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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/06/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. UC MU, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n° 9298 del ruolo generale dell'anno 2017 e promosso da
( ) Parte_1 C.F._1
- attore - con l'avv. Antonio Romano
contro
( Controparte_1 C.F._2
( ) Controparte_2 C.F._3
- convenute - con gli avv. Pier Giorgio e Andrea Mocerino
con l'intervento adesivo di
( ) Parte_2 C.F._4
- interveniente - con gli avv. Pier Giorgio e Andrea Mocerino
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio ha ad oggetto la divisione di alcuni immobili appartenenti in
- dr. UC MU - 2
comproprietà ad attore e convenute, in virtù della successione (legittima) di apertasi il 23.2.14. Persona_1
L'attore (quale nipote) succedette alla AN per rappresentazione, perché la madre (figlia della ) aveva rinunciato all'eredità Persona_2 Per_1 di quest'ultima.
Le convenute (quali nipoti) succedettero alla per rappresentazione, Per_1 in ragione della premorienza del padre (figlio della ). Persona_3 Per_1
L'interveniente (ex art. 105.2 cpc) , che succedette Parte_2 mortis causa a , non è coerede della . Il c.d. Persona_3 Per_1 rappresentato aveva ricevuto in donazione dalla madre un Persona_3 immobile che è ora oggetto di collazione da parte delle due convenute, le quali ne sono comproprietarie nella misura di 1/3 ciascuna, mentre l'interveniente è comproprietaria per l'altro terzo.
Pertanto, la quota ereditaria dell'attore è di 1/2 e quella delle convenute è di 1/4 ciascuna.
L'attore ha così concluso:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, respinte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversarie, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e nel merito, in via istruttoria
1) preliminarmente, disporre la rinnovazione della CTU dell'ing. in toto o in parte, Per_4 con incarico a diverso professionista, per violazione del principio del contraddittorio, avendo il
Consulente d'Ufficio depositato l'atto con conclusioni non contemplate nella precedente bozza, inserite quindi senza il necessario contradditorio con il CT di parte attrice ex art. 195 c.p.c., e pertanto prive di alcuna valenza tecnica e/o procedurale. In ogni caso, si evidenzia che la necessità di rinnovazione della consulenza è suffragata altresì dall'aver il CTU espresso numerose valutazioni di tipo giuridico, ultra petita e non richieste dai quesiti, ed indagato su fatti mai prospettati dalle parti, nonché per aver mostrato evidenti errori e contraddizioni negli accertamenti eseguiti, il tutto come tempestivamente rilevato nelle osservazioni del CTP;
2) sin minus, disporre integrazione della CTU, preferibilmente con diverso professionista, sui beni immobili esclusi dalla stima, in particolare l'anello ed il sistema antincendio di cui alla SCIA del 20.03.14 e alla Ft. 21/14, acquisendo agli atti tutti i documenti tecnici e fiscali su tali beni;
3) ordinare all'Agenzia delle Entrate di Treviso l'esibizione del contratto di sublocazione registrato al n.
1378, serie 3 in data 30.01.2013 e quindi acquisirlo agli atti;
nel merito in via principale 4) ordinare lo scioglimento immediato della comunione ereditaria tra il sig. , da Parte_1 una parte, e le sig.re e dall'altra, aventi ad oggetto i Controparte_1 Controparte_2
- dr. UC MU - 3
beni immobili in narrativa;
5) accertata la comoda divisibilità degli immobili, accogliere il progetto di divisione avanzato dall'attore con obbligo di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria, ivi compreso quello derivante dalla collazione per imputazione;
nel merito in via subordinata, salvo gravame 6) accertata la comoda divisibilità degli immobili in comunione, disporre la conseguente divisione dei beni secondo il progetto predisposto dal CTU, previa formazione delle quote e dei conguagli in denaro secondo norme di legge e giustizia ivi compreso quello derivante dalla collazione per imputazione;
in ogni caso 7) ordinare al Conservatore dei RR.II. competente la trascrizione dell'emanando provvedimento giudiziale, con esonero da ogni sua responsabilità; 8) condannare la parte/le parti che dovessero opporsi allo scioglimento e/o al progetto di divisione alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, ivi comprese le spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le convenute e l'interveniente hanno così concluso:
NEL MERITO, come da comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art.183/6 n.1) c.p.c., all'esito della C.T.U. disposta e delle successive integrazioni: IN VIA
PRINCIPALE: A) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra le odierne convenute
e l'attore comunione avente ad oggetto gli immobili come descritti nella Parte_1 narrativa della comparsa di costituzione e risposta -e secondo il progetto divisionale all'uopo predisposto con l'ausilio di C.T.U., ritenuto dall'Ill.mo Giudice Istruttore preferibile e di maggior pregio e validità-; B) disporre la divisione dei beni previa formazione delle quote e degli eventuali conguagli in denaro secondo il progetto che sarà all'uopo predisposto dal Giudice con l'ausilio di un Consulente Tecnico, tenendo conto dei criteri offerti dalle qui convenute per la valorizzazione dei beni, nonché dell'ipotesi divisionale formulata in comparsa di costituzione e risposta, eventualmente –in sede conciliativa- valutando l'adesione dell'interveniente Parte_2 rispetto all'immobile oggetto di collazione;
IN SUBORDINE: C) disporre la divisione dei beni previa formazione delle quote e degli eventuali conguagli in denaro secondo il progetto che sarà all'uopo predisposto dal Giudice con l'ausilio di C.T.U. mediante adozione di criteri anche diversi da quelli della distinzione tra zona residenziale e zona produttiva, con assegnazione anche di singole unità immobiliari, a ciascun coerede, fino alla concorrenza del valore delle rispettive quote ed ivi includendo eventuali conguagli e/o con i relativi conguagli;
IN
ESTREMO SUBORDINE: D) disporre la divisione dei beni previa formazione delle quote
e degli eventuali conguagli in denaro secondo il progetto che sarà all'uopo predisposto dal Giudice con l'ausilio di un Consulente Tecnico mediante estrazione a sorte delle quote che saranno formate in sede di progetto divisionale, come verrà elaborato dal CTU, con gli eventuali conguagli, tenuto conto –ove possibile- della dichiarata volontà delle qui convenute di rimanere in comunione. IN
- dr. UC MU - 4
OGNI CASO: E) ordinando al Conservatore dei RR.II. competente la trascrizione degli emanandi sentenza e/o provvedimento giudiziale, con esonero da ogni sua responsabilità a riguardo. IN VIA ISTRUTTORIA: si richiama a quanto dedotto e richiesto nella nota di trattazione scritta depositata in vista dell'udienza del 25/01/2021 e, lette in particolare le richieste di parte attrice di natura istruttoria (rinnovazione/integrazione della perizia) formulate alla ridetta udienza: IN VIA PRINCIPALE: F) si oppone alla rinnovazione/integrazione della C.T.U., per non essere stato violato il contraddittorio, nonché per i motivi meglio dedotti nella richiamata nota di trattazione scritta, e segnatamente: -) ritenendo sostanzialmente condivisibili le valutazioni espresse nell'elaborato peritale, in particolare la valutazione formulata
a pag.34 della relazione peritale stessa – PARTE TERZA, circa il maggior pregio e validità del primo dei progetti divisionali proposti (pagg.31 – 32 della relazione peritale – PARTE
TERZA), rispetto al secondo (pag.33 della relazione peritale – PARTE TERZA), anche perché aderisce alle altrettanto condivisibili statuizioni del Giudice contenute propria ordinanza del 27/07/2019 (pag.2): “la collazione in natura può avere ad oggetto anche la quota di comproprietà di un immobile” e “l'intervento in giudizio della quale comproprietaria Parte_2 Persona_ per 1/3 dell'immobile del quale i 2/3 vanno conferiti per collazione dalle , consente la completezza del litisconsorzio ai fini della divisione”; -) evidenziando che il secondo progetto divisionale prevede conguagli particolarmente onerosi e gravosi per le convenute -persone fisiche-
(pari a circa € 280.000), non valorizza adeguatamente il menzionato passo dell'ordinanza
27/07/2019 (sulla possibilità di conferire in natura anche le quote dell'immobile), nonché –in parte- il criterio divisionale voluto e condiviso da tutti i coeredi (cioè: immobili aventi natura e funzione residenziale a favore dell'attore; immobili aventi natura e funzione produttiva a favore delle convenute); G) ribadisce nuovamente, anche in questa sede, e richiama comunque, quanto dedotto dal proprio C.T.P. Ing. in sede di osservazioni all'elaborato peritale: Persona_5 in particolare, in merito al valore delle attrezzature - nello specifico dei silos – di cui il ridetto
C.T.P. ritiene che non si debba tenere conto ai fini della stima degli immobili oggetto di divisione, segnatamente per il pressoché insussistente valore di mercato di tali attrezzature. IN
SUBORDINE: H) insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie a prova diretta e contraria
(non ancora ammesse) e come formulate nelle memorie ex art.183/6 c.p.c., opponendosi alle avverse istanze istruttorie per tutti i motivi meglio precisati in particolare nella memoria ex art.183/6 n.3 c.p.c., fra le quali istanze istruttorie anche quella diretta ad ottenere l'esibizione del contratto di locazione n.1378 serie 3 di data 30/03/2013 stipulato tra
[...]
reiterata da parte attrice all'udienza del 21/01/2019, Controparte_3 in quanto inammissibile ed irrilevante, essendo peraltro pacifico ed incontestato che i contratti di
- dr. UC MU - 5
CP_ locazione sottoscritti dalla de cuius con la Immobiliare di ed aventi ad oggetto gli CP_3 immobili facenti parte della zona c.d. produttiva, siano pienamente validi ed efficaci. Dichiara di non accettare il contradditorio su domande, eccezioni ed istanze nuove di parte attrice.
2. Alle luce delle risultanze della c.t.u. (come integrata nel corso del giudizio), il giudice ha rilevato che, a fronte di una domanda di scioglimento della comunione – sia ordinaria, sia ereditaria – non si può disporre la divisione che ricomprenda un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 d.p.r. n. 380/2001 e 40.2 l. n. 47/1985 (rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 47/1985) (Cass. S.U. n. 25021/2019).
Il rilievo officioso ha propiziato l'attività necessaria per la rimozione degli impedimenti in rito, dovuti ai profili di abusività di alcuni immobili. Sicchè con la relazione integrativa del 3.2.23 il c.t.u. ha dato atto, motivatamente, della successiva regolarizzazione e sanatoria di tutti gli abusi edilizi rilevati con la relazione originaria.
3. La domanda di divisione viene accolta, con assegnazioni – compendio A all'attore e compendio B alle convenute – che (anche alla stregua delle adeguate valutazione tecniche del c.t.u.) rispecchiano conclusivamente la volontà delle parti, hanno ad oggetto due 'complessi' immobiliari affatto autonomi sul piano strutturale e funzionale, non incidono sulla rispettiva destinazione originaria e non comportano deprezzamento del rispettivo valore. Dunque sussistono le condizioni pacificamente postulate, in sede interpretativa (dottrinale e giurisprudenziale), dal requisito della comoda divisibilità.
3.1. Il relictum è costituito da un complesso di immobili che, alla stregua della c.t.u., sono suscettibili di essere così suddivisi:
compendio A, che include un fabbricato residenziale, gli adiacenti magazzini,
l'area scoperta comune e un appezzamento di terreno agricolo (si rinvia alla relazione integrativa del c.t.u. per l'individuazione più dettagliata delle componenti immobiliari);
compendio B, che include un complesso produttivo (corpi di fabbrica di diversa natura) per lo stoccaggio e l'essiccazione di granaglie, un'area scoperta di pertinenza dei fabbricati e un appezzamento di terreno agricolo (si rinvia alla relazione integrativa del c.t.u. per l'individuazione più dettagliata delle
- dr. UC MU - 6
componenti immobiliari).
3.2. In base alle valutazioni tecniche del c.t.u. – condivisibili e adeguatamente motivate alla stregua dei parametri tecnici propri dell'estimo –, il valore del compendio A ammonta complessivamente a € 506.777,00
3.3. Quanto al compendio B, in esso vanno inclusi anche i beni, puntualmente descritti nella relazione del c.t.u. (come successivamente integrata), da qualificare alla stregua di immobili perché incorporati o materialmente congiunti al suolo, in ragione della loro accertata connessione strutturale e funzionale (ad es. impianto pesatura … essiccatoio a colonna … impianti per lo stoccaggio dei cereali ecc.).
Infatti bene immobile ex art. 812.1 cc è anche quello incorporato o materialmente congiunto al suolo, e non invece quello meramente aderente ad esso, con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all'uso
(Cass. n. 152/2017).
Tale inclusione, in base alla condivisibile valutazione del c.t.u., comporta un valore di stima aggiuntivo di € 110.400,00.
Pertanto, il valore del compendio B, al netto delle spese per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (€ 300,00), ammonta complessivamente a
€ 1.265.225,74, dovendosi trascurare la riduzione (€ 26.737,34) prevista dal c.t.u. in ragione di due rapporti locatizi che però sono attualmente cessati.
3.4. Vi è poi la collazione del fabbricato unifamiliare con garage ad ampia area scoperta di pertinenza, oggetto della donazione conclusa il 25.7.74 tra la donante e il donatario , cui succedettero mortis causa le (figlie) Per_1 Persona_3 odierne convenute e la moglie , ciascuna per la quota di 1/3. Parte_2
La collazione in natura della quota di comproprietà dell'immobile donato non è concretamente praticabile, giacchè lo scioglimento della comunione sull'immobile donato è conclusivamente estraneo al thema decidendum. Pertanto, deve procedersi alla collazione per imputazione, che a norma dell'art. 747 cc si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo della aperta successione.
Poiché le convenute succedettero per rappresentazione, il conferimento deve avere ad oggetto ciò che era stato donato all'ascendente (art. 740 cc).
Pertanto, in considerazione della ratio della norma (evitare che i coeredi siano pregiudicati dalla rappresentazione, con conservazione al c.d. rappresentante dell'identica posizione successoria del c.d. rappresentato), ed esclusa la concreta
- dr. UC MU - 7
praticabilità della collazione in natura, rileva ai fini in questione il valore dell'intero immobile donato (€ 256.005,19, in base alle motivate risultanze peritali).
Non ci sono le condizioni di applicazione dell'art. 748 cc, quanto a deduzione a favore delle convenute del valore delle migliorie (in tesi) apportate all'immobile donato. Infatti tale deduzione postula la necessaria attività assertiva in merito a sussistenza e descrizione delle migliorie, che (come autorevolmente osservato in sede dottrinale) devono consistere in opere incorporate nell'immobile e tali da aumentare le opere esistenti o migliorarne l'efficienza. Al riguardo, nei limiti processuali destinati alla fissazione del thema decidendum, le convenute non hanno svolto allegazioni specifiche relativamente alle opere da qualificare come migliorie ex art. 748 cc.
3.5. Pertanto, con riguardo al compendio B il valore conclusivo del relictum, tenuto conto della collazione cit., è di € 1.521.230,93, sicchè il relictum complessivo ammonta a € 2.028.007,93.
4. Con riguardo alle spese affrontate dall'attore per il miglioramento del terreno agricolo del compendio A (espianto e reimpianto del vigneto) – spese la cui considerazione è stata esplicitamente avallata dalle convenute previa valutazione peritale della congruità (cfr. comparsa di risposta) –, vengono condivise le valutazioni tecniche del c.t.u. Che ha motivatamente quantificato in € 15.850,02 l'onere economico riferibile all'attore, sicchè le convenute gli devono l'importo di €
7925,01. Per assicurare la corretta correlazione tra spese e quote di appartenenza degli immobili, l'attore invece deve alle convenute la somma di € 143,50, in considerazione degli oneri economici affrontati dalle parti per assicurare la necessaria regolarità edilizia degli immobili interessati dalla divisione.
5. Conseguentemente, le convenute devono all'attore un conguaglio di €
253.613,48 ciascuna, oltre alla somma complessiva di € 7781,51 a titolo di spese
(in esito alla compensazione parziale).
In tema di divisione giudiziale, qualora (come nel caso di specie) al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, gli interessi sul conguaglio dovuto agli altri comunisti, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, la cui efficacia retroattiva - anche ove si attribuisca natura dichiarativa allo stesso - è limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., ai beni assegnati in proporzione
- dr. UC MU - 8
del valore delle relative quote (Cass. n. 20457/2016 e Cass. n. 2483/2004).
6. Le spese di lite vengono compensate, sia perché le assegnazioni immobiliari corrispondono conclusivamente alla volontà dei condividenti, sia perchè sussistono profili di soccombenza reciproca tanto sui valori di stima quanto sulla misura dei conguagli.
Le spese di c.t.u. vengono invece addossate pro quota, essendosi chiarito che il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, adottata in un giudizio di divisione, può legittimamente porre le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico di tutti i condividenti pro quota, posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Cass. n. 22122/2009).
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando pronuncia lo scioglimento della comunione e per l'effetto:
assegna a gli immobili così individuati: Parte_1 comune di Monastier di Treviso: catasto edilizio: foglio 3, sez. A, mapp. 78 sub 4, sub 6, sub 8, sub 9, mapp. 493; catasto fondiario: foglio 3, mapp. 395, mapp. 492;
assegna ad e a , in comproprietà, gli Controparte_1 Controparte_2 immobili così individuati: comune di Monastier di Treviso: catasto edilizio: foglio 5, sez. A, mapp. 394, sub 5, sub 9; catasto fondiario: foglio 5, mapp. 114, mapp. 119, mapp. 163;
pone a carico delle convenute l'obbligo di pagare all'attore la somma di €
261.394,99 ciascuna, oltre agli interessi come da motivazione;
compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u. a carico di attore e convenute in proporzione alle quote di appartenenza degli immobili oggetto di divisione.
Treviso, 16.6.2025
Il giudice dr. UC MU
- dr. UC MU -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. UC MU, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n° 9298 del ruolo generale dell'anno 2017 e promosso da
( ) Parte_1 C.F._1
- attore - con l'avv. Antonio Romano
contro
( Controparte_1 C.F._2
( ) Controparte_2 C.F._3
- convenute - con gli avv. Pier Giorgio e Andrea Mocerino
con l'intervento adesivo di
( ) Parte_2 C.F._4
- interveniente - con gli avv. Pier Giorgio e Andrea Mocerino
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio ha ad oggetto la divisione di alcuni immobili appartenenti in
- dr. UC MU - 2
comproprietà ad attore e convenute, in virtù della successione (legittima) di apertasi il 23.2.14. Persona_1
L'attore (quale nipote) succedette alla AN per rappresentazione, perché la madre (figlia della ) aveva rinunciato all'eredità Persona_2 Per_1 di quest'ultima.
Le convenute (quali nipoti) succedettero alla per rappresentazione, Per_1 in ragione della premorienza del padre (figlio della ). Persona_3 Per_1
L'interveniente (ex art. 105.2 cpc) , che succedette Parte_2 mortis causa a , non è coerede della . Il c.d. Persona_3 Per_1 rappresentato aveva ricevuto in donazione dalla madre un Persona_3 immobile che è ora oggetto di collazione da parte delle due convenute, le quali ne sono comproprietarie nella misura di 1/3 ciascuna, mentre l'interveniente è comproprietaria per l'altro terzo.
Pertanto, la quota ereditaria dell'attore è di 1/2 e quella delle convenute è di 1/4 ciascuna.
L'attore ha così concluso:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, respinte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversarie, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e nel merito, in via istruttoria
1) preliminarmente, disporre la rinnovazione della CTU dell'ing. in toto o in parte, Per_4 con incarico a diverso professionista, per violazione del principio del contraddittorio, avendo il
Consulente d'Ufficio depositato l'atto con conclusioni non contemplate nella precedente bozza, inserite quindi senza il necessario contradditorio con il CT di parte attrice ex art. 195 c.p.c., e pertanto prive di alcuna valenza tecnica e/o procedurale. In ogni caso, si evidenzia che la necessità di rinnovazione della consulenza è suffragata altresì dall'aver il CTU espresso numerose valutazioni di tipo giuridico, ultra petita e non richieste dai quesiti, ed indagato su fatti mai prospettati dalle parti, nonché per aver mostrato evidenti errori e contraddizioni negli accertamenti eseguiti, il tutto come tempestivamente rilevato nelle osservazioni del CTP;
2) sin minus, disporre integrazione della CTU, preferibilmente con diverso professionista, sui beni immobili esclusi dalla stima, in particolare l'anello ed il sistema antincendio di cui alla SCIA del 20.03.14 e alla Ft. 21/14, acquisendo agli atti tutti i documenti tecnici e fiscali su tali beni;
3) ordinare all'Agenzia delle Entrate di Treviso l'esibizione del contratto di sublocazione registrato al n.
1378, serie 3 in data 30.01.2013 e quindi acquisirlo agli atti;
nel merito in via principale 4) ordinare lo scioglimento immediato della comunione ereditaria tra il sig. , da Parte_1 una parte, e le sig.re e dall'altra, aventi ad oggetto i Controparte_1 Controparte_2
- dr. UC MU - 3
beni immobili in narrativa;
5) accertata la comoda divisibilità degli immobili, accogliere il progetto di divisione avanzato dall'attore con obbligo di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria, ivi compreso quello derivante dalla collazione per imputazione;
nel merito in via subordinata, salvo gravame 6) accertata la comoda divisibilità degli immobili in comunione, disporre la conseguente divisione dei beni secondo il progetto predisposto dal CTU, previa formazione delle quote e dei conguagli in denaro secondo norme di legge e giustizia ivi compreso quello derivante dalla collazione per imputazione;
in ogni caso 7) ordinare al Conservatore dei RR.II. competente la trascrizione dell'emanando provvedimento giudiziale, con esonero da ogni sua responsabilità; 8) condannare la parte/le parti che dovessero opporsi allo scioglimento e/o al progetto di divisione alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, ivi comprese le spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le convenute e l'interveniente hanno così concluso:
NEL MERITO, come da comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art.183/6 n.1) c.p.c., all'esito della C.T.U. disposta e delle successive integrazioni: IN VIA
PRINCIPALE: A) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra le odierne convenute
e l'attore comunione avente ad oggetto gli immobili come descritti nella Parte_1 narrativa della comparsa di costituzione e risposta -e secondo il progetto divisionale all'uopo predisposto con l'ausilio di C.T.U., ritenuto dall'Ill.mo Giudice Istruttore preferibile e di maggior pregio e validità-; B) disporre la divisione dei beni previa formazione delle quote e degli eventuali conguagli in denaro secondo il progetto che sarà all'uopo predisposto dal Giudice con l'ausilio di un Consulente Tecnico, tenendo conto dei criteri offerti dalle qui convenute per la valorizzazione dei beni, nonché dell'ipotesi divisionale formulata in comparsa di costituzione e risposta, eventualmente –in sede conciliativa- valutando l'adesione dell'interveniente Parte_2 rispetto all'immobile oggetto di collazione;
IN SUBORDINE: C) disporre la divisione dei beni previa formazione delle quote e degli eventuali conguagli in denaro secondo il progetto che sarà all'uopo predisposto dal Giudice con l'ausilio di C.T.U. mediante adozione di criteri anche diversi da quelli della distinzione tra zona residenziale e zona produttiva, con assegnazione anche di singole unità immobiliari, a ciascun coerede, fino alla concorrenza del valore delle rispettive quote ed ivi includendo eventuali conguagli e/o con i relativi conguagli;
IN
ESTREMO SUBORDINE: D) disporre la divisione dei beni previa formazione delle quote
e degli eventuali conguagli in denaro secondo il progetto che sarà all'uopo predisposto dal Giudice con l'ausilio di un Consulente Tecnico mediante estrazione a sorte delle quote che saranno formate in sede di progetto divisionale, come verrà elaborato dal CTU, con gli eventuali conguagli, tenuto conto –ove possibile- della dichiarata volontà delle qui convenute di rimanere in comunione. IN
- dr. UC MU - 4
OGNI CASO: E) ordinando al Conservatore dei RR.II. competente la trascrizione degli emanandi sentenza e/o provvedimento giudiziale, con esonero da ogni sua responsabilità a riguardo. IN VIA ISTRUTTORIA: si richiama a quanto dedotto e richiesto nella nota di trattazione scritta depositata in vista dell'udienza del 25/01/2021 e, lette in particolare le richieste di parte attrice di natura istruttoria (rinnovazione/integrazione della perizia) formulate alla ridetta udienza: IN VIA PRINCIPALE: F) si oppone alla rinnovazione/integrazione della C.T.U., per non essere stato violato il contraddittorio, nonché per i motivi meglio dedotti nella richiamata nota di trattazione scritta, e segnatamente: -) ritenendo sostanzialmente condivisibili le valutazioni espresse nell'elaborato peritale, in particolare la valutazione formulata
a pag.34 della relazione peritale stessa – PARTE TERZA, circa il maggior pregio e validità del primo dei progetti divisionali proposti (pagg.31 – 32 della relazione peritale – PARTE
TERZA), rispetto al secondo (pag.33 della relazione peritale – PARTE TERZA), anche perché aderisce alle altrettanto condivisibili statuizioni del Giudice contenute propria ordinanza del 27/07/2019 (pag.2): “la collazione in natura può avere ad oggetto anche la quota di comproprietà di un immobile” e “l'intervento in giudizio della quale comproprietaria Parte_2 Persona_ per 1/3 dell'immobile del quale i 2/3 vanno conferiti per collazione dalle , consente la completezza del litisconsorzio ai fini della divisione”; -) evidenziando che il secondo progetto divisionale prevede conguagli particolarmente onerosi e gravosi per le convenute -persone fisiche-
(pari a circa € 280.000), non valorizza adeguatamente il menzionato passo dell'ordinanza
27/07/2019 (sulla possibilità di conferire in natura anche le quote dell'immobile), nonché –in parte- il criterio divisionale voluto e condiviso da tutti i coeredi (cioè: immobili aventi natura e funzione residenziale a favore dell'attore; immobili aventi natura e funzione produttiva a favore delle convenute); G) ribadisce nuovamente, anche in questa sede, e richiama comunque, quanto dedotto dal proprio C.T.P. Ing. in sede di osservazioni all'elaborato peritale: Persona_5 in particolare, in merito al valore delle attrezzature - nello specifico dei silos – di cui il ridetto
C.T.P. ritiene che non si debba tenere conto ai fini della stima degli immobili oggetto di divisione, segnatamente per il pressoché insussistente valore di mercato di tali attrezzature. IN
SUBORDINE: H) insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie a prova diretta e contraria
(non ancora ammesse) e come formulate nelle memorie ex art.183/6 c.p.c., opponendosi alle avverse istanze istruttorie per tutti i motivi meglio precisati in particolare nella memoria ex art.183/6 n.3 c.p.c., fra le quali istanze istruttorie anche quella diretta ad ottenere l'esibizione del contratto di locazione n.1378 serie 3 di data 30/03/2013 stipulato tra
[...]
reiterata da parte attrice all'udienza del 21/01/2019, Controparte_3 in quanto inammissibile ed irrilevante, essendo peraltro pacifico ed incontestato che i contratti di
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CP_ locazione sottoscritti dalla de cuius con la Immobiliare di ed aventi ad oggetto gli CP_3 immobili facenti parte della zona c.d. produttiva, siano pienamente validi ed efficaci. Dichiara di non accettare il contradditorio su domande, eccezioni ed istanze nuove di parte attrice.
2. Alle luce delle risultanze della c.t.u. (come integrata nel corso del giudizio), il giudice ha rilevato che, a fronte di una domanda di scioglimento della comunione – sia ordinaria, sia ereditaria – non si può disporre la divisione che ricomprenda un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 d.p.r. n. 380/2001 e 40.2 l. n. 47/1985 (rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 47/1985) (Cass. S.U. n. 25021/2019).
Il rilievo officioso ha propiziato l'attività necessaria per la rimozione degli impedimenti in rito, dovuti ai profili di abusività di alcuni immobili. Sicchè con la relazione integrativa del 3.2.23 il c.t.u. ha dato atto, motivatamente, della successiva regolarizzazione e sanatoria di tutti gli abusi edilizi rilevati con la relazione originaria.
3. La domanda di divisione viene accolta, con assegnazioni – compendio A all'attore e compendio B alle convenute – che (anche alla stregua delle adeguate valutazione tecniche del c.t.u.) rispecchiano conclusivamente la volontà delle parti, hanno ad oggetto due 'complessi' immobiliari affatto autonomi sul piano strutturale e funzionale, non incidono sulla rispettiva destinazione originaria e non comportano deprezzamento del rispettivo valore. Dunque sussistono le condizioni pacificamente postulate, in sede interpretativa (dottrinale e giurisprudenziale), dal requisito della comoda divisibilità.
3.1. Il relictum è costituito da un complesso di immobili che, alla stregua della c.t.u., sono suscettibili di essere così suddivisi:
compendio A, che include un fabbricato residenziale, gli adiacenti magazzini,
l'area scoperta comune e un appezzamento di terreno agricolo (si rinvia alla relazione integrativa del c.t.u. per l'individuazione più dettagliata delle componenti immobiliari);
compendio B, che include un complesso produttivo (corpi di fabbrica di diversa natura) per lo stoccaggio e l'essiccazione di granaglie, un'area scoperta di pertinenza dei fabbricati e un appezzamento di terreno agricolo (si rinvia alla relazione integrativa del c.t.u. per l'individuazione più dettagliata delle
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componenti immobiliari).
3.2. In base alle valutazioni tecniche del c.t.u. – condivisibili e adeguatamente motivate alla stregua dei parametri tecnici propri dell'estimo –, il valore del compendio A ammonta complessivamente a € 506.777,00
3.3. Quanto al compendio B, in esso vanno inclusi anche i beni, puntualmente descritti nella relazione del c.t.u. (come successivamente integrata), da qualificare alla stregua di immobili perché incorporati o materialmente congiunti al suolo, in ragione della loro accertata connessione strutturale e funzionale (ad es. impianto pesatura … essiccatoio a colonna … impianti per lo stoccaggio dei cereali ecc.).
Infatti bene immobile ex art. 812.1 cc è anche quello incorporato o materialmente congiunto al suolo, e non invece quello meramente aderente ad esso, con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all'uso
(Cass. n. 152/2017).
Tale inclusione, in base alla condivisibile valutazione del c.t.u., comporta un valore di stima aggiuntivo di € 110.400,00.
Pertanto, il valore del compendio B, al netto delle spese per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (€ 300,00), ammonta complessivamente a
€ 1.265.225,74, dovendosi trascurare la riduzione (€ 26.737,34) prevista dal c.t.u. in ragione di due rapporti locatizi che però sono attualmente cessati.
3.4. Vi è poi la collazione del fabbricato unifamiliare con garage ad ampia area scoperta di pertinenza, oggetto della donazione conclusa il 25.7.74 tra la donante e il donatario , cui succedettero mortis causa le (figlie) Per_1 Persona_3 odierne convenute e la moglie , ciascuna per la quota di 1/3. Parte_2
La collazione in natura della quota di comproprietà dell'immobile donato non è concretamente praticabile, giacchè lo scioglimento della comunione sull'immobile donato è conclusivamente estraneo al thema decidendum. Pertanto, deve procedersi alla collazione per imputazione, che a norma dell'art. 747 cc si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo della aperta successione.
Poiché le convenute succedettero per rappresentazione, il conferimento deve avere ad oggetto ciò che era stato donato all'ascendente (art. 740 cc).
Pertanto, in considerazione della ratio della norma (evitare che i coeredi siano pregiudicati dalla rappresentazione, con conservazione al c.d. rappresentante dell'identica posizione successoria del c.d. rappresentato), ed esclusa la concreta
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praticabilità della collazione in natura, rileva ai fini in questione il valore dell'intero immobile donato (€ 256.005,19, in base alle motivate risultanze peritali).
Non ci sono le condizioni di applicazione dell'art. 748 cc, quanto a deduzione a favore delle convenute del valore delle migliorie (in tesi) apportate all'immobile donato. Infatti tale deduzione postula la necessaria attività assertiva in merito a sussistenza e descrizione delle migliorie, che (come autorevolmente osservato in sede dottrinale) devono consistere in opere incorporate nell'immobile e tali da aumentare le opere esistenti o migliorarne l'efficienza. Al riguardo, nei limiti processuali destinati alla fissazione del thema decidendum, le convenute non hanno svolto allegazioni specifiche relativamente alle opere da qualificare come migliorie ex art. 748 cc.
3.5. Pertanto, con riguardo al compendio B il valore conclusivo del relictum, tenuto conto della collazione cit., è di € 1.521.230,93, sicchè il relictum complessivo ammonta a € 2.028.007,93.
4. Con riguardo alle spese affrontate dall'attore per il miglioramento del terreno agricolo del compendio A (espianto e reimpianto del vigneto) – spese la cui considerazione è stata esplicitamente avallata dalle convenute previa valutazione peritale della congruità (cfr. comparsa di risposta) –, vengono condivise le valutazioni tecniche del c.t.u. Che ha motivatamente quantificato in € 15.850,02 l'onere economico riferibile all'attore, sicchè le convenute gli devono l'importo di €
7925,01. Per assicurare la corretta correlazione tra spese e quote di appartenenza degli immobili, l'attore invece deve alle convenute la somma di € 143,50, in considerazione degli oneri economici affrontati dalle parti per assicurare la necessaria regolarità edilizia degli immobili interessati dalla divisione.
5. Conseguentemente, le convenute devono all'attore un conguaglio di €
253.613,48 ciascuna, oltre alla somma complessiva di € 7781,51 a titolo di spese
(in esito alla compensazione parziale).
In tema di divisione giudiziale, qualora (come nel caso di specie) al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, gli interessi sul conguaglio dovuto agli altri comunisti, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, la cui efficacia retroattiva - anche ove si attribuisca natura dichiarativa allo stesso - è limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., ai beni assegnati in proporzione
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del valore delle relative quote (Cass. n. 20457/2016 e Cass. n. 2483/2004).
6. Le spese di lite vengono compensate, sia perché le assegnazioni immobiliari corrispondono conclusivamente alla volontà dei condividenti, sia perchè sussistono profili di soccombenza reciproca tanto sui valori di stima quanto sulla misura dei conguagli.
Le spese di c.t.u. vengono invece addossate pro quota, essendosi chiarito che il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, adottata in un giudizio di divisione, può legittimamente porre le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico di tutti i condividenti pro quota, posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Cass. n. 22122/2009).
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando pronuncia lo scioglimento della comunione e per l'effetto:
assegna a gli immobili così individuati: Parte_1 comune di Monastier di Treviso: catasto edilizio: foglio 3, sez. A, mapp. 78 sub 4, sub 6, sub 8, sub 9, mapp. 493; catasto fondiario: foglio 3, mapp. 395, mapp. 492;
assegna ad e a , in comproprietà, gli Controparte_1 Controparte_2 immobili così individuati: comune di Monastier di Treviso: catasto edilizio: foglio 5, sez. A, mapp. 394, sub 5, sub 9; catasto fondiario: foglio 5, mapp. 114, mapp. 119, mapp. 163;
pone a carico delle convenute l'obbligo di pagare all'attore la somma di €
261.394,99 ciascuna, oltre agli interessi come da motivazione;
compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u. a carico di attore e convenute in proporzione alle quote di appartenenza degli immobili oggetto di divisione.
Treviso, 16.6.2025
Il giudice dr. UC MU
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