Articolo 1 della Legge 3 maggio 1955, n. 426
Versione
11 giugno 1955
Art. 1. Articolo unico.

Gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947 n. 652 , sono abrogati.
E' del pari abrogata la disposizione del primo comma dell'art. 111 dei decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 653 , salvo per quanto riguarda le assegnazioni senza concorso ed i concorsi, previsti dal citato decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 652 , per i quali, alla data della presente legge, sia gia' intervenuta, nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la pubblicazione degli elenchi dei posti da assegnare senza concorso o dei bandi di concorso.

Entrata in vigore il 11 giugno 1955