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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2831/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15121/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250002772928000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1102/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente ricorre nei confronti della Regione Campania e della Agenzia delle entrate riscossione avverso la cartella di pagamento 10020250002772928000 emessa per il mancato pagamento dell'avviso di accertamento 964325495350 riferito a tassa automobilistica per l'anno 2019 per un totale di euro
411,03.
Deduce che l'avviso di accertamento non è mai stato notificato e pertanto deduce decadenza e comunque prescrizione.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in quanto non vi è prova della notifica dell'avviso di accertamento e, quindi, è intervenuta decadenza per decorso del relativo termine.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di ER ZO e condanna gli enti resistenti al pagamento in solido delle spese processuali in suo favore, liquidate in euro 400 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15121/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250002772928000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1102/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente ricorre nei confronti della Regione Campania e della Agenzia delle entrate riscossione avverso la cartella di pagamento 10020250002772928000 emessa per il mancato pagamento dell'avviso di accertamento 964325495350 riferito a tassa automobilistica per l'anno 2019 per un totale di euro
411,03.
Deduce che l'avviso di accertamento non è mai stato notificato e pertanto deduce decadenza e comunque prescrizione.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in quanto non vi è prova della notifica dell'avviso di accertamento e, quindi, è intervenuta decadenza per decorso del relativo termine.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di ER ZO e condanna gli enti resistenti al pagamento in solido delle spese processuali in suo favore, liquidate in euro 400 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.