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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2024, n. 14923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14923 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 53876/23 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Tiziana Bongo
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Tiziana Bongo
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.9.24, depositate in data 9.9.24,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) La casa coniugale -sita in Roma, in via Locorotondo n.
22 e condotta in locazione dalla madre della signora resta assegnata a quest'ultima che ivi Pt_2 abiterà con i figli. 2) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti (con particolare riferimento al fatto che il signor è gravato da un prestito e dal canone di locazione per la di lui Parte_1 abitazione e che la signora è invece ospite della madre), come da accordi già autorizzati dal Pt_2
Tribunale di Roma in sede di separazione, i coniugi convengono che il signor , entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, continuerà a corrispondere per il mantenimento dei figli €400,00 (euro quattrocento/zerozero), versando direttamente a ciascun figlio €150,00 ed € 100,00 alla signora brevi manu o con bonifico, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di Pt_2 divorzio. 2.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, , con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio. 2.2) I coniugi si danno atto che sono compresi nel suddetto assegno di mantenimento: il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese per l'abitazione, le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e il materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, i trattamenti estetici necessari per la cura e igiene della persona (parrucchiere ed estetista, ecc). 3)
Quanto alle spese straordinarie per i figli, i coniugi concordano che graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 3.1) Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, in difetto di altri accordi,
i genitori si danno atto che avranno come riferimento il Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma sulle spese per i figli, che indica anche quali sono le spese straordinarie e quando devono essere previamente concordate. Sono pertanto "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori" le seguenti categorie di spese: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola b) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Sono invece "spese straordinarie obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione le seguenti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili -sia presso strutture pubbliche che private-, le spese ortodontiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. 3.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni -salvo urgenze-rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. 3.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa
“extra-assegno”, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 4) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
5) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per la quale è stata effettuata la spesa. 6) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti”, dandosi atto delle ulteriori clausole di carattere negoziale (e, segnatamente: 7) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue. A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. B) Il signor si impegna Parte_1
a pagare tutti i debiti contratti in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni, manlevando la signora da ogni responsabilità e rinunciando a qualsiasi azione di Parte_2 rivalsa nei confronti della medesima per il pagamento dei debiti de quibus) che pur non costituendo contenuto necessario della pronuncia divorzile sono state dalle parti ritenute funzionali alla definizione della controversia”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 24.10.1987 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01452 parte 1 serie 02 - anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 19.9.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. 53876/23 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Tiziana Bongo
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Tiziana Bongo
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.9.24, depositate in data 9.9.24,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) La casa coniugale -sita in Roma, in via Locorotondo n.
22 e condotta in locazione dalla madre della signora resta assegnata a quest'ultima che ivi Pt_2 abiterà con i figli. 2) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti (con particolare riferimento al fatto che il signor è gravato da un prestito e dal canone di locazione per la di lui Parte_1 abitazione e che la signora è invece ospite della madre), come da accordi già autorizzati dal Pt_2
Tribunale di Roma in sede di separazione, i coniugi convengono che il signor , entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, continuerà a corrispondere per il mantenimento dei figli €400,00 (euro quattrocento/zerozero), versando direttamente a ciascun figlio €150,00 ed € 100,00 alla signora brevi manu o con bonifico, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di Pt_2 divorzio. 2.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, , con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio. 2.2) I coniugi si danno atto che sono compresi nel suddetto assegno di mantenimento: il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese per l'abitazione, le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e il materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, i trattamenti estetici necessari per la cura e igiene della persona (parrucchiere ed estetista, ecc). 3)
Quanto alle spese straordinarie per i figli, i coniugi concordano che graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 3.1) Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, in difetto di altri accordi,
i genitori si danno atto che avranno come riferimento il Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma sulle spese per i figli, che indica anche quali sono le spese straordinarie e quando devono essere previamente concordate. Sono pertanto "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori" le seguenti categorie di spese: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola b) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Sono invece "spese straordinarie obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione le seguenti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili -sia presso strutture pubbliche che private-, le spese ortodontiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. 3.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni -salvo urgenze-rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. 3.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa
“extra-assegno”, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 4) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
5) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per la quale è stata effettuata la spesa. 6) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti”, dandosi atto delle ulteriori clausole di carattere negoziale (e, segnatamente: 7) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue. A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. B) Il signor si impegna Parte_1
a pagare tutti i debiti contratti in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni, manlevando la signora da ogni responsabilità e rinunciando a qualsiasi azione di Parte_2 rivalsa nei confronti della medesima per il pagamento dei debiti de quibus) che pur non costituendo contenuto necessario della pronuncia divorzile sono state dalle parti ritenute funzionali alla definizione della controversia”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 24.10.1987 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01452 parte 1 serie 02 - anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 19.9.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi