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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nola Prima Sezione Civile
DECRETO ex art. 640, secondo comma, c.p.c.
IL GIUDICE MONOCRATICO dr.ssa Giovanna Astarita
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 449/2025 R.G.;
Rilevato che, con decreto del 30.01.2025, emesso ai sensi dell'art. 640, co. 1, c.p.c., questo Giudice assegnava all'istante termine di giorni 15 dalla comunicazione del suddetto provvedimento per indicare il criterio di collegamento della presente domanda monitoria con il foro di Nola;
Vista la nota di chiarimenti, depositata dall'istante in data 10.02.2025;
Ritenuto, tuttavia, che le questioni poste da questo Giudice non possano ritenersi superate dalle deduzioni difensive di cui alla nota integrativa della ricorrente;
Rilevato, invero, che, con riguardo al foro derogabile ex art. 1182, co. 3, c.c., la ricorrente non ha provato la liquidità del credito per cui agisce in via monitoria;
Considerato, infatti, che la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 17989/2016, già richiamata nel decreto di questo Giudice del 30.01.2025, ha precisato che l'obbligazione può definirsi portabile, non semplicemente quando si tratti di obbligazione avente ad oggetto, sin dall'origine, una somma di denaro, ma quando tale somma di denaro sia stata espressamente negoziata e pattuita (per iscritto) tra le parti o comunque siano stati negoziati e pattuiti (per iscritto) tra le parti i criteri in base ai quali è possibile procedere alla determinazione di tale somma. Così facendo, peraltro, le Sezioni Unite hanno finito col negare l'unicità del concetto di liquidità riferito alle obbligazioni pecuniarie, ammettendo che la stessa obbligazione pecuniaria, derivante dal medesimo contratto, possa essere considerata liquida ai sensi dell'art. 633 c.p.c. per ottenere un decreto ingiuntivo, ma illiquida ex art. 1182, co. 3, c.c. ai fini della determinazione del giudice competente per territorio. Secondo le Sezioni Unite tale circostanza si giustifica in considerazione del fatto che all'interno delle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro occorre distinguere tra le obbligazioni pecuniarie semplicemente chiedibili (o c.d. “querable”), vale a dire che devono essere richieste e pagate presso il domicilio del debitore, e le obbligazioni pecuniarie portabili (o c.d. “portable”), le quali, al contrario, proprio per il fatto di risultare da un titolo negoziale (o giudiziale) devono essere richieste e pagate presso il domicilio del creditore (si cfr., ex plurimis, Tribunale Firenze, sez. III, 16.01.2019, n. 150, in Redazione Giuffrè 2019) e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti, secondo quanto dispone
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l'art. 38, ult. co., c.p.c. (si cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 23.11.2021, n. 18267, in Redazione Giuffrè
2022);
Osservato che il principio è stato confermato anche dalla successiva giurisprudenza, non solo di merito
(sinteticamente innanzi citata), ma anche di legittimità (si cfr. Cassazione civile sez. VI, 17.11.2021, n.
34944, secondo cui «Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa mentre, ove tale determinazione non sia stata eseguita “ab origine” dal titolo, l'obbligazione deve essere invece adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito, liquido ed esigibile»);
Rilevato che, nel caso di specie, parte istante non ha depositato alcun titolo da cui evincere la liquidità dell'obbligazione, ai fini dell'art. 1182, co. 3, c.c.;
Osservato che nemmeno depone a favore della competenza del Tribunale di Nola, nel caso di specie, il richiamo alla norma dell'art. 1498, comma 3, c.c. ovvero il domicilio del venditore, dal momento che la
Suprema Corte ha chiarito che il luogo di pagamento del prezzo indicato dall'art. 1498, ultimo comma,
c.c. nel domicilio del venditore rappresenta applicazione del principio generale di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c. (si cfr. Cass. civ. n. 6133/1980) e che «L'art. 1498 c.c., nel prevedere che il pagamento si effettua al domicilio del venditore se non è convenuto che debba essere effettuato alla consegna della merce, richiede - quale suo indispensabile presupposto applicativo - la liquidità del credito» (Cassazione civile sez. VI, 14.10.2022, n.
30309, in motivazione), laddove – come visto innanzi - le già richiamate S.U. Cass. n. 17989/2016 hanno statuito che la competenza per territorio si radica nel foro della sede del creditore ex art. 1182, co. 3, c.c. solo in caso di sussistenza di un titolo da cui si evinca che l'obbligazione di cui si invoca l'adempimento è liquida, in quanto il relativo titolo negoziale ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, mentre nel caso di specie il titolo da cui origina la pretesa creditoria e da cui desumere tali dati non è stato affatto depositato in atti dall'istante;
Rilevato, altresì, che, come emerge dagli atti, la debitrice ha la propria sede in Roma;
Considerato, dunque, che, sottoposta la questione della competenza alla luce della pronuncia delle
Sezioni Unite della S.C. n. 17989/2016, l'istante non ha provato alcun criterio di collegamento con il foro di Nola, non potendo rilevare, per tutto quanto sopra esposto, il foro individuabile sulla scorta della sede della società creditrice, dal momento che, nel caso di specie, si verte in tema di obbligazione c.d. “querable”;
Ritenuto che, allo stato degli atti, venga in rilievo esclusivamente la competenza del Tribunale di Roma;
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Rilevato che quanto appena evidenziato precluda l'adozione del provvedimento monitorio da parte di questo Tribunale;
Visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
P. Q. M.
Rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo per incompetenza per territorio del Tribunale di Nola, in favore del Tribunale di Roma.
Si comunichi.
Nola, 11/02/2025
Il Giudice
dr.ssa Giovanna Astarita
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