Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 02/04/2025, n. 6618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6618 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06618/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10333/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10333 del 2021, proposto da
Trasportounito Fiap Associazione Nazionale Autotrasportatori Professionali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bormioli, Paolo Calzolari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidente del Comitato Centrale Albo Autotrasportatori, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
“del decreto n. 107 del 14/09/2021 del Presidente del Comitato Centrale, con il quale si conclude e si riavvia il procedimento di ricostituzione dello stesso, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 10, comma 1 lett. f), del d.lgs. 284/2005 da parte dell’art. 5, comma 11, del Decreto Legge n. 121 del 10/09/2021;
e per la proposizione della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 11, del D.L. n. 121/2021 modificativo dell’art. 10, comma 1 lett. f), del d.lgs. n. 284/2005”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto del 13.2.2025 parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO