Ordinanza collegiale 29 aprile 2021
Ordinanza cautelare 24 giugno 2021
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 16 maggio 2022
Sentenza 19 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 11 aprile 2023
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 26 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 25 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 15 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/01/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00277/2025REG.PROV.COLL.
N. 02799/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2799 del 2023, proposto dai signori FA e EN AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Netti e Cristina Brasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
il Comune di Bolognola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Caporossi e Gabriele Gusella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Caporossi in Roma, via degli Scipioni 268/a;
la Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Api, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emanuela Quici in Roma, via Antonio Bertoloni 35;
il Vice Commissario straordinario Regione Marche, non costituito in giudizio;
nei confronti
del signor ZI Pangrazi, non costituito in giudizio;
per l’annullamento ovvero la riforma
previa sospensione
della sentenza T.a.r. Marche, sez. I, 19 dicembre 2022 n.768, che ha pronunciato sul ricorso n. 209/2021 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento:
(ricorso principale)
dei seguenti atti del Comune di Bolognola, concernenti l’espropriazione dell’area necessaria per il mantenimento della pista di accesso alle abitazioni sostitutive delle soluzioni abitative di emergenza- SAE di Villa NI, Villa Malvezzi e Villa da Capo:
a) del decreto di esproprio 4 febbraio 2021 n.3 del Responsabile dell’Ufficio tecnico, notificato con raccomandata 8-12 febbraio 2021;
b) della nota 8 febbraio 2021 prot. n.703, comunicata a FA e EN AN con raccomandata 8-12 febbraio 2021, con la quale il Responsabile predetto ha dato comunicazione dell'indennità di esproprio, dell'indennità annua di occupazione e dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità;
c) della deliberazione 28 dicembre 2020 n.50, pubblicata all’albo pretorio dal 1 aprile 2021, con la quale il Consiglio comunale ha deciso l’esproprio per realizzare l’opera predetta;
nonché:
d) della nota 9 dicembre 2020 prot. n.5483 della Regione Marche;
(motivi aggiunti, depositati il 7 dicembre 2021)
dei seguenti atti del Comune di Bolognola, concernenti l’acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. 8 giugno 2001 n.327 dei terreni distinti al catasto al foglio 8 particelle 124 e 140 nonché 77 e 539, rispettivamente di proprietà di FA e di EN AN:
a) della deliberazione 6 agosto 2021 n.44, notificata il 27 e 28 settembre 2021, con la quale il Consiglio comunale ha adottato il provvedimento conclusivo;
b) della nota 23 settembre 2021 prot. n.4583, notificata come sopra, di trasmissione della delibera;
c) della nota 22 luglio 2021 prot. n.3555, notificata il 26 luglio 2021, di comunicazione dell’avvio del procedimento, e dell’allegata relazione di stima;
d) della deliberazione 22 luglio 2021 n.35. notificata il 26 luglio 2021, con la quale il Consiglio comunale ha avviato il procedimento;
e) del decreto 22 luglio 2021 n.2 del Responsabile dell’Area tecnica, di parziale ritiro in autotutela del decreto di esproprio suddetto;
e in ogni caso di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente ovvero successivo.
In particolare, la sentenza ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale; ha dichiarato il ricorso per motivi aggiunti in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e lo ha respinto nel resto;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolognola e della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Brasca, Api e Caporossi, come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti appellanti sono proprietari di terreni in Comune di Bolognola, nella frazione di Villa di Mezzo; precisamente FA AN è proprietario delle particelle inizialmente classificate come 124 e 140 del foglio 8 del relativo catasto, indicate come “seminativo”; EN AN è proprietario delle particelle pure inizialmente classificate come 77 e 539 dello stesso foglio, indicate rispettivamente come “bosco ceduo” e come “pascolo arborato” (doc. 1 in I grado ricorrenti appellanti, p. 7 del file, ove la descrizione); in questa loro qualità contestano gli atti di cui in epigrafe, con i quali il Comune stesso, intimato appellato, ha inteso disporne la parziale occupazione e la successiva acquisizione coattiva ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. 8 giugno 2001 n.327.
2. La vicenda, nei suoi tratti essenziali, si riassume così come segue.
2.1 Nel 2016 la Regione Marche è stata colpita da un terremoto, che ha in particolare danneggiato le abitazioni del Comune di Bolognola.
2.2 In base alla normativa speciale emanata per far fronte all’emergenza – che, però, non rileva in via diretta ai fini di causa - il Sindaco ha allora emanato l’ordinanza 5 giugno 2017 n.171 (doc. 8 in I grado ricorrenti appellanti), con la quale ha disposto la “ realizzazione di soluzioni abitative d'emergenza attraverso l'adeguamento sismico di edifici pubblici denominati " Case Villa NI " da destinare alla popolazione evacuata ”, la “ messa in sicurezza e ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi sismici ” e per quanto qui direttamente interessa la “ occupazione temporanea d'urgenza di una porzione di terreno per l'accesso al cantiere dei mezzi pesanti ”.
2.3 Nella motivazione dell’ordinanza, il Sindaco chiarisce che “ la via di accesso al cantiere, per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico degli immobili di cui sopra, risulta interdetta al transito ” in quanto inserita nella “zona rossa” di pericolo determinata dalle conseguenze del terremoto e, pertanto, che “ sussiste …la necessità di provvedere con estrema urgenza alla realizzazione di un accesso viario alternativo per i mezzi pesanti al cantiere per la realizzazione degli citati interventi ”; ciò posto, con l’ordinanza in questione dispone l’occupazione temporanea, non preordinata all’esproprio, per un termine massimo di 60 mesi dei terreni necessari a realizzare la strada alternativa in questione, terreni che sono indicati nell’allegato all’ordinanza e comprendono anche parte dei suddetti terreni dei ricorrenti appellanti (doc. 8 in I grado ricorrenti appellanti, cit.).
2.4 Dato il dichiarato carattere temporaneo dell’occupazione, i ricorrenti appellanti al tempo non ritennero di opporsi in alcun modo (ricorso di I grado, p.6).
2.5 Successivamente, però, con un’unica raccomandata ricevuta il 12 febbraio 2021 (cfr. ricorso I grado p. 2 nono rigo), il Comune ha inviato ai ricorrenti appellanti due atti.
2.5.1 Il primo di essi è la nota 8 febbraio 2021 prot. n.703, intestata “ Espropriazione dell'area necessaria per il mantenimento della pista di accesso alle sostitute SAE di Villa NI, Villa Malvezzi (Villa da Capo) nel Comune di Bolognola. Comunicazione dell’indennità di esproprio, dell’indennità annua di occupazione ed avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera- Decreto di esproprio ”, con la quale appunto il Comune da un lato avvisa dell’inizio del procedimento, dall’altro però liquida l’indennità di esproprio e rende noto, come da decreto allegato, che l’esproprio è già avvenuto (doc. 2 in I grado ricorrenti appellanti)
2.5.2 Il secondo è il decreto 4 febbraio 2021 n.3 (doc. 1 in I grado ricorrenti appellanti), con il quale il Comune dispone l’esproprio “ della strada che permette l’accesso agli immobili alternativi alle SAE di Villa NI ” e, quindi, come si comprende dalla motivazione dell’atto, di tutti i terreni a suo tempo occupati per realizzarla, fra cui quelli dei ricorrenti appellanti.
2.6 Contro questi atti, e contro gli altri indicati in epigrafe, gli interessati hanno proposto il ricorso principale di I grado.
2.7 Successivamente, nel corso del giudizio, con un primo provvedimento, decreto del Responsabile d’area 22 luglio 2021 n.2 (doc. 21 in I grado ricorrenti appellanti), il Comune ha disposto la revoca parziale del decreto di esproprio limitatamente alle aree di proprietà dei ricorrenti appellanti; con successiva deliberazione del Consiglio 22 luglio 2021 n.35 (doc. 19 in I grado ricorrenti appellanti) comunicata agli interessati con nota dello stesso giorno prot. n.3555 (doc. 18 in I grado ricorrenti appellanti) ha deciso di “ avviare il procedimento finalizzato all’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001 ” delle aree così indicate: “ foglio 8 p.lla 77, di proprietà di AN EN, per mq 13; foglio 8 p.lla 539, di proprietà di AN EN, per mq 1.032, foglio 8 p.lla 124, di proprietà di AN FA, per mq 1.056; foglio 8 p.lla 140, di proprietà di AN FA, per mq 240 ”.
2.8 Come è ben noto, l’art. 42 bis del d. P.R. 327/2001, nelle parti qui rilevanti, dispone: “(Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo… (comma 1). Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira… (comma 2) … Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni… (comma 4)…”
2.9 Con la successiva delibera del Consiglio 6 agosto 2021 n.44 (doc. 16 in I grado ricorrenti appellanti), comunicata con la successiva nota 23 settembre 2021 prot. n.4583 (doc. 17 in I grado ricorrenti appellanti), il Comune ha poi effettivamente disposto l’acquisizione coattiva, con la motivazione che di seguito si riassume.
2.9.1 In primo luogo, il Comune dà atto delle osservazioni presentate dagli interessati, secondo i quali il tracciato della strada esistente non corrisponderebbe a quello realizzato in emergenza nel 2017, non sussisterebbero adeguate esigenze di interesse pubblico per acquisirlo e non sarebbe determinata l’indennità di esproprio.
2.9.2 A ciò il Comune replica che il tracciato esistente corrisponde a quello che si vuole acquisire, che “ la differenza del tracciato rispetto a quello indicato nell’ordinanza di occupazione temporanea, oltre a non corrispondere al vero, è del tutto irrilevante, non essendo l’occupazione temporanea preordinata all’esproprio ed essendo l’acquisizione delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate disposta ” ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. 327/2001.
2.9.3 Ciò posto, il Comune osserva che “risultano sussistenti le esigenze pubbliche di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune le aree di proprietà dei AN , [aree] occupate che hanno subito una irreversibile trasformazione con il decreto di esproprio ritirato in quanto l'amministrazione ha modificato la conformazione delle stesse trasformandole a strada per l'accesso al centro abitato da parte di qualsiasi utente ”.
2.9.4 Infine, il Comune osserva che “l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune delle predetta aree risponde ad esigenze pubbliche legate alla razionalizzazione della viabilità nonché al contenimento dei costi che deriverebbero dalla restituzione delle stesse ai proprietari al termine dell'occupazione temporanea e risultano prevalenti rispetto alle esigenze dei AN, privati proprietari delle aree su cui insiste la strada denominata " Pista ", che risultano non coltivate e non sono altrimenti utilizzate dai proprietari ”.
2.10 Come si precisa sempre per chiarezza, a seguito del provvedimento è stato operata una modifica catastale: le particelle originarie, sopra riportate, sono state soppresse e frazionate, le nuove particelle 665, 658, 663 e 668, rispettivamente di mq 1.032, 888, 140 e 13, corrispondono alle porzioni dei terreni acquisite dal Comune, le restanti a quelli non occupati e rimasti nella proprietà dei ricorrenti appellanti (cfr. verificazione, pp. 2-3).
2.11 Contro questo provvedimento, e contro gli altri atti indicati in epigrafe, gli interessati hanno proposto motivi aggiunti.
3. Con la sentenza a sua volta indicata in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale; ha dichiarato il ricorso per motivi aggiunti in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e lo ha respinto nel resto, con la motivazione che pure si riassume.
3.1 In primo luogo, come si è detto, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso principale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante il ritiro del provvedimento di esproprio, poi sostituito con l’acquisizione coattiva sanante impugnata con i motivi aggiunti. Questo capo della sentenza non è stato impugnato.
3.2 Di seguito, il T.a.r. ha ritenuto, conformemente a precedenti di giurisprudenza, che in generale si possa far ricorso all’art. 42 bis d.P.R. 327/2001 nel momento in cui “ qualora sia stata realizzata una strada aperta al pubblico transito ed inserita nella più ampia viabilità pubblica della zona su porzioni di terreno occupate illegittimamente ” (motivazione, § 2.3) e che nel caso concreto le ragioni di interesse pubblico richieste a tal fine nel provvedimento impugnato, ovvero nella delibera 44/2021, siano state congruamente motivate in base al testo di esso come riportato sopra ai §§ 2.9.3 e 2.9.4.
3.3 Il T.a.r. ha poi ritenuto che il provvedimento impugnato -sempre alla stregua del testo riportato ai §§ 2.9.3 e 2.9.4 - contenga una congrua motivazione anche rispetto all’assenza di alternative all’acquisizione, in base alla giurisprudenza di questo Consiglio secondo la quale in proposito è necessario un bilanciamento dell’interesse pubblico con quello privato, senza che la possibilità astratta di una soluzione alternativa obblighi senz’altro a seguirla e ad evitare l’acquisizione.
3.4 Il T.a.r. ha anche ritenuto che il provvedimento impugnato, ancora in base al testo che se ne è riportato, abbia controdedotto in modo congruo alle osservazioni degli interessati; ha, in particolare, puntualizzato che per disporre l’acquisizione coattiva, in base al testo della norma, non è necessario che il bene privato sia stato “irreversibilmente” trasformato ad uso pubblico, richiedendosi una semplice modifica di esso.
3.5 Su un punto ulteriore sollevato dai ricorrenti, la presunta difformità fra le aree oggetto dell’occupazione, quelle oggetto della procedura espropriativa e quelle oggetto della successiva acquisizione, il T.a.r. ha poi disposto istruttoria, richiedendo una relazione al Comune, e sulla base di essa ha affermato in primo luogo che tale difformità non è nella sostanza dimostrata (motivazione, § 2.9): lo spostamento a monte di circa 15 metri del tracciato e la realizzazione di un raccordo con la strada comunale sarebbero irrilevanti “ trattandosi appunto di lavori che oggi appaiono parte integrante della strada oggetto del provvedimento di acquisizione sanante, che prevede appunto l’acquisizione dell’area trasformata ” (motivazione. § 2.9 in fine).
3.6 Da ultimo, il T.a.r. ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario quanto alla contestazione dell’ammontare dell’indennizzo riconosciuto. Questo capo della sentenza non è stato impugnato.
4. Contro questa sentenza, gli interessati hanno proposto impugnazione, con appello che contiene quattro motivi, i primi tre di violazione sotto vari profili dell’art. 42 bis d. P.R. 327/2001 e l’ultimo relativo alle spese, così come segue.
4.1 Con il primo di essi, § 2 della parte in diritto, alle pp. 17-22 dell’atto, deducono secondo logica travisamento del fatto e sostengono che il Giudice di I grado abbia apprezzato in modo non corretto i fatti di causa. Sostengono, infatti, che il tracciato attuale della strada, tracciato che il Comune vuole espropriare, e il tracciato originariamente individuato con l’ordinanza 171/2017 sarebbero diversi: in particolare, il tracciato attuale inciderebbe in modo più consistente rispetto al precedente sui terreni di FA AN e in questo modo gli arrecherebbe un danno consistente, perché dividerebbe in due parti non utilizzabili la residua sua proprietà. Tutto ciò non emergerebbe nel provvedimento impugnato, che, inoltre, motiverebbe in modo insufficiente sull’interesse pubblico sotteso alla acquisizione, a loro avviso non sussistente.
4.2 Con il secondo motivo, § 3 della parte in diritto, alle pp. 22-26 dell’atto, la sussistenza di un travisamento del fatto, in quanto il Comune non avrebbe dimostrato l’assenza di soluzioni alternative all’esproprio nei loro confronti.
4.3 Con il terzo motivo, § senza numero, ma 4, della parte in diritto, alle pp. 26-28 dell’atto, deducono ulteriore travisamento del fatto, in quanto a loro avviso i terreni per cui è causa non sarebbero stati trasformati in misura tale da rendere applicabile l’acquisizione coattiva.
4.4 Con il quarto motivo, § 5 della parte in diritto, alle pp. 28-29 dell’atto, contestano la decisione di compensazione delle spese, in particolare rispetto alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario, che a loro dire sarebbe stato fondato nel merito.
4.5 La parte chiede infine una verificazione sullo stato dei luoghi, volta a dimostrarne la non avvenuta trasformazione e l’esistenza di soluzioni alternative.
5. Hanno resistito la Regione, con memoria 3 aprile 2023, ed il Comune, con atto 3 aprile e memoria 4 aprile 2023, ed hanno chiesto che l’appello sia respinto. In particolare, la Regione ha chiesto che il ricorso originario sia dichiarato inammissibile quanto alla impugnativa dell’atto regionale di cui in epigrafe, rispetto al quale non sono svolte specifiche censure; il Comune ha evidenziato che la strada di cui si tratta è stata ormai inserita nella viabilità pubblica, con il nome di “via della Ricostruzione” (fatto specifico non contestato).
6. Con ordinanza 11 aprile 2023 n.1395, emessa all’esito della camera di consiglio del precedente 6 aprile, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare nel senso della sola sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la decisione di merito.
7. Con memorie 17 aprile 2023 per il Comune, 5 settembre 2023 per la Regione e 12 settembre 2023 per gli appellanti, e con repliche 15 settembre 2023 per gli appellanti e 16 settembre 2023 per il Comune, le parti hanno ribadito le rispettive asserite ragioni. Il Comune, in particolare, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello perché i motivi non conterrebbero la richiesta critica alla sentenza di I grado.
8. In esito alla pubblica udienza del giorno 28 settembre 2023, fissata con l’ordinanza 1395/2023 di cui sopra, la Sezione, con ordinanza 4 dicembre 2023 n.10481, ha disposto verificazione, affidata al Dirigente dell’Agenzia del demanio della Regione Marche, con facoltà di subdelega, per accertare: i) quale fosse stato l’oggetto dell’iniziale occupazione disposta dall’amministrazione e quale sia l’area effettivamente occupata; ii) se fosse possibile la realizzazione delle opere utilizzando percorsi alternativi, indicando, eventualmente, quali sarebbero potuti essere; iii) quale sia l’incidenza dell’opera sull’area di proprietà degli appellanti anche mediante la descrizione dell’utilizzo dell’area rimanente; iv) l’effettiva ed attuale situazione dei luoghi.
9. Peraltro, la verificazione non ha potuto aver luogo nei tempi previsti dall’ordinanza suddetta, perché con atto 3 gennaio 2024 la Regione ha dichiarato l’interruzione del processo, essendo cessato dal servizio il difensore da essa inizialmente nominato, dipendente dell’Avvocatura dell’ente.
10. Con atto regolarmente notificato e depositato il 16 febbraio 2024, gli appellanti hanno riassunto il giudizio.
11. Con ordinanza 26 marzo 2024 n.2841, emessa all’esito dell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024, la Sezione ha quindi fissato nuovi termini per la verificazione già disposta, tenendo conto dell’interruzione e della riassunzione.
12. Il successivo 25 luglio 2024, il verificatore ha depositato la propria relazione.
13. Con memoria 12 novembre 2024 per gli appellanti e con repliche 15 novembre 2024 per il Comune e la Regione, le parti hanno ancora insistito sulle rispettive tesi.
14. Alla pubblica udienza del giorno 28 novembre 2024, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
15. Si prescinde dall’eccezione preliminare proposta dalla Regione, perché l’appello è infondato nel merito e come tale va respinto.
16. I primi tre motivi sono all’evidenza connessi, perché deducono tutti, da diverse angolazioni, una presunta violazione dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001; come tali, vanno esaminati congiuntamente, e risultano tutti infondati.
16.1 Come si ricava dal testo della norma, sopra ricordato, e si precisa per chiarezza, il provvedimento di acquisizione coattiva sanante ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. 327/2001 può essere adottato “ anche durante la pendenza di un giudizio … se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira ”. Nella specie, non è controverso che ciò sia avvenuto, per mezzo del decreto del Responsabile d’area n.2/2021 (doc. 21 in I grado ricorrenti appellanti, cit.) di cui si è detto.
16.2 Tanto premesso, per adottare un provvedimento di tal tipo la norma richiede alla lettera che l’amministrazione utilizzi “ un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento ”. Nella specie, ciò è sicuramente avvenuto, perché i terreni dei ricorrenti appellanti sono divenuti parte del sedime di una via pubblica, che ha anche ricevuto un nome: su casi analoghi, di acquisizione coattiva del bene privato utilizzato per realizzare strade pubbliche, si vedano in particolare C.d.S. sez. IV 11 febbraio 2016 n.596 e sez. VI 1 dicembre 2011 n.6351.
16.3 La norma appena citata, invece, non richiede, come correttamente sottolineato dal Giudice di I grado, che la modifica del bene privato coincida con una trasformazione irreversibile; secondo logica, però, quest’ultimo dato, ove sussista, sarà da considerare per la valutazione di cui subito.
16.4 Per emanare il provvedimento di acquisizione, la norma richiede ancora che l’amministrazione proceda “ valutati gli interessi in conflitto ” e motivi “ in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione ”. Ad avviso del Collegio, ciò nella specie è avvenuto.
16.5 Vanno anzitutto evidenziati due dati di fatto, che si desumono dalla verificazione disposta nel corso di questo grado di giudizio. Il Collegio ritiene infatti di poter far propri i risultati da essa raggiunti, in quanto ricavati secondo corretto processo logico da circostanze di fatto non contestate come tali.
16.6 In primo luogo, il tracciato della nuova strada che ha conglobato i terreni dei ricorrenti appellanti coincide nella sostanza con la pista provvisoria che era stata costruita attraverso l’occupazione temporanea. A giudizio del verificatore, non contestato sul punto, vi sono solo due differenze, all’evidenza di poco rilievo: “ è presente una diramazione inizialmente non prevista, che dalla “pista” si collega alla particella n. 144 del foglio 8 di proprietà comunale; una porzione della strada, in corrispondenza delle particelle 657 e 661, è spostata più ad est rispetto al tracciato della “pista ”. (verificazione, p.3).
16.7 Ciò non rileva in sé come presupposto di legittimità del provvedimento impugnato, ma serve in linea di fatto a metterne in luce le ragioni di interesse pubblico, dato che la nuova strada viene a servire alle stesse esigenze cui serviva la pista temporanea, ovvero in sintesi, come si è detto, a offrire un collegamento agevole alla viabilità pubblica alle Case Villa NI.
16.8 In secondo luogo, la trasformazione dei terreni occupati si può definire irreversibile, non in senso assoluto, ma nel senso che, se i terreni in questione venissero restituiti, il tracciato della via pubblica verrebbe interrotto: ciò si ricava dalla p. 5 della verificazione, ove si dice che i terreni stessi ne fanno parte integrante, essendo dotati di pavimentazione e pali di illuminazione.
16.9 Anche questo dato, se pure, come si è detto, non è richiesto come presupposto di legittimità del provvedimento, consente di dedurre che esso risponde all’interesse pubblico.
16.10 In tali termini, è allora possibile ritenere che sia corretta l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, ovvero (cfr. sopra §§ 2.9.3 e 2.9.4) che esso “ risponde ad esigenze pubbliche legate alla razionalizzazione della viabilità ”.
16.11 Il provvedimento contiene inoltre la richiesta considerazione dell’interesse privato, là dove osserva che le aree acquisite, come è incontestato in fatto, “ risultano non coltivate e non sono altrimenti utilizzate dai proprietari ”; la verificazione ha poi chiarito (p. 4 dell’elaborato) che quest’utilizzo agricolo è sostanzialmente ancora possibile con modalità invariate sulle aree non espropriate.
16.12 Tutto ciò, all’evidenza, impone di respingere il primo ed il terzo motivo.
16.13 Infine, è corretto quanto ritenuto dal Comune circa la mancanza di “ ragionevoli alternative ”, dato che, secondo la verificazione (pp. 3-4 dell’elaborato) il percorso alternativo in teoria configurabile “ presenta una forte pendenza che non consente un agevole passaggio ed operazioni di manovra compatibili, in particolare, con i mezzi pesanti ”, che invece devono poter transitare, dato che i lavori di ricostruzione sono ancora in corso (p. 5 dell’elaborato, § iv in fine).
16.14 Per conseguenza, va respinto anche il secondo motivo di appello.
17. È infondato anche il quarto ed ultimo motivo, in quanto la facoltà di compensare le spese di giudizio è discrezionale, e incontra come unici limiti, nella specie rispettati, l’impossibilità di condannare alle spese stesse la parte totalmente vittoriosa ovvero di disporre in modo abnorme: così la costante giurisprudenza, per tutte C.d.S. sez. IV 12 luglio 2024 n.6262 e sez. III 3 febbraio 2012 n.472.
18. L’appello in conclusione va respinto; mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, le spese di verificazione, nella misura che sarà liquidata con apposito separato provvedimento, vanno poste a carico della parte appellante sulla base del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 2799/2023 R.G.), lo respinge.
Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.
Pone a carico delle parti appellanti le spese di verificazione, nella misura che sarà liquidata con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Gambato Spisani | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO