Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/11/2025, n. 21418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21418 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21418/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07955/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7955 del 2023, proposto da
BE S.a.s. di BE OH, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Di Narda, Antonio Careri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita Marasco, Gaetano Messuti, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
RIGETTO DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE INCENTIVI RELATIVA ALL’INTERVENTO CODICE CT00650397 PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE O DI RISCALDAMENTO DELLE SERRE ESISTENTI E DEI FABBRICATI RURALI ESISTENTI CON GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA BIOMASSA (199,90 KW)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. LE CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento indicato in oggetto.
In corso di giudizio con memoria del 23 ottobre 2025, la parte rappresentava di non avere interesse alla definizione del merito della controversia, con richiesta di compensazione delle spese di lite e rinuncia al rimborso del contributo unificato.
Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite e senza rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE CC, Presidente FF, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE CC |
IL SEGRETARIO