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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/05/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1076/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1076/2022
Oggi 27 maggio 2025, ore 10:30, innanzi al dott. Damiano Dazzi, compare per gli attori l'avv.
COPELLI LUANA;
nessuno compare per il convenuto.
Il Giudice invita l'avv. COPELLI a precisare le conclusioni.
L'avv. COPELLI precisa le conclusioni dichiarando di approvare il piano di riparto depositato dal professionista delegato dr. e chiede la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di Per_1
lite, in ragione del comportamento processuale tenuto dal convenuto medesimo, avendo peraltro quest'ultimo manifestato opposizione alla domanda di divisione dichiarandosi proprietario esclusivo dei beni immobili oggetto della pronuncia non definitiva di scioglimento della comunione;
sentenza che non è stata impugnata.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, alle ore 11:30, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Non sono presenti i procuratori delle parti. La sentenza viene quindi depositata in via telematica.
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1076/2022 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , con il patrocinio dell'avv. DEL SANTE
[...] Parte_5
FERDINANDO e dell'avv. COPELLI LUANA, elettivamente domiciliati presso i predetti difensori in
PIAZZA VALLISNERI N. 5, REGGIO EMILIA;
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. BURANI VAINER, elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio del predetto difensore in VIA F.LLI MANFREDI n. 8, REGGIO EMILIA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Gli attori hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'odierna udienza.
Il convenuto non ha precisato le conclusioni, non essendo comparso all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione notificato in data 07/03/2022, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e convenivano in giudizio, dinanzi
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_5 all'intestato Tribunale, , chiedendo lo scioglimento della comunione esistente sui Controparte_1
seguenti immobili di cui gli attori, unitamente al convenuto, erano divenuti comproprietari a seguito della successione mortis causa di , deceduta a Bibbiano in data 08/05/2017: Persona_2
pagina 2 di 7 - appartamento e autorimessa siti in CC IA (RE), Via Eugenio Curiel n. 19, censiti al
NCEU del Comune di CC IA (RE) al Foglio 16, Particella 50, Sub 8 (Cat. A/3) e
Sub 11 (Cat. C/6);
- locale commerciale sito in CC IA (RE), Viale Camillo Prampolini, censito presso il
NCEU del Comune di CC IA (RE) al Foglio 20, Particella 42, Sub. 8, Cat. C/1.
Esponevano che i beni mobili in comunione ereditaria fossero già stati suddivisi tra le parti senza contestazioni.
Sostenevano, quanto ai beni immobili oggetto di comunione, che un eccessivo loro frazionamento avrebbe determinato una perdita del loro valore, auspicando pertanto una vendita a terzi dell'intero compendio immobiliare, con riparto del ricavato in base alle quote di comproprietà.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/06/2022, si costituiva in giudizio il convenuto , affermando che i beni immobili oggetto di causa non fossero in Controparte_1
comunione, bensì fossero di sua proprietà esclusiva.
A sostegno dell'assunto, deduceva che la zia quando era in vita, con atto di Persona_2
vendita in data 10/07/2007, aveva venduto i predetti immobili allo stesso ed alla di lui CP_1 madre (sorella di ), per la cifra simbolica di € 1.200,00, Persona_3 Persona_2
unitamente ad una autovettura Fiat 850 Coupé Sport. Sosteneva di essere poi divenuto proprietario esclusivo di tali beni a seguito della morte della madre in data 03/12/2014, la quale Persona_3
aveva lasciato come unico erede il figlio.
Concludeva quindi chiedendo, in via riconvenzionale, di “accertare e dichiarare che i beni immobili oggetto della domanda svolta in via principale dagli attori sono di proprietà esclusiva del signor
e, conseguentemente dichiarare inammissibile la domanda svolta dagli attori”. Controparte_1
In via subordinata, il convenuto chiedeva di “procedere allo scioglimento della comunione così come richiesto dagli attori”, estendendo la domanda di scioglimento anche all'autovettura Fiat 850 Coupé
Sport ed a tutti i beni presenti nel negozio e nell'appartamento, siti rispettivamente in Via Prampolini n.
20 ed in Via Curiel n. 19 a CC IA.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita tramite CTU, ed all'esito il Tribunale di Reggio IA, con sentenza non definitiva n. 1483/2023 depositata in data 07/12/2023:
- respingeva la domanda riconvenzionale del convenuto;
- dichiarava lo scioglimento della comunione in essere tra (quota di 2/14), Parte_1
(quota di 1/14), (quota di 1/14), (quota di Parte_2 Parte_3 Parte_4
2/14), (quota di 2/14), (quota di 2/14) e Parte_5 Parte_5 Controparte_1
(quota di 4/14), relativamente alle seguenti unità immobiliari:
pagina 3 di 7 Lotto 1 = immobile sito a CC IA (RE), Via Eugenio Curiel n. 19, catastalmente identificato in CC IA al Foglio 16, Particella 50, Subalterno 8 (appartamento categoria A/3 classe 2 – consistenza vani 5,00 – rendita catastale €. 335,70 – superficie mq. 89)
e Subalterno 11 (autorimessa, categoria C/6 classe 3 – consistenza mq. 21 – rendita catastale €.
81,34 – superficie mq. 22) ;
Lotto 2 = immobile sito a CC IA (RE), Via Prampolini n. 20/c, catastalmente identificato in CC IA al Foglio 20, Particella 42, Subalterno 8 (negozio - categoria
C/1 classe 5 – consistenza mq. 84 – rendita catastale €. 2.130,07 – superficie mq. 94);
- disponeva la vendita all'incanto degli immobili suindicati, al prezzo base d'asta pari ad €
64.000,00 per quanto riguarda il lotto 1, e pari ad € 80.000,00 per quanto riguarda il lotto 2, come da separata ordinanza di vendita;
- rimandava al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese di lite e di c.t.u.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo, veniva disposta la vendita all'asta dei due lotti, i quali venivano aggiudicati, rispettivamente, il lotto n. 1 in data 04/04/2024 a Casamy Srl al prezzo di €
83.000,00, ed il lotto n. 2 in data 04/07/2024 a al prezzo di € 59.000,00. Persona_4
In data 22-08-2024 venivano emessi i decreti di trasferimento dei due lotti.
Depositato in data 29/04/2025 il piano di riparto del ricavato della vendita predisposto dal professionista delegato dr. rispetto al quale le parti non avanzavano alcuna Persona_5 contestazione di merito, e fissata per il 22/05/2025 l'udienza di discussione del progetto di divisione, gli attori chiedevano in tale udienza che “il convenuto, Sig. sia condannato al Controparte_2
pagamento delle spese di lite e compensi professionali del presente giudizio oltre alle spese generali, iva e cpa, come per legge” .
Occorrendo pertanto provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c. e decidere la causa con sentenza, veniva fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza del 27/05/2025, gli attori dichiaravano di approvare il piano di riparto depositato dal professionista delegato dr. e ribadivano la domanda di condanna del convenuto alla Per_1
rifusione delle spese di lite.
2.
Fatte queste premesse, va innanzitutto rilevato che il progetto di riparto predisposto dal professionista delegato dr. , depositato in data 29/04/2025, deve ritenersi approvato dalle parti, atteso Persona_5
che gli attori lo hanno espressamente approvato all'odierna udienza, mentre il convenuto costituito non pagina 4 di 7 è comparso all'udienza fissata per la sua discussione non avanzando pertanto alcuna contestazione di merito rispetto allo stesso progetto, che deve pertanto essere dichiarato esecutivo.
La causa viene in decisione esclusivamente sulla questione della regolamentazione delle spese di lite, atteso che gli attori ne hanno chiesto la rifusione.
Si è detto che il convenuto , costituendosi in giudizio, aveva così concluso: Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Reggio IA:
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare che i beni immobili oggetto della domanda svolta in via principale dagli attori sono di proprietà esclusiva del signor e, conseguentemente Controparte_1
- dichiarare inammissibile la domanda svolta dagli attori;
IN VIA SUBORDINATA
Procedere allo scioglimento della comunione così come richiesto dagli attori estendendo la stessa all'automobile Fiat 850 Coupè Sport bianca, primi numeri della targa MIF e a tutti i beni presenti, al momento dell'apertura della successione, negozio sito in CC IA (RE), via Prampolini n.
18-20, l'appartamento sito in CC IA (RE), via Curiel n. 19 e dell'annesso garage.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Tali conclusioni sono state mantenute ferme anche nelle successive memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
La domanda riconvenzionale con la quale il convenuto ha sostenuto di essere proprietario esclusivo dei beni immobili oggetto della domanda di divisione formulata dagli attori, è stata respinta in quanto ritenuta infondata con la sentenza non definitiva n. 1483/2023 depositata in data 07/12/2023.
Non consta che la sentenza sia stata impugnata.
E' stata invece accolta la domanda degli attori di scioglimento della comunione esistente sull'appartamento ed autorimessa siti a CC IA (RE), Via Curiel n. 19 (Foglio 16, Particella
50, Sub 8 e Sub 11), nonché sul negozio sito a CC IA (RE), Via Prampolini n. 20 (Foglio
20, Particella 42, Sub 8).
Stando così le cose, il convenuto è risultato soccombente, avendo affermato di essere proprietario esclusivo e manifestato in tal modo opposizione alla divisione, tanto che, nel corso del giudizio, ha concluso chiedendo di “dichiarare inammissibile la domanda svolta dagli attori” e di “accertare e dichiarare che i beni immobili oggetto della domanda svolta in via principale dagli attori sono di proprietà esclusiva” del convenuto medesimo.
pagina 5 di 7 Posto che la posizione dallo stesso assunta costituisce dunque una chiara opposizione alla domanda attorea di divisione, le spese di lite vanno poste a suo carico in applicazione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Le spese di lite si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022: lo scaglione di riferimento è quello relativo alle controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, ed il compenso per le quattro fasi (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale) viene liquidato secondo i valori minimi in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, della mancanza di attività di assunzione di prove costituende, e del modello decisorio semplificato prescelto della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Le spese di CTU, di custodia (Ivg Reggio IA) e le altre spese (comprese quelle relative ai professionisti delegati), vanno invece poste a carico della massa, trattandosi di spese necessarie allo svolgimento del giudizio di divisione e sostenute nell'interesse comune della massa da dividere, dunque nell'interesse comune di tutti i condividenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio IA in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato in data 29/04/2025, come da tabella riportata a pag. 16 della relazione del dr. cui si rimanda e che di seguito si riporta: Persona_5
Beneficiario Controparte_3 riconosciuta
10.838,57 IT 67 H 02008 66420 Parte_3 Parte_3
P.IVA_1
16.886,24 [...] Parte_1 Controparte_4 Pt_ Pt_ Avde 11.938,30 [...] Avde
[...] Pt_3
16.886,24 Parte_4 CodiceFiscale_1 Controparte_5
8.443,12
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_5
Parte_5
8.443,12 [...] 000002072392 Controparte_6 Controparte_6
Parte_5
22.787,80 IT
Parte_5 C.F._3 Parte_5
000100111565
37.833,10 Assenza di riscontro Controparte_1 Controparte_7
1.903,20 IT61 W062 3012 8010 Dott.
[...] [...]
Per_5 P.IVA_2 Per_1
tot. 135.959,68
2) ordina l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
pagina 6 di 7 3) condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori in solido tra loro, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso, in € 545,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Reggio IA, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1076/2022
Oggi 27 maggio 2025, ore 10:30, innanzi al dott. Damiano Dazzi, compare per gli attori l'avv.
COPELLI LUANA;
nessuno compare per il convenuto.
Il Giudice invita l'avv. COPELLI a precisare le conclusioni.
L'avv. COPELLI precisa le conclusioni dichiarando di approvare il piano di riparto depositato dal professionista delegato dr. e chiede la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di Per_1
lite, in ragione del comportamento processuale tenuto dal convenuto medesimo, avendo peraltro quest'ultimo manifestato opposizione alla domanda di divisione dichiarandosi proprietario esclusivo dei beni immobili oggetto della pronuncia non definitiva di scioglimento della comunione;
sentenza che non è stata impugnata.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, alle ore 11:30, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Non sono presenti i procuratori delle parti. La sentenza viene quindi depositata in via telematica.
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1076/2022 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , con il patrocinio dell'avv. DEL SANTE
[...] Parte_5
FERDINANDO e dell'avv. COPELLI LUANA, elettivamente domiciliati presso i predetti difensori in
PIAZZA VALLISNERI N. 5, REGGIO EMILIA;
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'avv. BURANI VAINER, elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio del predetto difensore in VIA F.LLI MANFREDI n. 8, REGGIO EMILIA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Gli attori hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'odierna udienza.
Il convenuto non ha precisato le conclusioni, non essendo comparso all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione notificato in data 07/03/2022, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e convenivano in giudizio, dinanzi
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_5 all'intestato Tribunale, , chiedendo lo scioglimento della comunione esistente sui Controparte_1
seguenti immobili di cui gli attori, unitamente al convenuto, erano divenuti comproprietari a seguito della successione mortis causa di , deceduta a Bibbiano in data 08/05/2017: Persona_2
pagina 2 di 7 - appartamento e autorimessa siti in CC IA (RE), Via Eugenio Curiel n. 19, censiti al
NCEU del Comune di CC IA (RE) al Foglio 16, Particella 50, Sub 8 (Cat. A/3) e
Sub 11 (Cat. C/6);
- locale commerciale sito in CC IA (RE), Viale Camillo Prampolini, censito presso il
NCEU del Comune di CC IA (RE) al Foglio 20, Particella 42, Sub. 8, Cat. C/1.
Esponevano che i beni mobili in comunione ereditaria fossero già stati suddivisi tra le parti senza contestazioni.
Sostenevano, quanto ai beni immobili oggetto di comunione, che un eccessivo loro frazionamento avrebbe determinato una perdita del loro valore, auspicando pertanto una vendita a terzi dell'intero compendio immobiliare, con riparto del ricavato in base alle quote di comproprietà.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/06/2022, si costituiva in giudizio il convenuto , affermando che i beni immobili oggetto di causa non fossero in Controparte_1
comunione, bensì fossero di sua proprietà esclusiva.
A sostegno dell'assunto, deduceva che la zia quando era in vita, con atto di Persona_2
vendita in data 10/07/2007, aveva venduto i predetti immobili allo stesso ed alla di lui CP_1 madre (sorella di ), per la cifra simbolica di € 1.200,00, Persona_3 Persona_2
unitamente ad una autovettura Fiat 850 Coupé Sport. Sosteneva di essere poi divenuto proprietario esclusivo di tali beni a seguito della morte della madre in data 03/12/2014, la quale Persona_3
aveva lasciato come unico erede il figlio.
Concludeva quindi chiedendo, in via riconvenzionale, di “accertare e dichiarare che i beni immobili oggetto della domanda svolta in via principale dagli attori sono di proprietà esclusiva del signor
e, conseguentemente dichiarare inammissibile la domanda svolta dagli attori”. Controparte_1
In via subordinata, il convenuto chiedeva di “procedere allo scioglimento della comunione così come richiesto dagli attori”, estendendo la domanda di scioglimento anche all'autovettura Fiat 850 Coupé
Sport ed a tutti i beni presenti nel negozio e nell'appartamento, siti rispettivamente in Via Prampolini n.
20 ed in Via Curiel n. 19 a CC IA.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita tramite CTU, ed all'esito il Tribunale di Reggio IA, con sentenza non definitiva n. 1483/2023 depositata in data 07/12/2023:
- respingeva la domanda riconvenzionale del convenuto;
- dichiarava lo scioglimento della comunione in essere tra (quota di 2/14), Parte_1
(quota di 1/14), (quota di 1/14), (quota di Parte_2 Parte_3 Parte_4
2/14), (quota di 2/14), (quota di 2/14) e Parte_5 Parte_5 Controparte_1
(quota di 4/14), relativamente alle seguenti unità immobiliari:
pagina 3 di 7 Lotto 1 = immobile sito a CC IA (RE), Via Eugenio Curiel n. 19, catastalmente identificato in CC IA al Foglio 16, Particella 50, Subalterno 8 (appartamento categoria A/3 classe 2 – consistenza vani 5,00 – rendita catastale €. 335,70 – superficie mq. 89)
e Subalterno 11 (autorimessa, categoria C/6 classe 3 – consistenza mq. 21 – rendita catastale €.
81,34 – superficie mq. 22) ;
Lotto 2 = immobile sito a CC IA (RE), Via Prampolini n. 20/c, catastalmente identificato in CC IA al Foglio 20, Particella 42, Subalterno 8 (negozio - categoria
C/1 classe 5 – consistenza mq. 84 – rendita catastale €. 2.130,07 – superficie mq. 94);
- disponeva la vendita all'incanto degli immobili suindicati, al prezzo base d'asta pari ad €
64.000,00 per quanto riguarda il lotto 1, e pari ad € 80.000,00 per quanto riguarda il lotto 2, come da separata ordinanza di vendita;
- rimandava al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese di lite e di c.t.u.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo, veniva disposta la vendita all'asta dei due lotti, i quali venivano aggiudicati, rispettivamente, il lotto n. 1 in data 04/04/2024 a Casamy Srl al prezzo di €
83.000,00, ed il lotto n. 2 in data 04/07/2024 a al prezzo di € 59.000,00. Persona_4
In data 22-08-2024 venivano emessi i decreti di trasferimento dei due lotti.
Depositato in data 29/04/2025 il piano di riparto del ricavato della vendita predisposto dal professionista delegato dr. rispetto al quale le parti non avanzavano alcuna Persona_5 contestazione di merito, e fissata per il 22/05/2025 l'udienza di discussione del progetto di divisione, gli attori chiedevano in tale udienza che “il convenuto, Sig. sia condannato al Controparte_2
pagamento delle spese di lite e compensi professionali del presente giudizio oltre alle spese generali, iva e cpa, come per legge” .
Occorrendo pertanto provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c. e decidere la causa con sentenza, veniva fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza del 27/05/2025, gli attori dichiaravano di approvare il piano di riparto depositato dal professionista delegato dr. e ribadivano la domanda di condanna del convenuto alla Per_1
rifusione delle spese di lite.
2.
Fatte queste premesse, va innanzitutto rilevato che il progetto di riparto predisposto dal professionista delegato dr. , depositato in data 29/04/2025, deve ritenersi approvato dalle parti, atteso Persona_5
che gli attori lo hanno espressamente approvato all'odierna udienza, mentre il convenuto costituito non pagina 4 di 7 è comparso all'udienza fissata per la sua discussione non avanzando pertanto alcuna contestazione di merito rispetto allo stesso progetto, che deve pertanto essere dichiarato esecutivo.
La causa viene in decisione esclusivamente sulla questione della regolamentazione delle spese di lite, atteso che gli attori ne hanno chiesto la rifusione.
Si è detto che il convenuto , costituendosi in giudizio, aveva così concluso: Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Reggio IA:
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare che i beni immobili oggetto della domanda svolta in via principale dagli attori sono di proprietà esclusiva del signor e, conseguentemente Controparte_1
- dichiarare inammissibile la domanda svolta dagli attori;
IN VIA SUBORDINATA
Procedere allo scioglimento della comunione così come richiesto dagli attori estendendo la stessa all'automobile Fiat 850 Coupè Sport bianca, primi numeri della targa MIF e a tutti i beni presenti, al momento dell'apertura della successione, negozio sito in CC IA (RE), via Prampolini n.
18-20, l'appartamento sito in CC IA (RE), via Curiel n. 19 e dell'annesso garage.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Tali conclusioni sono state mantenute ferme anche nelle successive memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
La domanda riconvenzionale con la quale il convenuto ha sostenuto di essere proprietario esclusivo dei beni immobili oggetto della domanda di divisione formulata dagli attori, è stata respinta in quanto ritenuta infondata con la sentenza non definitiva n. 1483/2023 depositata in data 07/12/2023.
Non consta che la sentenza sia stata impugnata.
E' stata invece accolta la domanda degli attori di scioglimento della comunione esistente sull'appartamento ed autorimessa siti a CC IA (RE), Via Curiel n. 19 (Foglio 16, Particella
50, Sub 8 e Sub 11), nonché sul negozio sito a CC IA (RE), Via Prampolini n. 20 (Foglio
20, Particella 42, Sub 8).
Stando così le cose, il convenuto è risultato soccombente, avendo affermato di essere proprietario esclusivo e manifestato in tal modo opposizione alla divisione, tanto che, nel corso del giudizio, ha concluso chiedendo di “dichiarare inammissibile la domanda svolta dagli attori” e di “accertare e dichiarare che i beni immobili oggetto della domanda svolta in via principale dagli attori sono di proprietà esclusiva” del convenuto medesimo.
pagina 5 di 7 Posto che la posizione dallo stesso assunta costituisce dunque una chiara opposizione alla domanda attorea di divisione, le spese di lite vanno poste a suo carico in applicazione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Le spese di lite si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022: lo scaglione di riferimento è quello relativo alle controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, ed il compenso per le quattro fasi (di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale) viene liquidato secondo i valori minimi in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, della mancanza di attività di assunzione di prove costituende, e del modello decisorio semplificato prescelto della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Le spese di CTU, di custodia (Ivg Reggio IA) e le altre spese (comprese quelle relative ai professionisti delegati), vanno invece poste a carico della massa, trattandosi di spese necessarie allo svolgimento del giudizio di divisione e sostenute nell'interesse comune della massa da dividere, dunque nell'interesse comune di tutti i condividenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio IA in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato in data 29/04/2025, come da tabella riportata a pag. 16 della relazione del dr. cui si rimanda e che di seguito si riporta: Persona_5
Beneficiario Controparte_3 riconosciuta
10.838,57 IT 67 H 02008 66420 Parte_3 Parte_3
P.IVA_1
16.886,24 [...] Parte_1 Controparte_4 Pt_ Pt_ Avde 11.938,30 [...] Avde
[...] Pt_3
16.886,24 Parte_4 CodiceFiscale_1 Controparte_5
8.443,12
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_5
Parte_5
8.443,12 [...] 000002072392 Controparte_6 Controparte_6
Parte_5
22.787,80 IT
Parte_5 C.F._3 Parte_5
000100111565
37.833,10 Assenza di riscontro Controparte_1 Controparte_7
1.903,20 IT61 W062 3012 8010 Dott.
[...] [...]
Per_5 P.IVA_2 Per_1
tot. 135.959,68
2) ordina l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
pagina 6 di 7 3) condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori in solido tra loro, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso, in € 545,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Reggio IA, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
pagina 7 di 7