobiliare, la debitrice avrebbe potuto prevedere che le sarebbero stati addebitati i costi della procedura, che i beni sarebbe stati venduti con le modalità previste dagli artt. 567 e seguenti c.p.c. e che, in particolare, il loro prezzo di acquisto sarebbe stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 568 e 571 c.p.c., che stabiliscono la possibilità di offerte inferiori rispetto al valore di mercato.
D'altronde, il valore di mercato dei beni ipotecati – stimato dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 568 c.p.c. e pari al prezzo base indicato all'interno del primo avviso di vendita – ammonta a € 347.318,00, mentre quello individuato dal consulente tecnico di parte corrisponde a
€ 389.846,64: se ne desume che il valore effettivo di tali cespiti è comunque prossimo all'importo dovuto alla creditrice, pari a € 366.735,09 e non è ampiamente superiore allo stesso. La debitrice, quindi, era consapevole della possibilità che i beni in questione potessero essere alienati a un importo inferiore rispetto a quello dovuto all'istituto di credito, non sufficiente per l'estinzione del debito, degli interessi e delle spese della procedura esecutiva;
conseguentemente, sapeva che la donazione dell'ulteriore cespite di sua proprietà avrebbe impedito alla banca di agire per l'adempimento della residua somma dovuta.
Per giunta, la consapevolezza di pregiudicare i creditori può essere desunta anche dalla tipologia dell'atto dispositivo compiuto, che è una donazione: tale atto di liberalità, infatti, determina per sua stessa natura la diminuzione del patrimonio del donante e, quindi, la compressione della garanzia patrimoniale generica di cui può usufruire il creditore.
Alla luce di tali indici, deve affermarsi che era consapevole del pregiudizio Controparte_2 arrecato alla creditrice attraverso l'atto di donazione per cui è causa.
7 3 – In definitiva, dunque, la domanda formulata da parte attrice è fondata, poiché sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.; conseguentemente, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della dell'atto di donazione stipulato in data 04.03.2015, Parte_1 intercorso tra e avente ad oggetto l'immobile identificato Parte_3 Parte_2 catastalmente al foglio 16, particella 256, sub 2.
3.1 – All'accoglimento della domanda consegue che il competente Conservatore dei RR.II. deve essere autorizzato, ai sensi dell'art. 2655 c.c., alla annotazione della presente sentenza a margine della nota di trascrizione del predetto atto di donazione.
4 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte convenuta, in favore della società attrice;
esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II, fascia VI del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, pari al credito vantato dal creditore che agisce per la revocatoria (cfr.
Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, n. 3697); è applicata la riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'attività difensiva concretamente svolta e del valore della lite, più prossimo al minimo che al massimo previsto dalla fascia di riferimento;
oltre a €
1.268,00 per spese di iscrizione al ruolo ed € 18,79 per spese di notifica.
4.1 – Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, alla luce della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace, nei confronti della
[...]
l'atto di donazione, a rogito del notaio del Parte_1 Persona_1
04.03.2015, Rep. 16.622, Racc. 12.771, intercorso tra e Parte_3 Parte_2 avente ad oggetto l'unità immobiliare al secondo piano del fabbricato sito in Casalnuovo di
Napoli alla via Brunelleschi, n. 8, censito in catasto al Foglio 16, particella 256, sub. 2;
8 - autorizza il competente Conservatore dei RR. II. alla annotazione della presente sentenza a margine della nota di trascrizione del predetto atto di donazione, con esonero di ogni responsabilità circa il suo contenuto;
- condanna e in solido, alla refusione in favore di parte attrice Parte_3 Parte_2 delle spese processuali, che liquida in € 11.228,50 per compensi professionali, oltre a €
1.286,79 per spese vive, spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle convenute, in solido.
Nola, 06/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4351/2018 pendente tra:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Monticelli Parte_1 P.IVA_1 OA (C.F. ; C.F._1 ATTRICE
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. Cairone Mariano (C.F. C.F._3
); C.F._4 CONVENUTE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 12.06.2018, conveniva in Parte_1 giudizio e al fine di ottenere la revocazione dell'atto di donazione Parte_3 Parte_2 rep. 16622, racc. 12771, stipulato in data 04.03.2015 per Notaio . Persona_1
1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione l'odierna attrice esponeva quanto segue:
1 • in data 19.05.2006, la Banca per la Casa S.p.A., appartenente al gruppo NI S.p.A., stipulava con e un contratto di mutuo, per la somma di € Parte_4 Parte_3
420.000,00;
• a garanzia del debito, i mutuatari concedevano ipoteca avente ad oggetto un intero fabbricato, sito in Casalnuovo di Napoli, alla via Brunelleschi n. 8, composto da un piano seminterrato
(identificato catastalmente al foglio 16, particella 256, sub. 5), un piano rialzato (identificato catastalmente al foglio 16, particella 256, sub. 3) e un primo piano (identificato catastalmente al foglio 16, particella 256, sub. 1), oltre che da un secondo piano in costruzione;
• in data 04.03.2015, donava alla figlia l'unità immobiliare Parte_3 Parte_2 situata al secondo piano, censita in catasto al foglio 16, particella 256, al sub. 2, riducendo la garanzia patrimoniale generica per il credito di € 366.735,09, scaturente dal contratto di mutuo inadempiuto;
• in data 10.06.2015, a seguito del mancato pagamento delle rate pattuite, la banca notificava ai debitori atto di precetto per € 56.824,62 ed interveniva per il residuo del credito, pari a €
309.910,47, nella procedura di esecuzione immobiliare R.G.E.N. 182/2015, instaurata presso il Tribunale di Nola;
• con contratto di cartolarizzazione concluso con NI S.p.A. in data 14.07.2017,
[...] acquistava la titolarità del credito per cui è causa. Parte_1
Conseguentemente, parte attrice domandava di dichiarare inefficace nei suoi confronti il predetto atto di liberalità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza, con esonero di responsabilità.
1.2 – Con comparsa depositata il 12.12.2018, si costituivano in giudizio e Parte_3 Pt_2 eccependo l'infondatezza della domanda ed affermando l'insussistenza sia del
[...] presupposto dell'eventus damni, attesa la capienza della garanzia patrimoniale a fronte del credito azionato, sia della scientia damni, stante l'anteriorità della donazione rispetto alla procedura esecutiva avviata da controparte.
1.3 – All'esito della prima udienza, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle stesse;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, il Giudice non ammetteva le prove testimoniali articolate da parte convenuta, in quanto vertenti su circostanze incontestate, e disponeva una CTU al fine di accertare il valore di mercato
2 dell'immobile oggetto di donazione nell'anno di stipulazione del predetto atto di liberalità.
Successivamente al deposito della relazione peritale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di vari rinvii, con provvedimento del 06.06.2025, il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – La domanda formulata da parte attrice è fondata e deve essere accolta: in effetti, alla luce della documentazione prodotta, risultano provati i presupposti di operatività dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c..
2.1 – Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare che l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, in virtù del quale il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti dispositivi posti in essere dal debitore in pregiudizio delle sue ragioni.
Per l'accoglimento dell'azione in parola, rientrante tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, l'art. 2901 c.c. richiede la sussistenza delle seguenti condizioni: il diritto di credito verso il debitore;
l'atto dispositivo del debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (eventus damni); la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (scientia damni); la consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (partecipatio fraudis).
In ordine quindi ai requisiti oggettivi, la ragione di credito rileva anche se non accertata giudizialmente od esigibile, essendo sufficiente un'aspettativa non pretestuosa (cfr. Cassazione civile sez. II, 26/02/1986, n. 1220; Cassazione civile sez. un., 18/05/2004, n. 9440; Cassazione civile sez. III, 07/03/2017, n. 5618).
Peraltro, quanto al presupposto dell'eventus damni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso consiste nel compimento di un atto che non deve necessariamente determinare la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che esso renda anche soltanto più incerta o difficile la soddisfazione del credito;
su tale presupposto, i Giudici di legittimità hanno precisato che, proprio perché non si richiede, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di una
3 variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, sul creditore grava soltanto l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale;
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. In questa prospettiva, la capienza residua va provata dal convenuto che eccepisce l'insussistenza dell'eventus damni (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/06/2025, n. 16843; Cassazione civile sez. I, 12/05/2022, n. 15257; Cassazione civile sez. III, 07/03/2017, n. 5618; Cassazione civile sez. III, 18/10/2011, n. 21492; Cassazione civile sez. I, 24/07/2003, n. 11471).
Infine, quanto agli aspetti concernenti l'elemento soggettivo, l'art. 2901 c.c. richiede la sussistenza della scientia damni del debitore. Più specificamente, essa consiste nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore: quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie (Cassazione civile sez. III, 04/09/2023, n. 25687), che deve sussistere, invece, nella diversa ipotesi in cui l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito (Cassazione civile sez. un., 27/01/2025, n. 1898; Cassazione civile sez. III, 07/06/2023, n. 16092). La prova della sussistenza del profilo soggettivo, comunque, può essere fornita dal creditore attraverso il ricorso a presunzioni (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/06/2019, n. 16221).
2.2 – Nel caso di specie, non è contestato che la società attrice è titolare di un credito nei confronti di , pari a € 366.735,09, in virtù del contratto di mutuo fondiario Parte_3 stipulato in data 19.05.2006 con NI S.p.A. (allegato n. 2 dell'atto di citazione).
È provato, inoltre, che tale credito è stato acquisito dalla attraverso un Parte_1 contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 14.07.2017, come emerge dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 08.08.2017 (allegato n. 9 dell'atto di citazione); del resto, tale acquisizione è stata contestata da parte convenuta in maniera del tutto generica, all'interno delle note depositate in sostituzione dell'udienza del 05.06.2025.
4 Deve affermarsi, allora, che parte attrice è titolare del credito per il quale è stata intrapresa l'azione revocatoria.
2.3 – Ai fini dell'accoglimento della domanda, inoltre, bisogna accertare la sussistenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni.
A tale riguardo, è necessario evidenziare che la donazione stipulata tra e Parte_3 Pt_2 determina certamente una diminuzione della garanzia patrimoniale generica della
[...] debitrice, poiché l'atto di liberalità comporta il trasferimento dell'utilità patrimoniale donata, in assenza di qualsiasi corrispettivo. Difatti, con il negozio in esame si è spogliata Parte_3 di una parte consistente del suo patrimonio, alienando un'unità immobiliare di valore pari a €
124.475,44, secondo la stima effettuata dal CTU nominato nel corso del presente giudizio;
è rimasta proprietaria dei soli cespiti gravati da ipoteca e identificati catastalmente al Foglio 16, particella 256, sub 5 e sub 3.
In effetti, dagli atti di causa emerge che il credito vantato dall'attrice è assistito da una garanzia ipotecaria avente ad oggetto un intero fabbricato, sito in Casalnuovo di Napoli alla via
Brunelleschi n. 8, composto da un piano seminterrato (foglio 16, particella 256, sub. 5), un piano rialzato (foglio 16, particella 256, sub. 3), un primo piano (foglio 16, particella 256, sub. 1) ed un secondo piano in corso di costruzione (cfr. allegato n. 2 all'atto introduttivo). In particolare, secondo quanto emerge dall'art. 5 del suddetto contratto, a garanzia della somma mutuata,
ha concesso ipoteca relativamente ai beni descritti alle lettere a) e b), di sua Parte_3 esclusiva proprietà (ossia il sub. 5 e il sub. 3), mentre ha concesso ipoteca Parte_4 relativamente al bene descritto alla lettera c) del richiamato articolo (ossia il sub. 1). Peraltro, seppur richiamato all'interno della descrizione del fabbricato offerto in garanzia, il secondo piano in corso di costruzione, attualmente identificato in catasto al foglio 16, particella 256 sub. 2 e donato da a non risulta incluso all'interno dell'ipoteca in Parte_3 Parte_2 questione, in quanto non è riportato tra i beni indicati ai punti a), b), c), che individuano i cespiti ipotecati;
da tale circostanza deriva l'interesse a intraprendere l'azione in esame.
Al fine di comprendere se l'atto di donazione per cui è causa ha arrecato pregiudizio alle ragioni della società creditrice, quindi, occorre verificare se gli immobili individuati ai subb. 1, 3 e 5, su cui è stata iscritta ipoteca dall'odierna attrice, sono sufficienti a garantire l'adempimento del credito per cui è causa.
5 Sul punto, è necessario tener presente che i beni in questione sono stati sottoposti a pignoramento immobiliare dalla creditrice ipotecaria (cfr. allegato n. 8 dell'atto di citazione) e che, conseguentemente, ne è stata disposta la vendita nell'ambito della procedura R.G.E.N. 182/2015 del Tribunale di Nola, Sezione Esecuzioni Immobiliari. Le parti non hanno documentato l'esito di tale procedimento, atteso che l'attrice ha depositato soltanto gli avvisi formulati dal professionista delegato, in cui è stata fissata la vendita prima in data 09.05.2018 e poi in data
10.10.2018 (allegati nn. 3 e 4 dell'atto di citazione). Dagli atti in questione emerge che, all'interno del primo avviso di vendita, è stato fissato il prezzo base di € 347.318,00 ed è stata individuata l'offerta minima presentabile in € 260.488,50; nel secondo avviso di vendita, invece, il prezzo base ammonta ad € 260.488,50 e l'offerta minima presentabile è di 195.366,38. Se ne desume che, alla luce delle stime effettuate nel corso della procedura esecutiva immobiliare, esiste la possibilità che il prezzo di vendita dei beni dati in garanzia sia inferiore al credito vantato dalla , pari a € 366.735,09, e che, pertanto, esso sia insufficiente a Controparte_1 soddisfare le ragioni creditorie.
In questa prospettiva, l'atto di donazione concluso tra e impedisce Parte_3 Parte_2 alla creditrice di sottoporre a pignoramento il bene immobile donato, allo scopo di soddisfare la parte del credito che eccede il prezzo di vendita dei beni ipotecati. Non essendo stata dimostrata la presenza di ulteriori beni nel patrimonio della debitrice, tale atto dispositivo pregiudica le ragioni della creditrice, dando luogo all'eventus damni a cui fa riferimento l'art. 2901 c.c..
2.4 – Con riferimento all'elemento soggettivo del debitore, giova evidenziare che, contrariamente rispetto a quanto asserito da parte convenuta, la donazione in esame è stata stipulata successivamente al sorgere del credito: in effetti, l'atto di liberalità è stato posto in essere in data
04.03.2015, mentre il credito è scaturito dal contratto di mutuo concluso in data 19.05.2006.
Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'art. 2901 c.c., è sufficiente l'accertamento della scientia damni da parte del debitore, non essendo necessario dimostrare che l'atto dispositivo è stato dolosamente preordinato a ledere il creditore;
peraltro, non trattandosi di un atto a titolo oneroso, non occorre verificare neppure la partecipatio fraudis da parte dell'avente causa.
Nel caso di specie, risulta provato che la debitrice era consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. Invero, parte attrice ha depositato l'atto di precetto notificato in data
02.10.2014 (cfr. allegato n. 7 dell'atto di citazione) e l'atto di pignoramento notificato in data
6 19.12.2014 (cfr. allegato n. 8 dell'atto di citazione), con cui NI S.p.A. ha agito per il pagamento coattivo delle rate scadute e non pagate del contratto di mutuo. Alla data di stipulazione dell'atto di donazione (04.03.2015), dunque, la debitrice era conscia sia dell'esistenza del debito (consistente nelle rate scadute e nel capitale residuo) derivante dal contratto di mutuo da lei sottoscritto, sia dell'avvio di azioni giurisdizionali finalizzate all'esecuzione forzata del medesimo.
Tra l'altro, quest'ultima circostanza consente di affermare che la prevedibilità del danno arrecato alla creditrice non è esclusa dall'esistenza della menzionata garanzia ipotecaria. In effetti, essendo consapevole della pendenza di una procedura esecutiva immobiliare, la debitrice avrebbe potuto prevedere che le sarebbero stati addebitati i costi della procedura, che i beni sarebbe stati venduti con le modalità previste dagli artt. 567 e seguenti c.p.c. e che, in particolare, il loro prezzo di acquisto sarebbe stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 568 e 571 c.p.c., che stabiliscono la possibilità di offerte inferiori rispetto al valore di mercato.
D'altronde, il valore di mercato dei beni ipotecati – stimato dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 568 c.p.c. e pari al prezzo base indicato all'interno del primo avviso di vendita – ammonta a € 347.318,00, mentre quello individuato dal consulente tecnico di parte corrisponde a
€ 389.846,64: se ne desume che il valore effettivo di tali cespiti è comunque prossimo all'importo dovuto alla creditrice, pari a € 366.735,09 e non è ampiamente superiore allo stesso. La debitrice, quindi, era consapevole della possibilità che i beni in questione potessero essere alienati a un importo inferiore rispetto a quello dovuto all'istituto di credito, non sufficiente per l'estinzione del debito, degli interessi e delle spese della procedura esecutiva;
conseguentemente, sapeva che la donazione dell'ulteriore cespite di sua proprietà avrebbe impedito alla banca di agire per l'adempimento della residua somma dovuta.
Per giunta, la consapevolezza di pregiudicare i creditori può essere desunta anche dalla tipologia dell'atto dispositivo compiuto, che è una donazione: tale atto di liberalità, infatti, determina per sua stessa natura la diminuzione del patrimonio del donante e, quindi, la compressione della garanzia patrimoniale generica di cui può usufruire il creditore.
Alla luce di tali indici, deve affermarsi che era consapevole del pregiudizio Controparte_2 arrecato alla creditrice attraverso l'atto di donazione per cui è causa.
7 3 – In definitiva, dunque, la domanda formulata da parte attrice è fondata, poiché sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.; conseguentemente, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della dell'atto di donazione stipulato in data 04.03.2015, Parte_1 intercorso tra e avente ad oggetto l'immobile identificato Parte_3 Parte_2 catastalmente al foglio 16, particella 256, sub 2.
3.1 – All'accoglimento della domanda consegue che il competente Conservatore dei RR.II. deve essere autorizzato, ai sensi dell'art. 2655 c.c., alla annotazione della presente sentenza a margine della nota di trascrizione del predetto atto di donazione.
4 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte convenuta, in favore della società attrice;
esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II, fascia VI del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, pari al credito vantato dal creditore che agisce per la revocatoria (cfr.
Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, n. 3697); è applicata la riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'attività difensiva concretamente svolta e del valore della lite, più prossimo al minimo che al massimo previsto dalla fascia di riferimento;
oltre a €
1.268,00 per spese di iscrizione al ruolo ed € 18,79 per spese di notifica.
4.1 – Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, alla luce della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace, nei confronti della
[...]
l'atto di donazione, a rogito del notaio del Parte_1 Persona_1
04.03.2015, Rep. 16.622, Racc. 12.771, intercorso tra e Parte_3 Parte_2 avente ad oggetto l'unità immobiliare al secondo piano del fabbricato sito in Casalnuovo di
Napoli alla via Brunelleschi, n. 8, censito in catasto al Foglio 16, particella 256, sub. 2;
8 - autorizza il competente Conservatore dei RR. II. alla annotazione della presente sentenza a margine della nota di trascrizione del predetto atto di donazione, con esonero di ogni responsabilità circa il suo contenuto;
- condanna e in solido, alla refusione in favore di parte attrice Parte_3 Parte_2 delle spese processuali, che liquida in € 11.228,50 per compensi professionali, oltre a €
1.286,79 per spese vive, spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle convenute, in solido.
Nola, 06/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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