Cass. civ., sez. I, ordinanza 30/03/2025, n. 8360
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Ordinanza 30 marzo 2025

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Al procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, compiutamente regolato dall'art. 18 l.fall., non si applica la disciplina prevista, per il solo giudizio d'appello, dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che esclude l'impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. della sentenza che conferma la decisione di primo grado, atteso il peculiare effetto devolutivo che caratterizza il giudizio di reclamo, nel quale, a differenza del giudizio d'appello, è sempre ammessa l'allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l'esito del procedimento davanti al tribunale fallimentare, impedendo così l'applicazione analogica della disciplina dell'appello in assenza della necessaria identità di ratio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 30/03/2025, n. 8360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8360
    Data del deposito : 30 marzo 2025

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