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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1124/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Cipriana Contu.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Trippanera.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. il figlio minore verrà Persona_1 affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con stabile collocamento e resi adre. Entrambi i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale del figlio saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, come detto, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente. I coniugi, in ogni caso, assumono il comune impegno di educare ed istruire il figlio;
3. il padre potrà vedere e tenere con il figlio anche in considerazione dell'età dello stesso ogni qual volta lo vorrà avendo cura di avvertire per tempo il ragazzo e la madre e tenendo in considerazione le esigenze dello stesso;
4. la casa coniugale sita in Tarquinia Via Antica 12 di proprietà esclusiva della signora rimarrà assegnata alla stessa, con quanto in essa contenuto, e vi abiterà Pt_1 insieme al figlio.
5. il sig. contribuirà al mantenimento del minore versando la CP_1 Per_1 somma di euro 300,00 m no 15 di ogni mese con adeguamento ist per legge.
6. I coniugi convengono che provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, in quanto entrambi pienamente idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa per capacità, età e condizioni personali/sociali; le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Civitavecchia;
7. le detrazioni fiscali per il figlio saranno fruite da ciascun genitore, come per legge e l'assegno unico o emolumenti analoghi saranno percepiti al 50% da ciascun genitore;
8. i coniugi dichiarano di aver già regolato tra di loro ogni rapporto economico-patrimoniale, di aver equamente diviso in precedenza i beni mobili in comune, di essere ampiamente soddisfatti e tacitati di ogni loro credito e pretesa relativa all'oggetto del presente accordo e di non aver, pertanto, altro a pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo e/o ragione direttamente o indirettamente connesso al contenuto del presente accordo, fatta eccezione ovviamente per quanto convenuto per le statuizioni afferenti il figlio;
9. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio;.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1124/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Cipriana Contu.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Trippanera.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. il figlio minore verrà Persona_1 affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con stabile collocamento e resi adre. Entrambi i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale del figlio saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, come detto, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente. I coniugi, in ogni caso, assumono il comune impegno di educare ed istruire il figlio;
3. il padre potrà vedere e tenere con il figlio anche in considerazione dell'età dello stesso ogni qual volta lo vorrà avendo cura di avvertire per tempo il ragazzo e la madre e tenendo in considerazione le esigenze dello stesso;
4. la casa coniugale sita in Tarquinia Via Antica 12 di proprietà esclusiva della signora rimarrà assegnata alla stessa, con quanto in essa contenuto, e vi abiterà Pt_1 insieme al figlio.
5. il sig. contribuirà al mantenimento del minore versando la CP_1 Per_1 somma di euro 300,00 m no 15 di ogni mese con adeguamento ist per legge.
6. I coniugi convengono che provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, in quanto entrambi pienamente idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa per capacità, età e condizioni personali/sociali; le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Civitavecchia;
7. le detrazioni fiscali per il figlio saranno fruite da ciascun genitore, come per legge e l'assegno unico o emolumenti analoghi saranno percepiti al 50% da ciascun genitore;
8. i coniugi dichiarano di aver già regolato tra di loro ogni rapporto economico-patrimoniale, di aver equamente diviso in precedenza i beni mobili in comune, di essere ampiamente soddisfatti e tacitati di ogni loro credito e pretesa relativa all'oggetto del presente accordo e di non aver, pertanto, altro a pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo e/o ragione direttamente o indirettamente connesso al contenuto del presente accordo, fatta eccezione ovviamente per quanto convenuto per le statuizioni afferenti il figlio;
9. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio;.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone