Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
In tema di sovvenzioni a concessionari di pubblico servizio di trasporto (nella specie, nella Regione Calabria, ai sensi della legge reg. 24 marzo 1982, n. 7, come modificata dalla legge reg. 11 luglio 1983, n. 22), allorché non sia contestata la debenza delle somme dovute al concessionario a titolo di sovvenzioni di esercizio, la controversia sulla spettanza degli interessi per il ritardato pagamento spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che la posizione del concessionario richiedente si configura come di diritto soggettivo, non essendo l'erogazione degli interessi subordinata all'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione, e tenuto conto che la prestazione pecuniaria e i suoi accessori costituiscono corrispettivi nell'ambito del rapporto concessorio di pubblico servizio, e sono quindi sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/03/2005, n. 5056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5056 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso per proposto da:
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso la delegazione Romana della Regione stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato MONTERA GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AUTOLINEE PANAJIA S.N.C.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 73/01 del Giudice di pace di CAULONIA, depositata il 22/08/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/11/04 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito l'Avvocato Benito SPANTI, per delega dell'avvocato Giovanni MONTERA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o., rinvio per il resto a sezione semplice. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Calabria si opponeva, con citazione dinanzi al giudice di pace di Caulonia, al decreto emesso dallo stesso giudice il 8 marzo 2001, col quale veniva ingiunto il pagamento, a favore della AUTOLINEE PANAJIA S.N.C. di lire 1.204.281 ed accessori, a titolo di interessi per la tardiva erogazione delle sovvenzioni di esercizio previste dalle L.R. 24 marzo 1982, n. 7, e 11 luglio 1983, n. 22, a favore delle imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto locale, relativamente al 2000.
Deduceva, fra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di servizi pubblici, devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 33 del d.l.vo 31 marzo 1998, n. 80. Con sentenza 18 - 24 gennaio 2002 il giudice di pace rigettava l'opposizione, ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione ordinaria, non dibattendosi sull'esercizio del potere discrezionale dell'ente di erogare i contributi previsti dalla L.R. 24 marzo 1982, n. 7, ma dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di un credito liquido ed esigibile, nell'ambito di un rapporto regolato dal codice civile. Avverso tale sentenza la Regione Calabria ha proposto ricorso per Cassazione, riproponendo, fra l'altro, la questione di difetto di giurisdizione. Con successiva memoria la Regione ha confermato tale tesi anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. La Autolinee Panajia non ha svolto in questa sede attività difensiva.
2. Il motivo di ricorso sulla giurisdizione.
Col primo motivo, denunciando difetto di giurisdizione in relazione all'art. 360, n. 1, cod. proc. civ., la Regione deduce;
- l'art. 33, comma 1, del d.l.vo 31 settembre 1998, n. 80, stabiliva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi comprese quelle afferenti...ai trasporti". La nozione di pubblico servizio deve essere intesa in senso oggettivo, come precisato al punto D della relazione governativa al detto decreto. Al comma 2 dello stesso art. 33 viene, inoltre, stabilito che tra le controversie indicate al primo comma sono comprese quelle tra "le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di servizi pubblici"; tra queste rientrerebbero indubbiamente anche quelle riguardanti il mancato o ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria;
- tale conclusione sarebbe imposta dalla lettera dell'art. 33, primo comma ("tutte le controversie") e risulterebbe confermata dal terzo comma che, per differenziare ai fini della giurisdizione il regime giuridico dei rapporti derivanti da concessione di beni pubblici da quelli concernenti i servizi pubblici ha espressamente soppresso le parole "o di servizi" contenute nell'art. 5 della legge n. 1034/71;
- la sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 2000, n. 292, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale del citato art. 33, non avrebbe alcuna influenza nel caso di specie, sia perché priva di efficacia retroattiva, sia perché il contenuto della norma caducata sarebbe stato riprodotto dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, norma, comunque, applicabile nella specie ratione temporis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura in punto di giurisdizione non merita accoglimento. Pur essendo stata la presente causa introdotta nella vigenza della legge 20 luglio 2000, n. 205, il cui art. 7, lett. b), attribuisce al giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, pur ammettendosi che tale giurisdizione si estenda anche alle controversie concernenti corrispettivi, deve ritenersi che la stessa sia venuta meno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, con la quale sono stati sostanzialmente ripristinati i criteri di riparto della giurisdizione previgenti all'entrata in vigore dell'art. 33, commi 1 e 2, del d.l.vo 31 marzo 1998, n. 80, la cui illegittimità costituzionale era stata dichiarata con la sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 2000, n. 292, nella parte in cui devolveva alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le cause in materia di pubblici servizi. Pertanto, poiché nella specie non è contestata la debenza delle somme dovute al concessionario a titolo di sovvenzioni di esercizio, la controversia sugli interessi per il ritardato pagamento è da ritenersi devoluta al giudice ordinario, sia in base ai criteri generali di riparto, trattandosi di diritto soggettivo in quanto l'erogazione degli interessi non è subordinata all'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione, sia considerando la prestazione pecuniaria e i suoi accessori come corrispettivi nell'ambito del rapporto concessorio di pubblico servizio, e quindi sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della riserva contenuta nell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1934. Il motivo deve, pertanto, essere rigettato, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 142 delle norme di attuazione del codice di procedura civile gli atti devono essere rimessi al Primo Presidente affinché siano assegnati a sezione semplice, per la decisione sugli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
rigetta il primo motivo;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione a sezione semplice. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 18 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2005