Art. 5.
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche le somme corrispondenti alle imposte e agli oneri che sono stati dedotti dal reddito complessivo di precedenti periodi di imposta concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ne abbia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione.
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche le somme corrispondenti alle imposte e agli oneri che sono stati dedotti dal reddito complessivo di precedenti periodi di imposta concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ne abbia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione.