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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/06/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4143/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4143/2024 R.G., promossa da
, codice fiscale , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 29.12.1967, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Desirèe Failla, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
codice fiscale , nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
Giuseppe Bongiovanni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
All'udienza del 12.6.2025 la causa veniva posta dinanzi al Collegio per la decisione ex art.
pagina 1 di 3 473 bis 21 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 29.11.2024 , Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio con in data 31.10.1988 e che CP_2 dall'unione nascevano i figli (il 28.2.1989) e (il 9.5.1992), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed indipendenti economicamente, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione con addebito a carico del marito, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di versarle mensilmente la somma di euro 1.000,00 a titolo di CP_2
mantenimento per sè.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale, pur non CP_2
opponendosi alla pronuncia della separazione, contestava la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e chiedeva il rigetto delle ulteriori domande, o, in subordine, quanto all'assegno di mantenimento, domandava la determinazione dell'importo in misura proporzionata rispetto all'attuale situazione economica delle parti.
All'udienza del 12.6.2025 il Giudice, dopo avere sentito le parti personalmente, proponeva di conciliare la lite con una pronuncia di separazione e la previsione dell'obbligo a carico del di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento CP_2
di euro 450, con rivalutazione annuale Istat, e spese di lite compensate.
Orbene, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo per la definizione bonaria della lite e chiedevano la pronuncia della separazione – senza addebito – e la previsione dell'obbligo a carico di di corrispondere all'ex CP_2
moglie, entro giorno 27 di ogni mese, la somma di euro 550,00 – con rivalutazione annuale Istat -, con decorrenza dalla data della domanda (29.11.2024) e spese di lite interamente compensate.
Alla medesima udienza, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
pagina 2 di 3 Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, le condizioni di separazione concordate dalle parti all'udienza del 12.6.2025, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio in quanto non contrastano con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4143/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
omologa la condizione pattuita dalle parti all'udienza del 12.6.2025 e meglio indicata in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Sortino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 13.6.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4143/2024 R.G., promossa da
, codice fiscale , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 29.12.1967, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Desirèe Failla, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
codice fiscale , nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
Giuseppe Bongiovanni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
All'udienza del 12.6.2025 la causa veniva posta dinanzi al Collegio per la decisione ex art.
pagina 1 di 3 473 bis 21 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 29.11.2024 , Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio con in data 31.10.1988 e che CP_2 dall'unione nascevano i figli (il 28.2.1989) e (il 9.5.1992), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed indipendenti economicamente, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione con addebito a carico del marito, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di versarle mensilmente la somma di euro 1.000,00 a titolo di CP_2
mantenimento per sè.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale, pur non CP_2
opponendosi alla pronuncia della separazione, contestava la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e chiedeva il rigetto delle ulteriori domande, o, in subordine, quanto all'assegno di mantenimento, domandava la determinazione dell'importo in misura proporzionata rispetto all'attuale situazione economica delle parti.
All'udienza del 12.6.2025 il Giudice, dopo avere sentito le parti personalmente, proponeva di conciliare la lite con una pronuncia di separazione e la previsione dell'obbligo a carico del di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento CP_2
di euro 450, con rivalutazione annuale Istat, e spese di lite compensate.
Orbene, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo per la definizione bonaria della lite e chiedevano la pronuncia della separazione – senza addebito – e la previsione dell'obbligo a carico di di corrispondere all'ex CP_2
moglie, entro giorno 27 di ogni mese, la somma di euro 550,00 – con rivalutazione annuale Istat -, con decorrenza dalla data della domanda (29.11.2024) e spese di lite interamente compensate.
Alla medesima udienza, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
pagina 2 di 3 Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, le condizioni di separazione concordate dalle parti all'udienza del 12.6.2025, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio in quanto non contrastano con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4143/2024
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
omologa la condizione pattuita dalle parti all'udienza del 12.6.2025 e meglio indicata in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Sortino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 13.6.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3