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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
FE MA, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 529/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ag.entrate - ON - Padova - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 76/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 1 e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07720171460000316009 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 436/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
e parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova l'iscrizione ipotecaria disposta dall'Agenzia delle Entrate - ON su immobili di proprietà situati nel comune di Villafranca Padovana.
Lamentava di non essere mai stato notiziato dell'iscrizione de qua nonché degli atti prodromici, ossia la cartella di pagamento, l'intimazione di pagamento e la Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria.
Si costituiva l' ADER contestando puntualmente i motivi dedotti dal ricorrente poiché tutti gli atti della riscossione coattiva erano stati regolarmente notificati.
Resistente_1, con successiva memoria, contestava la regolarità delle notificazioni per violazione degli artt. 139 cpc e 60, lett. b-bis del D.P.R. n.600/73, per i seguenti motivi:
L' ADER non aveva dato prova dell'invio e della ricezione della raccomandata a.r., poiché la notifica era stata fatta alla moglie ed alla figlia;
relativamente all'intimazione di pagamento, disconoscimento della firma apposta sulla copia fotostatica della notifica;
relativamente all' iscrizione ipotecaria, mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) presso l'ufficio postale.
I giudici di primo grado, con sentenza n. 76 del 6.2.2024, accoglievano il ricorso con spese a carico di parte soccombente, poiché l'Agenzia delle Entrate – ON, trattandosi di notifiche effettuate nei confronti di persone diverse dal destinatario, avrebbe violato il disposto dell'art. 60, lett. b-bis del D.P.R. n. 600/73, avendo omesso l'invio al destinatario della procedura di riscossione della comunicazione della notizia della medesima notifica (cosiddetta raccomandata informativa), ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Propone ora appello ADER ribadendo la legittimità del proprio operato, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.
P.R. n. 602/73.
Si costituisce parte appellata eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per difetto dello ius postulandi e della legittimatio ad processum per aver parte appellante conferito in via immotivata il patrocinio ad un legale esterno anziché all'Avvocatura dello Stato.
Nel merito, chiede la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – ON é fondato e va accolto.
In via pregiudiziale, si ritiene priva di pregio l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per difetto dello ius postulandi e della legittimatio ad processum sollevata da parte appellata, contestando la violazione degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 546/92 in quanto rappresentata e difesa da un avvocato esterno anziché da propri funzionari ovvero dall'Avvocatura dello Stato.
A tal riguardo si richiama, sulla questione, la sentenza resa dalla Corte di Cassazione e SS.UU. n. 30008/2019, con la quale la Suprema Corte ha ammesso la possibilità per l'Agenzia delle Entrate – ON di avvalersi del patrocinio di legali del libero foro mediante l'utilizzo di trasparenti procedure di selezione, ad eccezione dei casi riservati all'Avvocatura dello Stato in forza della convenzione sottoscritta nel 2017 (e la materia tributaria non vi rientra) oppure su questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici.
Parimenti, va respinta l'ulteriore eccezione d' inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.
Lgs. n. 546/92, avendo parte appellante ribadito e riproposto in sede di gravame le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità dell'azione di riscossione.
Passando al merito del giudizio d'impugnazione, dalla documentazione prodotta da ADER si evince, in modo inequivocabile, che le cartelle, l' intimazione di pagamento, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria ed il provv. d'iscrizione ipotecaria sono state tutte regolarmente notificate al Resistente_1 e alle persone che si sono qualificate madre e figlia del destinatario.
In tale ipotesi, il messo ha poi dato comunicazione all'interessato tramite raccomandata (cosiddetto CAN), ad eccezione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria spedita direttamente da ADER avvalendosi del servizio postale ordinario all'abitazione del destinatario ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n.
602/73; in tale ipotesi, l' avviso di ricevimento é stato sottoscritto dalla moglie convivente.
Ciò stante, in ossequio ad una giurisprudenza ormai granitica, il Resistente_1 deve essere considerato irrimediabilmente decaduto dalla possibilità di formulare contestazioni inerenti agli atti prodromici l'iscrizione ipotecaria, poiché la mancata tempestiva impugnazione degli stessi ha reso definitiva ed incontestabile la debenza del tributo, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto avverso l'atto consequenziale per vizi non propri.
L'appello va, quindi, accolto e, per l'effetto, va confermata la legittimità dell'atto impugnato e di quelli prodromici.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio che vengono liquidate in complessive € 4.000,00, oltre oneri di legge, con distrazione delle stesse a favore dell' avv. Difensore_1, che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - ON.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio che vengono liquidate in complessive € 4.000,00, oltre oneri di legge, con distrazione delle stesse a favore dell' avv. Difensore_1, che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente
FE MA, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 529/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ag.entrate - ON - Padova - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 76/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 1 e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07720171460000316009 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 436/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
e parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova l'iscrizione ipotecaria disposta dall'Agenzia delle Entrate - ON su immobili di proprietà situati nel comune di Villafranca Padovana.
Lamentava di non essere mai stato notiziato dell'iscrizione de qua nonché degli atti prodromici, ossia la cartella di pagamento, l'intimazione di pagamento e la Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria.
Si costituiva l' ADER contestando puntualmente i motivi dedotti dal ricorrente poiché tutti gli atti della riscossione coattiva erano stati regolarmente notificati.
Resistente_1, con successiva memoria, contestava la regolarità delle notificazioni per violazione degli artt. 139 cpc e 60, lett. b-bis del D.P.R. n.600/73, per i seguenti motivi:
L' ADER non aveva dato prova dell'invio e della ricezione della raccomandata a.r., poiché la notifica era stata fatta alla moglie ed alla figlia;
relativamente all'intimazione di pagamento, disconoscimento della firma apposta sulla copia fotostatica della notifica;
relativamente all' iscrizione ipotecaria, mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) presso l'ufficio postale.
I giudici di primo grado, con sentenza n. 76 del 6.2.2024, accoglievano il ricorso con spese a carico di parte soccombente, poiché l'Agenzia delle Entrate – ON, trattandosi di notifiche effettuate nei confronti di persone diverse dal destinatario, avrebbe violato il disposto dell'art. 60, lett. b-bis del D.P.R. n. 600/73, avendo omesso l'invio al destinatario della procedura di riscossione della comunicazione della notizia della medesima notifica (cosiddetta raccomandata informativa), ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Propone ora appello ADER ribadendo la legittimità del proprio operato, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.
P.R. n. 602/73.
Si costituisce parte appellata eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per difetto dello ius postulandi e della legittimatio ad processum per aver parte appellante conferito in via immotivata il patrocinio ad un legale esterno anziché all'Avvocatura dello Stato.
Nel merito, chiede la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – ON é fondato e va accolto.
In via pregiudiziale, si ritiene priva di pregio l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per difetto dello ius postulandi e della legittimatio ad processum sollevata da parte appellata, contestando la violazione degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 546/92 in quanto rappresentata e difesa da un avvocato esterno anziché da propri funzionari ovvero dall'Avvocatura dello Stato.
A tal riguardo si richiama, sulla questione, la sentenza resa dalla Corte di Cassazione e SS.UU. n. 30008/2019, con la quale la Suprema Corte ha ammesso la possibilità per l'Agenzia delle Entrate – ON di avvalersi del patrocinio di legali del libero foro mediante l'utilizzo di trasparenti procedure di selezione, ad eccezione dei casi riservati all'Avvocatura dello Stato in forza della convenzione sottoscritta nel 2017 (e la materia tributaria non vi rientra) oppure su questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici.
Parimenti, va respinta l'ulteriore eccezione d' inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.
Lgs. n. 546/92, avendo parte appellante ribadito e riproposto in sede di gravame le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità dell'azione di riscossione.
Passando al merito del giudizio d'impugnazione, dalla documentazione prodotta da ADER si evince, in modo inequivocabile, che le cartelle, l' intimazione di pagamento, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria ed il provv. d'iscrizione ipotecaria sono state tutte regolarmente notificate al Resistente_1 e alle persone che si sono qualificate madre e figlia del destinatario.
In tale ipotesi, il messo ha poi dato comunicazione all'interessato tramite raccomandata (cosiddetto CAN), ad eccezione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria spedita direttamente da ADER avvalendosi del servizio postale ordinario all'abitazione del destinatario ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n.
602/73; in tale ipotesi, l' avviso di ricevimento é stato sottoscritto dalla moglie convivente.
Ciò stante, in ossequio ad una giurisprudenza ormai granitica, il Resistente_1 deve essere considerato irrimediabilmente decaduto dalla possibilità di formulare contestazioni inerenti agli atti prodromici l'iscrizione ipotecaria, poiché la mancata tempestiva impugnazione degli stessi ha reso definitiva ed incontestabile la debenza del tributo, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto avverso l'atto consequenziale per vizi non propri.
L'appello va, quindi, accolto e, per l'effetto, va confermata la legittimità dell'atto impugnato e di quelli prodromici.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio che vengono liquidate in complessive € 4.000,00, oltre oneri di legge, con distrazione delle stesse a favore dell' avv. Difensore_1, che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - ON.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio che vengono liquidate in complessive € 4.000,00, oltre oneri di legge, con distrazione delle stesse a favore dell' avv. Difensore_1, che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc.