Articolo 5 della Legge 14 novembre 1981, n. 645
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 novembre 1981
Art. 5.
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche le somme corrispondenti alle imposte e agli oneri che sono stati dedotti dal reddito complessivo di precedenti periodi di imposta concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ne abbia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione.
Entrata in vigore il 17 novembre 1981
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